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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5789/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica in persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 5789 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
, con l'avv. Fois, Parte_1
attore contro
, Controparte_1
convenuto contumace nonché contro con l'avv. Stradiotto, NT
convenuta trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 14.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore, come da note dd. 12.2.2025: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il sig. , conducente del veicolo Fiat Punto targato EK915JN, unico responsabile Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.9.2018 per tutte le ragioni esposte in atti e qui integralmente richiamate e conseguentemente, condannare in NT
persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 51.397,28 (determinata detraendo gli acconti Parte_1
già corrisposti dalla Compagnia) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì dell'occorso sinistro al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi
1 di rigetto della domanda in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale del sig. nella causazione del sinistro stradale de quo, nella misura che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia o ai sensi dell'art. 2054 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e ivi integralmente richiamate, condannare in persona del legale NT
rappresentante p.t. ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre ad Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì dell'occorso sinistro e sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria […]; per la convenuta, come da note dd. 12.2.2025: come in comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. [sic], e cioè: nel merito, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, con integrale rifusione dei compensi professionali e delle spese di lite, ovvero in subordine ridurla al giusto ed equo, con integrale compensazione dei compensi professionali e delle spese di lite. In via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per il risarcimento dei danni patiti a seguito del Parte_1
sinistro occorsogli il 9.9.2018. Espone quanto segue. In tale data egli si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà targato EA03425 lungo la statale 309 Romea in direzione di
Venezia. All'altezza del chilometro 83+700 il veicolo impattò con una vettura, tipo Fiat Punto targata EK915JN, di proprietà di , in uscita da un'area di servizio. Controparte_1
L'impatto si verificò tra la fiancata anteriore destra del motociclo e tra la parte anteriore sinistra dell'automobile. A seguito dello scontro l'attore venne ricoverato presso l'ospedale di
Chioggia, per politrauma al collo, ginocchio destro e spalla destra. In particolare, l'attore lamenta di aver riportato la lesione completa dei tendini sovraspinoso e sottospinoso con contestuale versamento endoarticolare. Seguirono un intervento chirurgico e cicli riabilitativi, fino a guarigione, peraltro non completa. In conseguenza del sinistro la compagnia assicuratrice dell'attore gli ha corrisposto la somma di euro 652 a titolo di indennizzo per i danni a veicolo e in data 30.3.2019 la somma di 5.000 euro per i danni non patrimoniali da lesione dell'integrità fisica e per le spese mediche. L'attore agisce quindi per il completo risarcimento dei danni, nelle specie del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica e del danno patrimoniale, relativo al valore del veicolo danneggiato, alle spese sanitarie nonché alle spese di assistenza legale.
Si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice del veicolo condotto da NT
. La Compagnia contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro, assumendo CP_1
2 che questo si sia verificato nell'ambito di una manovra di sorpasso non consentita, trattandosi di sorpasso su opposta corsia di marcia di una colonna di veicoli fermi. Allega che le condizioni di visibilità (orario serale e presenza di veicoli incolonnati) avrebbero dovuto sconsigliare la manovra di sorpasso;
che l'attore procedeva a velocità superiore a quella consentita;
infine, che la prossimità dell'area di servizio avrebbe dovuto ulteriormente sconsigliare il sorpasso, essendo prevedibile l'immissione di veicoli nel traffico stradale. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attore.
non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale. È stata inoltre disposta c.t.u. sulla dinamica del sinistro e sulla valutazione dei danni da lesione dell'integrità fisica dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agisce nei confronti del danneggiante e della sua assicurazione per il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi sulla strada statale 309 “Romea” nella serata del 9.9.2018.
Il fatto storico è pacifico.
Altrettanto incontestata è la dinamica nelle sue linee generali: l'impatto fra il motoveicolo condotto dall'attore e la vettura condotta dal convenuto è avvenuto mentre il primo procedeva in manovra di sorpasso dei veicoli, incolonnati nella semicarreggiata di marcia in direzione nord (Venezia), e il secondo si stava immettendo da un'area di servizio sul lato destro (nel medesimo senso di marcia verso nord) della strada nella semicarreggiata di marcia opposta
(direzione sud, Ravenna).
Nemmeno le condizioni ambientali sono controverse tra le parti, con riferimento all'orario di verificazione del sinistro (serale) e alle condizioni metereologiche (serene) nonché con riferimento alla presenza dell'area di servizio e di almeno un veicolo fermo sulla semicarreggiata in direzione nord all'altezza di questa area (atto di citazione, pag. 1; comparsa di costituzione e risposta, pag. 5 e ss.).
È contestato tra le parti invece se il motociclo avesse o meno superato la mezzeria per effettuare il sorpasso.
La circostanza, in assenza di prove dirette, è stata oggetto di c.t.u. dinamica.
Il consulente ha preso in considerazione le modalità di collisione (urto frontolaterale, che ha interessato la parte anteriore dell'autovettura e la fiancata destra del motociclo), le posizioni di quiete dei veicoli registrate nella relazione di incidente stradale dei carabinieri di Chioggia (doc.
3 1 fasc. convenuta), la collocazione dell'urto rispetto ai parametri longitudinali e trasversali, infine, i tempi di reazione al pericolo di un soggetto normotipo.
In particolare, sono stati valorizzati l'entità dei danni sui veicoli, compatibili con direttrici di movimento sostanzialmente ortogonali e con un conseguente strisciamento del motociclo sul muso dell'automobile, e la collocazione dell'automobile dopo l'urto a cavallo della mezzeria.
