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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 177/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott .Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2020 R.G. posta in decisione con provvedimento del 4.4.2025 emesso in esito alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1 giugno 1949, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
LO con studio in San Sostene Marina (CZ), Via G. Gentile, n. 1, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonella Grillo, Via Castello 5, Reggio Calabria, giusta procura in calce all'atto di citazione
Appellante
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.
RI IA Cantù, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dal Procuratore speciale dott. giusta procura speciale notarile CP_2
Notaio in Bologna n. rep. 84762/8413 del 16.12.2016, elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio professionale in Reggio Calabria, viale Aldo Moro trav. D n.
5
\ Appellata
1 , nato a [...] l'[...] (C.F. CP_3
) via Liside, Marconia 8, 75020 Pisticci (MT); C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, n. 1696/19, depositata il
27.12.2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 06.03.2020, adiva il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna di e della CP_3 compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4 patrimoniali subiti a causa del decesso del proprio cane di razza Bracco Italiano a seguito del sinistro avvenuto in data 28.09.2014.
Deduceva che alla predetta data, alle ore 10.00 circa, l'autovettura WW Passat tg.
BZ385PG di proprietà del e dal medesimo condotta, assicurata con la CP_3
, transitando lungo la via Casa Savoia con direzione Gambarie Controparte_4
d'Aspromonte, all'incrocio con la traversa Scappatura di Reggio Calabria, stringendosi sul lato destro a causa di un camion che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia, investiva il cane, provocandogli lesioni alla testa che ne causavano il decesso.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla colpa esclusiva del conducente del mezzo, chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in “€ 50.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Mentre il Pace rimaneva contumace, con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 18.11.2015, si costituiva la la quale contestava Controparte_5 nel merito la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda svolta. Rilevava anche la genericità delle richieste di risarcimento avanzate da parte attrice. Invocava
l'esclusione di ogni responsabilità in capo al per assenza di prova del fatto CP_3 storico e della effettiva dinamica del sinistro, da addebitarsi, invece, al proprietario del cane, che non aveva condotto l'animale al guinzaglio in violazione delle norme di sicurezza e del Codice della Strada. Contestava, infine, la quantificazione del danno e concludeva per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova per testi ed acquisizione documentale, la stessa veniva decisa con sentenza n. 1696/2019, pubblicata il 27.12.2019, con la quale il Tribunale di Reggio
2 Calabria rigettava la domanda di parte attrice e compensava interamente tra le parti costituite le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello l'originario attore muovendo le seguenti doglianze: violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in merito all'errata valutazione del Tribunale che aveva ritenuto non provato tanto il danno non patrimoniale che il danno patrimoniale, consistente sia nel valore di mercato del cane rimasto vittima del sinistro che nel lucro cessante. Rilevava di avere depositato in primo grado documentazione idonea alla quantificazione di dette voci di danno.
Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale, rilevava di non aver mai formulato, contrariamente a quanto affermato nella parte motiva della sentenza, richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, avendo solo fatto riferimento, al fine della determinazione del danno non patrimoniale, alla possibilità di procedere ad una valutazione equitativa, che indicava in via prudenziale in € 10.000,00. Insisteva in via istruttoria per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la valutazione del danno patrimoniale. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande spiegate in primo grado, con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Il Pace, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2020 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto Controparte_6
e in diritto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall'appellante, che aveva fornito una lettura parziale della testimonianza acquisita in primo grado, ritenendo, al contrario, sussistente un concorso di colpa del nella causazione del sinistro, per non avere lo Pt_1 stesso operato il controllo corretto del proprio cane a causa dell'utilizzo di un guinzaglio lungo 2 metri, in violazione della normativa vigente che statuiva l'obbligo di condurre il cane con guinzaglio non più lungo di 1.50 metri. Deduceva la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto non provata la quantificazione del danno e non aveva ritenuto di disporre ctu in assenza di prova fornita da parte attrice in ordine al valore economico del cane. Rilevava, quanto al lucro cessante richiesto per le “monte”, che parte attrice non aveva fornito prova delle precedenti monte, che, come da
Regolamento internazionale, sarebbero dovute essere regolate da contratto. Rilevava, infine, la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'allegato danno non patrimoniale.
Con provvedimento del 4.4.2025, in esito alla udienza del 3.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3 Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato, seppur nei termini che seguono.
