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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.4.2025, assunto in decisione in data 5.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Cinzia Sala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sovico alla Via Verdi n. 14;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Massimiliano Lanci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo alla Via Garibaldi
n. 122;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE I figli minori , di anni 6, e , di anni 4, saranno Per_1 Per_2 affidati con affido condiviso ad entrambi i genitori, che provvederanno al loro mantenimento, educazione ed istruzione. Le decisioni di maggior importanza per i minori verranno assunte congiuntamente dai genitori, che si impegnano a collaborare tra loro e sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale, mantenendo unitarietà nella cura, educazione ed istruzione dei figli. e saranno collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso la madre;
c. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La casa familiare con quanto contiene (fatta eccezione per i beni personali del SI. AU che lo stesso asporterà entro il 30.4.2025) in comproprietà tra i coniugi e sita in
Cinisello B.mo alla Via Verga n. 15, sarà assegnata alla madre, stante la prevalente collocazione di figli presso di lei. A carico della SI.ra permarranno le spese di ordinaria gestione e di godimento del bene (spese Pt_2 condominiali ordinarie, utenze, Tari..), mentre le spese straordinarie, se concordate, saranno assolte dai coniugi comproprietari in ragione del diritto di proprietà (50% ciascuno). I coniugi danno atto che, a seguito di accordo, la SI.ra provvederà al cambio delle serrature. Pt_2
I coniugi/genitori concordano che la casa familiare verrà venduta al compimento del 26 esimo anno di età di ovvero al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e il relativo prezzo di vendita Per_2 verrà suddiviso tra i coniugi in proporzione al rispettivo diritto di proprietà.
d. TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON IL PADRE I tempi di permanenza di e Per_1 Per_2 presso il padre saranno i seguenti:
TEMPI DI PERMANENZA ORDINARI
Salvo ogni diverso e miglior accordo, i minori trascorreranno con il padre i seguenti spazi temporali ordinari: durante la settimana: due pomeriggi/sera, il martedì ed il giovedì (quando vi è frequenza scolastica, dall'uscita da scuola/asilo, ovvero, quando non vi è frequenza scolastica, dall'uscita dal lavoro del padre alle ore
17.30/18, con prelievo da parte del padre o terzi e, salvo diverso accordo, con riaccompagnamento entro le ore 20.30 presso la madre); durante il fine settimana: a w.e. alternati con la madre, dalle ore 9.30 del sabato sino alle ore 21 della domenica.
Nell'ipotesi in cui la madre, nei w.e. di spettanza del padre, fosse impegnata al lavoro, il prelievo dei figli avverrà da parte del padre alle ore 8.45. La madre comunicherà al padre con congruo anticipo i turni di lavoro.
TEMPI DI PERMANENZA DURANTE LE VACANZE
Salvo ogni diverso e miglior accordo, i minori trascorreranno con il padre i seguenti spazi temporali durante le vacanze: vacanze natalizie: in via alternata con la madre, di anno in anno, pagina 2 di 6 periodo a): la Vigilia di Natale (dalle ore 10.30) sino alla mattina di Natale (ore 10.30) e dal 31 dicembre (ore
10.30) sino al 6 gennaio (ore 20.30) oppure periodo b): dalla mattina di Natale (ore 10.30) sino alla mattina del 31 dicembre (ore 10.30).
In particolare, quanto al periodo natalizio 2025/2026: il periodo a) sarà di competenza materna ed il periodo b) di competenza paterna;
vacanze pasquali: in via alternata con la madre, di anno in anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo con uno o l'altro genitore. Quanto al periodo pasquale 2025, spetterà alla madre tenere i figli con sé; vacanze estive, due settimane anche non consecutive per ciascun genitore. I genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso di individuazione del medesimo periodo di vacanza, questo verrà equamente ripartito tra i genitori medesimi.
Per l'anno 2025, i periodi di competenza di ciascun genitore saranno i seguenti: con la madre: dal 5 al 12 luglio e dal 10 al 17 agosto, con il padre: dal 23 al 30 giugno e dal 13 al 20 luglio.
Quanto ai ponti ed alle festività diverse, salvo diverso accordo tra genitori, varrà la regola dell'alternanza, con festività inziale dalla quale far decorrere l'alternanza dal 25 aprile 2025, di pertinenza paterna.