Le circostanze illustrate, in considerazione dell'inerzia residua dei veicoli dopo l'urto (pag. 8), hanno portato il consulente ad arretrare il punto d'urto presso la linea di mezzeria e conseguentemente a concludere per la marcia dell'attore sulla semicarreggiata destra.
Egli ha inoltre calcolato le velocità di marcia in 25 km/h per il motociclo e in 18 km/h per l'automobile, entrambe ampiamente al disotto del limite vigente nel tratto di strada interessato
(90 km/h).
La motivazione, confermata all'esito dei chiarimenti richiesti, è esente da censure.
Quanto osservato del c.t.p. della convenuta (osservazioni allegate alle note dd. 12.6.2023) non consente di superare il risultato della consulenza. Il c.t.p., in sostanza, indica una frazione di tempo fra l'avvistamento dell'autovettura e l'impatto inferiore al tempo di reazione del motociclista e ne deduce che nessuna manovra di evitamento a sinistra possa essere stata intrapresa da quest'ultimo e pertanto sarebbe da concludere che l'impatto sarebbe avvenuto nella semicarreggiata opposta, dove l'attore si trovava a circolare. Le osservazioni non convincono poiché non indicano il criterio per il calcolo del tempo di avvistamento e soprattutto perché assumono per certo che l'urto sia avvenuto nella semicarreggiata opposta a quella di marcia del motociclo, cosa che invece è oggetto di dimostrazione.
In definitiva, possono essere accolte le conclusioni del c.t.u. e quindi va ritenuto che l'attore transitava al momento del sinistro sulla semicarreggiata di destra.
Di conseguenza, va escluso che la manovra di sorpasso possa essere ritenuta contraria alle regole della circolazione.
L'art. 148, co. 11, d.lgs. 285/1992 vieta infatti il sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento per causa di congestione della circolazione quando per effettuare la manovra ci si sposti nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Il tenore della disposizione è inequivocabile, sicché non è possibile prescindere dall'invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, che è elemento costitutivo della fattispecie illecita (Cass., sez. II,
5.2.2007 n. 2484).
Nondimeno la condotta dell'attore non è immune da censure.
4 Infatti, per quanto dallo stesso allegato, l'attore transitava sulla sinistra dei veicoli incolonnati
(atto di citazione, pag. 1: « , stante la lenta marcia dei veicoli che lo precedevano, Pt_1
sorpassava a sinistra gli stessi»).
Si tratta di una condotta contraria alla regola – né abrogata né caduta in desuetudine – che obbliga i veicoli, compresi i motocicli, a tenere la destra rigorosa (art. 143, co. 1, d.lgs.
285/1992) nonché alle regole che prescrivono al sorpassante di accertarsi preventivamente che la visibilità sia tale da consentire la manovra in sicurezza e che vi sia spazio per la completa esecuzione della manovra (art. 148, co. 2, lett. a) e d), d.lgs. 285/1992), che impone di riportarsi a destra, oltre il veicolo sorpassato, appena possibile e senza creare pericolo o intralcio (art. 148, co. 6, d.lgs. 285/1992).
La collocazione di motocicli sul lato sinistro della semicarreggiata di pertinenza in fase di superamento di auto incolonnate è infatti condotta contraria all'art. 143 d.lgs. 285/1922 (Cass., sez. III, 14.11.2017 n. 26805).
Inoltre, è da considerare la presenza – pacifica tra le parti – nei pressi nel punto di impatto di intersezione a raso per l'ingresso in una area di servizio e l'interposizione fra tale accesso e il motociclista di almeno un veicolo fermo (un'automobile di targa tedesca). La porzione destra della visuale del motociclista era dunque ingombra, proprio in coincidenza dell'accesso all'area di servizio a causa del veicolo fermo. L'attore non era dunque in grado di controllare il sopraggiungere di veicoli da tale direzione.
Parimenti non immune da censure è la condotta del conducente dell'automobile.
Questi, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra – pur favorita dall'arresto di un veicolo in marcia sulla semicarreggiata destra della statale – avrebbe dovuto accertarsi di avere la piena visibilità della strada e che la manovra potesse essere eseguita senza pericolo o intralcio (Cass., sez. III, 27.5.2024 n. 14791, relativa a manovra di svolta a sinistra di veicolo incolonnato contro cui aveva impattato un motociclo sopraggiungente da tergo, la cui vista era preclusa al conducente dell'automobile da un terzo veicolo frapposto, e che si reputa applicabile al caso di specie, in quanto espressione di principio generale relativo all'obbligo di chi svolti di intraprendere le manovre solo in presenza di piena visibilità).
Inoltre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la precedenza è dovuta da parte di chi si immette su strada principale da accesso secondario anche nei confronti del veicolo sorpassante, tanto che chi si immette deve astenersi dall'immissione quando non è in grado di vedere se è in atto un sorpasso (Cass., sez. III, 6.2.2020 n. 2684, attinente all'investimento di un motociclista impegnato nel sorpasso di un veicolo da parte di un autocarro che si immetteva nella strada principale da un'area privata al margine).
5 In definitiva la condotta di entrambi i conducenti risulta contraria alle norme sulla circolazione stradale e ai principi di prudenza e pertanto il sinistro va addebitato al concorso paritario delle colpe di entrambi, ai sensi dell'art. 2054, co. II, c.c. (Cass., sez. III, 14.11.2017 n. 26805).
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2. Il danneggiato espone le seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, nelle componenti del danno cd. biologico (o dinamico-relazionale) e del danno morale;
b) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate;
c) danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
d) danno patrimoniale relativo al valore del veicolo coinvolto nel sinistro.
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2.1. L'attore ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica.
