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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 201 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27/11/2023
da
- Sezione di Udine (C.F. Parte_1
), in persona del Presidente provinciale dott. , rappre- P.IVA_1 Parte_2
sentato e difeso dall'Avv.Sabrina Vicario in forza di procura di data 22/11/2023
trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per imma-
gine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. e P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Direttore Generale dott. rappresentata e difesa dal- CP_2
l'Avv.Guglielmo Pelizzo per mandato a margine della memoria difensiva di costitu-
zione in primo grado trasmessa per via telematica come copia per immagine su sup-
porto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.24/2023 del Tribunale di Udine - accertamento di condotta antisindacale.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/1/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste accogliere il presen- te appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinta ogni domanda che verrà svolta dall'appellata, accertare e dichiarare antisindacale il com- portamento dell e consistente nel- Controparte_1
l'aver disposto in materia di Medici nel ruolo unico di assistenza primaria a quota oraria (già materia di Continuità Assistenziale) con Determinazione del Responsabile
della Struttura Politiche del Territorio ex ASUIUD n. 996 dd. 18.07.2022, in assenza dei previsti Accordi regionali e/o aziendali e nell'aver disciplinato in maniera diffor-
me tale servizio da quanto già pre-visto dall'ACN e dall'AIR SCA. Con vittoria di spese e competenze professionali, I.V.A. e C.N.A.P. nella misura di legge, di entram-
bi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per quanto esposto in parte narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, rigettare l'appello proposto e confermare, per l'effetto, l'impugnata sentenza. Spese e compenso procu-
ratorio interamente rifusi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 1/8/2022 la Sezione di Udine del Parte_3
in conveniva in giudizio l'
[...] Parte_4 [...]
allo scopo di far accertare l'antisindacalità della Controparte_3
Determinazione del Responsabile della Struttura Politiche del Territorio ex ASUIUD
n. 996 di data 18/7/2022, perchè emanata in assenza della prevista contrattazione e del previsto Accordo Aziendale e in contrasto con la disciplina dall'ACN e dall'AIR
SCA.
Esponeva il Sindacato ricorrente che, avvicinandosi la scadenza delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), fissata per il 30/6/2022, esso aveva
Pag.2 contattato la Direzione Centrale Salute della Regione FVG e i Direttori Generali delle chiedendo l'avvio di un confronto allo scopo di raggiun- CP_1 Parte_5
gere un Accordo Attuativo Aziendale sulle modalità di prosecuzione del servizio;
che il 23/6/2022 vi era stato un incontro all'esito del quale era stata predisposta una bozza di accordo sull'attività "simil-USCA"; che a ciò non aveva fatto seguito la stipula dell'accordo e l' aveva regolato unilateralmente il servizio, prima con una no- CP_1
ta del 30/6/2022 e poi con la Determinazione del Responsabile di Struttura n.996 del
18/7/2022; che il nuovo servizio "simil USCA" era riconducibile all'attività del
Medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, individuata dall'art.43
comma 7 dell'A.C.N. e dall'art.15 dell'Accordo Integrativo Regionale sui Servizi di continuità assistenziale (AIR SCA); che tale attività e i relativi incarichi richiedevano l'intervento della contrattazione a livello aziendale, mentre l' aveva provve- CP_1
duto a regolare la materia in modo unilaterale;
e quindi che la condotta dell' CP_1
doveva essere dichiarata antinsindacale.
Si costituiva in giudizio l' convenuta replicando che l'art.8 del d.l. CP_1
14/2020, istitutivo delle USCA, come anche l'art.4 bis del d.l. 18/2020 non prevede-
vano l'obbligo di contrattazione collettiva, regionale o aziendale, confermando che le
USCA erano estranee al campo di operatività dell'Accordo Collettivo Nazionale;
che in prossimità della scadenze delle USCA, e in attesa dell'attivazione delle Unità di
Continuità Assistenziale (UCA), l'attività di assistenza già attribuita alle suddette strutture era stata temporaneamente regolata dal suo Direttore Generale con nota del
30/6/2022, coerente con la nota dell'1/7/2022 della Direzione Centrale Salute
[...]