ALTRE REGOLE CONDIVISE
Quanto ai compleanni dei figli, il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del loro compleanno, potrà vederli con accordo che verrà assunto di volta in volta con l'altro genitore. I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, con il padre la Festa del Papà e con ciascun genitore il giorno del suo compleanno.
Per quanto non previsto o non concordato varrà la scansione ordinaria dei tempi di permanenza.
I genitori si impegnano, nel caso in cui il padre non potesse tenere i figli con sé (per ogni impedimento dei minori o nel caso di malattia del padre), ad individuare spazi temporali di “recupero”;
e. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di Euro 550 (Euro 275,00 per ciascun figlio), con inclusione delle spese di mensa (ora di ed in futuro anche di ) e scuola materna. Detta somma Per_1 Per_2 verrà versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di aprile 2026. I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie secondo la disciplina delle Linee Guida Tribunale di Monza 7.5.2018, qui espressamente richiamate anche quanto a modalità di richieste, rimborsi ed anticipi.
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Le detrazioni/deduzioni fiscali per le spese relative alla prole, saranno di pertinenza di ciascun coniuge/genitore in ragione del 50%
f. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE D'ORIGINE I genitori concordano che i figli debbano mantenere stretti rapporti affettivi con gli ascendenti e con le famiglie di origine. I genitori esprimono il loro consenso a che i minori possano essere prelevati/accompagnati a scuola ed alle varie attività da parte di nonni (con pagina 3 di 6 prelievo autorizzato anche per terze persone) e, previo accordo, possano trascorrere con questi anche brevi periodi di vacanza;
g. COMUNICAZIONE TRA GENITORI E TRA GENITORI E i genitori si impegnano a rendersi Per_3 reciprocamente disponibili per le comunicazioni riguardanti i figli, nonché a consentire al genitore con cui i figli non sono di avere un contatto quotidiano con loro (in particolar modo, durante i periodi di vacanza).
h. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' E DI ESPATRIO I genitori autorizzano il rilascio dei documenti di identità, validi anche per l'espatrio, loro e dei figli minori, impegnandosi, all'occorrenza, a reiterare il già qui espresso consenso:
i. PAGAMENTO DEL MUTUO Ciascun coniuge provvederà al pagamento della quota parte (50%) delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare. Il SI. AU, atteso che il pagamento avviene tramite il conto corrente di cui sopra intestato alla SI.ra anticiperà a far tempo dal mese di Pt_2 aprile 2025 la somma occorrente al pagamento della rata in tempo utile (con provvista entro l'ultimo giorno del mese precedente;
la quota relativa al mese di aprile 25 verrà pagata al momento del deposito del ricorso); rata che la SI.ra si impegna a versare alla scadenza contrattuale inviando al SI. AU mensilmente Pt_2 la quietanza/prova di pagamento. Gli interessi del mutuo saranno dedotti da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
l. RAPPORTI DARE/AVERE A titolo di definizione dei rapporti dare/avere aventi causa, titolo, ragione o anche solo connessione con il rapporto affettivo di coniugio/familiare/genitoriale/personale, il SI. AU verserà alla SI.ra la somma di Euro 10.000 (diecimila) a tacitazione di ogni pretesa e senza spirito Pt_2 di liberalità. Detta somma verrà versata come segue:
a) Euro 5.000 al deposito del ricorso;
b) Euro 5.000 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Con il pagamento della suindicata somma, i coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione ai titoli di cui sopra e di avere definito ogni questione di carattere patrimoniale.
