Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 786/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Pesaro (PU) alla Via San Decenzio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Irene Ciani, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata nel giudizio di Cassazione n. 7875/2021 R.G. ricorrente in riassunzione/appellante e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2 residente a[...], elettivamente domiciliato in Pesaro (PU) alla Via Giusti n.
11, presso lo studio dell'Avv. Liuba D'Angeli, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale rilasciata nel giudizio di Cassazione n. 7875/2021 R.G. resistente in riassunzione/appellato
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. – decorrenza della modifica dell'assegno di mantenimento – giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza resa in data 22.03.2023 nel giudizio RG n. 7875/2021 in relazione alla sentenza n. 924/2020 della
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 344/2016 in data 12.05.2016 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, sulla domanda proposta da nei confronti di al fine di sentir dichiarare la non CP_1 Parte_1 debenza delle somme oggetto di intimazione dell'atto di precetto notificato in data
25.07.2015 per il pagamento della somma di €.15.601,41 di cui €.2.901,78 a titolo di contributo per il mantenimento della ex coniuge intimante per il periodo ottobre 2014-giugno
2015, in virtù di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. emessa dal Tribunale di Pesaro in data 15.06.2010 nel corso del giudizio di separazione definitosi con sentenza del 10.05.2016 ed €.12.414,15 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie Per_1
e per il periodo novembre 2014-luglio 2015, sulla base oltre che
[...] Persona_2
della già citata ordinanza presidenziale, anche di quella successiva in data 8.06.2011, sostenendo l'opponente che nulla sarebbe dovuto sia per l'autosufficienza economica medio tempore raggiunta dalle figlie, individuata nella sentenza di separazione a far data dall'ottobre 2014, all'esito sia per la riduzione del mantenimento disposta dal Tribunale con ordinanza del 27.07.2015, argomentando il giudicante dalla disposta riduzione a seguito del mutamento delle condizioni economiche delle parti, la cui decorrenza non poteva retroagire alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, bensì dalla data di richiesta di modifica delle condizioni, ha annullato il precetto opposto, ha dichiarato non dovuta la somma pretesa dalla opposta, ha rigettato tutte le altre domande e compensato le spese di lite.
Avverso la citata sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
ribadendo che l'importo dell'assegno stabilito in proprio favore non aveva, in ogni caso, subito alcuna modifica giudiziale, né la suddetta circostanza era in contestazione e che la somma di €.12.414,15 prevista per le figlie fosse dovuta, in quanto la revisione disposta dal
Tribunale decorre dal momento del deposito del provvedimento (27.07.2015), in mancanza di espresse previsioni di retroattività, ovvero al più tardi, dal momento del deposito della domanda di modifica (30.06.2015): con sentenza n. 924 in data 17.09.2020 ha rigettato l'appello e condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite.
2 Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione
, affidato a quattro motivi, lamentando oltre alla nullità della sentenza Parte_1 per violazione dell'art. 158 c.p.c., in quanto resa da collegio composto da un giudice ausiliario, l'erroneo annullamento, da parte della Corte di merito, dell'intero atto di precetto, anche nella parte relativa al credito per il mantenimento della ex moglie pur non avendo costituito oggetto di revoca, nonché l'erronea ritenuta retroattività della revoca dell'assegno sin dall'ottobre 2014, che invero sarebbe dovuto fino al 18.01.2016, data della pronuncia di revoca dell'assegno e dolendosi, infine, della nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte territoriale dato risposta con un “laconico richiamo alle mere conclusioni raggiunte dal Tribunale” al motivo di appello con cui si deduceva l'irretroattività della revoca del contributo di mantenimento in favore delle figlie.
Con ordinanza resa in data 22.03.2023 nel giudizio RG n. 7875/2021 la Suprema Corte di
Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo ed il quarto, con assorbimento del terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla
Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio Parte_1
insistendo per la riforma della impugnata sentenza di primo grado e consequenziale dichiarazione di validità ed efficacia dell'opposto atto di precetto per l'intero importo e, in subordine, per il diverso ammontare risultante dovuto nel caso di decorrenza della modifica dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie di dal momento della CP_1
domanda (30.06.2015).
