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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 65492/2009 R.G. il 1.10.2009 e vertente tra
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Dell'Alpi, Riccardo Faranda e Pasquale Maria Crupi,
giusta procura in atti
ATTRICI
e rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Iuliano e Roberto Luca Controparte_1
Lobuono Tajani, giusta procura in atti
CONVENUTO
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
nonché
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernando Fiori e Claudio Staderini, Controparte_3
giusta procura in atti
CHIAMATO IN CAUSA D' , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Leone, giusta procura in calce alla CP_4
comparsa di costituzione
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.10.2009, le sigg.re , e Parte_1 Parte_2
comproprietarie pro indiviso nella misura di ¼ con i sigg.ri e Parte_3 CP_1 [...]
(proprietari della restante quota dei ¾) delle unità immobiliari site in Roma, alla via Tripoli, CP_2
n. 38 ed in S. Marinella, alla via A. Volta, n. 5, chiedevano disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni predetti con formazione delle singole quote o, in subordine, previa vendita degli immobili, disporsi la divisione del ricavato in proporzione alle rispettive quote di proprietà e detrazione, dalla quota di spettanza dei convenuti, dell'importo di € 45.185,90 (di cui alla sentenza n. 20863/2006 emessa dal Tribunale di Roma in data 12.10.2006); chiedevano,
altresì, condannarsi la sig.ra al pagamento in loro favore dell'indennità di CP_2
occupazione per il godimento esclusivo dell'immobile di Roma a decorrere dalla data di apertura della successione del sig. (9.9.2005); si costituiva in giudizio la sig.ra Persona_1
che, pur non opponendosi alla domanda di divisione giudiziale, chiedeva il rigetto CP_2
delle domande spiegate nei suoi confronti;
si costituiva, altresì, in giudizio, il sig. Controparte_1
che non si opponeva alla divisione giudiziale e chiedeva accertarsi l'esclusivo possesso dei beni ereditari da parte della sola sig.ra CP_2
In corso di causa, acquisita la documentazione ipocatastale degli immobili oggetto di domanda e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. (il quale si Persona_2
costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di parte attrice), venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie;
successivamente, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della compiuta valutazione dei beni e della predisposizione di eventuale progetto divisionale, acquisito l'elaborato peritale e preso atto della non divisibilità in natura degli immobili, ne veniva disposta la vendita senza incanto con delega delle relative operazioni al notaio, dr. ; successivamente, previo trasferimento Persona_3 delle due unità immobiliari in favore dei soggetti aggiudicatari e predisposizione di piano di riparto del ricavato dalla vendita da parte del professionista delegato, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 2.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) e la causa, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., a seguito dello scambio delle memorie conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva il difetto di legittimazione passiva del sig. che non è risultato comproprietario dei beni Controparte_3
oggetto della domanda di divisione giudiziale.
Ancora in via preliminare, si osserva che, a seguito dell'aggiudicazione dei beni oggetto della domanda di divisione giudiziale, la residua materia del contendere, così come cristallizzata nelle note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 2.10.2024 e nelle conclusioni ivi formulate, attiene alle residue domande proposte da parte attrice in riferimento alla condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma, alla via
Tripoli, n. 38, ed alla imputazione alla quota di spettanza di entrambe le controparti, del residuo importo di € 14.969,63 (a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi di cui alla sentenza n. 20863/2006 emessa dal Tribunale di Roma in data 22.6.2006), di € 2.280,14
(per il rimborso delle spese sostenute in esecuzione degli accordi preliminari di divisione, poi disattesi) e di € 3.975,27 (a titolo di rimborso delle spese vive anticipate in favore del CTU e del notaio delegato alla vendita).
Per quanto attiene al capo di domanda avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Roma, alla via Tripoli, n. 38, all'epoca facente parte della comunione ereditaria tra gli odierni contendenti, in ragione del suo godimento esclusivo da parte della convenuta, sig.ra a far data dall'apertura della successione in morte del sig. CP_2
(9.9.2005), si osserva che, secondo l'insegnamento della S.C. Persona_1
“…l'utilizzo esclusivo del bene immobile in comproprietà, da parte di uno dei comproprietari, nei
limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili,
ricavabili dal godimento indiretto della cosa, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare l'immobile in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cassazione
civile, sez. II, 09/02/2015, n. 2423; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012 n. 5156; Cass. civ., sez.
II, 3 dicembre 2010 n. 24647)...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15926 del 13.6.2019).