; che la prosecuzione dopo l'1 luglio e fino al 31 dicem- Parte_6
bre 2022 dell'attività già svolta dai medici nelle ex USCA era stata oggetto dell'art.8
comma 52 della l.r. 13/2022 cui aveva fatto seguito l'accordo collettivo regionale del
19/8/2022 siglato anche da che tale accordo non conteneva alcun rinvio a Pt_1
successive fasi contrattuali a livello aziendale e, sul piano del contenuto, ricalcava la nota del 30/6/2022 e la Determinazione oggetto di impugnativa;
che la dedotta man-
canza di un Accordo Attuativo Aziendale era priva di supporto normativo, poichè
Pag.3 l'Accordo Regionale del 19/8/2022 non era qualificabile come accordo integrativo ai sensi dell'A.C.N.
Con sentenza emessa il 26/1/2023 il Tribunale di Udine respingeva il ricorso osservando che le USCA erano soggetti espressamente regolati dalla legge e sottratti per loro natura alla disciplina dell'A.C.N.; che la determinazione dirigenziale si era limitata a dare, per ragioni di urgenza, le prime disposizioni organizzative riguardo alla prosecuzione a partire dall'1 luglio 2022 delle attività già svolte dalle USCA;
che in materia era poi intervenuto un accordo fra la e le Parte_6
organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale ai sensi dell'art.8 della l.r.
13/2022, il quale aveva riservato uno spazio per la contrattazione collettiva solo a livello regionale e non anche aziendale;
che di conseguenza l'intervento in materia dell' non poteva essere considerato antisindacale. Controparte_1
Contro questa decisione ha proposto appello il Sindacato soccombente affer-
mando, in estrema sintesi: 1) che le USCA e le ex USCA, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, non erano affatto estranee al servizio di conti-
nuità assistenziale regolato dall'ACN; 2) che la l.r. 13/2022 ha solo previsto, o meglio finanziato, la prosecuzione del servizio ex USCA fino al 31/12/2022 ma non ne ha specificato organizzazione e compiti;
3) che la Determinazione dirigenziale n.996 è
andata oltre i limiti di legge e di contratto avendo regolato unilateralmente vari aspetti che, essendo inerenti ad un servizio riconducibile alla materia della continuità assi-
stenziale, avrebbero dovuto essere oggetto di previa contrattazione aziendale, come imposto dall'ACN del 2022 e dall'AIR SCA del 2019.
1. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (in sigla USCA) sono state pre-
viste e regolate, in origine, dall'art.8 del d.l. 14/2020: norma questa poi abro-
gata dall'art. 1 comma 2 della legge 27/2020 (che ne ha fatto salvi gli effetti pregressi) e sostituita dall'art.4 bis del d.l. 18/2020 introdotto in sede di con-
versione dalla medesima legge 27/2020.
Pag.4 L'operatività delle USCA è stata prorogata prima fino al 31/12/2021 dall'art.1
comma 425 lettera a) della legge 178/2020 e poi fino al 30/6/2022 dall'art.1
comma 295 della legge 234/2021.
1.1. L'Azienda appellata afferma che le USCA erano estranee ai servizi di conti-
nuità assistenziale regolati dall'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sen-
si dell'art.8 del d.lgs.502/1992; e questa tesi può essere condivisa, considerato che si trattava di strutture aggiuntive, previste per "consentire al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità as-
sistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria", e istituite dalle Re-
gioni e Province autonome in esecuzione della citata disciplina legislativa na-
zionale emanata durante l'emergenza COVID;
di conseguenza si può ritenere che non fossero neppure soggette (anche per la ristrettezza dei tempi entro cui dovevano essere attivate) alla disciplina contenuta nell'A.C.N. in materia di livelli di contrattazione collettiva.