m. MANTENIMENTO CONIUGE I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
n. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE. I coniugi concordano che le presenti condizioni decorreranno dal mese di aprile 2025;
o. SPESE LEGALI compensate;
Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.7.2016 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati , in data 9.10.2018 e , in data 28.1.2021. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
5.6.2025;
- all'udienza del 5.6.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente diritto ad un assegno mantenimento/divorzile; la somma di euro 10.000 di cui al ricorso introduttivo, di cui euro 5.000 già versati ed ulteriori euro 5.000 da versarsi al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è stata concordata a definizione dei rapporti di carattere economico tra le parti e non quale somma una tantum ex articolo 5 c. 6 l. 898/1970 s.s. modificazioni.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , in data 9.10.2018 e , in data 28.1.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-avendo le parti richiesto altresì ex articolo 473.49 c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 9.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 20.7.2016 (Atto n. 32, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 5 di 6 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge;
3. Dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.4.2025, assunto in decisione in data 5.6.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Cinzia Sala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sovico alla Via Verdi n. 14;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Massimiliano Lanci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo alla Via Garibaldi
n. 122;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
a. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE I figli minori , di anni 6, e , di anni 4, saranno Per_1 Per_2 affidati con affido condiviso ad entrambi i genitori, che provvederanno al loro mantenimento, educazione ed istruzione. Le decisioni di maggior importanza per i minori verranno assunte congiuntamente dai genitori, che si impegnano a collaborare tra loro e sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale, mantenendo unitarietà nella cura, educazione ed istruzione dei figli. e saranno collocati prevalentemente Per_1 Per_2 presso la madre;
c. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La casa familiare con quanto contiene (fatta eccezione per i beni personali del SI. AU che lo stesso asporterà entro il 30.4.2025) in comproprietà tra i coniugi e sita in
Cinisello B.mo alla Via Verga n. 15, sarà assegnata alla madre, stante la prevalente collocazione di figli presso di lei. A carico della SI.ra permarranno le spese di ordinaria gestione e di godimento del bene (spese Pt_2 condominiali ordinarie, utenze, Tari..), mentre le spese straordinarie, se concordate, saranno assolte dai coniugi comproprietari in ragione del diritto di proprietà (50% ciascuno). I coniugi danno atto che, a seguito di accordo, la SI.ra provvederà al cambio delle serrature. Pt_2
I coniugi/genitori concordano che la casa familiare verrà venduta al compimento del 26 esimo anno di età di ovvero al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e il relativo prezzo di vendita Per_2 verrà suddiviso tra i coniugi in proporzione al rispettivo diritto di proprietà.
d. TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI CON IL PADRE I tempi di permanenza di e Per_1 Per_2 presso il padre saranno i seguenti:
TEMPI DI PERMANENZA ORDINARI
Salvo ogni diverso e miglior accordo, i minori trascorreranno con il padre i seguenti spazi temporali ordinari: durante la settimana: due pomeriggi/sera, il martedì ed il giovedì (quando vi è frequenza scolastica, dall'uscita da scuola/asilo, ovvero, quando non vi è frequenza scolastica, dall'uscita dal lavoro del padre alle ore
17.30/18, con prelievo da parte del padre o terzi e, salvo diverso accordo, con riaccompagnamento entro le ore 20.30 presso la madre); durante il fine settimana: a w.e. alternati con la madre, dalle ore 9.30 del sabato sino alle ore 21 della domenica.
Nell'ipotesi in cui la madre, nei w.e. di spettanza del padre, fosse impegnata al lavoro, il prelievo dei figli avverrà da parte del padre alle ore 8.45. La madre comunicherà al padre con congruo anticipo i turni di lavoro.
TEMPI DI PERMANENZA DURANTE LE VACANZE
Salvo ogni diverso e miglior accordo, i minori trascorreranno con il padre i seguenti spazi temporali durante le vacanze: vacanze natalizie: in via alternata con la madre, di anno in anno, pagina 2 di 6 periodo a): la Vigilia di Natale (dalle ore 10.30) sino alla mattina di Natale (ore 10.30) e dal 31 dicembre (ore
10.30) sino al 6 gennaio (ore 20.30) oppure periodo b): dalla mattina di Natale (ore 10.30) sino alla mattina del 31 dicembre (ore 10.30).
In particolare, quanto al periodo natalizio 2025/2026: il periodo a) sarà di competenza materna ed il periodo b) di competenza paterna;
vacanze pasquali: in via alternata con la madre, di anno in anno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo con uno o l'altro genitore. Quanto al periodo pasquale 2025, spetterà alla madre tenere i figli con sé; vacanze estive, due settimane anche non consecutive per ciascun genitore. I genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso di individuazione del medesimo periodo di vacanza, questo verrà equamente ripartito tra i genitori medesimi.
Per l'anno 2025, i periodi di competenza di ciascun genitore saranno i seguenti: con la madre: dal 5 al 12 luglio e dal 10 al 17 agosto, con il padre: dal 23 al 30 giugno e dal 13 al 20 luglio.
Quanto ai ponti ed alle festività diverse, salvo diverso accordo tra genitori, varrà la regola dell'alternanza, con festività inziale dalla quale far decorrere l'alternanza dal 25 aprile 2025, di pertinenza paterna.
ALTRE REGOLE CONDIVISE
Quanto ai compleanni dei figli, il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del loro compleanno, potrà vederli con accordo che verrà assunto di volta in volta con l'altro genitore. I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma, con il padre la Festa del Papà e con ciascun genitore il giorno del suo compleanno.