È stata depositata documentazione medica (doc.
3-15 fascicolo attoreo), relativa all'evoluzione della situazione sanitaria dell'attore.
In particolare, come anche illustrato nell'elaborato peritale, l'attore a seguito del sinistro ha riportato la lesione del sovraspinato e sottospinato della spalla destra. Egli è stato soccorso presso l'ospedale di Chioggia nell'imminenza del sinistro e successivamente sottoposto a intervento chirurgico di sutura della cuffia, bursectomia e acromionplastica il 18 ottobre 2018 presso lo stesso ospedale. Il decorso post-operatorio è stato regolare (c.t.u., pag. 7 e ss.).
Il c.t.u. ha rilevato normalità nella conformazione della spalla destra, salva ipocromia, esito dell'intervento chirurgico, impaccio nei movimenti del cingolo scapolare, movimenti dell'articolazione limitati di circa un quarto nell'elevazione anteriore, abduzione limitata ai gradi estremi, intra-extrarotazioni limitate di circa un quarto per reazione antalgica, ipostenia nella movimentazione contro resistenza. Le lesioni consistono in esiti di traumatismo contusivo della spalla destra con lesione dei tendini sovraspinato e sottospinato in grave quadro artrosico- degenerativo (c.t.u., pag. 14 e 17).
Il c.t.u. ha giudicato le lesioni compatibili con il tipo di sinistro verificatosi (c.t.u., pag. 16).
Il c.t.u. ha poi quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea parziale al 75% per 45 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni;
grado di sofferenza medio durante la malattia e medio-lieve nel cronico;
invalidità permanente in misura pari all'8/9%.
Il c.t.u. ha escluso che il sinistro abbia inciso sulla capacità lavorativa dell'attore.
6 Il c.t.u. ha infine escluso, in risposta alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, l'incidenza di pregresse condizioni dell'attore incidenti sul nesso di causa fra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Si esclude che possa farsi applicazione delle tabelle previste dal d.P.R. 12/2025, nel frattempo entrato in vigore, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, che sancisce inequivocabilmente l'applicabilità della novella ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (5.3.2025).
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale
(patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n.
25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico anche detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero
7 quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez.
III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III,
22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peritale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Può essere liquidata anche la componente morale del danno non patrimoniale, come quantificata nelle tabelle richiamate, in considerazione del patimento interiore che presumibilmente è connesso con il genere di lesioni riportate dall'attrice (lesione dell'articolazione della spalla destra in soggetto destrimane, ancora occupato). Difatti, nell'elaborato peritale si dà atto del fatto che perdura nell'attore un grado di sofferenza medio- lieve non emendabile (cronico).
Va poi tenuto conto delle testimonianze acquisite relative a un certo impaccio dell'attore nello svolgimento di attività ludiche e ordinarie – pur non preclusegli – nonché nello svolgimento delle mansioni lavorative (teste «Ancora adesso balla […] ma […] balla meno, perché S_ ha dolori alla spalla destra, a volte si informicola. […] mio suocero sta imparando a usare la sinistra anche per mangiare perché a volte la spalla si informicola mentre mangia. […] va ogni tanto a ballare di sabato sera, ma non tutti i sabato e non va più a scuola di ballo e ciò a causa della spalla, perché non riesce più nei movimenti come prima […]»; teste : «adesso lui _2 viene molto meno a ballare […] io e facciamo un lavoro manuale, ci occupiamo di Pt_1
bunkeraggio [cioè dell'approvvigionamento di carburante] delle navi e dobbiamo tirare manichette e cime e io lo vedo molto molto limitato nel lavoro, ossia non riesce più da dopo
8 l'incidente a tirare le manichette e a lanciare le cime, perché ha sempre male al braccio e gli si addormenta spesso», verbale udienza 14.11.2023).
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea nessun aumento viene operato in ragione del livello di sofferenza medio indicato dal c.t.u.
Nessun aumento risulta chiesto per personalizzazione, di cui in ogni caso non ricorrono i presupposti non essendo state riportate nel caso di specie conseguenze diverse da quelle generalmente connesso alla tipologia di lesioni riportate dall'attore.
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 45 giorni al 75%,)
euro 3.881,25
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 40 giorni al 50%,)
euro 2.300,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 30 giorni al 25%,)
euro 862,50
- invalidità permanente (anni 57, 8,5% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza personalizzazione), comprensiva del danno dinamico-relazionale e del danno morale (la somma viene calcolata come media algebrica dei corrispettivi relativi all'8% e al 9% di invalidità previsti nelle tabelle richiamate)
euro 18.025,50
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2.2. L'attore espone varie voci di danno patrimoniale.
Anzitutto, chiede il risarcimento del danno relativo alla perdita del motociclo coinvolto nel sinistro, che sarebbe stato rottamato.
Al riguardo va osservato anzitutto che in atti non vi è prova della rottamazione del veicolo;
la carta di circolazione prodotta (doc. 37, fasc. attoreo) reca infatti indicazione di annullamento per definitiva esportazione dello stesso in Polonia in data 23.7.2019, e cioè a quasi undici mesi dalla verificazione del sinistro.
Pertanto, allo stato non vi è prova della definitiva perdita per distruzione del bene da parte dell'attore a causa del sinistro né dell'assenza di valore del relitto, tanto che lo stesso risulta anzi esportato in altro Paese.