Alla luce degli elementi raccolti in primo grado, ed in particolare del contenuto della deposizione testimoniale, deve affermarsi che la responsabilità per il sinistro di causa, avvenuto in data 28.09.2014 alle ore 10.00 in Reggio Calabria, via Casa Savoia (incrocio
Trav. Scappatura), tra l'autoveicolo WW Passat targata BZ385PG assicurata
[...] ed il cane di razza “ ” dal nome “ Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
di proprietà di , sia da addebitare in via esclusiva alla condotta di
[...] Parte_1 guida del conducente della predetta autovettura.
Costituisce fatto non contestato che il conducente della nel percorrere la via CP_9
Casa Savoia in direzione Gambarie d'Aspromonte, all'incrocio con la Traversa
Scappatura, ha investito il cane tenuto al guinzaglio dal proprio proprietario . Parte_1
Fermo tale dato di fatto, rilevante e decisiva risulta la testimonianza resa alla udienza del
26.01.2017 dal teste (sulla cui attendibilità, anche tenuto conto della Testimone_1 estraneità alle parti in causa non vi è da dubitare), il quale personalmente presente al fatto, ha affermato che il ed il suo cane si trovavano fermi, fuori dalla carreggiata, Parte_1 tra via Casa Savoia di Gallico e via Scappatura e che “la macchina per evitare il camion che procedeva in senso opposto, ha improvvisamente sterzato colpendo in pieno il cane del dott. ”. Pt_1
Tale dinamica può ritenersi confermata – peraltro in assenza di dati di segno contrario – anche valorizzando la dichiarazione del Pace contenuta nella missiva dallo stesso inviata al procuratore del LA in data 8.5.2017 con la quale – nel comunicare la propria impossibilità di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale – lo stesso ha dichiarato di avere già ammesso le proprie responsabilità nella denuncia di sinistro, prodotta in atti, dichiarazione che, alla luce degli artt. 2733 e 2735 c.c., può essere liberamente apprezzata dal giudice.
Alla luce di tali elementi, può dunque ritenersi provato che il conducente dell'autovettura
WW Passat ha investito il cane “ ” di proprietà del al di fuori Controparte_7 Parte_1 della carreggiata e della sede stradale allorquando si trovavano in una zona in continuità con il marciapiede che in quel punto si interrompeva, cui seguiva una linea bianca.
Ritiene la Corte che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini suindicati discende una affermazione di responsabilità in capo al Pace per violazione, in particolare, della previsione contenuta nell'art. 141 comma 1, 2 e 4 del C.d.S a tenore della quale “ E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del
4 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
Secondo la odierna appellata, invece, la circostanza riferita dal testimone secondo la quale
“il guinzaglio era lungo un due metri all'incirca ed il cane si muoveva così tenuto”, dimostrerebbe la violazione, da parte del , della normativa vigente in materia, che Pt_1 statuiva l'obbligo per il conducente di un cane, di avere un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Ebbene la norma asseritamente violata in realtà ha una ratio diversa rispetto a quanto prospettato dall'appellata.
Detta norma è prevista dall'ordinanza del Ministero della Sanità n. 209 del 2013 rubricata: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell' incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.” la quale all'art. 1 n. 3 così recita: “Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
”.
Come affermato anche dalla Suprema Corte tale norma impone una cautela posta a tutela dei terzi per evitare eventuali aggressioni da parte dell'animale al guinzaglio “e non già per impedire che questo venga investito. “…Con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce, e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare” (Cosi Cass. Ord. n. 9864/2022).
Per tutti i motivi esposti deve, dunque, essere affermata la responsabilità del Pace nella causazione dei sinistro che ha coinvolto il cane dell'odierno appellante.
La domanda di risarcimento del danno, tuttavia, non può essere accolta in assenza di valide allegazioni e prove sia in ordine al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.
Con riferimento al danno patrimoniale, come affermato nella sentenza impugnata, deve affermarsi che il non ha fornito prova del valore di mercato del cane. Pt_1
Seppur lo stesso ha prodotto documentazione (libretti e certificati rilasciati dall'ENCI e da altri istituzioni cinofile) dalla quale emerge che si trattasse di un cane di razza pregiata, vincitore di svariati premi di bellezza oltre che campione riproduttore, il non ha Pt_1 fornito elementi utili a determinare il valore economico dell'animale.