1.2. La controversia non riguarda però le USCA: queste infatti sono definitiva-
mente cessate il 30 giugno 2022, poichè non sono state ulteriormente proro-
gate dal legislatore nazionale, nè replicate, come strutture sui generis, a livello regionale.
L'art.8 comma 52 della legge regionale del n.13 del 5 Parte_6
agosto 2022 non ha infatti mantenuto in vita le USCA già istituite in base al-
l'art.4 bis del d.l. 18/2020, nè ha previsto la costituzione ex novo di identiche strutture speciali, ma ha solo autorizzato l'Amministrazione regionale "a fi-
nanziare le spese per la prosecuzione dall'1 luglio 2022 fino al 31 dicembre
2022 delle attività dei medici svolte nelle Unità Speciali di Continuità Assi-
stenziale (USCA) ai medesimi termini e alle medesime condizioni previste
dall'articolo 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] previo accordo
regionale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di
categoria per l'adesione alle suddette attività."
In sostanza la citata legge n.13/2022 - anticipando, in un certo senso e in parte,
Pag.5 le finzioni delle future Unità di Continuità Assistenziale (UCA)1 previste dal
Programma Regionale dell'Assistenza Territoriale approvato dalla Giunta Re-
gionale con delibera n.202 del 29/12/2022 - ha solo autorizzato la Regione ad impiegare le proprie risorse per sostenere i costi della prosecuzione (dall'1 lu-
glio al 31 dicembre 2022) del medesimo servizio di assistenza già reso dai medici fino al 30 giugno 2022 nell'ambito delle (ormai cessate) USCA.
1.3. Quelle che le parti in causa hanno variamente denominato "ex USCA" o "si-
mil USCA" o "post USCA" non sono pertanto qualificabili, al di là dell'asso-
nanza terminologica, come strutture costituenti prosecuzione, o riproduzione,
delle cessate USCA, delle quali pertanto non condividono la natura di feno-
meno eccezionale ed estraneo alla ordinaria attività assistenziale.
Ne deriva che occorre accertare come debba essere inquadrata giuridicamente
- ovvero a quale istituto contrattuale debba essere ricondotta - l'attività svolta dai medici di continuità assistenziale a partire dall'1 luglio 2022 (non più nel-
l'ambito delle USCA previste dall'art.4 bis del d.l. 18/2020 ma) in forza degli incarichi finanziati ai sensi dell'art.8 comma 52 della l.r. 13/2022 (che rinvia alla precedente norma nazionale non come fonte di diritto, ma solo per indivi-
duare "termini e condizioni" del servizio).
1.3.1. A questo scopo è necessario ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale ero-
Pag.6 ga l'assistenza primaria, compresa la continuità assistenziale, attraverso i me-
dici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, la cui attività è regolata da appositi accordi collettivi nazionali ex art.8 del d.lgs.502/92.
Nello specifico i compiti dei medici di medicina generale di continuità assi-
stenziale - ora denominati medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria - erano, al tempo dei fatti di causa, quelli descritti dall'Accordo
Collettivo Nazionale per il triennio 2016 - 2018 siglato il 21 gennaio 2022 e approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022),
qui di seguito riprodotto per la parte che interessa ai fini della decisione:
ART. 43 – COMPITI DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSI-
STENZA PRIMARIA.
[...]
7. Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assisten- za primaria ad attività oraria:
a) l'erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambu- latoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
b) l'annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farma- ci e/o accertamenti e le eventuali certificazioni rilasciate, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza nei riguardi del medico titola- re del rapporto di fiducia e dei medici della intera AFT;
c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'arti- colo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territo- riali di cui all'articolo 13 del presente Accordo;
d) le proposte di ricovero;
e) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secon- do le disposizioni vigenti in materia;
f) il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di tre giorni;
II) assenza per malattia dei lavoratori turnisti;
III) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
g) la constatazione di decesso.
