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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/07/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2460/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2460/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BANNO' ANTONELLA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA COLOMBO, 24 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MENGHINI STEFANO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, ha citato in giudizio Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa disattesa, - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e , per l'effetto, non dovuta la somma ingiunta;
in subordine e senza recesso dalla superiore eccezione accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in dipendenza dell'inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova del credito vantato dall'opposta per l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità nonché per la violazione dell'art.119 TUB. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuto l'importo con lo stesso ingiunto;
- accertare e dichiarare la nullità per la illegittima ed errata quantificazione del tasso di
pagina 1 di 4 interesse convenzionale di mora applicato dalla opposta, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuto l'importo con lo stesso ingiunto…”. Ha, in sintesi, allegato ed eccepito:
• • l'inefficacia del decreto in quanto notificato oltre il termine previsto dall' art. 644 cpc;
• • l'inefficacia della documentazione prodotta a fornire la prova del credito;
• • l'impossibilità di accertare la misura dei tassi applicati e, quindi, l'esatta corrispondenza tra questi ultimi e quelli pattuiti.
cessionaria e titolare del credito si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'opponente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi l'11.7.2023, la parte opponente ha eccepito a verbale il difetto di prova di titolarità del credito in capo a Controparte_1
All'esito di detta udienza, il Giudice, ha invitato le parti a introdurre il procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo.
All'udienza successiva, ha replicato con note a verbale in merito Controparte_1 all'eccezione di carenza di titolarità del credito/legittimazione attiva opposta dalla sig.ra depositando nel fascicolo telematico l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di Parte_1 cessione, unitamente alla procura del funzionario che l'ha sottoscritta.
All'esito dell'udienza del 11.11.2024, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 31.3.2025, nella quale ha concesso termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************ alla prima udienza ha eccepito la carenza di titolarità del credito e di CP_2 legittimazione attiva della società opposta.
Orbene, con riferimento alla cessione tra TE NP S.p.A. e la società Controparte_1
è cessionaria di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, in forza di Controparte_1 contratto stipulato in data 20 aprile 2018 ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
L'avviso di cessione dei crediti anzidetto (Allegato C alla comparsa di costituzione e risposta), precisa che la cessione riguarda crediti “sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, nei quali è sicuramente compreso il contratto di conto corrente di cui è causa che è stato scritturato a sofferenza il 14.7.2010.
Sempre il predetto avviso comprende l'indicazione dell'indirizzo del sito internet ove sono disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi ai crediti ceduti fino al giorno della loro estinzione. Il link per reperire le informazioni è il seguente: https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazionicessione/2018/intes pagina 2 di 4 .pdf., dalla cui lettura si possono reperire i dati indicativi dei crediti oggetto di Email_1 cessione: banca cedente, codice NDG del debitore, codice Super NDG e numero rapporto del credito ceduto alla data di cessione: la posizione in oggetto figura per le relative linee a pag. 381 al seguente NDG 2129738262000, al Super NDG 0000048851014 e al numero di rapporto
, (doc. 3 elenco pdf crediti in cessione estratti dal predetto link).
L'opposta ha, poi, prodotto la dichiarazione da parte dell'Istituto cedente dalla quale risulta la cessione a favore di (doc. 4) unitamente alla procura del funzionario che Controparte_1
l'ha sottoscritta (doc. 5); in essa compaiono il codice NDG e il numero di rapporto presenti nell'elenco di cui al link precedentemente riportato.
Infine, ulteriore elemento comprovante la titolarità attiva del credito, in uno a quelli dianzi richiamati, è la disponibilità in capo alla cessionaria, odierna opposta, di tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto bancario instaurato con la sig.ra Parte_1
L'opponente ha, poi, eccepito che la notifica del decreto opposto sia avvenuta tardivamente, circostanza fondata e ammessa dalla stessa parte opposta, la quale, però, di contro conduce alla sola dichiarazione di inefficacia del detto decreto, senza che ciò privi il ricorso per ingiunzione della sua qualità intrinseca di domanda giudiziale e senza che ciò faccia quindi venire meno l'obbligo di pronuncia sulla domanda in capo all'organo giudicante.