5 Tale documentazione, infatti, non appare di per sé sufficiente – in assenza di qualunque riferimento ad un valore economico – a determinare il valore di mercato del cane.
Si rileva, in proposito, che nella fase stragiudiziale la aveva richiesto al CP_4
di produrre documentazione al fine di procedere alla determinazione del Pt_1 risarcimento del danno e, fra questa, era stata espressamente richiesta la produzione di
“copia fattura di acquisto dell'animale” ed il , nella successiva missiva di risposta a Pt_1 firma del procuratore, aveva dichiarato di non essere in possesso di alcuna fattura trattandosi di animale “nato nell'allevamento del cliente danneggiato”.
Il , tuttavia, né in fase stragiudiziale né in giudizio, ha fornito elementi ulteriori per Pt_1 determinare il valore di mercato del cane, quale, ad esempio, sarebbe potuto essere il prezzo di vendita di altri cani del medesimo allevamento.
Pertanto, in assenza di un qualunque dato che consenta di determinare il valore del cane, gli elementi ulteriori allegati (relativi ai piazzamenti nelle gare) appaiono non sufficienti per determinare il danno patrimoniale subito quale danno emergente.
Analogamente, in ordine al lucro cessante, pur dandosi atto che al cane vittima del sinistro era stata riconosciuta in data 15 luglio 2014 la qualifica di “campione riproduttore”, ( che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento generale delle manifestazioni canine, viene attribuita “qualora il cane sia stato accoppiato con due soggetti diversi, e deve aver prodotto “3 soggetti Campioni Italiani di Bellezza, oppure 2 soggetti Campioni
Italiani di Lavoro, oppure 6 soggetti diversi qualificati "eccellente" in esposizione o raduno, oppure 3 soggetti diversi qualificati "eccellente" in prove, oppure 4 soggetti diversi di cui 2 qualificati "eccellente" in esposizione o raduno e 2 qualificati "eccellente" in prove.”), nessun elemento concreto ha offerto il per determinare il valore di tale Pt_1 voce di danno, apparendo del tutto insufficiente il riferimento alla generica “ulteriore perdita economica di almeno € 10.000,00” così indicata testualmente in citazione.
Invero, anche rispetto a tale voce parte appellante avrebbe potuto produrre i contratti di monta contenenti la indicazione del compenso, al fine di determinare il lucro cessante.
Ritiene, invero, questo Corte che, in assenza di qualunque dato relativo al valore economico – tanto in ordine al danno emerge che al lucro cessante – non sia possibile accedere nemmeno ad una valutazione equitativa né avrebbe potuto soccorrere la nomina di un ctu, la quale avrebbe, di fatto, sopperito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato.
Ancora, non può essere accolta la domanda di condanna degli originari convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il giudice di primo grado ha rigettato tale domanda richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale deve essere esclusa la risarcibilità di tale figura di danno non potendosi riconoscere alla perdita dell'animale di affezione la natura
6 di lesione di un diritto della personalità che produce un pregiudizio serio e duraturo tale da alterare in modo sensibile l'assetto e la qualità della vita.
Seppur a tale orientamento si contrappongono recenti decisioni di merito (Trib. Prato,
n.51 del 25.01.2025; Trib. Novara del 24.03.2020; Trib. Parma, n.605 del 02.05.2018) - secondo le quali la perdita di un animale d'affezione può determinare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante della persona, riguardante la tutela della sfera relazionale ed affettiva, garantita dall'art. 2 della Costituzione - deve rilevarsi che, nel presente giudizio, manca qualunque allegazione in proposito.
Parte appellante, invero, nell'atto di citazione aveva testualmente affermato “spetta all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita subita del proprio cane, che aveva ottenuto riconoscimenti in ogni campionato e prova;
che per raggiungere i risultati ottenuti, soprattutto nelle prove di lavoro, sono necessari tantissimo tempo di addestramento e rilevanti sacrifici, oltre che notevoli spese, vanificati con la morte di un cane nella piena maturità;… che, inoltre il legame affettivo che si crea fra il cane ed il proprietario conduttore di un soggetto che ha raggiunto livelli altissimi di eccellenza, è veramente rilevante e costituisce il metro di giudizio valutativo per il pretium doloris;
Ormai, il cane non è considerato un bene come gli altri beni inanimati, ma un “bene senziente”, definizione confermata dalle convenzioni internazionali;
Nel caso di specie, il legame affettivo che esiste fra il cane e il proprietario è maggiormente suggellato dal vissuto pieno di riconoscimenti dell'enci;”.