ART. 44 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A PRESTAZIONE ORARIA
DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA.
[...] 9. Gli Accordi regionali ed aziendali possono individuare ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico a rapporto orario alle attività previste nelle nuove forme organizzative.
Pag.7 ALLEGATO 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.
C) TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI DI NORMA ESEGUIBILI NEL-
L'AMBITO DEGLI ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI.
1. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del me- dico, di prestazioni aggiuntive retribuite, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro ven- ga concordato.
1.3.2. Alla luce delle norme sopra citate non è quindi possibile dubitare che l'attività
prevista dall'art.8 comma 52 della l.r. 13/2022 (e cioè, per effetto del richiamo all'art.4 bis del d.l. 18/2020, "la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero") debba essere ricon-
dotta nell'ambito del normale servizio di continuità assistenziale (già definito dagli artt.62 e seguenti dell'A.C.N. del 2005 e ora inserito dall'A.C.N. del
2022 nel ruolo unico di assistenza primaria) e pertanto dei compiti, ordinari o aggiuntivi, dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a prestazione ora-
ria (già medici di continuità assistenziale).
2. Data questa premessa, occorre allora verificare se a regolare l'attività di cui si discute bastava l'accordo regionale previsto dall'art.8 della l.r. 13/2022 - che effettivamente è stato concluso dalla con le Parte_6 [...]
, compresa S.N.A. Controparte_4
M.I., il 19/8/2022 e approvato dalla Giunta Reginale con delibera n.1205 del
26/8/2022 - o se invece occorreva, come sostiene l'appellante, anche un (ulte-
riore) accordo a livello aziendale.
2.1. Sul punto si deve osservare che l'Accordo Integrativo Regionale Quadro at-
tuativo del Capo III sulla continuità assistenziale dell'A.C.N. del 2009 - sotto-
scritto il 3/10/2019, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.1718
dell'11/10/2019 e ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa - attribuiva espressamente alla contrattazione integrativa aziendale il compito di regolare nel dettaglio le attività aggiuntive dei medici di continuità assistenziale (in si-
gla MCA), come si ricava da varie disposizioni dell'Accordo in esame:
art.1 comma 4 lettera d): "L'ACN demanda ad apposito Accordo Regionale
Pag.8 (AIR): [...] d. la definizione delle prestazioni ambulatoriali eseguibili dal
MCA in situazioni particolari, ove le condizioni strutturali lo consentano,
previ Accordi aziendali (art.67, comma 3)";
art.2 comma 1 lettera j) ed l): "Il presente Accordo intende dare attuazione al Capo III dell'ACN, integrandolo e disciplinando in particolare: [...] j. la
definizione di ulteriori attività che possono essere disciplinate attraverso Ac-
cordi integrativi aziendali (AIA); [...] l. le attività a rapporto orario, previste
dall'ACN e declinate con specifici AIA sulla base del presente AIR, diverse
da quelle istituzionali di cui al comma 1 dell'art.62 dell'ACN (notturno, pre-
festivo, festivo ed anticipi)";
art.15 comma 2: "E' demandata alla contrattazione integrativa aziendale la modalità di assegnazione di tali incarichi e la disciplina delle attività previ-
ste dai punti di cui al comma 1 del presente articolo" e cioè in particolare quella svolta in base a "programmi assistenziali per persone appartenenti a
determinate categorie a rischio, nell'ambito di iniziative strutturate" (comma
1 lettera f) e le "attività diurne ambulatoriali e domiciliari nell'ambito delle
forme organizzative dell'assistenza primaria" (comma 1 lettera h).