Neppure vi è idonea prova dell'esatto diminuito valore del bene, essendosi limitato l'attore a produrre una dichiarazione sottoscritta da terzi, che genericamente fa riferimento alle quotazioni presenti in un sito internet e un preventivo di riparazione.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
9 Il danno emergente corrispondente alle spese mediche può essere riconosciuto solo con riferimento alle spese documentate negli allegati da 21 a 24 e nei documenti 26 e 31, delle quali
è stata prodotta idonee attestazioni di pagamento, effettivamente sottoscritte per quietanza da chi le ha emesse (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655), ovvero scontrini fiscali. Si tratta di spese che il c.t.u. ha in generale indicato congrue e pertinenti rispetto al trauma riportato dal ricorrente
(c.t.u., pag. 19).
Non possono invece essere risarcite le spese relative agli allegati 25, 27, 28, 29 e 30 in riferimento alle quali non vi è prova di effettivo esborso, trattandosi di fatture prive di attestazione di pagamento.
Il danno risarcibile per questa voce ammonta pertanto a euro 385,32.
Per le medesime ragioni non può essere risarcito il danno patrimoniale relativo alle spese stragiudiziali, giacché la documentazione prodotta al riguardo (doc. 34 e 35) consiste in parcelle emesse dai professionisti e prive di attestazioni di pagamento.
In definitiva il danno patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 385,32.
*
2.3. Va dunque riconosciuto all'attore unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale, per ammontare complessivo pari a euro 25.069,250, e del danno patrimoniale, per ammontare di euro 385,32.
Gli importi vanno dimidiati in ragione del concorso di colpa accertato e pertanto in definitiva le voci di danno risarcibili ammontano rispettivamente a euro 12.534,63 e 192,66.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro (9.9.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III,
5.7.2023 n. 19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
(Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Va poi tenuto conto della somma che l'attore ha ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, pari a euro 5.000. In applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente
10 riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass., sez. III, 4.12.2023 n. 33900, principio espresso con riferimento a una polizza assicurativa contro i danni ma che può essere applicato anche al caso di specie, relativo a una polizza r.c. auto in quanto espressione del generale divieto di locupletazione indebita).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 31.10.2017 n. 25817),
l'operazione di scomputo dell'acconto già versato dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento ai fini del calcolo degli interessi compensativi deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato).
*
3. Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca, la quale si verifica anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e tale è il caso di specie, ove l'attore ha articolato l'unica domanda di risarcimento dei danni in diversi capi, attinenti alle varie voci di danno esposte (Cass., sez. un., 31.10.2022 n.
32061). Va poi tenuto conto dell'accertato concorso di colpa.
Conseguentemente, le spese per le c.t.u. vanno poste definitivamente in capo a tutte le parti, in solido fra loro, anche in considerazione del menzionato concorso di colpa nella causazione del sinistro.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna e in solido fra loro al Controparte_1 NT
pagamento in favore di dei danni conseguenti al sinistro del 9.9.2018 per Parte_1
la somma complessiva di euro 12.727,29; dal capitale andrà sottratto la somma di euro 5.000,
11 pari all'acconto già incassato;
la somma capitale e l'acconto ricevuto dall'attore (euro 5.000) andranno devalutati alla data del fatto (9.9.2018); l'acconto devalutato andrà detratto dal capitale, anch'esso devalutato;
sulla differenza così ottenuta andranno corrisposte le somme per rivalutazione, calcolate di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sull'intero capitale devalutato per il periodo intercorrente dal momento del sinistro alla corresponsione dell'acconto e sulla differenza fra il capitale e l'acconto (devalutati e successivamente rivalutati al momento del pagamento dell'acconto) per il periodo intercorrente dalla data di pagamento dell'acconto alla liquidazione definitiva;
successivamente alla pubblicazione della sentenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 31 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica in persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 5789 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
, con l'avv. Fois, Parte_1
attore contro
, Controparte_1
convenuto contumace nonché contro con l'avv. Stradiotto, NT
convenuta trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 14.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attore, come da note dd. 12.2.2025: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare il sig. , conducente del veicolo Fiat Punto targato EK915JN, unico responsabile Controparte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 9.9.2018 per tutte le ragioni esposte in atti e qui integralmente richiamate e conseguentemente, condannare in NT
persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 51.397,28 (determinata detraendo gli acconti Parte_1
già corrisposti dalla Compagnia) o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì dell'occorso sinistro al saldo effettivo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi
1 di rigetto della domanda in via principale, accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale del sig. nella causazione del sinistro stradale de quo, nella misura che sarà Controparte_1 ritenuta di giustizia o ai sensi dell'art. 2054 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e ivi integralmente richiamate, condannare in persona del legale NT
rappresentante p.t. ed il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. Controparte_1
della somma che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre ad Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuti, dal dì dell'occorso sinistro e sino al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
in via istruttoria […]; per la convenuta, come da note dd. 12.2.2025: come in comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. [sic], e cioè: nel merito, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, con integrale rifusione dei compensi professionali e delle spese di lite, ovvero in subordine ridurla al giusto ed equo, con integrale compensazione dei compensi professionali e delle spese di lite. In via istruttoria […].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Tribunale per il risarcimento dei danni patiti a seguito del Parte_1
sinistro occorsogli il 9.9.2018. Espone quanto segue. In tale data egli si trovava alla guida del motoveicolo di sua proprietà targato EA03425 lungo la statale 309 Romea in direzione di
Venezia. All'altezza del chilometro 83+700 il veicolo impattò con una vettura, tipo Fiat Punto targata EK915JN, di proprietà di , in uscita da un'area di servizio. Controparte_1
L'impatto si verificò tra la fiancata anteriore destra del motociclo e tra la parte anteriore sinistra dell'automobile. A seguito dello scontro l'attore venne ricoverato presso l'ospedale di
Chioggia, per politrauma al collo, ginocchio destro e spalla destra. In particolare, l'attore lamenta di aver riportato la lesione completa dei tendini sovraspinoso e sottospinoso con contestuale versamento endoarticolare. Seguirono un intervento chirurgico e cicli riabilitativi, fino a guarigione, peraltro non completa. In conseguenza del sinistro la compagnia assicuratrice dell'attore gli ha corrisposto la somma di euro 652 a titolo di indennizzo per i danni a veicolo e in data 30.3.2019 la somma di 5.000 euro per i danni non patrimoniali da lesione dell'integrità fisica e per le spese mediche. L'attore agisce quindi per il completo risarcimento dei danni, nelle specie del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità fisica e del danno patrimoniale, relativo al valore del veicolo danneggiato, alle spese sanitarie nonché alle spese di assistenza legale.