Nella fattispecie in esame non risulta in alcun modo dimostrata agli atti del presente giudizio la circostanza della perdurante detenzione, da parte della dell'immobile in questione in CP_2
epoca successiva all'emissione dell'ordinanza di reintegra delle odierne attrici nel compossesso del bene, emessa dal Tribunale di Roma in data 11.5.2006, né si rinvengono formali richieste,
da parte delle stesse, di utilizzo diretto del bene ovvero di partecipazione allo sfruttamento economico dell'immobile, mediante la percezione di un canone di affitto, e che la convenuta non lo abbia consentito;
anche con la proposizione della odierna domanda giudiziale parte attrice,
lungi dal manifestare la volontà di utilizzo diretto del bene ovvero del suo sfruttamento economico, si è limitata a richiedere il pagamento della relativa indennità di occupazione mentre,
per il periodo pregresso, si rileva che l'unico documento versato in atti sul punto è costituito dalla querela sporta dalla sig.ra n data 26.11.2008, con cui la stessa lamentava Parte_3
il mancato accesso all'immobile (dichiarazione unilaterale della parte, cui non risulta possibile attribuire alcun valido spessore probatorio).
Si osserva, inoltre, che la circostanza dell'effettivo possesso del bene da parte della comproprietaria, sig.ra nell'opposizione delle comproprietarie, risulta smentita dalla CP_2
circostanza (documentalmente riscontrabile) del conferimento di mandato alla vendita dell'immobile all'agenzia Gabetti di Roma proprio da parte delle odierne attrici con atto del
15.9.2007, il che conferma che le stesse, lungi dall'essere totalmente escluse dal possesso materiale e/o giuridico dell'immobile in questione, ne disponevano, congiuntamente ai comproprietari, proponendone la vendita a terzi con l'intermediazione dell'agenzia immobiliare.
Per quanto attiene alla domanda di imputazione alla quota dei convenuti dell'importo di €
14.969,63 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di € 41.502,04
(corrispondente al valore delle giacenze bancarie e dei beni mobili, la cui quota del 50% la sentenza n. 20863/2006 emessa dal Tribunale di Roma in data 12.10.2006 riconosceva in favore delle attrici e che le stesse hanno già percepito, per sorte capitale, in occasione del riparto del ricavato dalla vendita dell'immobile di via Tripoli, n. 38), si rileva che la detta sentenza non contiene alcuna statuizione di condanna al pagamento del detto importo da parte dei convenuti,
ma si limita alla declaratoria di appartenenza dei detti beni alla comunione ereditaria formatasi per effetto dell'apertura della successione in morte della sig.ra e della riduzione Persona_4
delle relative disposizioni testamentarie;
non venendo in considerazione la sussistenza di alcun credito, in capo alle attrici, cui possano accedere gli accessori di legge, bensì soltanto il diritto delle stesse alla divisione della massa ereditaria in tal modo determinatasi (la relativa quota,
corrispondente all'importo di € 41.502,54 è stata già percepita dalle condividenti), non vi è luogo alla condanna dei convenuti al pagamento di interessi legali (e tantomeno di rivalutazione monetaria) su una somma che, facente parte della comunione ereditaria, è stata già oggetto di divisione e corresponsione in favore delle odierne attrici e che non ha mai costituito un debito a carico dei sigg.ri nei confronti delle controparti (del resto, l'addebito alla quota dei CP_2
comproprietari, in sede di riparto del ricavato dalla vendita, delle somme spettanti alle comuniste/odierne attrici costituisce la libera determinazione di una modalità divisionale della massa ereditaria).
Per quanto attiene alle spese vive anticipate dalle attrici in epoca pregressa alla instaurazione del presente giudizio, e di cui le stesse chiedono la detrazione dalla quota di spettanza dei convenuti (ovvero del solo convenuto, sig. quali spese prededucibili (ossia spese Controparte_1
sostenute per l'esecuzione dell'accordo preliminare di divisione del 25.5.2007, ispezioni ipotecarie, trascrizione della sentenza, ecc.) si osserva che detti importi non costituiscono oggetto della presente materia del contendere in quanto una simile domanda non è mai stata ritualmente formulata nell'ambito del presente giudizio né in atto di citazione né in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., ossia entro lo sbarramento processuale deputato alla integrazione,
modifica e precisazione delle domande ritualmente introdotte in giudizio.
Dev'essere, invece, imputata alla quota del sig. la quota di sua spettanza (€ Controparte_1
1.820,00) delle spese documentate, sostenute dalle attrici per il complessivo importo di €
4.853,22 (ossia per le spese sostenute per la massa ereditaria e nell'interesse di tutti i condividenti); per quanto attiene alla quota di spettanza della sig.ra la stessa risulta CP_2
interamente assorbita dal pagamento del creditore ipotecario, avv. che, in Parte_4
ragione del privilegio del suo credito, dev'essere soddisfatto con prelazione rispetto ai creditori chirografari, ai sensi dell'art. 2825, comma 4, c.c.