Tali scarne allegazioni appaiono del tutto generiche per riconoscere l'esistenza di un danno che – secondo la giurisprudenza di merito sopra richiamata - dovrebbe trovare il suo fondamento nella previsione di cu all'art. 2 della Carta costituzionale, quale “attività realizzatrice della persona meritevole di tutela”, né appare sufficiente a tal fine la dichiarazione del testimone che ha solo riferito – come riportato anche nella sentenza di primo grado – che il “conduceva in campagna il cane per esercitarlo”. Pt_1
Invero, la sola allegazione della esistenza di un rapporto affettivo riferita genericamente al rapporto esistente fra cane e proprietario, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità con le quali detto rapporto si declinava fra il LA ed il proprio cane – stante la insufficienza in proposito di quanto dichiarato dal testimone come sopra riportato – non consente di pervenire al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e, conseguentemente, alla valutazione, seppur equitativa dello stesso.
Deve evidenziarsi, ancora, che anche alcuni dei precedenti citati dall'appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
“in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito”, allegazione che non è stata fornita nel caso di specie ed in assenza
7 della quale il risarcimento del danno sarebbe riconosciuto in virtù della sola esistenza del rapporto cane -padrone, come fosse un danno in re ipsa.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, rilevato che è stata accertata la responsabilità del
Pace nella causazione del sinistro, e tenuto conto, altresì, che in ordine al risarcimento del danno per la perdita dell'animale di affezione sussiste, in atto, un contrasto fra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, possono essere interamente compensate.
Infine deve darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1696/2019 emessa nel CP_3 procedimento RG n. 2047/2015, e pubblicata in data 27.12.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) spese compensate;
3) si dà atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
12/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott .Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2020 R.G. posta in decisione con provvedimento del 4.4.2025 emesso in esito alla udienza del 3.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc e promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il 26 Parte_1 C.F._1 giugno 1949, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi
LO con studio in San Sostene Marina (CZ), Via G. Gentile, n. 1, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonella Grillo, Via Castello 5, Reggio Calabria, giusta procura in calce all'atto di citazione
Appellante
CONTRO
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.
RI IA Cantù, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, sottoscritta dal Procuratore speciale dott. giusta procura speciale notarile CP_2
Notaio in Bologna n. rep. 84762/8413 del 16.12.2016, elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio professionale in Reggio Calabria, viale Aldo Moro trav. D n.
5
\ Appellata
1 , nato a [...] l'[...] (C.F. CP_3
) via Liside, Marconia 8, 75020 Pisticci (MT); C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, n. 1696/19, depositata il
27.12.2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 06.03.2020, adiva il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere la condanna di e della CP_3 compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4 patrimoniali subiti a causa del decesso del proprio cane di razza Bracco Italiano a seguito del sinistro avvenuto in data 28.09.2014.
Deduceva che alla predetta data, alle ore 10.00 circa, l'autovettura WW Passat tg.
BZ385PG di proprietà del e dal medesimo condotta, assicurata con la CP_3
, transitando lungo la via Casa Savoia con direzione Gambarie Controparte_4
d'Aspromonte, all'incrocio con la traversa Scappatura di Reggio Calabria, stringendosi sul lato destro a causa di un camion che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia, investiva il cane, provocandogli lesioni alla testa che ne causavano il decesso.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi alla colpa esclusiva del conducente del mezzo, chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in “€ 50.000,00 o nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Mentre il Pace rimaneva contumace, con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 18.11.2015, si costituiva la la quale contestava Controparte_5 nel merito la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda svolta. Rilevava anche la genericità delle richieste di risarcimento avanzate da parte attrice. Invocava
l'esclusione di ogni responsabilità in capo al per assenza di prova del fatto CP_3 storico e della effettiva dinamica del sinistro, da addebitarsi, invece, al proprietario del cane, che non aveva condotto l'animale al guinzaglio in violazione delle norme di sicurezza e del Codice della Strada. Contestava, infine, la quantificazione del danno e concludeva per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con prova per testi ed acquisizione documentale, la stessa veniva decisa con sentenza n. 1696/2019, pubblicata il 27.12.2019, con la quale il Tribunale di Reggio
2 Calabria rigettava la domanda di parte attrice e compensava interamente tra le parti costituite le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello l'originario attore muovendo le seguenti doglianze: violazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in merito all'errata valutazione del Tribunale che aveva ritenuto non provato tanto il danno non patrimoniale che il danno patrimoniale, consistente sia nel valore di mercato del cane rimasto vittima del sinistro che nel lucro cessante. Rilevava di avere depositato in primo grado documentazione idonea alla quantificazione di dette voci di danno.
Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale, rilevava di non aver mai formulato, contrariamente a quanto affermato nella parte motiva della sentenza, richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, avendo solo fatto riferimento, al fine della determinazione del danno non patrimoniale, alla possibilità di procedere ad una valutazione equitativa, che indicava in via prudenziale in € 10.000,00. Insisteva in via istruttoria per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la valutazione del danno patrimoniale. Concludeva, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande spiegate in primo grado, con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Il Pace, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2020 si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto Controparte_6
e in diritto con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall'appellante, che aveva fornito una lettura parziale della testimonianza acquisita in primo grado, ritenendo, al contrario, sussistente un concorso di colpa del nella causazione del sinistro, per non avere lo Pt_1 stesso operato il controllo corretto del proprio cane a causa dell'utilizzo di un guinzaglio lungo 2 metri, in violazione della normativa vigente che statuiva l'obbligo di condurre il cane con guinzaglio non più lungo di 1.50 metri. Deduceva la correttezza della sentenza appellata nella parte in cui aveva ritenuto non provata la quantificazione del danno e non aveva ritenuto di disporre ctu in assenza di prova fornita da parte attrice in ordine al valore economico del cane. Rilevava, quanto al lucro cessante richiesto per le “monte”, che parte attrice non aveva fornito prova delle precedenti monte, che, come da
Regolamento internazionale, sarebbero dovute essere regolate da contratto. Rilevava, infine, la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'allegato danno non patrimoniale.
Con provvedimento del 4.4.2025, in esito alla udienza del 3.4.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
3 Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato, seppur nei termini che seguono.
Alla luce degli elementi raccolti in primo grado, ed in particolare del contenuto della deposizione testimoniale, deve affermarsi che la responsabilità per il sinistro di causa, avvenuto in data 28.09.2014 alle ore 10.00 in Reggio Calabria, via Casa Savoia (incrocio
Trav. Scappatura), tra l'autoveicolo WW Passat targata BZ385PG assicurata
[...] ed il cane di razza “ ” dal nome “ Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
di proprietà di , sia da addebitare in via esclusiva alla condotta di
[...] Parte_1 guida del conducente della predetta autovettura.
Costituisce fatto non contestato che il conducente della nel percorrere la via CP_9
Casa Savoia in direzione Gambarie d'Aspromonte, all'incrocio con la Traversa
Scappatura, ha investito il cane tenuto al guinzaglio dal proprio proprietario . Parte_1
Fermo tale dato di fatto, rilevante e decisiva risulta la testimonianza resa alla udienza del
26.01.2017 dal teste (sulla cui attendibilità, anche tenuto conto della Testimone_1 estraneità alle parti in causa non vi è da dubitare), il quale personalmente presente al fatto, ha affermato che il ed il suo cane si trovavano fermi, fuori dalla carreggiata, Parte_1 tra via Casa Savoia di Gallico e via Scappatura e che “la macchina per evitare il camion che procedeva in senso opposto, ha improvvisamente sterzato colpendo in pieno il cane del dott. ”. Pt_1
Tale dinamica può ritenersi confermata – peraltro in assenza di dati di segno contrario – anche valorizzando la dichiarazione del Pace contenuta nella missiva dallo stesso inviata al procuratore del LA in data 8.5.2017 con la quale – nel comunicare la propria impossibilità di presentarsi a rendere l'interrogatorio formale – lo stesso ha dichiarato di avere già ammesso le proprie responsabilità nella denuncia di sinistro, prodotta in atti, dichiarazione che, alla luce degli artt. 2733 e 2735 c.c., può essere liberamente apprezzata dal giudice.
Alla luce di tali elementi, può dunque ritenersi provato che il conducente dell'autovettura
WW Passat ha investito il cane “ ” di proprietà del al di fuori Controparte_7 Parte_1 della carreggiata e della sede stradale allorquando si trovavano in una zona in continuità con il marciapiede che in quel punto si interrompeva, cui seguiva una linea bianca.
