Articolo 7 della Legge 29 dicembre 1955, n. 1342
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 gennaio 1956
Art. 7.
Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali.
Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.
Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'ispettore agrario compartimentale o dell'ispettore provinciale dell'agricoltura attestante che l'atto od il contratto e' stipulato ai fini della presente legge.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1956