Sentenza 8 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9667 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09667/2025REG.PROV.COLL.
N. 09657/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9657 del 2023, proposto dalle “Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia - ADI”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Palombi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Golini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi, n. 26;
nei confronti
della Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 371/2023 pubblicata l’8 aprile 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi e della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la Cons. EL LO;
Uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ente morale di culto in epigrafe indicato ha impugnato, con il ricorso di primo grado, la deliberazione della Giunta comunale n. 34/2019 dell’11 febbraio 2019, ivi inclusi i suoi allegati, avente ad oggetto: “Piano operativo, con contestuale variante al Piano strutturale ai sensi della l.r. n. 65 del 2014. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito delle delibere C.C. 23 del 28/06/2018 e C.C. 33 del 25/09/2018 – Esame degli atti e proposta al Consiglio comunale per l’approvazione nelle more del procedimento di conformazione al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR” , con cui è stato adottato il nuovo Piano operativo con contestuale Variante al Piano strutturale ed è stata respinta l’osservazione presentata dall’appellante in riferimento al Piano Strutturale. Con l’osservazione presentata dall’istante l’8 settembre 2018 si richiedeva all’amministrazione di prevedere un’area da destinare alla realizzazione di un luogo di culto delle Assemblee di Dio in Italia (di seguito ADI), con annesse pertinenze (aule di scuola domenicale, abitazione custode, parcheggio e verde attrezzato per una superficie di circa mq. 600 SUL), utile ed idonea ad ospitare la comunità dei fedeli.
2. Con il ricorso dinanzi al TAR per la Toscana, l’Ente morale ha dedotto i seguenti due motivi:
1) Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza e dell’art. 97 della costituzione - eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e per difetto di istruttoria; travisamento degli elementi di valutazione; sviamento dalla causa tipica, manifesta illogicità e/o irragionevolezza/arbitrarietà; difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione della l.r. 65/2014.
La scelta amministrativa sarebbe manifestamente illogica poiché la nuova disciplina avrebbe “vanificato” la possibilità di ottenere un luogo di culto idoneo ad ospitare le comunità dei fedeli ADI; la Scheda n. 1-AR. 19 sarebbe illegittima perché, avendo sottoposto l’intervento all’approvazione di un Piano attuativo, sarebbe necessario il consenso della titolarità dei proprietari; l’art. 27 delle NTA non prevedrebbe aree da destinare a luogo di culto in contrasto con l’art. 8 della Costituzione.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 19 e 20 della costituzione del dm 1968 n. 1444 e 380/2011 violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia grave e manifesta”. Manifesta illogicità arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti.
Il Piano operativo, in violazione degli articoli 9, 19 e 20 della Costituzione e del d.m. n. 1444/1968, non rispetterebbe l’obbligo di garantire alla popolazione la possibilità di esercitare pratiche di culto mediante la realizzazione sul territorio di attrezzature a ciò destinate.
3. Con la sentenza impugnata l’adito TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.
4. Con l’appello in esame l’ADI articola tre motivi:
1) ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DIIMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA E DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE; SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, MANIFESTA ILLOGICITÀ E/O IRRAGIONEVOLEZZA/ARBITRARIETÀ; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il nuovo Piano operativo non prevedrebbe “aree da destinare a luogo di culto” ; secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2019, invece, la disciplina urbanistica dovrebbe “far fronte alla necessaria previsione di luoghi di culto” ; la scelta di sottoporre l’intervento all’approvazione di un Piano attuativo sarebbe lesiva di “un diritto costituzionalmente garantito e, pertanto, inaccettabile”.
La nuova disciplina avrebbe “vanificato” la possibilità di ottenere un luogo di culto idoneo ad ospitare le comunità dei fedeli in discorso; l’art. 27 delle NTA non prevedrebbe aree da destinare a luogo di culto; la scelta sarebbe manifestamente illogica poiché l’Amministrazione comunale non avrebbe adeguatamente argomentato in relazione alle osservazioni dell’appellante.
2) ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9, 19 E 20 DELLA COSTITUZIONE DEL DM 1968 N. 1444 E 380/2011 DINIEGO VIOLAZIONE PRINCIPIO 15 DI PROPORZIONALITÀ E INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA". MANIFESTA ILLOGICITÀ ARBITRARIETÀ ED EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Il Piano operativo, in violazione degli articoli 9, 19 e 20 della Costituzione, del d.m. n. 1444 del 1968 e dell’art. 16, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001, non rispetterebbe l’obbligo di garantire alla popolazione la possibilità di esercitare pratiche di culto mediante la realizzazione sul territorio di attrezzature a ciò destinate.
3) ERROR IN IUDICANDO; ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 108, CO. 1, L.R. TOSCANA N. 64/2014 NONCHÉ ART. 25 NTA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 8, 19 E 117 DELLA COSTITUZIONE.
L’art. 108, comma 1, della legge regionale n. 65/2014 e l’art. 25 del Piano operativo sarebbero contrastanti con gli artt. 2, 3, 8, 19 e 117 della Costituzione poiché la realizzazione del luogo di culto sarebbe subordinata alla edificazione di altro genere di immobili aventi finalità residenziale, commerciale etc… e soprattutto sarebbe condizionata dalle scelte di soggetti terzi, ossia dei proprietari delle aree costituenti il comparto. Il Legislatore regionale avrebbe di fatto svuotato con le proprie previsioni legislative il diritto di culto dei cittadini in violazione dei suindicati articoli della Costituzione.
5. Il Comune di Poggibonsi e la Regione Toscana si sono costituiti in giudizio e hanno in primo luogo eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché, secondo la costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sent. 22 marzo 2021, n. 2412 e precedenti ivi citati), le scelte urbanistiche generali effettuate dall’Amministrazione rientrano nella sua ampia discrezionalità e non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, salvo il caso che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, caratteristiche queste non sussistenze all’evidenza nel caso in esame.
Entrambe le Amministrazioni hanno argomentato in ordine alla infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie e memorie di replica tutte le parti hanno sostenuto le proprie difese in vista dell’udienza.
7. All’udienza pubblica del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità poiché l’appello è infondato nel merito.
9. Il primo motivo sopra riportato è infondato.
9.1. In primo luogo, la scelta dell’amministrazione comunale di sottoporre la pianificazione di una determinata area del suo territorio all’approvazione di un Piano attuativo rientra nella sua piena discrezionalità pianificatoria che non è condizionata dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G. (tra le molte sentenze, Cons. Stato, Sez. II, 18 maggio 2020, n. 3163; Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 456; Sez. IV, 24 giugno 2019, n. 4297; Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6094; Sez. IV, 24 marzo 2017, n. 1326; Sez. IV, 11 novembre 2016, n. 4666).
Invero, la scelta dell’amministrazione di sottoporre la pianificazione di una determinata area all’approvazione di un Piano attuativo non è illegittima e il fatto che per la realizzazione di Piani attuativi di iniziativa privata sia necessario il consenso dei proprietari, previa costituzione del consorzio, è prevista dalla legge regionale n.64/2014, a cui il Comune ha dato attuazione.
Peraltro, le osservazioni dei privati, quali sono quelle presentate dall’appellante al Comune, non creano aspettative qualificate né l’Amministrazione, nel respingerle nell’ambito del procedimento di formazione del Piano, deve motivare in modo specifico sul respingimento poiché si è nell’ambito della pianificazione generale urbanistica caratterizzata, come si è detto, da ampia discrezionalità.
9.2. Con il secondo motivo l’appellante la violazione del d.m. n. 1444 del 1968 e del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 16 c. 8, nella parte in cui è prevista l’individuazione dei luoghi di culto come opere di urbanizzazione secondaria.
Il motivo è infondato in primo luogo giacché l’art. 27 delle N.T.A. non esclude all’interno dei comparti la destinazione a servizi di interesse pubblico (tra i quali rientrano, appunto, i luoghi di attività religiosa); in secondo luogo, le disposizioni di Piano non hanno limitato la libertà di culto essendo prevista la possibilità di realizzare i luoghi di culto all’interno dei comparti che hanno destinazione a servizi di interesse pubblico ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968 e dell’art. 27 delle N.T.A.
9.3. Con il terzo motivo l’appellante dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 108 della l.r. Toscana e delle N.T.A. del Comune di Poggibonsi che limiterebbero la libertà religiosa non essendo possibile insediare luoghi di culto ove richiesto dalla stessa appellante.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è irrilevante poiché nell’area ove è ubicata l’attuale luogo di culto dell’appellante, disciplinata dall’art. 25 NTA, il lotto risulta essere saturo ed è per tale motivo che l’amministrazione ha in definitiva escluso tale possibilità. Invero costituisce circostanza non contestata che la superficie territoriale dell’area è pari a 2.780 mq., la superficie coperta esistente è individuata in 2.289 mq. ed il volume esistente in 10.746 mc. - per cui non vi è questione di applicazione della legge regionale e delle NTA del Piano operativo.
La questione è in ogni caso manifestamente infondata poiché la Regione ha esercitato la propria potestà in materia di governo del territorio disciplinando dove collocare i servizi di culto al fine di un ordinato e armonioso sviluppo del territorio e non ha posto tale disciplina in funzione e con modalità discriminatorie dell’esercizio della liberà religiosa.
10. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, l’appello deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello r.g. n. 9657/2023, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio da rifondere, pro quota, al Comune di Poggibonsi e alla regione Toscana nella misura complessiva di euro 8.000,00 (ottomila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
NC NE, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
EL LO, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LO | NC NE |
IL SEGRETARIO