Si è costituita in giudizio compagnia assicuratrice del veicolo condotto da NT
. La Compagnia contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro, assumendo CP_1
2 che questo si sia verificato nell'ambito di una manovra di sorpasso non consentita, trattandosi di sorpasso su opposta corsia di marcia di una colonna di veicoli fermi. Allega che le condizioni di visibilità (orario serale e presenza di veicoli incolonnati) avrebbero dovuto sconsigliare la manovra di sorpasso;
che l'attore procedeva a velocità superiore a quella consentita;
infine, che la prossimità dell'area di servizio avrebbe dovuto ulteriormente sconsigliare il sorpasso, essendo prevedibile l'immissione di veicoli nel traffico stradale. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attore.
non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante assunzione della prova testimoniale. È stata inoltre disposta c.t.u. sulla dinamica del sinistro e sulla valutazione dei danni da lesione dell'integrità fisica dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore agisce nei confronti del danneggiante e della sua assicurazione per il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi sulla strada statale 309 “Romea” nella serata del 9.9.2018.
Il fatto storico è pacifico.
Altrettanto incontestata è la dinamica nelle sue linee generali: l'impatto fra il motoveicolo condotto dall'attore e la vettura condotta dal convenuto è avvenuto mentre il primo procedeva in manovra di sorpasso dei veicoli, incolonnati nella semicarreggiata di marcia in direzione nord (Venezia), e il secondo si stava immettendo da un'area di servizio sul lato destro (nel medesimo senso di marcia verso nord) della strada nella semicarreggiata di marcia opposta
(direzione sud, Ravenna).
Nemmeno le condizioni ambientali sono controverse tra le parti, con riferimento all'orario di verificazione del sinistro (serale) e alle condizioni metereologiche (serene) nonché con riferimento alla presenza dell'area di servizio e di almeno un veicolo fermo sulla semicarreggiata in direzione nord all'altezza di questa area (atto di citazione, pag. 1; comparsa di costituzione e risposta, pag. 5 e ss.).
È contestato tra le parti invece se il motociclo avesse o meno superato la mezzeria per effettuare il sorpasso.
La circostanza, in assenza di prove dirette, è stata oggetto di c.t.u. dinamica.
Il consulente ha preso in considerazione le modalità di collisione (urto frontolaterale, che ha interessato la parte anteriore dell'autovettura e la fiancata destra del motociclo), le posizioni di quiete dei veicoli registrate nella relazione di incidente stradale dei carabinieri di Chioggia (doc.
3 1 fasc. convenuta), la collocazione dell'urto rispetto ai parametri longitudinali e trasversali, infine, i tempi di reazione al pericolo di un soggetto normotipo.
In particolare, sono stati valorizzati l'entità dei danni sui veicoli, compatibili con direttrici di movimento sostanzialmente ortogonali e con un conseguente strisciamento del motociclo sul muso dell'automobile, e la collocazione dell'automobile dopo l'urto a cavallo della mezzeria.
Le circostanze illustrate, in considerazione dell'inerzia residua dei veicoli dopo l'urto (pag. 8), hanno portato il consulente ad arretrare il punto d'urto presso la linea di mezzeria e conseguentemente a concludere per la marcia dell'attore sulla semicarreggiata destra.
Egli ha inoltre calcolato le velocità di marcia in 25 km/h per il motociclo e in 18 km/h per l'automobile, entrambe ampiamente al disotto del limite vigente nel tratto di strada interessato
(90 km/h).
La motivazione, confermata all'esito dei chiarimenti richiesti, è esente da censure.
Quanto osservato del c.t.p. della convenuta (osservazioni allegate alle note dd. 12.6.2023) non consente di superare il risultato della consulenza. Il c.t.p., in sostanza, indica una frazione di tempo fra l'avvistamento dell'autovettura e l'impatto inferiore al tempo di reazione del motociclista e ne deduce che nessuna manovra di evitamento a sinistra possa essere stata intrapresa da quest'ultimo e pertanto sarebbe da concludere che l'impatto sarebbe avvenuto nella semicarreggiata opposta, dove l'attore si trovava a circolare. Le osservazioni non convincono poiché non indicano il criterio per il calcolo del tempo di avvistamento e soprattutto perché assumono per certo che l'urto sia avvenuto nella semicarreggiata opposta a quella di marcia del motociclo, cosa che invece è oggetto di dimostrazione.
In definitiva, possono essere accolte le conclusioni del c.t.u. e quindi va ritenuto che l'attore transitava al momento del sinistro sulla semicarreggiata di destra.
Di conseguenza, va escluso che la manovra di sorpasso possa essere ritenuta contraria alle regole della circolazione.
