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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 11384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11384 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 12.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°27047/2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro e Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ciro Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 26.02.2016 negli istituti di pena di Voghera e Asti nel quale è ristretto con fine pena previsto per il 02.04.2028, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di settembre 2016 con mansioni di , cat. C”, “Addetto alle pulizie, cat. Pt_2
C”, , cat. B” e “Assistente alla persona, cat. B”, mansioni tutte rientranti tra gli Per_1 addetti ai servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze maturate CP_1
nella misura di €.1.171,15 oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura di CP_1
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata, chiedendo rigettare parzialmente la domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è fondato e come tale va accolto.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso le carceri di Voghera ed Asti in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai periodi settembre, novembre e dicembre 2016, aprile e giugno 2017, busta paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Voghera e lo svolgimento nel
2016 di mansioni di piantone categoria B e scopino categoria C e nel 2017 delle mansioni di assistente alla persona ed addetto alle pulizie rispettivamente categoria B e C barbiere nelle menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1
sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi allegati al ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL categoria A mansioni di “barbiere” (minimo orario €6,62 per le mansioni di scopino ed addetto alle pulizie e €6,72 per quelle di piantone e assistente alla persona), mansioni richiamate nei prospetti paga, computo operato con il dovuto abbattimento e comportante un residuo dovuto pari appunto alla somma oggetto di domanda di €1.171,15.
2.3. In merito alle eccezioni di cui alla comparsa rileva il Tribunale come nulla sia stato richiesto e conteggiato a titolo di lavoro festivo e permessi. Riguardo alle ferie le differenze si riferiscono a quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga.
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti (mercede, 13a, ferie e indennità sostitutiva). Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte d'Appello di Roma integralmente condiviso (sentenza di cui alla pubblica udienza del 9.5.2024 pronunciata nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023) : “La sentenza appellata, dunque, dopo aver ricordato che «i detenuti lavorano in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario», secondo un rapporto obbligatorio che non è pienamente riconducibile all'archetipo di cui all'art. 2094 c.c., «nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede», non foss'altro perché nel rapporto di lavoro carcerario intramurario (del quale qui si converte) «non sono ipotizzabili dimissioni né licenziamenti», ha poi affermato che tra le parti non sussiste alcun «rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti danno esecuzione se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da fare in carcere e che di certo non cessa solo perché l'esecuzione effettiva della prestazione è discontinua».
Tanto premesso e dopo aver ricordato che grava sull'eccipiente la prescrizione l'onere di dimostrare «l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale» e quindi in definitiva la cessazione del rapporto di lavoro del detenuto, ha ritenuto che il Controparte_1
non avesse offerto siffatta prova, così escludendo che la cessazione del rapporto di lavoro del detenuto potesse essere desunto «dalla mera discontinuità delle buste paga prodotte», poiché (si legge in sentenza) «anche in quanto in ipotesi riflettente interruzioni dell'attività lavorativa (peraltro non dimostrate: il ricorrente allega di agire per le sole buste paga che
è riuscito a procurarsi/conservare), mostrano interruzioni dell'attività lavorativa, e non per questo l'operatività di eventi estintivi di un rapporto di lavoro la cui identificazione come tale risulta del tutto problematica in generale ed indimostrata in atti, non risultando dalle buste paga alcuna assunzione né alcuna cessazione, ma solo la rappresentazione mensile delle ore lavorate (peraltro del tutto variabile), della mansione svolta, del suo inquadramento in una certa qualifica convenzionale, e del conto delle spettanze liquidate, come si trattasse di un rapporto di fatto che diventa giuridicamente rilevante solo se e quando di fatto si lavora».
Tale motivazione resiste alle critiche che le rivolge l'appellante, sostanzialmente dirette ad affermare che da 1997 al 2020 il rapporto di lavoro si era intrattenuto con diversi istituti di detenzione, aveva avuto ad oggetto diverse mansioni ed aveva riguardato doversi periodi di tempo anche non continuativi sicché null'altro l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare al fine di sentir dichiarare prescritte le differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo di primo grado
(ossia prima del 8.6.2017).
La tesi propugnata dal , infatti, non considera, in primo luogo, Controparte_1
che lo stesso giudice di legittimità ha ritemuto che la circostanza per cui i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione» null'altro rappresenta se non una «modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale» (Cass.
5.1.2024 n. 396, § 42), così implicitamente, ad avviso del Collegio, negando i presupposti del diritto del detenuto alla NASpI negli intervalli non lavorati.
Nella lettura della Corte Suprema di Cassazione, dunque, l'interruzione della prestazione lavorativa conseguente all'applicazione del criterio della rotazione rappresenta mera modalità esecutiva dell'unico rapporto obbligatorio esistente e persistente tra le parti.
La tesi propugnata dal , inoltre, appare difficilmente conciliabile Controparte_1
con la regolamentazione del lavoro carcerario come vigente ratione temporis, che in sintesi rendeva obbligatorio e non rimesso alla mera volontà delle parti non solo il momento genetico del rapporto, ma anche la persistenza del vincolo per una durata tendenzialmente coincidente con la durata della detenzione.
L'art. 20, comma 3 l. 354/1975, nel testo ratione temporis vigente, infatti, rendeva obbligatoria per il condannato la prestazione di attività lavorativa - sicché in termini più strettamente civilistici si dovrebbe dire che questi era costantemente a disposizione del datore di lavoro - mentre l'art. 15, comma 3 della stessa legge in sintesi obbligava l'amministrazione penitenziaria ad assicurare il lavoro al condannato (salvo i casi di impossibilità), siccome componente essenziale del trattamento rieducativo.
Il quadro normativo non ha subito sostanziali modifiche per effetto della novella introdotta dalla d.lgs. 124/2018, che ha pur sempre mantenuto fermo l'obbligo di cui all'art. 15, comma 3 l. 354/1975, rafforzandolo con il novellato art. 20, comma 1 della stessa legge, laddove prevede che «negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale».
È vero che il d.lgs. 124/2018 ha novellato anche l'art. 20 l. 354/1975, che nel testo attualmente vigente non ripete più a locuzione per cui «il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro», ma la portata di tale intervento legislativo non deve essere sopravvalutata, poiché resta pur sempre vigente l'art. 50 del DPR 230/2000, che sancisce l'obbligo per il detenuto e l'internato di svolgere un'attività lavorativa e l'art. 53 dello stesso
Regolamento, a mente del quale il sostanziale rifiuto del detenuto di adempiere alla prestazione lavorativa (e quindi la sola volontà del prestatore d'opera) non è sufficiente all'esclusione dal lavoro (e quindi alla risoluzione del rapporto obbligatorio), richiedendosi una conforme e discrezionale decisione del direttore dell' , da Pt_3
adottarsi previo parere dei componenti del gruppo di osservazione.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 15, comma 2 l. ord. pen., poi, rende palese che l'amministrazione penitenziaria può porre fine alla prestazione lavorativa del condannato nei soli casi di «impossibilità», così venendo a tipizzare le ipotesi di recesso datoriale, tra le quali possono enuclearsi quella già citata dell'art. 53 DPR 230/2000, la sanzione disciplinare di cui all'art. 77, comma 3 DPR 230/2000, l'applicazione di un particolare regime carcerario o di particolari benefici incompatibili con la prestazione di lavoro intramuraria, l'ammissione del detenuto a prestare lavoro sostanzialmente autonomo (ai sensi dell'attuale art.. 20, commi 11 e 12 l. ord. pen.), l'assegnazione al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 l. ord. pen. (che instaura un altro e diverso rapporto di lavoro) e
(ovviamente) la fine del periodo di detenzione (che crea un'evidente cesura tra il lavoro svolto in quel lasso temporale ed il lavoro intramurario che dovesse essere prestato a seguito del successivo ricostituirsi dello stato detentivo per altra causa).
Ne consegue che il mero dato fattuale per cui il detenuto non ha svolto attività lavorativa per un tempo più o meno lungo, in difetto dell'allegazione (e prova) di una causa tipica di cessazione del rapporto di lavoro oppure del fatto che detto rapporto fu originariamente previsto a tempo determinato, non può essere da solo apprezzato quale prova della cessazione del rapporto di lavoro, potendo esso costituire mera attuazione del criterio di rotazione oppure inadempimento all'obbligazione di lavorare e far lavorare che, al pari della mora accipiendi, non estingue il rapporto obbligatorio, con l'ulteriore corollario per cui nel lavoro intramurario non è neppure ipotizzabile la generale applicazione dell'istituto della risoluzione per mutuo consenso, che sarebbe illecita siccome contrastante con gli artt. 15 e 20 della l. ord. pen..