Venendo quindi al merito creditorio e procedendo all'esame dell'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta da a fornire prova del credito, va rilevato che Controparte_1
l'opposta ha prodotto
- la copia del contratto di conto corrente, contenente le condizioni generali del contratto,
- i relativi estratti conto (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal giorno dell'apertura sino a quello della chiusura del rapporto (dalla cui lettura risulta che il conto era non affidato, risultando addebitati, in diversi periodi “oneri per passaggio a debito di conti non affidati” e che in dette occasioni il tasso di interesse applicato era del 13%, pari al “tasso debitore nominale annuo per utilizzi non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, pattuito nel contratto di conto corrente alla voce “utilizzi a debito del conto corrente”),
- l'estratto autentico delle scritture contabili di (doc. n. 5 del fascicolo Controparte_1 monitorio).
- nonchè la certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 4 fascicolo del monitorio), munita di attestazione di verità e liquidità del credito, nonché di conformità del medesimo all'estratto autentico delle scritture contabili della cedente, AN TE S.p.A (ora TE NP); atti questi ultimi due che conclamano il quantum richiesto da con il ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo: il primo contiene il saldo capitale iniziale e gli interessi iniziali alla data di passaggio a sofferenza del credito, il secondo riporta, per ogni anno, dal 2010 al 2020, il saldo capitale iniziale, il saldo degli interessi iniziali e gli interessi di mora che sono stati applicati al tasso legale: tali annotazioni portano all'ammontare della somma ingiunta di €
pagina 3 di 4 24.100,18.
Le osservazioni critiche alla detta documentazione sono risultate del tutto generiche e aspecifiche, laddove grava sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato.
************
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'opposizione;
• condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2600, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2460/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BANNO' ANTONELLA giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA COLOMBO, 24 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MENGHINI STEFANO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 31/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
************
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, ha citato in giudizio Parte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa disattesa, - dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e , per l'effetto, non dovuta la somma ingiunta;
in subordine e senza recesso dalla superiore eccezione accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in dipendenza dell'inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova del credito vantato dall'opposta per l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità nonché per la violazione dell'art.119 TUB. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuto l'importo con lo stesso ingiunto;
- accertare e dichiarare la nullità per la illegittima ed errata quantificazione del tasso di
pagina 1 di 4 interesse convenzionale di mora applicato dalla opposta, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuto l'importo con lo stesso ingiunto…”. Ha, in sintesi, allegato ed eccepito:
• • l'inefficacia del decreto in quanto notificato oltre il termine previsto dall' art. 644 cpc;
• • l'inefficacia della documentazione prodotta a fornire la prova del credito;
• • l'impossibilità di accertare la misura dei tassi applicati e, quindi, l'esatta corrispondenza tra questi ultimi e quelli pattuiti.
cessionaria e titolare del credito si è costituita in giudizio contestando tutto Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'opponente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi l'11.7.2023, la parte opponente ha eccepito a verbale il difetto di prova di titolarità del credito in capo a Controparte_1
All'esito di detta udienza, il Giudice, ha invitato le parti a introdurre il procedimento di mediazione che si è concluso con esito negativo.
All'udienza successiva, ha replicato con note a verbale in merito Controparte_1 all'eccezione di carenza di titolarità del credito/legittimazione attiva opposta dalla sig.ra depositando nel fascicolo telematico l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di Parte_1 cessione, unitamente alla procura del funzionario che l'ha sottoscritta.
All'esito dell'udienza del 11.11.2024, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 31.3.2025, nella quale ha concesso termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************ alla prima udienza ha eccepito la carenza di titolarità del credito e di CP_2 legittimazione attiva della società opposta.
