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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2218 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Galante, n. 11, C.F. , rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al C.F._1 ricorso, dall'avv. Antonio Salerno, unitamente al quale elett.te domicilia, in Salerno, alla Via Settimio Mobilio, n. 9
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) – in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._2 [...]
, sito in OL, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 Controparte_1
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con istanza cautelare contestuale a ricorso di merito, depositato in data 19.4.2023, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni di merito: 1)- disapplicati/annullati in parte qua il decreto prot. n. 12523 del
02.08.2022 di aggiornamento della I Fascia delle GPS per la provincia di OL e il successivo decreto prot. n. 15708 del 08.09.2022 di rettifica, nonché il decreto n. 521 del 16.11.2022 del Liceo “F Severi” di TE di IA, per l'effetto, declarare il diritto della ricorrente all'inserimento pleno iure nella I fascia delle GPS per la provincia di OL e, per l'effetto, dichiarare il diritto allo scioglimento della riserva illegittimamente apposta così ordinando all'Amministrazione resistente l'immediato scioglimento della stessa;
2)- correlatamente, disapplicati/annullati in parte qua il decreto prot. n. 12523 del 02.08.2022 di aggiornamento della I Fascia delle GPS per la provincia di
OL e il successivo decreto prot. n. 15708 del 08.09.2022 di rettifica, nonché il decreto n. 521 del 16.11.2022 del Liceo “F Severi” di TE di IA, e accertato l'obbligo di inserimento pleno iure nella I fascia delle GPS per la provincia di OL, dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico annuale dalla I Fascia GPS in ragione della posizione ricoperta in graduatoria e delle sedi prescelte, ovvero presso il Liceo scientifico statale “Francesco Severi” di TE di IA sin dal 14.10.2022 su cattedra intera, e per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale valutato in misura equivalente alla differenza tra la retribuzione annua lorda calcolata su cattedra piena per 9 mensilità e la retribuzione di
1 fatto percepita/percebile fino al 30.06.2023 in forza del contratto in corso pari ad € 9.134,00 oltre differenze su ratei 13°, TFF e disoccupazione che la ricorrente maturerà sulla retribuzione di minore importo per una somma complessiva di almeno € 10.000 in uno nonché delle ulteriori mensilità che matureranno fino all'accertamento giudiziale ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante;
3)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire l'inserimento pleno iure della ricorrente nella I Fascia delle GPS in uno al riconoscimento della somma a titolo di risarcimento del danno per come quantificata ovvero nella diversa somma disposta dal Giudicante nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Veniva respinta la domanda cautelare. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
In punto di fatto va precisato che la ricorrente è docente precaria della scuola secondaria e ritiene di essere in possesso di titolo idoneo all'insegnamento sulle classi di concorso classi di concorso A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e
AO55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado - Canto - diploma rilasciato dalle istituzioni oggi definite di “alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”. -, che le sarebbe stato riconosciuto, quale abilitante all'insegnamento, in virtù di sentenza del
Tribunale di OL n. 5040 del 08.07.2019.
L' istante ha dedotto che, in virtù del possesso di diploma accademico rilasciato dalle istituzioni, oggi definite di “Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica” valido per l'accesso alle classi concorsuali A.F.A.M., in esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di OL n. 5040 del 08.07.2019 (All. 1), dall'anno di istituzione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (OM n. 60/2020), presentava domanda per l'inserimento nella I fascia delle dette graduatorie, relativamente alle classi di concorso A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e AO55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado - Canto - All. 2); tuttavia, sin dal detto anno di istituzione delle GPS (2020/2021), la ricorrente, pur utilmente collocata in graduatoria (rispettivamente alla posizione n. 14 con punti 53 (AO55) e alla posizione n. 87 con punti 14 (A029), senza alcuna motivazione, vi veniva inserita con “riserva” (All. 3) sicché, con immediatezza, chiedeva all' Ambito Territoriale competente di disporre l'inserimento pleno iure (All. 4). Successivamente, la prof.ssa veniva individuata quale destinataria di un Pt_1 contratto a tempo determinato presso il Liceo Statale “Albertini” di NO che, in data 07.04.2021, provvedeva alla convalida del punteggio dichiarato all'atto dell'inserimento
(All. 5). In occasione dell'aggiornamento delle GPS, disciplinato con O.M. n. 112 del
06.05.2022, la ricorrente nuovamente dichiarava, quale titolo di accesso, il diploma abilitante
AFAM, per come positivamente scrutinato dal Giudice del lavoro del Tribunale di OL, ribadendo la definitività del detto provvedimento giudiziale (cfr. domanda di aggiornamento
- All. 6).
2 All'atto della pubblicazione delle graduatorie, apprendeva di essere inserita in graduatoria con il punteggio aggiornato di 77 punti (posizione n. 14), ma sempre con
“riserva” (All. 7), di talché nuovamente e vanamente la ricorrente ne instava lo scioglimento alla cd. “Scuola polo” (All. 8) che, come da circolare del 15.07.2022 (All. 9), risultava delegata dall' alla validazione delle domande di Controparte_2 inserimento/aggiornamento.
In data 16.08.2022, la ricorrente inoltrava al sistema informatico l'istanza per la scelta delle sedi, limitatamente alla classe di concorso AO55, indicando 11 preferenze analitiche per le istituzioni scolastiche dislocate nell'area vesuviana della provincia di OL
(All. 10) e più precisamente, a titolo solo indicativo, la ricorrente indicava le istituzioni scolastiche di: 1)- TE di IA (Liceo Scientifico statale “F. Severi” -
NAPS11002); 2)- TO ZI (Liceo statale “Pitagora - Croce” - NAPS930006); 3)- OL (Liceo Statale “Margherita di Savoia” - NAPM39000N); 4)- OL (Ist. Sup. CP_3
- NARI12951P); 5)- (ITS “Giuseppe Moscati” –
[...] Controparte_4 NAIS077006); 6)- (Ist. Sup. “Bruno Munari” - NAIS10900C); 7)- CP_5 CP_6 ( “Antonio Rosmini” - NAIS11600); 8)- NO ( ). CP_7 CP_7 CP_8
Dal bollettino di nomine per l'assegnazione delle supplenze da GPS di I e II fascia pubblicato dopo soli due giorni (14.10.2022) dall' Controparte_1
(cfr. avviso prot n. 18992 - All. 12), la ricorrente apprendeva di non essere
[...] destinataria di alcun conferimento e, ancor peggio, in violazione del principio meritocratico e dell'ordine di preferenza, di essere stata scavalcata nei conferimenti di incarico da docenti collocati in posizione deteriore e ciò perché l'O.M. n. 112 del 06.05.2022 prevedeva l'inconferibilità di incarichi ai soggetti, inseriti con riserva (“L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto;
in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.” - cfr. art. 7, comma 4, lett. e, O.M. 112/2022). Più precisamente, risultava destinataria di una supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il liceo “F. Severi” di TE la docente Persona_1 collocata in graduatoria alla posizione n. 16 con punti 57. Tale medesima illegittima estromissione veniva nuovamente reiterata in occasione dell'emissione del successivo bollettino, laddove l'Ufficio competente procedeva a scorrere la graduatoria degli aspiranti supplenti e conferiva incarico addirittura dalla II fascia GPS (All. 13).
Tuttavia, solo in data 28.11.2022, la ricorrente veniva attinta dalle Graduatorie d'istituto e, quindi, le venivano assegnati due spezzoni di 7 e 6 ore, rispettivamente, presso gli istituti di e TE di IA (All. 15). CP_5 L'apposizione della riserva, ex se illegittima, aveva, quindi, determinato la mancata individuazione della ricorrente, quale destinataria di proposta di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche su cattedra piena (18 ore) per la classe di concorso AO55 dalla I fascia GPS, in una delle sedi di preferenza e certamente disponibili, come evincibile sin dal bollettino del 14.10.2022.
Tanto premesso, passando ad esaminare le istanze formulate dalla ricorrente, quanto alla richiesta di essere inserita nella graduatoria di prima fascia Gps per il bienno 2022-2024, senza apposizione di riserva, va rilevato che, tenuto conto dell'approvazione delle nuove graduatorie, medio tempore intervenute, la ricorrente risulta collocata in I fascia GPS, senza apposizione di riserva ed ha stipulato, per l'anno scolastico 2024/2025, contratto a termine, in atti.
Pertanto, deve ritenersi insussistente un interesse concreto ed attuale in relazione alla domanda finalizzata alla eliminazione della riserva.
3 Quanto alle rivendicazioni risarcitorie, sub specie di risarcimento del danno patrimoniale, valutato in misura equivalente alla differenza tra la retribuzione annua lorda calcolata su cattedra piena per 9 mensilità e la retribuzione di fatto percepita fino al 30.06.2023, pari ad € 9.134,00, va rilevato che la ricorrente, in data 28.11.2022 è stata destinataria di conferimento incarico annuale su spezzoni di cattedra, per un totale di 13 ore, fino al completamento delle attività didattiche ed ha chiesto riconoscersi le differenze retributive, correlate all' attribuzione di un incarico a tempo pieno, deducendo la disponibilità di posti ed evidenziando che era stata destinataria di incarico un' aspirante collocata in posizione deteriore, tale . Persona_1
Ebbene, va rilevato che al riguardo le allegazioni attoree, per quanto di seguito si dirà, appaiono carenti.
Sul piano generale va osservato che rilevato che il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo nel caso in cui c'è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. Ebbene, nella ipotesi al vaglio, non può ritenersi sussistente, con sufficienti margini di certezza e concretezza, l'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, non essendo stato compiutamente allegato che, in assenza della “asserita” condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ad orario pieno e sino al termine delle attività didattiche e, dunque, le relative retribuzioni.
Invero, l'istante si è limitata a dedurre che l'incarico presso il liceo “F. Severi” di
TE era stato assegnato alla docente , collocata in graduatoria Persona_1 alla posizione n. 16 con punti 57, senza produrre documentazione al riguardo (graduatorie, domanda della e attribuzione incarico). Per_1
In ogni caso, ciò che appare dirimente e che, come si rileva dalla domanda della ricorrente di scelta della sede (allegato 10), la stessa ha chiesto attribuirsi spezzoni Pt_1 di orario fino ad un massimo di 17 ore. La domanda formulata, pertanto, non può trovare accoglimento. Parimenti generica risulta la allegazione in merito ad un presunto danno professionale, peraltro confutato proprio dall'attribuzione di incarico di supplenza per l'anno
2022/2023, oggetto di richiesta.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
TO ZI, 23.5.2025
Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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