L'art. 148, co. 11, d.lgs. 285/1992 vieta infatti il sorpasso dei veicoli fermi o in lento movimento per causa di congestione della circolazione quando per effettuare la manovra ci si sposti nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. Il tenore della disposizione è inequivocabile, sicché non è possibile prescindere dall'invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia, che è elemento costitutivo della fattispecie illecita (Cass., sez. II,
5.2.2007 n. 2484).
Nondimeno la condotta dell'attore non è immune da censure.
4 Infatti, per quanto dallo stesso allegato, l'attore transitava sulla sinistra dei veicoli incolonnati
(atto di citazione, pag. 1: « , stante la lenta marcia dei veicoli che lo precedevano, Pt_1
sorpassava a sinistra gli stessi»).
Si tratta di una condotta contraria alla regola – né abrogata né caduta in desuetudine – che obbliga i veicoli, compresi i motocicli, a tenere la destra rigorosa (art. 143, co. 1, d.lgs.
285/1992) nonché alle regole che prescrivono al sorpassante di accertarsi preventivamente che la visibilità sia tale da consentire la manovra in sicurezza e che vi sia spazio per la completa esecuzione della manovra (art. 148, co. 2, lett. a) e d), d.lgs. 285/1992), che impone di riportarsi a destra, oltre il veicolo sorpassato, appena possibile e senza creare pericolo o intralcio (art. 148, co. 6, d.lgs. 285/1992).
La collocazione di motocicli sul lato sinistro della semicarreggiata di pertinenza in fase di superamento di auto incolonnate è infatti condotta contraria all'art. 143 d.lgs. 285/1922 (Cass., sez. III, 14.11.2017 n. 26805).
Inoltre, è da considerare la presenza – pacifica tra le parti – nei pressi nel punto di impatto di intersezione a raso per l'ingresso in una area di servizio e l'interposizione fra tale accesso e il motociclista di almeno un veicolo fermo (un'automobile di targa tedesca). La porzione destra della visuale del motociclista era dunque ingombra, proprio in coincidenza dell'accesso all'area di servizio a causa del veicolo fermo. L'attore non era dunque in grado di controllare il sopraggiungere di veicoli da tale direzione.
Parimenti non immune da censure è la condotta del conducente dell'automobile.
Questi, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra – pur favorita dall'arresto di un veicolo in marcia sulla semicarreggiata destra della statale – avrebbe dovuto accertarsi di avere la piena visibilità della strada e che la manovra potesse essere eseguita senza pericolo o intralcio (Cass., sez. III, 27.5.2024 n. 14791, relativa a manovra di svolta a sinistra di veicolo incolonnato contro cui aveva impattato un motociclo sopraggiungente da tergo, la cui vista era preclusa al conducente dell'automobile da un terzo veicolo frapposto, e che si reputa applicabile al caso di specie, in quanto espressione di principio generale relativo all'obbligo di chi svolti di intraprendere le manovre solo in presenza di piena visibilità).
Inoltre, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la precedenza è dovuta da parte di chi si immette su strada principale da accesso secondario anche nei confronti del veicolo sorpassante, tanto che chi si immette deve astenersi dall'immissione quando non è in grado di vedere se è in atto un sorpasso (Cass., sez. III, 6.2.2020 n. 2684, attinente all'investimento di un motociclista impegnato nel sorpasso di un veicolo da parte di un autocarro che si immetteva nella strada principale da un'area privata al margine).
5 In definitiva la condotta di entrambi i conducenti risulta contraria alle norme sulla circolazione stradale e ai principi di prudenza e pertanto il sinistro va addebitato al concorso paritario delle colpe di entrambi, ai sensi dell'art. 2054, co. II, c.c. (Cass., sez. III, 14.11.2017 n. 26805).
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2. Il danneggiato espone le seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, nelle componenti del danno cd. biologico (o dinamico-relazionale) e del danno morale;
b) danno patrimoniale relativo alle spese mediche sopportate;
c) danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza legale stragiudiziale;
d) danno patrimoniale relativo al valore del veicolo coinvolto nel sinistro.
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2.1. L'attore ha esposto anzitutto voci di danno non patrimoniale, conseguenti alla lesione dell'integrità psicofisica.
È stata depositata documentazione medica (doc.
3-15 fascicolo attoreo), relativa all'evoluzione della situazione sanitaria dell'attore.
In particolare, come anche illustrato nell'elaborato peritale, l'attore a seguito del sinistro ha riportato la lesione del sovraspinato e sottospinato della spalla destra. Egli è stato soccorso presso l'ospedale di Chioggia nell'imminenza del sinistro e successivamente sottoposto a intervento chirurgico di sutura della cuffia, bursectomia e acromionplastica il 18 ottobre 2018 presso lo stesso ospedale. Il decorso post-operatorio è stato regolare (c.t.u., pag. 7 e ss.).
Il c.t.u. ha rilevato normalità nella conformazione della spalla destra, salva ipocromia, esito dell'intervento chirurgico, impaccio nei movimenti del cingolo scapolare, movimenti dell'articolazione limitati di circa un quarto nell'elevazione anteriore, abduzione limitata ai gradi estremi, intra-extrarotazioni limitate di circa un quarto per reazione antalgica, ipostenia nella movimentazione contro resistenza. Le lesioni consistono in esiti di traumatismo contusivo della spalla destra con lesione dei tendini sovraspinato e sottospinato in grave quadro artrosico- degenerativo (c.t.u., pag. 14 e 17).
Il c.t.u. ha giudicato le lesioni compatibili con il tipo di sinistro verificatosi (c.t.u., pag. 16).