Si è regolarmente costituito in giudizio , chiedendo la decisione secondo CP_1 giustizia del motivo di gravame concernente l'annullamento del precetto opposto, nella parte portante l'assegno contributivo in favore della ex moglie e il rigetto della doglianza sull'irretroattività della dispensa mantenimento figlie, con conferma, se del caso con nuova motivazione, delle precedenti pronunce di merito.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
La pronuncia della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio all'intestata Corte territoriale ravvisa, nel vagliare il secondo motivo di impugnazione, “la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al motivo
3 di appello inerente al credito precettato nell'interesse della moglie”, evidenziando come la sentenza cassata abbia omesso di statuire sulle “censure assertivamente prospettanti
l'erroneità della decisione emessa in primo grado nella parte in cui dichiarava la inefficacia del precetto opposto nella sua interezza … senza considerare la porzione di credito ascritta all'assegno di mantenimento rivendicato dalla coniuge”, aggiungendo la S.C. che “La stringata motivazione posta a suffragio del dictum reso, infatti, si incentra unicamente sulla debenza dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie della intimante” e che “Nessun argomento (né, a fortiori, nessuna delibazione) investe la sussistenza del credito della moglie, negata dal primo giudice con statuizione sottoposta al vaglio della Corte d'appello”
(cfr. pagg.
3-4 ordin. cit.).
La Corte territoriale non ha, dunque, affrontato affatto la questione sottesa al suddetto motivo, che non può neppure ritenersi implicitamente rigettato argomentando dalla locuzione impiegata a conclusione della parte motiva “quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti”, come considerato nell'ordinanza di legittimità che, nel ravvisare la violazione ex art. 112 c.p.c. del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha stabilito che “si tratta invero di formula di mero stile, cui non può ascriversi alcun contenuto o significato precettivo” (cfr. pag. 4 ordin. cit.), contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'appellato che, tuttavia, non nega l'esistenza del suddetto diritto pretermesso dalla Corte di merito, limitandosi a far leva sulla locuzione di mero stile secondo cui resta assorbita ogni ulteriore doglianza e richiesta e rimettendosi alla decisione “secondo giustizia” sottoposta al vaglio del giudice del rinvio.
Ebbene, dal materiale probatorio in atti emergono elementi che incontrovertibilmente inducono il Collegio a ritenere la sussistenza di un credito in favore di parte appellante, in virtù di quanto statuito nell'ordinanza emessa in data 15.06.2010 (munita di formula esecutiva in data 2.12.2013), a scioglimento della riserva assunta, post verbale di separazione dei coniugi, dal Presidente del Tribunale di Pesaro che, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha stabilito in favore della odierna appellante un assegno mensile di mantenimento di €.300, rivalutabile come per legge: di qui la correttezza dell'importo di €.2.901,78 ad essa spettante per il periodo ottobre
2014-giugno 2015, previa rivalutazione ISTAT (€.322,42 per n. 9 mensilità), di cui all'atto di precetto opposto.
Passando all'esame del quarto motivo di impugnazione, accolto dalla Suprema Corte ed oggetto di rinvio per il rilievo della motivazione apparente contenuta nella pronuncia della
Corte di Appello, che ha risposto con un “laconico richiamo alle mere conclusioni raggiunte
4 dal Tribunale” alla dedotta irretroattività della revoca del contributo di mantenimento in favore delle figlie, nonostante il motivo di doglianza di parte opponente si fondi su un'analitica e puntuale ricostruzione della successione nel tempo dei titoli di tipo giudiziale che l'hanno regolato, inizialmente ridotto dagli originari €.650 ad €.250 mensili per la non piena autosufficienza delle stesse e successivamente revocato con ordinanza del 18.01.2016, stante l'allegazione di elementi sopravvenuti ed infine rigettato dalla sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di separazione, sulla scorta della raggiunta autosufficienza delle figlie (cfr. pag. 5 ordin. S.C.).