2..1.1. Si deve escludere che le citate norme dell'AIR SCA siano state derogate dal-
l'art.8 comma 52 della l.r. 13/2022 nella parte in cui ha subordinato l'autoriz-
zazione a finanziare la prosecuzione dell'attività già svolta dai medici nelle vecchie USCA a un "previo accordo regionale con le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative di categoria per l'adesione alle suddette
attività": e ciò sia perchè al mero silenzio della norma (ovvero al mancato rin-
vio espresso ad un accordo aziendale) non può essere attribuito valore precet-
tivo e cioè di manifestazione della volontà del legislatore regionale di fare eccezione alla disciplina contrattuale vigente;
sia perchè i rapporti fra il Servi-
zio Sanitario Nazionale e i medici di medicina generale esulano dalle materie di competenza della legislazione regionale (che pertanto, secondo logica, non può essere interpretata nel senso di intervenire nei campi riservati alla contrat-
Pag.9 tazione collettiva dall'art.8 del d.lgs. 502/92).
2.1.2. Lo stesso vale per l'Accordo stipulato dalla con Parte_6
le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale il 19/8/2022 che,
coerentemente con l'art.8 comma 52 della l.r. 13/2022, si è occupato solo della adesione dei medici "alle attività delle ex USCA" e quindi del conferimento dei relativi incarichi (regolandone i presupposti, l'individuazione dei destina-
tari, la forma contrattuale, la durata, il compenso, la compatibilità con altre attività).
Rimanevano perciò da disciplinare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento del servizio (e quindi, ad esempio, i luoghi, gli orari, i turni, i po-
teri dell' ); e di questo avrebbe dovuto occuparsi, secondo Controparte_1
l'AIR SCA sopra citato, un apposito Accordo Integrativo Aziendale.
2.2. In concreto, del resto, le trattative per la stipula di questo (necessario) accordo integrativo aziendale sono state avviate dall' e portate quasi a compi- CP_1
mento, come dimostrano i documenti prodotti dal sindacato appellante: con lettera del 14 giugno 2022, inviata al Direttore Centrale Salute della
[...]
e ai Direttori Generali delle , lo S.N.A. Parte_6 Parte_8
M.I. ha infatti chiesto "di attivare, al più presto e ad ogni livello, un tavolo di
confronto con le OO.SS. della per organizzare nel miglior Controparte_4
modo possibile fin dal 1° luglio 2022 l'assistenza medica domiciliare/terri-
toriale ai cittadini con infezione da SARS-CoV-2 accertata o sospetta, garan-
tendolo nel contempo la sicurezza dei cittadini stessi, dei MMG e degli altri
Operatori sanitari dei Distretti"; con mail del 23 giugno (inviata, tra gli altri,
anche al dott. , Presidente provinciale di all'in- Parte_2 Parte_1
dirizzo ma disconosciuto in causa) l'Avv.Moise, Dirigen- Email_1
te amministrativo della S.O.C. Politiche del Territorio dell'ASU FC, ha tra-
smesso ai destinatari "una bozza di accordo aziendale che permetta l'attiva-
zione del servizio già da 1° luglio p.v." dichiarando di rimanere in attesa di osservazioni e controproposte "al fine di procedere alla rituale firma"; a
Pag.10 questa ha fatto seguito una seconda mail di data 24 giugno, ugualmente indi-
rizzata anche al dott. , con cui l'Avv.Moise ha inviato "una seconda Pt_2
bozza con le richieste di modifica inviate da ritenute condivisibili da Pt_1
parte della Direzione aziendale"; e infine con ulteriore mail del 27 giugno l'Avv.Moise ha inviato (anche al citato indirizzo "la pro- Email_1
posta aziendale definitiva con le ultime due integrazioni".
2.2.1. Il risultato di questi contatti preliminari è stato però un nulla di fatto sul piano contrattuale: on ha infatti risposto (o almeno non risulta dai docu- Pt_1
menti di causa che abbia risposto) alla mail del 27 giugno, accettando o re-
spingendo la "proposta aziendale definitiva"; e però l' , da parte sua, CP_1
non ha ritenuto di convocare per la firma dell'accordo, fissando Parte_1
allo scopo un apposito incontro, ma ha scelto invece di emanare una disciplina organizzativa unilaterale contenuta (inizialmente) nella nota a firma del Diret-
tore Generale prot.n.0107220-P/GEN/ASUFC di data 30/6/2022.