Il c.t.u. ha poi quantificato come segue le conseguenze del sinistro: invalidità temporanea parziale al 75% per 45 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% per 40 giorni;
invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni;
grado di sofferenza medio durante la malattia e medio-lieve nel cronico;
invalidità permanente in misura pari all'8/9%.
Il c.t.u. ha escluso che il sinistro abbia inciso sulla capacità lavorativa dell'attore.
6 Il c.t.u. ha infine escluso, in risposta alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, l'incidenza di pregresse condizioni dell'attore incidenti sul nesso di causa fra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore.
Si può pertanto passare alla quantificazione economica delle voci di danno esposte.
Si reputa di fare applicazione a questo scopo delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio del
Tribunale di Milano, al fine di adeguare la prassi del Tribunale alla pratica invalsa nel territorio nazionale nonché di agevolare la prevedibilità dell'esito del giudizio nell'ottica di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze e infine in ragione del mancato aggiornamento delle tabelle precedentemente applicate da questo Tribunale.
Si esclude che possa farsi applicazione delle tabelle previste dal d.P.R. 12/2025, nel frattempo entrato in vigore, ai sensi dell'art. 5 del decreto stesso, che sancisce inequivocabilmente l'applicabilità della novella ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso (5.3.2025).
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella loro versione più aggiornata risultano peraltro adeguate al principio secondo cui il danno biologico (dinamico-relazionale) e il danno morale
(patimento interiore) sono autonomi e non possono essere liquidati congiuntamente in assenza di accertamento della sussistenza dei rispettivi presupposti (Cass., sez. III, 10.11.2020 n.
25164).
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale vanno dunque ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui: il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo, senza che però le singole voci che lo compongono possano essere presunte né liquidate automaticamente, essendo invece necessaria la prova della sussistenza delle componenti dinamico-relazionale e morale (Cass., sez. un., 11.11.2008 n. 26172); il danno non patrimoniale comprende il pregiudizio allo svolgimento delle attività quotidiane, personali e relazionali indefettibilmente dipendenti dalla lesione dell'integrità fisica (danno biologico anche detto dinamico-relazionale) come pure il ristoro per il patimento interiore, nella specie del dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione (danno morale); le due voci di danno sono autonome e distinte, sicché la componente del danno morale non può essere automaticamente liquidata come frazione del danno biologico;
entrambe le voci vanno provate, con tutti i mezzi di prova, ma senza abuso delle presunzioni, del ricorso ai fatti notori o delle massime di esperienza;
in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata (cd. personalizzazione) solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, rispetto ad un criterio esperienziale (ovvero
7 quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) (Cass., sez.
III, 27.3.2018 n. 7513).
Pertanto, la liquidazione del risarcimento avverrà secondo i seguenti passaggi: 1) accertamento dell'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinazione del quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle milanesi, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), liquidazione della sola voce del danno biologico depurata dall'aumento previsto nella tabella per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005 (Cass., sez. III,
22.3.2024 n. 7892).
Nel caso di specie, può ritenersi certamente sussistente la componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale, alla luce delle considerazioni medico-legali svolte nell'elaborato peritale, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Può essere liquidata anche la componente morale del danno non patrimoniale, come quantificata nelle tabelle richiamate, in considerazione del patimento interiore che presumibilmente è connesso con il genere di lesioni riportate dall'attrice (lesione dell'articolazione della spalla destra in soggetto destrimane, ancora occupato). Difatti, nell'elaborato peritale si dà atto del fatto che perdura nell'attore un grado di sofferenza medio- lieve non emendabile (cronico).
Va poi tenuto conto delle testimonianze acquisite relative a un certo impaccio dell'attore nello svolgimento di attività ludiche e ordinarie – pur non preclusegli – nonché nello svolgimento delle mansioni lavorative (teste «Ancora adesso balla […] ma […] balla meno, perché S_ ha dolori alla spalla destra, a volte si informicola. […] mio suocero sta imparando a usare la sinistra anche per mangiare perché a volte la spalla si informicola mentre mangia. […] va ogni tanto a ballare di sabato sera, ma non tutti i sabato e non va più a scuola di ballo e ciò a causa della spalla, perché non riesce più nei movimenti come prima […]»; teste : «adesso lui _2 viene molto meno a ballare […] io e facciamo un lavoro manuale, ci occupiamo di Pt_1
bunkeraggio [cioè dell'approvvigionamento di carburante] delle navi e dobbiamo tirare manichette e cime e io lo vedo molto molto limitato nel lavoro, ossia non riesce più da dopo
8 l'incidente a tirare le manichette e a lanciare le cime, perché ha sempre male al braccio e gli si addormenta spesso», verbale udienza 14.11.2023).
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea nessun aumento viene operato in ragione del livello di sofferenza medio indicato dal c.t.u.
Nessun aumento risulta chiesto per personalizzazione, di cui in ogni caso non ricorrono i presupposti non essendo state riportate nel caso di specie conseguenze diverse da quelle generalmente connesso alla tipologia di lesioni riportate dall'attore.
In definitiva vanno liquidate le seguenti somme:
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 45 giorni al 75%,)
euro 3.881,25
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 40 giorni al 50%,)
euro 2.300,00
- invalidità temporanea parziale (diaria euro 115 per 30 giorni al 25%,)
euro 862,50
- invalidità permanente (anni 57, 8,5% invalidità, liquidazione di entrambe le voci, senza personalizzazione), comprensiva del danno dinamico-relazionale e del danno morale (la somma viene calcolata come media algebrica dei corrispettivi relativi all'8% e al 9% di invalidità previsti nelle tabelle richiamate)
euro 18.025,50
*
2.2. L'attore espone varie voci di danno patrimoniale.
Anzitutto, chiede il risarcimento del danno relativo alla perdita del motociclo coinvolto nel sinistro, che sarebbe stato rottamato.