Tale principio, già in passato affermato in sede penale (Cass. pen.
3.5.2006 n. 18505), è stato di recente ribadito dal giudice di legittimità in sede civile (Cass. 19.1.2024 n. 2092) - dei cui condivisibili (e qui condivisisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce puntuale e corretta applicazione - il quale ha ricordato come «l'assunto del secondo cui tra le parti sarebbero intercorsi rapporti di CP_1
lavoro a termine e che, quindi, dalla cessazione di ciascuno di tali rapporti decorrerebbe la prescrizione dei diritti maturati nel corso di essi presupporrebbe che effettivamente tale fosse l'assetto dell'impiego lavorativo» e che una siffatta dimostrazione richiederebbe che il Ministero della Giustizia precisasse «in modo puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione», «indicando il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro», così da consentire di apprezzare «che l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo – comunque riguardanti mansioni basilari di scopino e porta vitto – sia stata dovuta alla originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni».
Non vi è dubbio, poi, che, a fronte della tendenziale unicità del rapporto di lavoro intramurario, soprattutto a fronte della deduzione del detenuto lavorato di aver prestato continuativamente la propria opera e di aver limitato le proprie pretese economiche ai soli periodi per i quali aveva potuto reperire i relativi prospetti paga e soprattutto a fronte di un termine prescrizione che non decorre finché sussiste il rapporto lavorativo, grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere di provare l'interruzione del rapporto di lavoro e quindi il dies a quo del termine estintivo, costituendo l'una e l'altra circostanza fatti impeditivi del diritto vantato in lite.
Un siffatto onere probatorio (e prima ancora allegatorio) non è stato assolto dal CP_1
appellante, che al contrario continua a sostenere la tesi (già disattesa) dell'equiparazione tra interruzione in fatto della prestazione e lavorativa e vera e propria cessazione della medesima, sicché l'appello non può che essere respinto, né rileva la circostanza per cui la prestazione di lavoro sia stata resa presso diversi Istituti di pena, perché il rapporto di lavoro si instaura con il e non con il singolo Istituto di Controparte_1 detenzione, con il corollario per cui l'assegnazione del ristretto ad altra casa di reclusione non rappresenta elemento univoco dal quale desumere la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, al pari di quanto avviene, nell'ordinario rapporto di lavoro privato, per il trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva”.
Escluso quindi il decorso della prescrizione in corso di detenzione e comprovato dalle buste paga agli atti lo stato di restrizione in carcere sino a novembre 2022 (vedi certificato di detenzione), l'eccezione di prescrizione dev'essere senz'altro respinta.
4. Ha eccepito in via ulteriormente subordinata il convenuto erroneità dei CP_1
calcoli operati da controparte poiché dai calcoli alternativi effettuati dall'Amministrazione, sarebbero emerse differenze in favore del ricorrente quantificabili in €636,23, come da conteggio che veniva allegato.
Rileva l'Ufficio che i conteggi di parte convenuta sono erronei nei presupposti. Basti esaminare il totale che l'Amministrazione assume di aver versato, che viene quantificato, non è dato sapere in che modo, in €787,49, a fronte della maggior somma di €961,62 indicata in ricorso che trova perfetto riscontro operando la somma dei lordi di cui alle 5 buste paga agli atti.
5. Ne consegue la condanna del al versamento di complessivi €1.171,15. CP_1
Sulle indicate somme sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della
Corte Costituzionale (sent. n.82/2003).
5. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore di della somma di €1.171,815, oltre interessi legali come per Parte_4
legge; condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione Controparte_1
dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 12.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 12.11.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°27047/2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Pietro e Luca Caponetti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ciro Menotti n.24, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n.12 che lo rappresenta e difende come da comparsa in atti;
- RESISTENTE–
oggetto: lavoro carcerario – differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere recluso ininterrottamente dal 26.02.2016 negli istituti di pena di Voghera e Asti nel quale è ristretto con fine pena previsto per il 02.04.2028, esposto di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, per quanto riuscito a documentare, dal mese di settembre 2016 con mansioni di , cat. C”, “Addetto alle pulizie, cat. Pt_2
C”, , cat. B” e “Assistente alla persona, cat. B”, mansioni tutte rientranti tra gli Per_1 addetti ai servizi vari d'Istituto regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, dedotto che sino settembre 2017 il lavoro prestato nei giorni festivi ed il lavoro straordinario, così come quello ordinario non era stato retribuito secondo le maggiorazioni di diritto, concludeva chiedendo la condanna del al versamento delle differenze maturate CP_1
nella misura di €.1.171,15 oltre ulteriori interessi e rivalutazione maturati dal deposito del ricorso al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto tramite l'Avvocatura di CP_1
Stato sollevando eccezione di prescrizione quinquennale del credito vantato, ed in via subordinata, chiedendo rigettare parzialmente la domanda, con vittoria di spese di lite.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione per assenza di proposte transattive formulate dall'amministrazione convenuta, la causa, di natura documentale, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. In primis va affermata la competenza funzionale del giudice del lavoro trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n.341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. n°21573/2007).
1.2. Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art.413 comma 2 c.p.c. e non già del successivo comma
5. Ha chiarito al riguardo il giudice di legittimità che “Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro - sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l'utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il
, il quale, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Controparte_1
penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo in cui l'azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.” (Cass. n.18309/2009).
2. Nel merito il ricorso è fondato e come tale va accolto.
2.1. La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento dell'attività lavorativa espletata presso le carceri di Voghera ed Asti in periodo precedente all'adeguamento delle retribuzioni operato dal a far data CP_1 dall'ottobre 2017.
In particolare, osserva l'Ufficio che le buste paga in atti sono relative ai periodi settembre, novembre e dicembre 2016, aprile e giugno 2017, busta paga che comprovano la permanenza del ricorrente presso la struttura carceraria di Voghera e lo svolgimento nel
2016 di mansioni di piantone categoria B e scopino categoria C e nel 2017 delle mansioni di assistente alla persona ed addetto alle pulizie rispettivamente categoria B e C barbiere nelle menzionate mensilità sulle quali, sole, è stato operato il ricalcolo.
Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 L.
354/75 nella versione ratione temporis applicabile e quindi ante riforma ex D.Lgs.
124/2018), ricorda l'Ufficio come ex art.22 L. n.354/75, come modificata dall'art.7 L.
663/86, “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del e da un delegato Controparte_2
per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale.”
La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo: che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di contingenza, ratei 13^
e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali;
che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 (di cui al doc. 12 fascicolo di parte ricorrente).
Senonchè è pacifico che la Commissioni in questione non si è riunita per lungo tempo dal
1993 sicchè sino a ottobre 2017, a distanza di quasi 25 anni, certamente le mercedi a suo tempo fissate non potevano neppure ritenersi lontanamente adeguate ai minimi propri degli inquadramenti di cui alla contrattazione collettiva. Dal che, pur non sussistendo un obbligo a cadenza prefissata di periodica riunione della commissione, come osservato dalla difesa del convenuto, si può senza ombra di dubbio affermare che quanto remunerato CP_1
sino al settembre 2017 compreso non trovi alcun aggancio alla realtà economico-lavorativa esterna.
Dispone l'art.22 L.354/1975 nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2.2. Orbene, esaminati i prospetti dei conteggi allegati al ricorso occorre rilevare come le differenze retributive sulle giornate lavorate sono state correttamente calcolate tenuto conto, quanto al percepito ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui al CCNL categoria A mansioni di “barbiere” (minimo orario €6,62 per le mansioni di scopino ed addetto alle pulizie e €6,72 per quelle di piantone e assistente alla persona), mansioni richiamate nei prospetti paga, computo operato con il dovuto abbattimento e comportante un residuo dovuto pari appunto alla somma oggetto di domanda di €1.171,15.
2.3. In merito alle eccezioni di cui alla comparsa rileva il Tribunale come nulla sia stato richiesto e conteggiato a titolo di lavoro festivo e permessi. Riguardo alle ferie le differenze si riferiscono a quanto percepito nelle giornate riconosciute e retribuite in busta paga.