La sentenza di secondo grado si limita, infatti, ad affermare “sulla scorta della decisione sul punto del Tribunale, che la cessazione dell'obbligo di mantenimento per il padre decorreva dall'ottobre 2014”, dunque mediante un mero richiamo e senza aggiungere alcunché alla decisione del Tribunale, che comunque neppure ha espressamente statuito alcuna decorrenza retroattiva del provvedimento di revoca del 18 gennaio 2016.
Osserva il Collegio come per la questione della decorrenza della revoca del contributo di mantenimento in favore delle due figlie e precettato per l'importo di €.12.414,15 sia da ritenersi dirimente il principio stabilito dal Supremo Consesso, a tenore del quale la modifica del quantum deve decorrere dalla data della domanda e non da quella della decisione su di essa: “mentre l'assegno di divorzio, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale è dovuto, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la variazione dell'ammontare dell'assegno medesimo, disposta successivamente in esito a procedimento di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 deve decorrere dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Analogamente, è stato affermato in altre pronunce che in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione
o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli” (Cassazione n.
22108 dell'11.09.2018).
5 Applicando il suesteso autorevole principio al caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che la data di richiesta di modifica delle condizioni è stata formulata dal padre, per la raggiunta indipendenza economica delle figlie, con la
“Istanza di modifica ex art. 709, co. 4, c.p.c. dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché dell'ordinanza G.I. 8.06.2011” datata 25.06.2015 e depositata il successivo
30.06.2015 (cfr. doc. n. 4 all. all'atto di citazione in opposizione), pertanto, è esclusivamente a tale data che deve farsi risalire la cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie da parte del padre odierno appellato.
Ebbene, poiché la somma precettata è stata ottenuta conteggiando le n. 9 mensilità del periodo novembre 2014-luglio 2015 e spettando il mantenimento per le figlie fino a tutto il mese di giugno 2015, la complessiva somma di €.12.414,15 dovrà essere decurtata della mensilità non dovuta per il mese di luglio 2015 pari ad €.1.379,35 e, conseguentemente, sottratta dal totale dell'importo precettato (€.15.604,41-1.379,35=€.14.225,06).
La Suprema Corte ha, infine, statuito che l'adita Corte d'Appello dovrà provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In materia di liquidazione delle spese in sede di rinvio, il principio applicato in giurisprudenza è il seguente: “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. 29 marzo 2006, n. 7243).
Nel caso di specie, in considerazione della parziale riforma della sentenza di primo grado in entità alquanto considerevole e dell'esito globale del giudizio, appare equo compensare le spese di lite per la misura di 1/10 e di disporre la condanna dei restanti 9/10 a carico di parte appellata, con riguardo a tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
344/2016 resa in data 12.05.2016 dal Tribunale di Pesaro, confermata dalla sentenza n.
924/2020 della Corte di Appello di Ancona, oggetto di cassazione con rinvio disposto dalla
S.C. con ordinanza resa in data 22.03.2023 nel giudizio RG n. 7875/2021, così provvede:
6 - In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 344/2016, dichiara la validità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto limitatamente al minor importo di €.14.225,06 per tutte le causali di cui in premessa;
- Conferma nel resto;
- Condanna alla refusione, in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite di tutti i gradi di giudizio, nella percentuale di 9/10, calcolata sul loro complessivo importo liquidato -in applicazione dei medi tariffari ratione temporis vigenti- come segue: per il I grado in complessivi €.4.835 (di cui €.875 per studio controversia, €.740 per fase introduttiva, €.
1.600 per fase istruttoria/trattazione ed €.
1.620 per fase decisionale); per il II grado nell'ammontare di complessivi €.
3.777 già liquidato nella sentenza n. 924/2020 della
C.A.; per il giudizio svolto dinanzi la Corte di Cassazione in €.3.082 (di cui €.
1.276 per studio controversia, €.
1.134 per fase introduttiva ed €.672 per fase decisionale); per il presente giudizio di rinvio, in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia,
€.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), con l'aggiunta -per tutte le suddette liquidazioni- di IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle eventuali spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 13.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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