Al riguardo va osservato anzitutto che in atti non vi è prova della rottamazione del veicolo;
la carta di circolazione prodotta (doc. 37, fasc. attoreo) reca infatti indicazione di annullamento per definitiva esportazione dello stesso in Polonia in data 23.7.2019, e cioè a quasi undici mesi dalla verificazione del sinistro.
Pertanto, allo stato non vi è prova della definitiva perdita per distruzione del bene da parte dell'attore a causa del sinistro né dell'assenza di valore del relitto, tanto che lo stesso risulta anzi esportato in altro Paese.
Neppure vi è idonea prova dell'esatto diminuito valore del bene, essendosi limitato l'attore a produrre una dichiarazione sottoscritta da terzi, che genericamente fa riferimento alle quotazioni presenti in un sito internet e un preventivo di riparazione.
Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto a questo titolo.
9 Il danno emergente corrispondente alle spese mediche può essere riconosciuto solo con riferimento alle spese documentate negli allegati da 21 a 24 e nei documenti 26 e 31, delle quali
è stata prodotta idonee attestazioni di pagamento, effettivamente sottoscritte per quietanza da chi le ha emesse (Cass., sez. II, 31.10.2011 n. 22655), ovvero scontrini fiscali. Si tratta di spese che il c.t.u. ha in generale indicato congrue e pertinenti rispetto al trauma riportato dal ricorrente
(c.t.u., pag. 19).
Non possono invece essere risarcite le spese relative agli allegati 25, 27, 28, 29 e 30 in riferimento alle quali non vi è prova di effettivo esborso, trattandosi di fatture prive di attestazione di pagamento.
Il danno risarcibile per questa voce ammonta pertanto a euro 385,32.
Per le medesime ragioni non può essere risarcito il danno patrimoniale relativo alle spese stragiudiziali, giacché la documentazione prodotta al riguardo (doc. 34 e 35) consiste in parcelle emesse dai professionisti e prive di attestazioni di pagamento.
In definitiva il danno patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 385,32.
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2.3. Va dunque riconosciuto all'attore unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale, per ammontare complessivo pari a euro 25.069,250, e del danno patrimoniale, per ammontare di euro 385,32.
Gli importi vanno dimidiati in ragione del concorso di colpa accertato e pertanto in definitiva le voci di danno risarcibili ammontano rispettivamente a euro 12.534,63 e 192,66.
Secondo giurisprudenza costante, il debito risarcitorio si qualifica come debito di valore;
pertanto, i capitali relative ai danni non patrimoniali andranno devalutati al momento del sinistro (9.9.2018) e successivamente rivalutati dal momento del sinistro alla liquidazione in sentenza al fine di tenere conto della svalutazione monetaria;
a tali somme vanno aggiunti gli interessi, di natura cosiddetta compensativa, i quali assolvono allo scopo di tenere indenne il creditore dal pregiudizio patito in conseguenza della ritardata disponibilità della somma di danaro, costituendo una componente necessaria del risarcimento del danno (Cass., sez. III,
5.7.2023 n. 19063) e maturano sulla somma rivalutata di anno in anno, al tasso legale dal fatto alla proposizione del giudizio e successivamente al tasso previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.
(Cass., sez. III, 3.1.2023 n. 63).
Va poi tenuto conto della somma che l'attore ha ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, pari a euro 5.000. In applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente
10 riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass., sez. III, 4.12.2023 n. 33900, principio espresso con riferimento a una polizza assicurativa contro i danni ma che può essere applicato anche al caso di specie, relativo a una polizza r.c. auto in quanto espressione del generale divieto di locupletazione indebita).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 31.10.2017 n. 25817),
l'operazione di scomputo dell'acconto già versato dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento ai fini del calcolo degli interessi compensativi deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato).
*
3. Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della soccombenza reciproca, la quale si verifica anche nel caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e tale è il caso di specie, ove l'attore ha articolato l'unica domanda di risarcimento dei danni in diversi capi, attinenti alle varie voci di danno esposte (Cass., sez. un., 31.10.2022 n.
32061). Va poi tenuto conto dell'accertato concorso di colpa.
Conseguentemente, le spese per le c.t.u. vanno poste definitivamente in capo a tutte le parti, in solido fra loro, anche in considerazione del menzionato concorso di colpa nella causazione del sinistro.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna e in solido fra loro al Controparte_1 NT
pagamento in favore di dei danni conseguenti al sinistro del 9.9.2018 per Parte_1
la somma complessiva di euro 12.727,29; dal capitale andrà sottratto la somma di euro 5.000,
11 pari all'acconto già incassato;
la somma capitale e l'acconto ricevuto dall'attore (euro 5.000) andranno devalutati alla data del fatto (9.9.2018); l'acconto devalutato andrà detratto dal capitale, anch'esso devalutato;
sulla differenza così ottenuta andranno corrisposte le somme per rivalutazione, calcolate di anno in anno secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma saranno inoltre dovuti gli interessi compensativi, al tasso legale, sull'intero capitale devalutato per il periodo intercorrente dal momento del sinistro alla corresponsione dell'acconto e sulla differenza fra il capitale e l'acconto (devalutati e successivamente rivalutati al momento del pagamento dell'acconto) per il periodo intercorrente dalla data di pagamento dell'acconto alla liquidazione definitiva;
successivamente alla pubblicazione della sentenza saranno dovuti gli interessi al tasso legale.
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 31 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
12