Per quanto non previsto o non concordato varrà la scansione ordinaria dei tempi di permanenza.
I genitori si impegnano, nel caso in cui il padre non potesse tenere i figli con sé (per ogni impedimento dei minori o nel caso di malattia del padre), ad individuare spazi temporali di “recupero”;
e. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli la somma mensile di Euro 550 (Euro 275,00 per ciascun figlio), con inclusione delle spese di mensa (ora di ed in futuro anche di ) e scuola materna. Detta somma Per_1 Per_2 verrà versata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di aprile 2026. I genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie secondo la disciplina delle Linee Guida Tribunale di Monza 7.5.2018, qui espressamente richiamate anche quanto a modalità di richieste, rimborsi ed anticipi.
L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Le detrazioni/deduzioni fiscali per le spese relative alla prole, saranno di pertinenza di ciascun coniuge/genitore in ragione del 50%
f. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE D'ORIGINE I genitori concordano che i figli debbano mantenere stretti rapporti affettivi con gli ascendenti e con le famiglie di origine. I genitori esprimono il loro consenso a che i minori possano essere prelevati/accompagnati a scuola ed alle varie attività da parte di nonni (con pagina 3 di 6 prelievo autorizzato anche per terze persone) e, previo accordo, possano trascorrere con questi anche brevi periodi di vacanza;
g. COMUNICAZIONE TRA GENITORI E TRA GENITORI E i genitori si impegnano a rendersi Per_3 reciprocamente disponibili per le comunicazioni riguardanti i figli, nonché a consentire al genitore con cui i figli non sono di avere un contatto quotidiano con loro (in particolar modo, durante i periodi di vacanza).
h. AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' E DI ESPATRIO I genitori autorizzano il rilascio dei documenti di identità, validi anche per l'espatrio, loro e dei figli minori, impegnandosi, all'occorrenza, a reiterare il già qui espresso consenso:
i. PAGAMENTO DEL MUTUO Ciascun coniuge provvederà al pagamento della quota parte (50%) delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare. Il SI. AU, atteso che il pagamento avviene tramite il conto corrente di cui sopra intestato alla SI.ra anticiperà a far tempo dal mese di Pt_2 aprile 2025 la somma occorrente al pagamento della rata in tempo utile (con provvista entro l'ultimo giorno del mese precedente;
la quota relativa al mese di aprile 25 verrà pagata al momento del deposito del ricorso); rata che la SI.ra si impegna a versare alla scadenza contrattuale inviando al SI. AU mensilmente Pt_2 la quietanza/prova di pagamento. Gli interessi del mutuo saranno dedotti da ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
l. RAPPORTI DARE/AVERE A titolo di definizione dei rapporti dare/avere aventi causa, titolo, ragione o anche solo connessione con il rapporto affettivo di coniugio/familiare/genitoriale/personale, il SI. AU verserà alla SI.ra la somma di Euro 10.000 (diecimila) a tacitazione di ogni pretesa e senza spirito Pt_2 di liberalità. Detta somma verrà versata come segue:
a) Euro 5.000 al deposito del ricorso;
b) Euro 5.000 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Con il pagamento della suindicata somma, i coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro in relazione ai titoli di cui sopra e di avere definito ogni questione di carattere patrimoniale.
m. MANTENIMENTO CONIUGE I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
n. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE. I coniugi concordano che le presenti condizioni decorreranno dal mese di aprile 2025;
o. SPESE LEGALI compensate;
Con rinuncia all'impugnazione della sentenza di separazione.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.7.2016 a Parte_1 Parte_2
Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati , in data 9.10.2018 e , in data 28.1.2021. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
5.6.2025;
- all'udienza del 5.6.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente diritto ad un assegno mantenimento/divorzile; la somma di euro 10.000 di cui al ricorso introduttivo, di cui euro 5.000 già versati ed ulteriori euro 5.000 da versarsi al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è stata concordata a definizione dei rapporti di carattere economico tra le parti e non quale somma una tantum ex articolo 5 c. 6 l. 898/1970 s.s. modificazioni.
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , in data 9.10.2018 e , in data 28.1.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-avendo le parti richiesto altresì ex articolo 473.49 c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 9.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 20.7.2016 (Atto n. 32, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
pagina 5 di 6 2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge;
3. Dispone la remissione della causa sul ruolo con separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6