Ritiene la Corte che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini suindicati discende una affermazione di responsabilità in capo al Pace per violazione, in particolare, della previsione contenuta nell'art. 141 comma 1, 2 e 4 del C.d.S a tenore della quale “ E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del
4 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”
Secondo la odierna appellata, invece, la circostanza riferita dal testimone secondo la quale
“il guinzaglio era lungo un due metri all'incirca ed il cane si muoveva così tenuto”, dimostrerebbe la violazione, da parte del , della normativa vigente in materia, che Pt_1 statuiva l'obbligo per il conducente di un cane, di avere un guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Ebbene la norma asseritamente violata in realtà ha una ratio diversa rispetto a quanto prospettato dall'appellata.
Detta norma è prevista dall'ordinanza del Ministero della Sanità n. 209 del 2013 rubricata: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell' incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.” la quale all'art. 1 n. 3 così recita: “Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
”.
Come affermato anche dalla Suprema Corte tale norma impone una cautela posta a tutela dei terzi per evitare eventuali aggressioni da parte dell'animale al guinzaglio “e non già per impedire che questo venga investito. “…Con la conseguenza che la norma asseritamente violata avrebbe uno scopo diverso da quello che le si attribuisce, e la sua violazione non può essere causa di un evento diverso da quello che la regola vuole evitare” (Cosi Cass. Ord. n. 9864/2022).
Per tutti i motivi esposti deve, dunque, essere affermata la responsabilità del Pace nella causazione dei sinistro che ha coinvolto il cane dell'odierno appellante.
La domanda di risarcimento del danno, tuttavia, non può essere accolta in assenza di valide allegazioni e prove sia in ordine al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.
Con riferimento al danno patrimoniale, come affermato nella sentenza impugnata, deve affermarsi che il non ha fornito prova del valore di mercato del cane. Pt_1
Seppur lo stesso ha prodotto documentazione (libretti e certificati rilasciati dall'ENCI e da altri istituzioni cinofile) dalla quale emerge che si trattasse di un cane di razza pregiata, vincitore di svariati premi di bellezza oltre che campione riproduttore, il non ha Pt_1 fornito elementi utili a determinare il valore economico dell'animale.
5 Tale documentazione, infatti, non appare di per sé sufficiente – in assenza di qualunque riferimento ad un valore economico – a determinare il valore di mercato del cane.
Si rileva, in proposito, che nella fase stragiudiziale la aveva richiesto al CP_4
di produrre documentazione al fine di procedere alla determinazione del Pt_1 risarcimento del danno e, fra questa, era stata espressamente richiesta la produzione di
“copia fattura di acquisto dell'animale” ed il , nella successiva missiva di risposta a Pt_1 firma del procuratore, aveva dichiarato di non essere in possesso di alcuna fattura trattandosi di animale “nato nell'allevamento del cliente danneggiato”.
Il , tuttavia, né in fase stragiudiziale né in giudizio, ha fornito elementi ulteriori per Pt_1 determinare il valore di mercato del cane, quale, ad esempio, sarebbe potuto essere il prezzo di vendita di altri cani del medesimo allevamento.
Pertanto, in assenza di un qualunque dato che consenta di determinare il valore del cane, gli elementi ulteriori allegati (relativi ai piazzamenti nelle gare) appaiono non sufficienti per determinare il danno patrimoniale subito quale danno emergente.
Analogamente, in ordine al lucro cessante, pur dandosi atto che al cane vittima del sinistro era stata riconosciuta in data 15 luglio 2014 la qualifica di “campione riproduttore”, ( che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento generale delle manifestazioni canine, viene attribuita “qualora il cane sia stato accoppiato con due soggetti diversi, e deve aver prodotto “3 soggetti Campioni Italiani di Bellezza, oppure 2 soggetti Campioni
Italiani di Lavoro, oppure 6 soggetti diversi qualificati "eccellente" in esposizione o raduno, oppure 3 soggetti diversi qualificati "eccellente" in prove, oppure 4 soggetti diversi di cui 2 qualificati "eccellente" in esposizione o raduno e 2 qualificati "eccellente" in prove.”), nessun elemento concreto ha offerto il per determinare il valore di tale Pt_1 voce di danno, apparendo del tutto insufficiente il riferimento alla generica “ulteriore perdita economica di almeno € 10.000,00” così indicata testualmente in citazione.
