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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del Giudice Unico dott. Francesco Moroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 14803/2023 R.G. promossa da
(Cod.fisc. , res.te in Venaria Reale Parte_1 CodiceFiscale_1
(TO), Via G. Saragat n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatacci Fabio (Cod.fisc.
), presso il cui studio in Torino, via Gaetano Mosca n. 12 è CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in virtù di procura alle liti allegata in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
C.F.: con sede in Milano, P.zza Tre Torri n. Controparte_1 P.IVA_1
3, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Vaira (C.F.: , PEC: CodiceFiscale_3 Email_1
FAX: 011.5171177) presso il cui studio in Torino, Via Bertola n. 59 è elettivamente domiciliata, per procura alle liti allegata in atti;
-PARTE APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE-
e contro
pagina 1 di 12 , C.F.: residente in [...] C.F._4
Canova n. 5.
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 964/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata il 21.03.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi già esposti in atto introduttivo ed in parziale riforma dell'appellata Sentenza n.964/23, depositata in data 21 marzo 2023 dal
Giudice di Pace di Torino, respinta ogni diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata Sentenza n.964/23 emessa dal Giudice di Pace di Torino, Giudice Dott.ssa Bologna, nell'ambito del giudizio R.G. 6514/21, depositata in cancelleria in data 21.03.2023,
NEL MERITO: CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la (già CP_1
S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Sig. , Controparte_3 Controparte_2
ciascuno per il loro titolo come per legge ed in via tra di loro solidale, al risarcimento integrale delle lesioni fisiche subite dal Sig. a seguito del Parte_1
sinistro stradale de quo, il cui ammontare, viene quantificato nella complessiva somma di Euro 109,00 oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ed alla rivalutazione, o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di
Giustizia a seguito degli elementi emersi nel corso del giudizio.
CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la (già CP_1 CP_3
S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Sig. , ciascuno per il
[...] Controparte_2
loro titolo come per legge ed in via tra di loro solidale, al risarcimento in favore del
Sig. della somma di Euro 600,00 a titolo di danno biologico Parte_1
pagina 2 di 12 incrementato ai sensi dell'art.139 III° comma D.Lgs. 209/2005, in misura pari ad un quinto, in modo da pervenire ad una adeguata personalizzazione del danno.
CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la (già CP_1 CP_3
S.p.a., in persona del l.r.p.t., ed il Sig. , ciascuno per il
[...] Controparte_2
loro titolo come per legge ed in via tra di loro solidale, al pagamento in favore del
Sig. della somma di Euro 1.378,87 per spese di assistenza Parte_1
legale stragiudiziale svolta nell'interesse dello stesso attore, in merito ai danni materiali ed alle lesioni fisiche subite a seguito del sinistro de quo, nonché per espletata attività inerente le proposte di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge
162/2014, come da parcella n.6 del 21.01.2020 emessa dal sottoscritto legale, richiesta e calcolata sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, così come disposto dagli artt. 1 - 3 e 18 - 27 D.M. 55/2014 (doc.18 fascicolo primo grado).
CONDANNARE, per i titoli di cui in narrativa, la (già CP_1 CP_3
in persona del l.r.p.t., ed il Sig. , ciascuno per il
[...] CP_1 Controparte_2
loro titolo come per legge ed in via tra di loro solidale, al pagamento in favore del
Sig. della somma di Euro 568,00 oltre a rimborso forfettario Parte_1
spese generali 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n.55,
IVA e C.P.A., per espletata attività inerente le due proposte di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legge
132/2014 convertito in Legge 162/2014, richiesta e calcolata sulla base dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, così come disposto dagli artt. 1 - 3 e
18 - 27 D.M. 55/2014.
Il tutto nell'ambito della competenza dell'Ill.ma Autorità adita.
IN OGNI CASO: CONDANNARE la (già in CP_1 Controparte_3 CP_1
persona del l.r.p.t., ed il Sig. , ciascuno per il loro titolo come Controparte_2
per legge ed in via tra di loro solidale, al pagamento delle spese, diritti e onorari di
pagina 3 di 12 causa, in grado di appello, oltre a rimborso forfettario spese generali 15% ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n.55, IVA e C.P.A., il tutto come per Legge e come da nota spese che si provvederà a depositare, nei termini di legge ex art.190 c.p.c., unitamente alla comparsa conclusionale.
