Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2022, proposto da
Premoli -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Gallarati, Federica Villa e Mauro Curtò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del verbale del Consiglio di Classe n. -OMISSIS- di data 30 agosto 2022, con il quale è stata disposta la non ammissione dello studente alla classe successiva;
- della scheda di data 30 agosto 2022 denominata “Proposta di voto 2° periodo”;
- dei verbali delle prove d’esame sostenute dallo studente;
- della nota della dirigente scolastica di data 26 ottobre 2022, contenente il riscontro negativo alla richiesta di revisione del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva;
- delle griglie di valutazione degli alunni con DSA riferite alle prove d’esame;
- con domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. ER AB NG, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo studente nel cui interesse è stato proposto il ricorso ha frequentato nell’anno scolastico 2021-2022 la classe seconda dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Cremona.
2. Allo scrutinio di giugno lo studente ha riportato votazioni insufficienti in Matematica (4), Scienze e Tecnologie Applicate (5), Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (5), e Fisica (5). Quest’ultimo voto è stato portato a 6 dal Consiglio di Classe, per consentire la sospensione del giudizio e l’ammissione agli esami di recupero nelle prime tre materie.
3. Al termine degli esami di recupero il Consiglio di Classe, con verbale n. 92 di data 30 agosto 2022, ha disposto la non ammissione dello studente alla classe successiva, prendendo atto dell’esito negativo delle prove in Matematica (4), Scienze e Tecnologie Applicate (5), e Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (4).
4. Lo studente è affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), consistente in dislessia (velocità di lettura e correttezza inferiori a quanto atteso per l'età), disortografia (numero di errori ortografici superiori a quanto previsto per l'età, con tratto grafico difficoltoso in corsivo), e discalculia (competenze nel calcolo scritto e a mente inferiori nella risoluzione di problemi aritmetici). La diagnosi del 15 dicembre 2016 è stata confermata dai referti di data 18 novembre 2019 e 4 febbraio 2020.
5. In relazione al DSA l’Istituto ha predisposto il piano didattico personalizzato (PDP), condiviso con i genitori, che per ogni materia ha individuato apposite misure compensative e dispensative.
6. Il risultato degli esami di recupero è stato contestato nel presente ricorso con argomenti così sintetizzabili; (i) violazione del PDP, in quanto sia per Matematica sia per Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica sono state somministrate prove identiche a entrambi gli alunni, con i medesimi tempi di completamento; (ii) difetto di motivazione, rivelato dall’assenza di una valutazione complessiva e dal mancato riferimento al DSA; (iii) travisamento, in quanto alcune domande della prova di Scienze e Tecnologie Applicate presenterebbero una formulazione equivoca, il che consentirebbe di ritenere corrette le risposte date dallo studente; (iv) ancora travisamento, in quanto nella prova di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica il disegno a mano libera consegnato dallo studente sarebbe stato erroneamente trascurato nella valutazione; (v) violazione del PDP, in quanto la prova di Matematica presenterebbe difficoltà eccessive, aggravate dalla somministrazione degli esercizi in maniera disordinata.
7. L’Istituto ha presentato le proprie controdeduzioni con una relazione della dirigente scolastica depositata il 25 novembre 2022. In pari data è stata prodotta anche una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Cremona.
8. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 7 dicembre 2022, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase con la seguente motivazione:
“Sulla vicenda si possono formulare le seguenti considerazioni:
a) in generale, occorre distinguere gli alunni con DSA dagli alunni con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
(b) per i primi, che, pur avendo capacità cognitive adeguate in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali (v. art. 1 della legge 8 ottobre 2010 n. 170), incontrano specifiche difficoltà nel percorso di apprendimento, è prevista la redazione del PDP contenente misure compensative e dispensative mirate, senza tuttavia una riduzione del livello di competenze richiesto per il superamento dell’anno o del ciclo scolastico. Per i secondi (alunni DVA, alunni H) è invece predisposto un piano educativo individualizzato (PEI), che in base alla situazione soggettiva può prevedere anche obiettivi di apprendimento diversi da quelli del resto della classe;
(c) questa distinzione è rilevante non solo nel corso dell’anno scolastico ma anche al momento della valutazione finale. Nei confronti degli alunni con DSA, una volta che sia stato garantito lo svolgimento delle prove con le misure compensative e dispensative previste dal PDP, la scuola può ritenere esaurito il proprio obbligo di diligenza, e deve applicare i medesimi criteri di valutazione del rendimento utilizzati per gli altri alunni. La fissazione per un singolo alunno di un livello di apprendimento differenziato è ammissibile solo in presenza di problemi cognitivi, e con la mediazione del PEI (o dello stesso PDP, quando quest’ultimo assuma anche la funzione di PEI);
(d) nello specifico, la scuola ha dato corretta attuazione alle misure compensative e dispensative previste dal PDP. Come evidenziato dalla dirigente scolastica, lo studente ha avuto la possibilità di predisporre e di consultare mappe, schemi e formule, e di utilizzare la calcolatrice;
(e) per quanto riguarda la prova di Matematica, il docente ha ritenuto gli esercizi adeguati alle abilità dello studente, e dunque la circostanza che i medesimi esercizi siano stati utilizzati anche per un altro alunno non ha danneggiato il primo, ma piuttosto ha agevolato il secondo. La presentazione della prova non poteva determinare confusione, in quanto gli esercizi sono stati numerati in maniera progressiva dall’1 al 6. L’argomento delle disequazioni scomponibili e riconducibili al primo grado rientra nel programma svolto nel corso dell’anno scolastico, e non è oggetto di esclusione o di adattamento nel PDP;
(f) relativamente ai quesiti della prova di Scienze e Tecnologie Applicate, premesso che il sindacato sulla discrezionalità tecnica consente di dare rilievo solo a errori o contraddizioni evidenti, occorre prendere atto delle puntuali repliche della dirigente scolastica. È vero che alcune delle risposte formulate dallo studente o scelte tra le opzioni disponibili, pur essendo incomplete, contengono elementi corretti, ma, come si è precisato sopra, a un alunno con DSA è richiesta la dimostrazione di un livello di apprendimento omogeneo rispetto al resto della classe, e dunque non è sufficiente il raggiungimento di obiettivi minimi;
(g) nella prova di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, come evidenziato dalla dirigente scolastica, lo studente è stato in realtà agevolato, in quanto ha ricevuto lo stesso compito di un compagno di classe con programmazione semplificata. Inoltre, proprio per tenere conto delle difficoltà degli alunni, è stato utilizzato per l’esame di recupero un esercizio già affrontato in classe durante l'anno scolastico (febbraio 2022). Quanto al risultato della prova, il giudizio gravemente negativo non è dipeso dalla mancata valutazione del disegno a mano libera, ma dagli errori di impostazione presenti nei disegni tecnici.
9. In conclusione, non sussistono i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva o propulsiva” .
9. Per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026.
10. In prossimità di quest’ultima, con atto depositato il 9 dicembre 2025, i ricorrenti hanno dato atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, anche per ciò che concerne i profili risarcitori; hanno quindi chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite.
11. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e richiesto dai ricorrenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
13. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati e le altre parti del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AB NG, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER AB NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.