Invero, anche rispetto a tale voce parte appellante avrebbe potuto produrre i contratti di monta contenenti la indicazione del compenso, al fine di determinare il lucro cessante.
Ritiene, invero, questo Corte che, in assenza di qualunque dato relativo al valore economico – tanto in ordine al danno emerge che al lucro cessante – non sia possibile accedere nemmeno ad una valutazione equitativa né avrebbe potuto soccorrere la nomina di un ctu, la quale avrebbe, di fatto, sopperito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato.
Ancora, non può essere accolta la domanda di condanna degli originari convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il giudice di primo grado ha rigettato tale domanda richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale deve essere esclusa la risarcibilità di tale figura di danno non potendosi riconoscere alla perdita dell'animale di affezione la natura
6 di lesione di un diritto della personalità che produce un pregiudizio serio e duraturo tale da alterare in modo sensibile l'assetto e la qualità della vita.
Seppur a tale orientamento si contrappongono recenti decisioni di merito (Trib. Prato,
n.51 del 25.01.2025; Trib. Novara del 24.03.2020; Trib. Parma, n.605 del 02.05.2018) - secondo le quali la perdita di un animale d'affezione può determinare la lesione di un interesse giuridicamente rilevante della persona, riguardante la tutela della sfera relazionale ed affettiva, garantita dall'art. 2 della Costituzione - deve rilevarsi che, nel presente giudizio, manca qualunque allegazione in proposito.
Parte appellante, invero, nell'atto di citazione aveva testualmente affermato “spetta all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita subita del proprio cane, che aveva ottenuto riconoscimenti in ogni campionato e prova;
che per raggiungere i risultati ottenuti, soprattutto nelle prove di lavoro, sono necessari tantissimo tempo di addestramento e rilevanti sacrifici, oltre che notevoli spese, vanificati con la morte di un cane nella piena maturità;… che, inoltre il legame affettivo che si crea fra il cane ed il proprietario conduttore di un soggetto che ha raggiunto livelli altissimi di eccellenza, è veramente rilevante e costituisce il metro di giudizio valutativo per il pretium doloris;
Ormai, il cane non è considerato un bene come gli altri beni inanimati, ma un “bene senziente”, definizione confermata dalle convenzioni internazionali;
Nel caso di specie, il legame affettivo che esiste fra il cane e il proprietario è maggiormente suggellato dal vissuto pieno di riconoscimenti dell'enci;”.
Tali scarne allegazioni appaiono del tutto generiche per riconoscere l'esistenza di un danno che – secondo la giurisprudenza di merito sopra richiamata - dovrebbe trovare il suo fondamento nella previsione di cu all'art. 2 della Carta costituzionale, quale “attività realizzatrice della persona meritevole di tutela”, né appare sufficiente a tal fine la dichiarazione del testimone che ha solo riferito – come riportato anche nella sentenza di primo grado – che il “conduceva in campagna il cane per esercitarlo”. Pt_1
Invero, la sola allegazione della esistenza di un rapporto affettivo riferita genericamente al rapporto esistente fra cane e proprietario, senza alcuna specificazione in ordine alle modalità con le quali detto rapporto si declinava fra il LA ed il proprio cane – stante la insufficienza in proposito di quanto dichiarato dal testimone come sopra riportato – non consente di pervenire al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno e, conseguentemente, alla valutazione, seppur equitativa dello stesso.
Deve evidenziarsi, ancora, che anche alcuni dei precedenti citati dall'appellante nell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
“in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito”, allegazione che non è stata fornita nel caso di specie ed in assenza
7 della quale il risarcimento del danno sarebbe riconosciuto in virtù della sola esistenza del rapporto cane -padrone, come fosse un danno in re ipsa.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, rilevato che è stata accertata la responsabilità del
Pace nella causazione del sinistro, e tenuto conto, altresì, che in ordine al risarcimento del danno per la perdita dell'animale di affezione sussiste, in atto, un contrasto fra la giurisprudenza di merito e quella di legittimità, possono essere interamente compensate.
Infine deve darsi atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e Parte_1 Controparte_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1696/2019 emessa nel CP_3 procedimento RG n. 2047/2015, e pubblicata in data 27.12.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) spese compensate;
3) si dà atto, ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
12/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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