Con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.282
c.p.c.”.
Per parte appellata:
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su Controparte_1
eventuali domande nuove
Nel merito
In via principale
Respingere l'appello interposto da alla sentenza n. 964/2023 Parte_1
depositata in data 21.03.2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino, dr.ssa Giuliana
Bologna, in data 17.03.2023, siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, e, per
l'effetto,
Assolvere a ogni avversaria pretesa Controparte_1
In via di appello incidentale
In parziale riforma della sentenza n. 964/2023 depositata in data 21.03.2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino, dr.ssa Giuliana Bologna, in data 17.03.2023
Rideterminare in euro 3.144,32 il danno complessivo per invalidità temporanea al
50% di 15 giorni (euro 380,92), per invalidità temporanea al 25% di 15 giorni (euro
190,46), per danno biologico (euro 1.571,23), per spese mediche di euro 1.001,70, oltre spese di redazione medico legale ante causam e di consulenza medico legale in corso di causa, per un totale generale di euro 4.120,32 in luogo della somma indicata
pagina 4 di 12 in sentenza di euro 4.392,24 e di quella indicata da parte appellante nell'atto di appello, di euro 4.501,24 e, per l'effetto
Contenere la condanna di ntro la suddetta cifra. Controparte_1
In ogni caso
Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da nota allegata, redatta tenuto conto delle prestazioni svolte e della complessità della controversia;
il tutto oltre cpa ed iva sugli ammontari imponibili”.
******
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.02.2021, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Torino la Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, ed il Sig. ,
[...] Controparte_2
chiedendo la condanna dei predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore medesimo nella misura di euro 9.129,36 (somma comprensiva anche dell'importo dovuto per spese di assistenza legale stragiudiziale), oltre interessi e rivalutazione monetaria, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 04.09.2018 alle ore 18.10 circa, in Torino, Via Reiss Romoli all'altezza del numero civico 290.
All'esito dell'udienza del 29.10.2021, nel corso della quale veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, il Giudice di Pace disponeva procedersi a CTU medico legale, al fine di accertare le lesioni personali patite dall'attore.
Espletato l'accertamento tecnico e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, con sentenza n.964/23, il Giudice di Pace pronunciava definitivamente sulla domanda proposta dal nei confronti della Parte_1 Controparte_4
e del così statuendo: CP
“Il Giudice di pace di Torino, definitivamente pronunciando;
pagina 5 di 12 - Condanna e , in solido tra loro, a versare a Controparte_5 Controparte_2
la somma di Euro 3.651,66 a titolo di ulteriore risarcimento Parte_1
dei danni materiali e da fermo tecnico subiti dall'attore in conseguenza del sinistro dedotto in giudizio, oltre rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza ed interessi legali dal giorno della sentenza al saldo;
- Condanna e , in solido tra loro, a versare a Controparte_5 Controparte_2
la somma di Euro € 4.392,24 per i titoli indicati in Parte_1
motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- Nei soli rapporti interni tra le parti pone definitivamente a carico di CP_5
e , in solido tra loro, le spese di CTU, nella misura
[...] Controparte_2
liquidata in separato decreto;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere Controparte_5 Controparte_2
all'attore le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.374,00 di cui Euro 2090,00 per compensi professionali, ed Euro 284,00 per esposti esenti, oltre
15% per spese generali ex D.M. n.55/2014, oltre CPA ed IVA come per legge oltre alle spese successive occorrende.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege”.
*****
ha proposto appello lamentando, in primo luogo, l'erronea Parte_1
quantificazione complessiva del danno biologico da parte del Giudice di Pace, sostenendo che il Giudice avesse calcolato in modo sbagliato l'importo dovuto a titolo di invalidità temporanea e permanente, nonché a titolo di spese (mediche e medico-legali), nella somma di euro 4.392,24, anziché nella somma di euro
4.501,24, tenuto conto della evidente discrasia riscontrata tra quanto argomentato in parte motiva e quanto poi statuito nel dispositivo di sentenza (con una differenza di euro 109,00 in favore del danneggiato).
