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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Romano e da questo elett.te domiciliato in Grottaminarda
(AV), alla via Marconi n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
AL e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'ordinanza di CP_ ingiunzione n. OI-001487170 notificata in data 09.04.2024, per la somma di €#1.774,40# (millesettecentosettantaquattro,40) a titolo di omesso CP_ versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. si è costituito.
2) L'opposizione è tardiva e pertanto va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981, il quale rinvia all'art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011, a mente del quale al comma 1: Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
mentre al comma 6: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
L'ordinanza di ingiunzione è stata pacificamente notificata in data
09.04.2024, ed il ricorso risulta depositato in data 10.05.2024, oltre il termine perentorio previsto.
3) Spese compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1601/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...] respinta così decide:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa le spese di lite.
Avellino, udienza del 10 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Romano e da questo elett.te domiciliato in Grottaminarda
(AV), alla via Marconi n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Silvio
AL e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'ordinanza di CP_ ingiunzione n. OI-001487170 notificata in data 09.04.2024, per la somma di €#1.774,40# (millesettecentosettantaquattro,40) a titolo di omesso CP_ versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. si è costituito.
2) L'opposizione è tardiva e pertanto va dichiarata inammissibile.
Ai sensi dell'art. 22 L. n. 689/1981, il quale rinvia all'art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011, a mente del quale al comma 1: Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
mentre al comma 6: Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
L'ordinanza di ingiunzione è stata pacificamente notificata in data
09.04.2024, ed il ricorso risulta depositato in data 10.05.2024, oltre il termine perentorio previsto.
3) Spese compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1601/2024 R.G. Lavoro, e vertente tra Parte_1
CP_ nei confronti di ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni
[...] respinta così decide:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) compensa le spese di lite.
Avellino, udienza del 10 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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