Orbene, con riferimento alla cessione tra TE NP S.p.A. e la società Controparte_1
è cessionaria di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, in forza di Controparte_1 contratto stipulato in data 20 aprile 2018 ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia - D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
L'avviso di cessione dei crediti anzidetto (Allegato C alla comparsa di costituzione e risposta), precisa che la cessione riguarda crediti “sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, nei quali è sicuramente compreso il contratto di conto corrente di cui è causa che è stato scritturato a sofferenza il 14.7.2010.
Sempre il predetto avviso comprende l'indicazione dell'indirizzo del sito internet ove sono disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi ai crediti ceduti fino al giorno della loro estinzione. Il link per reperire le informazioni è il seguente: https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazionicessione/2018/intes pagina 2 di 4 .pdf., dalla cui lettura si possono reperire i dati indicativi dei crediti oggetto di Email_1 cessione: banca cedente, codice NDG del debitore, codice Super NDG e numero rapporto del credito ceduto alla data di cessione: la posizione in oggetto figura per le relative linee a pag. 381 al seguente NDG 2129738262000, al Super NDG 0000048851014 e al numero di rapporto
, (doc. 3 elenco pdf crediti in cessione estratti dal predetto link).
L'opposta ha, poi, prodotto la dichiarazione da parte dell'Istituto cedente dalla quale risulta la cessione a favore di (doc. 4) unitamente alla procura del funzionario che Controparte_1
l'ha sottoscritta (doc. 5); in essa compaiono il codice NDG e il numero di rapporto presenti nell'elenco di cui al link precedentemente riportato.
Infine, ulteriore elemento comprovante la titolarità attiva del credito, in uno a quelli dianzi richiamati, è la disponibilità in capo alla cessionaria, odierna opposta, di tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto bancario instaurato con la sig.ra Parte_1
L'opponente ha, poi, eccepito che la notifica del decreto opposto sia avvenuta tardivamente, circostanza fondata e ammessa dalla stessa parte opposta, la quale, però, di contro conduce alla sola dichiarazione di inefficacia del detto decreto, senza che ciò privi il ricorso per ingiunzione della sua qualità intrinseca di domanda giudiziale e senza che ciò faccia quindi venire meno l'obbligo di pronuncia sulla domanda in capo all'organo giudicante.
Venendo quindi al merito creditorio e procedendo all'esame dell'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta da a fornire prova del credito, va rilevato che Controparte_1
l'opposta ha prodotto
- la copia del contratto di conto corrente, contenente le condizioni generali del contratto,
- i relativi estratti conto (doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), dal giorno dell'apertura sino a quello della chiusura del rapporto (dalla cui lettura risulta che il conto era non affidato, risultando addebitati, in diversi periodi “oneri per passaggio a debito di conti non affidati” e che in dette occasioni il tasso di interesse applicato era del 13%, pari al “tasso debitore nominale annuo per utilizzi non formalizzati ed eccezionalmente consentiti”, pattuito nel contratto di conto corrente alla voce “utilizzi a debito del conto corrente”),
- l'estratto autentico delle scritture contabili di (doc. n. 5 del fascicolo Controparte_1 monitorio).
- nonchè la certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 4 fascicolo del monitorio), munita di attestazione di verità e liquidità del credito, nonché di conformità del medesimo all'estratto autentico delle scritture contabili della cedente, AN TE S.p.A (ora TE NP); atti questi ultimi due che conclamano il quantum richiesto da con il ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo: il primo contiene il saldo capitale iniziale e gli interessi iniziali alla data di passaggio a sofferenza del credito, il secondo riporta, per ogni anno, dal 2010 al 2020, il saldo capitale iniziale, il saldo degli interessi iniziali e gli interessi di mora che sono stati applicati al tasso legale: tali annotazioni portano all'ammontare della somma ingiunta di €
pagina 3 di 4 24.100,18.
Le osservazioni critiche alla detta documentazione sono risultate del tutto generiche e aspecifiche, laddove grava sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato.
************
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'opposizione;
• condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2600, 00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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