Relativamente a questa stessa statuizione, ha proposto appello CP_1
incidentale lamentando come, in realtà, l'errore di calcolo commesso dal Giudice
pagina 6 di 12 di Pace fosse a discapito dell'appellato. Invero, ha evidenziato come CP_1
il Giudice di prime pure, facendo applicazione delle tabelle ministeriali aggiornate a giugno 2022, avrebbe, in realtà, dovuto riconoscere, a titolo di invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 50% l'importo di euro 380,92, invece della somma di euro 761,85, calcolata all'evidenza su una indennità giornaliera (piena e non ridotta) di euro 50,79.
Il motivo di censura svolto dal è infondato, risultando invece meritevole Parte_1
di accoglimento l'appello incidentale proposto, sul punto, da CP_1
Risulta evidente come il Giudice di Pace sia incorso in un mero errore di calcolo.
Invero, il giudicante ha esplicitamente richiamato, in parte motiva, le conclusioni cui è pervenuta la CTU medico-legale, quantificando il danno biologico temporaneo in giorni 30, di cui 15 giorni per invalidità temporanea parziale al
50% e 15 giorni per invalidità temporanea parziale al 25%.
Quindi, sommando i diversi importi riconosciuti dal Giudice (ossia: euro 1.571,23 per danno biologico permanente pari al 2% in soggetto di 46 anni;
euro 571,39 per invalidità temporanea;
euro 1.001,70 per spese mediche;
euro 976,00 per spese relative alla relazione medico legale ante causa ed alla prestazione del CTP),
l'importo da riconoscere al eve essere determinato in euro 4.120,32. Parte_1
Né può sostenersi, come pure effettuato da parte appellante, che la decisione di riconoscere l'importo di euro 761,85 per l'invalidità temporanea parziale di 15 giorni al 50% sia conseguenza di una “specifica e giustificata valutazione operata legittimamente dal giudice di prime cure al fine di determinare, specificatamente, il risarcimento dovuto al ”: e ciò perché il Giudice di prime cure non ha Parte_2
speso alcuna parola per motivare la necessità di riconoscere un importo superiore rispetto a quello spettante al danneggiato, risultando evidente la mancata riduzione, nella misura del 50%, dell'importo calcolato sulla base dell'indennità giornaliera di euro 50,79, così come correttamente fatto, invece, per il calcolo pagina 7 di 12 dell'invalidità temporanea parziale al 25% con il riconoscimento dell'importo di euro 190,46.
Del resto, se il giudice di primo grado avesse inteso riconoscere un importo superiore per l'invalidità temporanea parziale avrebbe certamente evitato di puntualizzare il riferimento (che risulta all'evidenza contraddittorio) alla percentuale di riduzione della stessa nella misura del 50%.
*****
Con il secondo motivo di appello, il lamenta come il Giudice abbia Parte_1
omesso di riconoscere a parte attrice la somma richiesta, nella misura di euro
600,00, a titolo di danno biologico incrementato ai sensi dell'art. 139, III comma,
d.lgs 209/2005.
Anche questo secondo motivo di appello è infondato.
Ritiene, invero, il Tribunale come, nel caso di specie, non sia dovuta alcuna somma ulteriore a titolo di danno morale, in difetto di prova sul punto da parte dell'appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio.
Difatti, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 17209/2015) in caso di lesioni micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 C.d.a, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Ciò non è avvenuto nel caso in esame, atteso che, sostanzialmente, il si è Parte_1
limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare, in modo puntuale ed esaustivo, sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza aggiuntiva. In altri termini, la parte che chiede che il risarcimento del danno alla persona venga aumentato, per tener conto delle sofferenze morali causate dall'invalidità, ha pagina 8 di 12 l'onere di allegare e provare il relativo pregiudizio, onere non soddisfatto nel caso di specie.
Analogamente, non sussistono i presupposti per una personalizzazione del danno in difetto di relativa prova, dovendo, sul punto, richiamarsi quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale “La personalizzazione del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose "comuni", ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cfr. Cass. Civ. n. 14364/2019).
Nel caso di specie, non può affermarsi che sia stata data prova di una peculiare situazione di sofferenza o difficoltà soggettiva del danneggiato in conseguenza del sinistro, aggiuntiva rispetto a quella da considerarsi già ricompresa nella liquidazione del danno biologico per il tipo di lesione subita, soprattutto laddove, appunto, il riconoscimento del danno biologico permanente riscontrato in conseguenza del sinistro stradale consista in algie e rigidità articolare del rachide cervicale, cioè in postumi di natura soggettiva di sofferenza ordinaria, come tale già contemplata nel danno biologico, secondo l'id quo plerumque accidit.
*****
Il terzo motivo, con il quale parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale, risulta invece fondato.
In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tali spese, nel caso di un sinistro stradale, pur individuando una ordinaria voce di danno emergente ("…e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali": così Cass., S.U., 10 luglio 2017, n.
16990), sono risarcibili solamente se necessarie (Cass., 29 maggio 2015, n. 11154)
pagina 9 di 12 e sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza, con la conseguente applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. (Cass., ord. 2 febbraio 2018, n. 2644).
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che “…in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista, che sta prestando assistenza giudiziale, possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale…"
(Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio 2008, n.
14443); tale principio ha trovato espressa conferma nel D.M. n. 55/14, il cui articolo 20 prevede per l'appunto la liquidazione del compenso per "l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima".
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, la difesa di parte Parte_1
ha elencato le attività professionali svolte per il compimento degli incombenti di cui agli artt. 145, 148 e 149 CdA (invio alla della richiesta di CP_3
risarcimento dei danni fisici e patrimoniali patiti dal facendo Parte_1
applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 CdA;
trasmissione di copia dei referti medici e della relativa documentazione sanitaria;
trasmissione della richiesta e della predetta documentazione anche ad trasmissione Parte_3
alla della documentazione integrativa richiesta, ossia copia del verbale CP_3
sinistro stradale della Polizia Municipale di Torino, copia della dichiarazione del teste oculare e del documento di identità), attività che non possono essere ritenute prive di autonoma rilevanza rispetto a quelle esperite giudizialmente, anche perché volte ad evitare proprio l'introduzione del giudizio.
Del resto, se a fronte dello svolgimento di tutti tali incombenti, dette attività si ritenessero sempre prive di autonoma rilevanza, si finirebbe per non riconoscersi pagina 10 di 12 mai, quale voce di danno emergente, il rimborso delle spese per l'assistenza giudiziale.
*****
Con il quarto motivo di appello la parte appellante ha censurato la sentenza di prime cure per avere riconosciuto, a titolo di spese per l'attività di negoziazione assistita, una somma inferiore a quella dovuta. Invero, il ha sostenuto Parte_1
che, avendo formulato due diverse istanze di negoziazione assistita (l'una in data
14.12.18 e l'altra in data 21.06.19) avrebbe avuto diritto al doppio dell'importo riconosciuto.
Il motivo è infondato, trattandosi di duplicazione dell'attività svolta dal difensore dipesa da mera scelta di assistenza tecnica ma di cui non vi era alcuna necessità in ottica di procedibilità della domanda di risarcimento, tenuto anche conto del fatto che il primo invito alla negoziazione era stato inviato allorquando i postumi delle lesioni non erano ancora stabilizzati.
*****
Infine, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di secondo grado, ritiene questo Giudice che, avuto riguardo alle contrapposte ragioni fatte valere dalle parti, all'esito complessivo della controversia, all'accoglimento parziale dell'appello principale, nonché all'accoglimento del motivo di appello incidentale, sia giustificato e ragionevole disporne la compensazione integrale in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
14803/2023, promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di CP
, avverso la sentenza n. 964/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata
[...]
il 21.03.2023 nel proc. n. 6514/2021 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto ed in riforma la sentenza impugnata:
pagina 11 di 12 - accerta e dichiara che , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e sono tenuti, in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_2
spese legali sostenute da per la fase stragiudiziale e, per Parte_1
l'effetto, condanna le parti appellate al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 1.276,00 (oltre 15% spese generali ed oltre IVA e
[...]
CPA se dovute).
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara che la somma dovuta da , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e , in solido tra loro, a titolo Controparte_2
di invalidità temporanea è pari ad euro 571,39 e, per l'effetto, condanna le predette parti appellate al pagamento, in solido tra loro ed in favore di
, della somma di euro 571,39 a titolo di invalidità temporanea. Parte_1
Rigetta gli ulteriori motivi di appello, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torino, in data 15 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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