3. Ha sollevato in via subordinata il eccezione di prescrizione del credito CP_1 atteso che “per ogni rapporto di lavoro instaurato con l'amministrazione della giustizia deve ritenersi sorto un autonomo diritto a conseguire i relativi crediti (mercede, 13a, ferie e indennità sostitutiva). Pertanto alla cessazione di ciascun rapporto inizia il decorso del termine prescrizionale relativo ai crediti del detenuto lavoratore.”
Richiamati i tratti eccentrici del lavoro carcerario, il quale non presenta caratteristiche di durata in senso tecnico, è sostanzialmente obbligatorio, si fonda su assegnazioni al lavoro conseguenti ad apposite graduatorie e non ha una disciplina specifica quanto alle modalità di sua cessazione, prevedendosi soltanto che il detenuto possa essere escluso dall'attività lavorativa se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla oppure escluso dalle attività in comune (e quindi non solo dall'attività lavorativa) per motivi disciplinari, si riporta il
Tribunale a recentissimo pronunciamento della Corte d'Appello di Roma integralmente condiviso (sentenza di cui alla pubblica udienza del 9.5.2024 pronunciata nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023) : “La sentenza appellata, dunque, dopo aver ricordato che «i detenuti lavorano in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario», secondo un rapporto obbligatorio che non è pienamente riconducibile all'archetipo di cui all'art. 2094 c.c., «nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare, l'altra quello di retribuire, e tali obblighi persistono fino a quando una delle parti recede», non foss'altro perché nel rapporto di lavoro carcerario intramurario (del quale qui si converte) «non sono ipotizzabili dimissioni né licenziamenti», ha poi affermato che tra le parti non sussiste alcun «rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti danno esecuzione se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da fare in carcere e che di certo non cessa solo perché l'esecuzione effettiva della prestazione è discontinua».
Tanto premesso e dopo aver ricordato che grava sull'eccipiente la prescrizione l'onere di dimostrare «l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale» e quindi in definitiva la cessazione del rapporto di lavoro del detenuto, ha ritenuto che il Controparte_1
non avesse offerto siffatta prova, così escludendo che la cessazione del rapporto di lavoro del detenuto potesse essere desunto «dalla mera discontinuità delle buste paga prodotte», poiché (si legge in sentenza) «anche in quanto in ipotesi riflettente interruzioni dell'attività lavorativa (peraltro non dimostrate: il ricorrente allega di agire per le sole buste paga che
è riuscito a procurarsi/conservare), mostrano interruzioni dell'attività lavorativa, e non per questo l'operatività di eventi estintivi di un rapporto di lavoro la cui identificazione come tale risulta del tutto problematica in generale ed indimostrata in atti, non risultando dalle buste paga alcuna assunzione né alcuna cessazione, ma solo la rappresentazione mensile delle ore lavorate (peraltro del tutto variabile), della mansione svolta, del suo inquadramento in una certa qualifica convenzionale, e del conto delle spettanze liquidate, come si trattasse di un rapporto di fatto che diventa giuridicamente rilevante solo se e quando di fatto si lavora».
Tale motivazione resiste alle critiche che le rivolge l'appellante, sostanzialmente dirette ad affermare che da 1997 al 2020 il rapporto di lavoro si era intrattenuto con diversi istituti di detenzione, aveva avuto ad oggetto diverse mansioni ed aveva riguardato doversi periodi di tempo anche non continuativi sicché null'altro l'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare al fine di sentir dichiarare prescritte le differenze retributive maturate prima del quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo di primo grado
(ossia prima del 8.6.2017).
La tesi propugnata dal , infatti, non considera, in primo luogo, Controparte_1
che lo stesso giudice di legittimità ha ritemuto che la circostanza per cui i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione» null'altro rappresenta se non una «modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale» (Cass.
5.1.2024 n. 396, § 42), così implicitamente, ad avviso del Collegio, negando i presupposti del diritto del detenuto alla NASpI negli intervalli non lavorati.
Nella lettura della Corte Suprema di Cassazione, dunque, l'interruzione della prestazione lavorativa conseguente all'applicazione del criterio della rotazione rappresenta mera modalità esecutiva dell'unico rapporto obbligatorio esistente e persistente tra le parti.