2.2.2. In sede di interrogatorio libero il Direttore Generale dell' ha giustifi- CP_1
cato la decisione dell' con l'urgenza di provvedere, allo scopo di atti- CP_1
vare al più presto il servizio (anche su sollecitazione della competente Dire-
zione regionale).
A questo proposito si deve però osservare che l'art.8 del d.lgs. 502/92 richiama l'art.4 comma 9 della legge 412/91, che a sua volta fa riferimento agli artt.40
e ss. del d.lgs. 165/2001; e l'art.40 comma 3 ter così testualmente dispone:
“Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un con-
tratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interes-
sata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo".
E quindi - ammettendo che, dato il silenzio di sull'ultima proposta Parte_1
Pag.11 dell' non vi fosse il tempo tecnico per stipulare, entro il 30 giugno CP_1
2022 (quando avrebbero cessato di operare le USCA), l'Accordo Integrativo
Aziendale sull'attività "post-USCA" dei medici di continuità assistenziale -
l' avrebbe sì potuto, sulla base della disciplina di legge sopra citata, CP_1
intervenire in modo unilaterale in questa materia, ma avrebbe dovuto nel con-
tempo dare impulso alla trattativa (al fine di portarla a termine o di riscontrare la definitiva impossibilità di giungere ad un accordo).
In concreto ciò non è accaduto: e infatti l' dopo aver emanato la di- CP_1
sciplina temporanea contenuta nella nota del Direttore Generale di data 30
giugno 2022 (che potrebbe ritenersi giustificata ai sensi dell'art.40 comma 3
ter del d.lgs.165/2001), non ha formulato a una proposta di incon- Parte_1
tro per definire (in un senso o nell'altro) la vicenda, ma ha proseguito sulla strada della disciplina unilaterale appunto con la Determinazione del Respon-
sabile della Struttura Politiche del territorio ex ASUIUD n.996 del 18/7/2022
di cui si discute in questa causa.
2.3. Si può quindi credere a quanto dichiarato dal Direttore Generale in sede di in-
terrogatorio libero e cioè che l' non agì allo scopo o con l'intenzione CP_1
di danneggiare il Sindacato (anche perchè, come riconosciuto dal dott.
[...]
sempre in occasione dell'interrogatorio libero, il contenuto della disci- CP_5
plina emanata il 18 luglio da era "sostanzialmente sovrapponibile a CP_1
quello della bozza di accordo che era stata condivisa dalle parti" e "sarebbe
stato quindi sufficiente sottoscriverla").
2.3.1. Da tempo la giurisprudenza ha però chiarito - con riferimento all'art.28 St.
Lav., ma affermando un principio che si può ritenere di carattere generale nel campo dei rapporti collettivi - che "per integrare gli estremi della condotta
antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del
1970) è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli
interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non es-
sendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da par-
Pag.12 te del datore di lavoro ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti
nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea,
il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgi-
mento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne' nel caso di con-
dotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee,
nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve
accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto
che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sin-
dacale e del diritto di sciopero" (così, in massima, Cassazione Sez. L, Senten-
za n. 7706 del 22/04/2004; Sez. L, Sentenza n. 9250 del 18/04/2007; Sez. L,
Sentenza n. 13726 del 17/06/2014).
2.3.2. In concreto la pretesa dell' di poter regolare in modo autonomo e uni- CP_1
laterale l'attività dei medici di continuità assistenziale prescindendo dalla sti-
pula (o almeno dal tentativo di giungere alla firma definitiva) di un Accordo
Integrativo Aziendale, come previsto e richiesto dalla contrattazione di livello regionale, costituisce una oggettiva lesione delle prerogative sindacali (indi-
pendentemente dal fatto che, soggettivamente, non fosse questo l'intento del-
l' . CP_1
3. L'appello proposto da va quindi accolto. Parte_1
3.1. Il dato della mancanza di un effettivo intento antisindacale sottostante alla condotta di cui si discute può essere però valorizzato ai fini della ripartizione dell'onere delle spese di lite, unitamente alla mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità e di qualche contrasto in quella locale, ed al fatto che anche il Sindacato non ha tenuto una condotta del tutto lineare
(non essendovi prova che abbia prontamente e tempestivamente risposto alla mail del 27 giugno 2022 con cui l' aveva inviato la sua definitiva pro- CP_1
posta di accordo, poi sostanzialmente ripetuta negli atti oggetto di controver-
sia); sussistono quindi validi motivi per compensare i due terzi delle spese di
Pag.13 entrambi i gradi di giudizio, ponendo la residua quota a carico della soccom-
bente . CP_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
- Sezione di Udine contro la sentenza del Tribunale di Udine n.
[...]
24/2023 di data 26/1/2023, che per l'effetto integralmente riforma, accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta dell' Controparte_1
consistita nel regolare mediante l'avviso pubblico approvato con la Determinazione
del Responsabile della Struttura Politiche del Territorio ex ASUIUD n.996 del
18/7/2022 l'attività dei medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria nell'ambito del servizio di continuità assistenziale a favore degli affetti da SARS-
previsto dall'art.8 comma 52 della l.r. 5 agosto 2022 n.13 senza un preventivo Pt_9
Accordo Attuativo Aziendale ai sensi ai sensi dell'art.3 comma 5 del-l'A.C.N. 2016 -
2018 approvato il 28/4/2022 e dell'art. 15 comma 2 dell'Accordo Integrativo Regiona-
le Quadro approvato dalla Giunta Regionale del con delibera Parte_6
dell'11/10/2019; compensa per due terzi le spese di lite e condanna l'Azienda ap-
pellata a rifondere al Sindacato appellante il residuo terzo che liquida, nella quota, in
Euro 1.800,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese forfettarie nella misura mas-
sima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 23/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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4.7 Le Unità di continuità assistenziale (UCA)
È una modalità di lavoro integrato e multiprofessionale nella forma di microequipe (infermiere, medi- co) mobile che interviene a domicilio in contesti clinico assistenziali di particolare complessità in un contesto di comprovata difficoltà operativa. L'Unità di Continuità Assistenziale è un'équipe che afferisce al Distretto ed è composta da 1 medico ed 1 infermiere che operano sul territorio di riferimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti di tele- medicina (es. televisita e teleassistenza) e in collaborazione con MMG e PLS delle Al fi- Pt_7 ne di svolgere la propria attività l'UCA può usufruire del supporto a distanza (teleconsulto) di specia- listi del territorio ed ospedalieri. L'équipe UCA può essere eventualmente integrata con altre figure professionali sanitarie, nell'ambito delle professionalità disponibili a legislazione vigente anche attra- verso interventi di riorganizzazione aziendale. L'UCA non sostituisce ma supporta per un tempo defi- nito i professionisti responsabili della presa in carico del paziente. Essa può essere attivata in presenza di condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e di comprovata difficoltà operativa di presa in carico: - a supporto di una cosiddetta “dimissione difficile” del paziente non altrimenti rico- verabile in Ospedale di Comunità o dimissibile al domicilio in Assistenza Domiciliare;
- a supporto dei Servizi di Assistenza Domiciliare Distrettuale, in particolari situazioni in cui è necessaria una riva- lutazione a fini diagnostico/terapeutici. La sede operativa dell'UCA è la Casa della Comunità Hub alla quale afferisce anche dal punto di vista organizzativo.
Lo standard previsto dal DM 77 è di 1 medico e 1 infermiere ogni 100.000 abitanti e tale è la pro- grammazione regionale, fatte salve le deroghe per le zone disagiate.