Non può trovare accoglimento la domanda proposta dal convenuto, sig. soltanto Controparte_1
in sede di osservazioni al piano di riparto e di scritti conclusionali ed avente ad oggetto la condanna dell'altra convenuta, sig.ra al rimborso, pro quota, delle spese e degli CP_2
oneri condominiali da lui sostenuti in via esclusiva in riferimento all'immobile di S. Marinella;
si osserva che una simile domanda non è mai stata ritualmente formulata nel presente giudizio,
essendosi il limitato, in comparsa di costituzione e risposta, a richiedere la declaratoria CP_2
dell'esclusivo possesso, da parte della sig.ra dell'immobile ereditario e delle giacenze in CP_2
denaro (senza, tuttavia, ricollegare a tale richiesta di accertamento alcun effetto concreto, se non quello di limitare la responsabilità per l'occupazione dell'immobile in capo alla sola , CP_2
senza mai formulare alcuna richiesta di condanna della predetta al rimborso delle somme da lui pagate in favore del condominio di via Alessandro Volta, n. 5; la domanda, come ritualmente rassegnata in comparsa di costituzione e risposta, non è stata fatta oggetto di integrazioni o modifiche in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., il che ha definitivamente cristallizzato alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta l'oggetto della domanda ritualmente proposta dal convenuto (si rileva, del resto, anche la palese irritualità della produzione CP_2
documentale del 27.10.2010, al di fuori dei termini processuali ed in assenza di qualsivoglia domanda di rimborso delle spese).
Non essendo possibile ampliare senza limiti il thema decidendum mediante la progressiva introduzione, nel corso del procedimento, di documentazione nuova e di domande mai in precedenza formulate entro i termini processualmente a ciò deputati, le domande spiegate dal convenuto nei confronti della sig.ra (peraltro aventi ad oggetto il rimborso di pagamenti CP_2
in larga parte effettuati in epoca addirittura anteriore alla costituzione in giudizio dell'odierno convenuto), sono palesemente tardive e, come tali, chiaramente inammissibili;
né potrebbe fondatamente ritenersi che gli oneri condominiali costituiscano una spesa necessaria alla conservazione dell'immobile, cioè indissolubilmente finalizzata al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza, costituendo invece gli oneri di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero di gestione condominiale delle spese meramente conservative (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n.
12877 del 22.6.2016).
Dev'essere, pertanto, dichiarata l'esecutività del piano di riparto del ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare sita in S. Marinella, alla via A. Volta, n. 5, come predisposto dal notaio delegato, dr. , ed essere autorizzato quest'ultimo a trattenere gli importi Persona_3
previsti a titolo di compenso in suo favore in conformità al progetto approvato e ad effettuare ai condividenti ed al creditore ipotecario i bonifici degli importi a ciascuno di essi spettanti, con detrazione dalla quota di spettanza del sig. dell'importo di € 1.820,00 in favore Controparte_1
delle attrici.
Per quanto attiene, infine, alla regolamentazione delle spese di giudizio, si rileva che “…nei
procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno
poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando,
invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione
soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze
alla divisione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1635 del 24.1.2020); le residue spese restano interamente compensate tra le parti, in ragione sia della reciproca soccombenza che della natura del presente giudizio;
nulla per le spese nei confronti della convenuta contumace;
le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico, pro quota, delle attrici,
del sig. e della sig.ra Controparte_1 CP_2
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, e , con atto di citazione
[...] Parte_2 Parte_3
notificato in data 5.10.2009 nei confronti di e , con la Controparte_1 CP_2
chiamata in causa di e l'intervento di , ogni altra Controparte_3 Parte_4
istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara l'esecutività del piano di riparto del ricavato dalla vendita dell'unità immobiliare sita in
S. Marinella, alla via A. Volta, n. 5, come predisposto dal notaio delegato, dr. , Persona_3 e depositato in data 26.2.2024 e per l'effetto autorizza il notaio delegato a trattenere gli importi previsti a titolo di compenso in suo favore in conformità al progetto approvato e ad effettuare ai condividenti ed al creditore ipotecario i bonifici degli importi a ciascuno di essi spettanti, con detrazione dalla quota di spettanza del sig. dell'importo di € 1.820,00 in favore Controparte_1
delle attrici;
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rigetta ogni altra domanda;
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compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
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pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente poste a carico, pro quota,
delle attrici, del sig. e della sig.ra --- Controparte_1 CP_2
nulla per le restanti spese.---
Roma, 18.2.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi