Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9771/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9771/2018 promossa da: nella qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Pampaloni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/7;
-attrice-
Nei confronti di
E Controparte_1 Controparte_2
-convenuti contumaci-
Oggetto: Azione di rivalsa assicurazione ex art. 292 d. lgs. n. 209/2005.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.02.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la FGVS agiva in giudizio nei Parte_1
confronti dei sig.ri e al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare i convenuti in solido tra sé a rimborsare all'esponente, quale impresa designata alla gestione del Fondo di garanzia delle vittime della strada, per i titoli e le causali di cui in premessa,
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I sig.ri e , nonostante la regolare notifica, restavano contumaci. Controparte_3 Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 25/02/2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha convenuto in giudizio i sig.ri e , al fine di veder Controparte_1 Controparte_2
accolta la propria domanda di rivalsa ed essere, quindi, rimborsata per quanto liquidato in riferimento al sinistro avvenuto il 17.05.2000 in Marcianise (CE), in occasione del quale, il veicolo Fiat Uno tg.
RM80032T, privo di copertura assicurativa, di proprietà del sig. e condotto dalla Controparte_1
sig.ra , effettuando una repentina svolta a sinistra, avrebbe invaso la corsia percorsa Controparte_2
dalla moto condotta dal sig. , cagionando danni alla moto e lesioni al suo conducente, Controparte_4
come accertato con sentenza n. 390/03 del Giudice di Pace di Marcianise (all. 2).
In particolare, la in conseguenza ed esecuzione della citata sentenza, veniva Parte_1 condannata al pagamento della somma di € 2.440,00 oltre interessi legali, in favore di CP_4
e della somma di € 1.291,15, quali spese di lite, in favore dell'avv. Gerardo Di Lella, come
[...]
da atti di quietanza allegati al fascicolo di parte attrice (all. 4).
Pertanto, la n.q., nel presente giudizio, ha agito ex art. 292, comma 1, del D. Lgs. N. Parte_1
209/2005 esercitando azione di rivalsa, la quale deve identificarsi come una mera azione di recupero del credito che trae origine da un fatto illecito (sinistro stradale), ma si distingue da esso.
L'azione di rivalsa promossa dall'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della
Strada, nei confronti del responsabile del sinistro, disciplinata dall'art. 292, I comma, D.lgs. n.
209/2005, è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa.
Pertanto, si tratta di un'obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva. Nel caso di giudizio, il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta è
pagina 2 di 4 quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, ossia quando è diventata definitiva la sentenza che tale liquidazione ha disposto (Cassazione Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014).
Ulteriore presupposto affinché il FGVS possa esercitare la propria rivalsa, è che vi sia la prova dell'avvenuto pagamento effettuato.
Ciò precisato, si osserva che parte attrice ha fornito idonea e sufficiente prova del credito da essa vantato, allegando in atti la copia degli atti di quietanza che attestano la liquidazione operata.
Inoltre, il Fondo ha provato di aver provveduto, tramite quale mandataria della CP_5 Parte_1
per il recupero del credito, con rispettive raccomandate del 20/1/2011 e del 16/2/2012 (allegate
[...]
in atti) ad intimare ai sig.ri e , il rimborso della somma pagata a seguito del sinistro;
CP_1 CP_2
solleciti rimasti senza riscontro;
così come ha provato di aver inviato, ad entrambi, un invito alla stipulazione della negoziazione assistita ex D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, cui non ha fatto seguito alcuna adesione.
Il sig. , di contro, essendo rimasto contumace, così come la sig.ra , non Controparte_1 CP_2
hanno fornito prova del rimborso della somma in questione o comunque la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.
Ciò posto, la domanda va accolta, ma limitatamente al , in quanto l'azione di rivalsa CP_1
disciplinata dall'art. 292 cit riguarda il responsabile civile;
tra l'altro, nella sentenza allegata, non vi è alcun riferimento alla sig.ra . CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività espletata (la semplicità delle questioni trattate giustifica la liquidazione dei compensi in misura minima, con omissione della fase decisoria, tenuto conto della contumacia dei convenuti). Si precisa, che anche di recente la Suprema Corte ha ricordato che, tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate, non c'è la contumacia (Cass. ord. n.8273/24).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da nella qualità di impresa designata per la Parte_1
liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, della somma di € 5.224,47 oltre interessi dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddisfo, a titolo di rivalsa ex art. 292 I comma, D.lgs. n. 209/2005;
pagina 3 di 4 - Condanna altresì al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 277,00 per esborsi ed in € 1688,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e
C.p.a. come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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