La tesi propugnata dal , inoltre, appare difficilmente conciliabile Controparte_1
con la regolamentazione del lavoro carcerario come vigente ratione temporis, che in sintesi rendeva obbligatorio e non rimesso alla mera volontà delle parti non solo il momento genetico del rapporto, ma anche la persistenza del vincolo per una durata tendenzialmente coincidente con la durata della detenzione.
L'art. 20, comma 3 l. 354/1975, nel testo ratione temporis vigente, infatti, rendeva obbligatoria per il condannato la prestazione di attività lavorativa - sicché in termini più strettamente civilistici si dovrebbe dire che questi era costantemente a disposizione del datore di lavoro - mentre l'art. 15, comma 3 della stessa legge in sintesi obbligava l'amministrazione penitenziaria ad assicurare il lavoro al condannato (salvo i casi di impossibilità), siccome componente essenziale del trattamento rieducativo.
Il quadro normativo non ha subito sostanziali modifiche per effetto della novella introdotta dalla d.lgs. 124/2018, che ha pur sempre mantenuto fermo l'obbligo di cui all'art. 15, comma 3 l. 354/1975, rafforzandolo con il novellato art. 20, comma 1 della stessa legge, laddove prevede che «negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale».
È vero che il d.lgs. 124/2018 ha novellato anche l'art. 20 l. 354/1975, che nel testo attualmente vigente non ripete più a locuzione per cui «il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro», ma la portata di tale intervento legislativo non deve essere sopravvalutata, poiché resta pur sempre vigente l'art. 50 del DPR 230/2000, che sancisce l'obbligo per il detenuto e l'internato di svolgere un'attività lavorativa e l'art. 53 dello stesso
Regolamento, a mente del quale il sostanziale rifiuto del detenuto di adempiere alla prestazione lavorativa (e quindi la sola volontà del prestatore d'opera) non è sufficiente all'esclusione dal lavoro (e quindi alla risoluzione del rapporto obbligatorio), richiedendosi una conforme e discrezionale decisione del direttore dell' , da Pt_3
adottarsi previo parere dei componenti del gruppo di osservazione.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 15, comma 2 l. ord. pen., poi, rende palese che l'amministrazione penitenziaria può porre fine alla prestazione lavorativa del condannato nei soli casi di «impossibilità», così venendo a tipizzare le ipotesi di recesso datoriale, tra le quali possono enuclearsi quella già citata dell'art. 53 DPR 230/2000, la sanzione disciplinare di cui all'art. 77, comma 3 DPR 230/2000, l'applicazione di un particolare regime carcerario o di particolari benefici incompatibili con la prestazione di lavoro intramuraria, l'ammissione del detenuto a prestare lavoro sostanzialmente autonomo (ai sensi dell'attuale art.. 20, commi 11 e 12 l. ord. pen.), l'assegnazione al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 l. ord. pen. (che instaura un altro e diverso rapporto di lavoro) e
(ovviamente) la fine del periodo di detenzione (che crea un'evidente cesura tra il lavoro svolto in quel lasso temporale ed il lavoro intramurario che dovesse essere prestato a seguito del successivo ricostituirsi dello stato detentivo per altra causa).
Ne consegue che il mero dato fattuale per cui il detenuto non ha svolto attività lavorativa per un tempo più o meno lungo, in difetto dell'allegazione (e prova) di una causa tipica di cessazione del rapporto di lavoro oppure del fatto che detto rapporto fu originariamente previsto a tempo determinato, non può essere da solo apprezzato quale prova della cessazione del rapporto di lavoro, potendo esso costituire mera attuazione del criterio di rotazione oppure inadempimento all'obbligazione di lavorare e far lavorare che, al pari della mora accipiendi, non estingue il rapporto obbligatorio, con l'ulteriore corollario per cui nel lavoro intramurario non è neppure ipotizzabile la generale applicazione dell'istituto della risoluzione per mutuo consenso, che sarebbe illecita siccome contrastante con gli artt. 15 e 20 della l. ord. pen..
Tale principio, già in passato affermato in sede penale (Cass. pen.
3.5.2006 n. 18505), è stato di recente ribadito dal giudice di legittimità in sede civile (Cass. 19.1.2024 n. 2092) - dei cui condivisibili (e qui condivisisi senza superflue e ripetitive considerazioni) principi la decisione gravata costituisce puntuale e corretta applicazione - il quale ha ricordato come «l'assunto del secondo cui tra le parti sarebbero intercorsi rapporti di CP_1
lavoro a termine e che, quindi, dalla cessazione di ciascuno di tali rapporti decorrerebbe la prescrizione dei diritti maturati nel corso di essi presupporrebbe che effettivamente tale fosse l'assetto dell'impiego lavorativo» e che una siffatta dimostrazione richiederebbe che il Ministero della Giustizia precisasse «in modo puntuale come siano state attribuite le lavorazioni in questione», «indicando il tenore dei provvedimenti di assegnazione del lavoro», così da consentire di apprezzare «che l'interruzione della prestazione tra l'uno e l'altro periodo – comunque riguardanti mansioni basilari di scopino e porta vitto – sia stata dovuta alla originaria natura a termine degli incarichi o ad effettive cessazioni medio tempore del rapporto o ad eventuali altre ragioni».
Non vi è dubbio, poi, che, a fronte della tendenziale unicità del rapporto di lavoro intramurario, soprattutto a fronte della deduzione del detenuto lavorato di aver prestato continuativamente la propria opera e di aver limitato le proprie pretese economiche ai soli periodi per i quali aveva potuto reperire i relativi prospetti paga e soprattutto a fronte di un termine prescrizione che non decorre finché sussiste il rapporto lavorativo, grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere di provare l'interruzione del rapporto di lavoro e quindi il dies a quo del termine estintivo, costituendo l'una e l'altra circostanza fatti impeditivi del diritto vantato in lite.
Un siffatto onere probatorio (e prima ancora allegatorio) non è stato assolto dal CP_1
appellante, che al contrario continua a sostenere la tesi (già disattesa) dell'equiparazione tra interruzione in fatto della prestazione e lavorativa e vera e propria cessazione della medesima, sicché l'appello non può che essere respinto, né rileva la circostanza per cui la prestazione di lavoro sia stata resa presso diversi Istituti di pena, perché il rapporto di lavoro si instaura con il e non con il singolo Istituto di Controparte_1 detenzione, con il corollario per cui l'assegnazione del ristretto ad altra casa di reclusione non rappresenta elemento univoco dal quale desumere la cessazione del rapporto di lavoro, configurando unicamente una modifica del luogo ove egli è tenuto a rendere la prestazione, al pari di quanto avviene, nell'ordinario rapporto di lavoro privato, per il trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva”.
Escluso quindi il decorso della prescrizione in corso di detenzione e comprovato dalle buste paga agli atti lo stato di restrizione in carcere sino a novembre 2022 (vedi certificato di detenzione), l'eccezione di prescrizione dev'essere senz'altro respinta.
4. Ha eccepito in via ulteriormente subordinata il convenuto erroneità dei CP_1
calcoli operati da controparte poiché dai calcoli alternativi effettuati dall'Amministrazione, sarebbero emerse differenze in favore del ricorrente quantificabili in €636,23, come da conteggio che veniva allegato.
Rileva l'Ufficio che i conteggi di parte convenuta sono erronei nei presupposti. Basti esaminare il totale che l'Amministrazione assume di aver versato, che viene quantificato, non è dato sapere in che modo, in €787,49, a fronte della maggior somma di €961,62 indicata in ricorso che trova perfetto riscontro operando la somma dei lordi di cui alle 5 buste paga agli atti.
5. Ne consegue la condanna del al versamento di complessivi €1.171,15. CP_1
Sulle indicate somme sono dovuti i soli interessi legali attesa la natura pubblica del soggetto con il quale è intercorso rapporto lavorativo e considerato quindi il tenore dell'art.22 comma 36 L.724/1994, norma che risulta aver superato anche il vaglio della
Corte Costituzionale (sent. n.82/2003).
5. I compensi di lite seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_3
in favore di della somma di €1.171,815, oltre interessi legali come per Parte_4
legge; condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione Controparte_1
dei compensi di lite liquidati in complessivi €1.300,00, da distrarsi.
Roma, il 12.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari