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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5667/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17/12/2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini fino al 18.2.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 10.3.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Paolo D'Avino (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA) al Cis Nola, C.F._2
Isola 4 Torre 4 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Domenico Pizzillo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 Cenro Direzionale, e presso il seguente indirizzo pec Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5784/2022 del 9.6.2022 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 9.6.2022, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 704/2016 del 25.1.2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Controparte_1 di pagare in favore del ricorrente la somma di € 94.308,32, oltre interessi e spese,
[...] Parte_1 pretesi a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza aziendale, fiscale e societaria fornita dal ricorrente in favore dell'ingiunta per gli anni 2008, 2009 e 2010 e parte dell'anno 2011, ovvero fino alla comunicazione di recesso trasmessa dall'ingiunta con raccomandata del 16.5.2011.
A sostegno della pretesa creditoria, il ricorrente deduceva di aver prestato in favore della CP_1
e delle altre società riconducibili alla famiglia
[...] CP_2 Controparte_3
Immobiliare e Service and Consulting s.r.l.) la propria opera professionale di dottore CP_4 commercialista che consisteva nello specifico nello svolgimento continuativo delle seguenti prestazioni: assistenza societaria;
- analisi periodica della struttura patrimoniale e finanziaria della società e dell'intero gruppo, con redazione di bilanci di periodo;
le dinamiche dei costi e politiche di bilancio;
- formazione e redazione bilanci di esercizio e delle note integrative;
- redazioni di bilanci infra-annuali in funzione dei rapporti con gli istituti di credito;
- assistenza e redazione delle delibere societarie;
- consulenza ed assistenza fiscale e tributaria;
- tax planning;
- predisposizione dei modelli
Unico, studi di settore, dichiarazioni iva, calcolo di imposte e redazione ed invio telematico delle dichiarazioni dei redditi con predisposizione ed invio alla RIA delle deleghe di pagamento;
- assistenza fiscale e tributaria in supporto agli interventi di finanza agevolata;
- supervisione e consulenza contrattuale.
Allega inoltre copiosa documentazione al fine di provare l'esecuzione delle descritte prestazioni in favore della e una specifica dei compensi dovuti, calcolati sulla base delle tariffe Controparte_1 professionali applicabili ratione temporis, supportata dal parere di conformità dell'ordine professionale di appartenenza.
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato in data 8.4.2016, proponeva opposizione la società contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata Controparte_1 in monitorio.
Al riguardo, precisava di aver conferito alla S.EL.C.A. s.a.s. (società della famiglia ) incarico Pt_1 di elaborazione dati e revisione contabile, come risultava dalle fatture emesse dalla società nel corso degli anni dal 2008 al 2011, regolarmente pagate dalla società opponente (cfr. fatture allegate in atti).
L'opponente deduceva, inoltre, di essersi avvalsa dell'opera del dott. , conferendogli, di Parte_1 volta in volta, alcuni incarichi di rappresentanza della società in giudizi tributari dinanzi alle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 competenti Commissioni Tributarie e allegava le relative fatture emesse dal professionista, regolarmente pagate (cfr. fatture prodotte in atti).
chiariva l'opponente, era all'epoca dei fatti socio accomandante della società Parte_1
S.EL.C.A., società della famiglia , e forniva, in quanto commercialista, attività professionale Pt_1 di supporto alla società per l'espletamento dell'incarico a quest'ultima conferito dall'opponente.
L'opposto aveva, quindi, chiesto in monitorio il pagamento di un corrispettivo per attività compiute dalla società di famiglia, seppur con il supporto del professionista, e alla stessa già integralmente pagate dalla opponente.
Inoltre, l'opponente, sottolineando la commistione tra la S.EL.C.A. e il professionista, riferiva che nel corso di altro giudizio pendente tra l'opposto e (altra società della Controparte_3 famiglia ) dinanzi al Tribunale di Napoli (r.g. n. 28968/2014) , in sede di libero CP_2 Parte_1 interrogatorio, aveva dichiarato: si è fatta diventare la SELCA destinataria di una parte dei pagamenti di prestazioni svolte da me.
Circostanza che secondo l'opponente trovava conferma documentale (fatture in atti) anche nella fattispecie oggetto di causa. A conferma dell'assunto allegava, infatti, le distinte fatture emesse dalla
S.EL.C.A. e dal fino all'anno 1998 e successivamente solo quelle emesse dalla Parte_1
S.EL.C.A., comprensive anche dei compensi per l'attività svolta da , sottolineando che la Parte_1 misura dei compensi non subiva alcuna modifica sostanziale a dimostrazione del fatto che l'attività prestata dall'opposto veniva pagata alla S.EL.C.A. (pag. 5 atto di opposizione).
Alla stregua delle esposte circostanze, l'opponente in definitiva prospettava due possibili soluzioni: o il dr. faceva consulenza alla S.EL.C.A. per l'adempimento dell'incarico ricevuto dalla Pt_1 società opponente, oppure la sua attività professionale da un certo punto in poi veniva fatturata dalla
S.EL.C.A. poiché allo stesso non conveniva più fatturarla personalmente (pag. 5 atto di opposizione).
In entrambi i casi, concludeva l'opponente, nessun corrispettivo era dovuto dalla R.I.A. al professionista, il quale avrebbe piuttosto dovuto rivolgere le sue pretese alla S.EL.C.A.
L'opponente lamentava, in ogni caso, la mancanza di prova dell'effettiva esecuzione dell'attività di consulenza da parte dell'opposto e della consistenza delle prestazioni asseritamente rese, contestando, nello specifico, ciascuno dei documenti allegati a tal fine da . Pt_1
Si costituiva l'opposto , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai Parte_1 sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in riferimento all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 Nel merito, l'opposto precisava che la società S.EL.C.A. s.a.s., società di servizi di cui all'epoca dei fatti di causa era socio accomandante, si era occupata, su incarico dell'opponente, esclusivamente della elaborazione dati e della contabilità corrente, come riportato anche nell'oggetto delle fatture emesse dalla società e allegate dalla controparte.
Deduceva che oggetto della pretesa creditoria azionata in monitorio erano invece le prestazioni rese in favore dell'opponente da , dottore commercialista, attinenti alla consulenza fiscale, Parte_1 aziendale e societaria.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di entrambe le parti, l'escussione dei testimoni indicati da parte opposta e l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.704/2016 del Tribunale di Napoli e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
In particolare, il Tribunale, rilevata, nel merito, la mancanza di uno specifico mandato professionale che regolasse i rapporti tra l'opponente e l'opposto, riteneva, sulla base degli elementi forniti dall'istruttoria, non provata l'esistenza di un rapporto contrattuale aggiuntivo e autonomo tra l'opponente e il dott. , diverso da quello intrattenuto con la S.EL.C.A. s.a.s., e le prestazioni Pt_1 chieste in pagamento dall'opposto già compensate con i pagamenti effettuati dall'opponente a quest'ultima società, risultati documentalmente provati e non contestati.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato in data 21.12.2022, proponeva tempestivo appello . Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in va istruttoria, qualora ritenuto necessario, sollecitava l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare la congruità degli importi richiesti in relazione all'attività prestata.
Con comparsa depositata il 16.3.2023, si costituiva resistendo al gravame, del quale Controparte_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente sapecifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
****
Ancora in via preliminare va disatteso il primo motivo di appello con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame da parte del Tribunale dell'eccezione, tempestivamente sollevata da parte opposta, circa la nullità dell'atto di opposizione con riferimento all'art. 163 comma 3, numeri 3 e 4 c.p.c..
L'appellante lamenta nello specifico una esposizione da parte dell'opponente, odierna appellata, di circostanze di fatto incompatibili e contraddittorie.
Co Al riguardo va osservato che l'atto di citazione proposto dalla , convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare conforme al disposto codicistico, avendo l'opponente preso posizione in maniera chiara e specifica sui fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio da , di cui ha chiesto il rigetto. Pt_1
Non si riscontra pertanto l'asserito vizio di nullità dell'atto introduttivo, e di conseguenza va esclusa, per mancanza dei presupposti di legge, qualsiasi conseguenza in termini di nullità della sentenza e del procedimento.
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Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando un vizio in punto di motivazione per non aver il Tribunale espresso il procedimento logico-giuridico che lo ha indotto a ritenere non provata l'esistenza di un mandato professionale conferito dalla Controparte_1
a , nonostante i numerosi elementi in senso contrario emersi nel corso dell'istruttoria
[...] Parte_1 espletata in primo grado.
In particolare, ad avviso dell'appellante, non emergono dalla lettura della sentenza i criteri di selezione delle risultanze probatorie utilizzati dal primo giudice, che lo hanno indotto a negare l'esistenza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Co autonomo mandato professionale tra ed il dott. . Il Tribunale, denuncia l'appellante, Pt_1 avrebbe omesso l'esame dei singoli elementi di prova (quali prove testimoniali e documentali acquisite) e delle risultanze complessive dell'istruttoria stessa, pervenendo a conclusioni che appaiono completamente slegate da qualsiasi riferimento agli atti di causa. (pag. 8 atto di gravame).
Sottolinea infine la contraddizione in cui è incorso il Tribunale nella parte in cui dapprima ritiene non provata l'esistenza di un mandato professionale (“Non sembrano rinvenirsi nel complesso dell'istruttoria elementi tali da superare tale carenza probatoria”), salvo poi affermare che dalla escussione dei testi risulterebbe provato lo svolgimento di “significativa” attività professionale da parte del (pag. 8 sentenza impugnata). Pt_1
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove con riferimento agli esiti della prova testimoniale e alle allegazioni documentali.
Secondo l'appellante, gli elementi probatori emersi dall'espletata istruttoria confermano l'esistenza dell'incarico professionale in favore del professionista e l'esecuzione delle relative prestazioni da parte di quest'ultimo in favore della Controparte_1
In particolare, l'appellante ritiene che assumano rilievo determinate ai fini della prova dell'incarico Co conferitogli: - la raccomandata di recesso trasmessa dalla in data 16.05.2011 (doc. 2 produzione fase monitoria); - i verbali di consegna della documentazione in possesso del dott. delegati Pt_1 Co della (doc. 3 produzione fase monitoria e doc. 46 produzione parte opposta); - il carteggio e-mail Co intercorso tra e la (doc. 41 produzione fase monitoria); - le dichiarazioni rese da tutti i Pt_1 Co testimoni escussi;
- da ultimo, l'azione di responsabilità promossa dalla nei confronti di e Pt_1 della S.EL.C.A. pendente dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. n. 6045/2020.
Quanto all'esecuzione delle prestazioni, l'appellante osserva che la RIA si è limitata ad una generica contestazione circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte processuale.
Con il quarto motivo e il quinto motivo di appello, l'appellante contesta l'assunto secondo cui il compenso dovuti al professionista sarebbero stato compensato con il pagamento effettuato in favore della SELCA degli importi di cui alle fatture allegate in atti.
L'assunto muove, ad avviso dell'appellante, dall'errato presupposto, espresso nella sentenza impugnata, che la S.EL.C.A. fosse nella titolarità dell'appellante.
Sul punto ribadisce che all'epoca dei fatti di causa era socio accomandante della società e osserva che la società in accomandita semplice è un autonomo soggetto di diritto, centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 Ne consegue che i pagamenti effettuati in favore della società non possono ritenersi compensativi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di quelli dovuti al socio per l'attività professionale dallo stesso prestata.
Inoltre, rileva che dall'istruttoria non è emersa la prova che le fatture della S.EL.C.A. comprendessero anche il compenso dovuto per l'attività di . L'onere probatorio in ordine alla indicata Parte_1 circostanza, dedotta quale fatto estintivo della pretesa creditoria, gravava sull'opponente, sul quale quindi sarebbero dovute ricadere le conseguenze negative del suo mancato assolvimento in termini di rigetto dell'opposizione.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.
E' noto il principio di diritto secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Non è revocabile in dubbio che tale principio trovi applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l' an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, in materia di contratto d'opera, nella cui disciplina va ricondotto il rapporto oggetto di causa e asseritamente intercorso tra e incombe sul creditore, che Parte_1 Controparte_1 agisca per il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n.
5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Quanto al caso specifico, va innanzitutto osservato che , negli anni dal 2008 al 2011, era Parte_1 socio accomandante della Controparte_5
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 Solo successivamente, agli inizi dell'anno 2012, ha assunto la carica di socio Parte_1 accomandatario e la società ha subito un cambio di denominazione in Controparte_6
e di oggetto sociale, attualmente riferito all'esercizio della professione
[...] di dottore commercialista nella sua più ampia eccezione da parte del socio . Parte_1
Orbene, in quest'ambito, va intesa la riferibilità soggettiva della SELCA s.a.s. a , Parte_1 ravvisata dal Tribunale e valorizzata al fine di affermare la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, che possa giustificare il riconoscimento al professionista di un compenso ulteriore rispetto a quello già richiesto e pagato alla società, la cui titolarità appartiene al soggetto che a titolo personale pretende prestazioni aggiuntive rispetto a quelle pagate alla società (pag. 2 sentenza impugnata).
Sul punto, pur essendo pacifico che per il contratto d'opera non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, va tuttavia condiviso il rilievo indiziario che il Tribunale ha attribuito, stante la particolarità del caso di specie, alla mancanza di un incarico professionale specifico, che disciplinasse i rapporti tra le parti in lite, in considerazione della complessità e rilevanza delle prestazioni e dei costi elevati dell'attività, peraltro asseritamente svolta da in maniera Parte_1 continuativa per un ampio lasso temporale nei confronti anche delle altre società legate alla famiglia
. CP_2
L'istruttoria ha confermato che ha svolto la sua attività professionale all'interno della Parte_1 società S.EL.C.A. s.a.s., società di servizi, che si occupava della elaborazione dati e revisione contabile.
In particolare, il testimone ha chiarito che la revisione contabile è una attività che Testimone_1 deve essere svolta da un commercialista abilitato …...omissis…la SELCA registrava le fatture, la correttezza dei dati inseriti veniva effettuata dal Ranaulo. La SELCA aveva bisogno dell'operato del
(c.f.r. verbale di udienza del 21.2.2019). Pt_1
Il dott. , ha precisato il testimone, lavorava come delegato della S.EL.C.A. e affrontava alcune Pt_1 problematiche fornendo ausilio alla stessa.
Le dichiarazioni del testimone appaiono attendibili in quanto conformi con quelle rese dai testimoni
, (cfr. verbale di udienza del 12.11.2020) e (cfr. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Co verbale di udienza del 24.6.2021), i quali, consulenti esterni della , hanno confermato lo svolgimento da parte di di attività professionale espletata nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorrente tra la S.EL.C.A. e la Controparte_1
In quest'ambito contrattuale, i testimoni indicati hanno infatti riferito dello svolgimento di attività di assistenza fiscale e tributaria nonché di alcune attività proprie della professione di commercialista,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 quali predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e del relativo invio telematico, escludendo tuttavia l'attività di consulenza aziendale, societaria e contrattualistica, nonché le ulteriori prestazioni di tax planning e finanza agevolata, chieste in pagamento.
Invero, dalla lettura della prova testimoniale emerge che la consulenza aziendale e le analisi periodiche, patrimoniali e finanziarie della venivano effettuate dal consulente CP_1 [...]
, mentre altro consulente si occupava della attività di finanza agevolata Tes_4 Testimone_3
e l'avvocato Maffeo della assistenza contrattualistica.
Non assumono rilievo determinate in senso contrario le dichiarazioni rese dalla testimone Tes_5
che, in quanto dipendente all'epoca della testimonianza di , appare meno
[...] Parte_1 attendibile degli altri testimoni escussi non legati da vincolo di subordinazione con le parti.
Sono invece irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un autonomo rapporto contrattuale tra le parti in causa le dichiarazioni della testimone , la quale comunque ha Testimone_6 riferito circostanze di cui ha avuto una conoscenza solo indiretta, poiché seguiva un altro gruppo, mentre il gruppo era curato da altri colleghi con la supervisione del dott. Il dott. CP_7 Pt_1 visionava tutta la documentazione bilanci e le certificazioni, mentre le colleghe curavano Per_1
l'inserimento dei dati (cfr. verbale udienza del 3.10.2019).
Corretta e condivisibile è di conseguenza la decisione del Tribunale, nella parte in cui evidenzia che l'istruttoria espletata non ha restituito elementi di prova precisi e concordanti in ordine alla sussistenza di uno specifico incarico conferito al professionista dalla distinto e Parte_1 Controparte_1 autonomo rispetto a quello da quest'ultima società conferito alla S.EL.C.A. s.a.s..
Invero nonostante l'escussione di ben cinque testimoni, tutti indicati dall'odierna appellante, e la copiosa documentazione allegata, non ha fornito la prova della sussistenza degli Parte_1 elementi costitutivi della sua pretesa creditoria, nei termini precisati dai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
A fronte delle argomentazioni esposte dall'appellante riguardo il valore probatorio della documentazione allegata, va osservato che il possesso della stessa da parte del non è Pt_1 incompatibile con l'attività da questi svolta per il tramite della SELCA e non consente di affermare l'esistenza del titolo contrattuale autonomo fondante la sua pretesa.
Parte appellata ha fornito la prova dei pagamenti effettuati in favore della S.EL.C.A. s.a.s. allegando le fatture da quest'ultima emesse per gli anni dal 2008 al 2011 e i relativi giustificativi di pagamento.
L'entità dell'importo mensile corrisposto alla S.EL.C.A. (circa €2.000,00 mensili) consente di ritenere, come già il Tribunale, che lo stesso compensi anche le ulteriori attività emerse in istruttoria, lasciate confluire nella generica dizione di revisione contabile contenuta nell'oggetto delle fatture.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 In alcune delle fatture, inoltre, vengono espressamente indicate nell'oggetto anche attività di natura fiscale e tributaria (fatture numeri 12 - 18 - 20 – 43/2008, numeri 14 - 19 - 28 - 37 - 41 - 45/2009 e numeri 6 - 17 - 30 - 48/2010).
Da ultimo, a supporto della circostanza dell'avvenuto pagamento, va osservato che , in Parte_1 sede di libero interrogatorio in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli tra il professionista e altra società della famiglia Inizio, ha riferito che per questioni fiscali si è fatta diventare la SELCA destinataria di una parte dei pagamenti delle prestazioni svolte da me. Questo agli albori degli anni novanta per tre quattro anni. Io però ad un certo punto non ho fatturato più.
(cfr. copia conforme verbale di udienza del 1.4.2015r.g. 28968/2014 in produzione parte appellata e pag. 3 in parte motiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7961/2017 pubblicata il 10.7.2017)
La dichiarazione, pur non avendo valore confessorio e pur essendo riferita ai rapporti tra l'appellante e la può essere valutata come elemento indiziario anche nel presente Controparte_8 giudizio e concorrere alla formazione del convincimento della Corte, in quanto trova riscontro nelle evidenze documentali acquisite ovvero nelle fatture allegate dall'appellata, risalenti al periodo precedente ai fatti di causa. Del resto, è lo stesso che in tutti i suoi atti delinea un parallelismo Pt_1 tra l'attività espletata nei confronti delle diverse società appartenenti alla famiglia Inizio.
Co Dall'esame delle fatture, infatti, emerge che fino all'anno 1998 la era destinataria di distinte fatture rispettivamente emesse dalla S.EL.C.A. s.a.s. e da per le diverse attività. Parte_1
Dal 1999 in poi solo la società S.EL.C.A. ha continuato ad emettere fatture mensili per un importo maggiore rispetto alle precedenti, pur mantenendo in oggetto la dicitura elaborazione dati e revisione contabile.
Per quanto esposto, i motivi di appello vanno disattesi e l'appello integralmente rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione anche istruttoria sollevata dalle parti in ordine al quantum della pretesa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
c) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 7.158,50 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
f) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5667/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17/12/2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini fino al 18.2.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 10.3.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Paolo D'Avino (C.F.
), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola (NA) al Cis Nola, C.F._2
Isola 4 Torre 4 e presso il seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Domenico Pizzillo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 Cenro Direzionale, e presso il seguente indirizzo pec Email_2
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5784/2022 del 9.6.2022 del Tribunale di Napoli,
pubblicata il 9.6.2022, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 704/2016 del 25.1.2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva a Controparte_1 di pagare in favore del ricorrente la somma di € 94.308,32, oltre interessi e spese,
[...] Parte_1 pretesi a titolo di corrispettivo per l'attività di consulenza aziendale, fiscale e societaria fornita dal ricorrente in favore dell'ingiunta per gli anni 2008, 2009 e 2010 e parte dell'anno 2011, ovvero fino alla comunicazione di recesso trasmessa dall'ingiunta con raccomandata del 16.5.2011.
A sostegno della pretesa creditoria, il ricorrente deduceva di aver prestato in favore della CP_1
e delle altre società riconducibili alla famiglia
[...] CP_2 Controparte_3
Immobiliare e Service and Consulting s.r.l.) la propria opera professionale di dottore CP_4 commercialista che consisteva nello specifico nello svolgimento continuativo delle seguenti prestazioni: assistenza societaria;
- analisi periodica della struttura patrimoniale e finanziaria della società e dell'intero gruppo, con redazione di bilanci di periodo;
le dinamiche dei costi e politiche di bilancio;
- formazione e redazione bilanci di esercizio e delle note integrative;
- redazioni di bilanci infra-annuali in funzione dei rapporti con gli istituti di credito;
- assistenza e redazione delle delibere societarie;
- consulenza ed assistenza fiscale e tributaria;
- tax planning;
- predisposizione dei modelli
Unico, studi di settore, dichiarazioni iva, calcolo di imposte e redazione ed invio telematico delle dichiarazioni dei redditi con predisposizione ed invio alla RIA delle deleghe di pagamento;
- assistenza fiscale e tributaria in supporto agli interventi di finanza agevolata;
- supervisione e consulenza contrattuale.
Allega inoltre copiosa documentazione al fine di provare l'esecuzione delle descritte prestazioni in favore della e una specifica dei compensi dovuti, calcolati sulla base delle tariffe Controparte_1 professionali applicabili ratione temporis, supportata dal parere di conformità dell'ordine professionale di appartenenza.
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato in data 8.4.2016, proponeva opposizione la società contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata Controparte_1 in monitorio.
Al riguardo, precisava di aver conferito alla S.EL.C.A. s.a.s. (società della famiglia ) incarico Pt_1 di elaborazione dati e revisione contabile, come risultava dalle fatture emesse dalla società nel corso degli anni dal 2008 al 2011, regolarmente pagate dalla società opponente (cfr. fatture allegate in atti).
L'opponente deduceva, inoltre, di essersi avvalsa dell'opera del dott. , conferendogli, di Parte_1 volta in volta, alcuni incarichi di rappresentanza della società in giudizi tributari dinanzi alle
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 competenti Commissioni Tributarie e allegava le relative fatture emesse dal professionista, regolarmente pagate (cfr. fatture prodotte in atti).
chiariva l'opponente, era all'epoca dei fatti socio accomandante della società Parte_1
S.EL.C.A., società della famiglia , e forniva, in quanto commercialista, attività professionale Pt_1 di supporto alla società per l'espletamento dell'incarico a quest'ultima conferito dall'opponente.
L'opposto aveva, quindi, chiesto in monitorio il pagamento di un corrispettivo per attività compiute dalla società di famiglia, seppur con il supporto del professionista, e alla stessa già integralmente pagate dalla opponente.
Inoltre, l'opponente, sottolineando la commistione tra la S.EL.C.A. e il professionista, riferiva che nel corso di altro giudizio pendente tra l'opposto e (altra società della Controparte_3 famiglia ) dinanzi al Tribunale di Napoli (r.g. n. 28968/2014) , in sede di libero CP_2 Parte_1 interrogatorio, aveva dichiarato: si è fatta diventare la SELCA destinataria di una parte dei pagamenti di prestazioni svolte da me.
Circostanza che secondo l'opponente trovava conferma documentale (fatture in atti) anche nella fattispecie oggetto di causa. A conferma dell'assunto allegava, infatti, le distinte fatture emesse dalla
S.EL.C.A. e dal fino all'anno 1998 e successivamente solo quelle emesse dalla Parte_1
S.EL.C.A., comprensive anche dei compensi per l'attività svolta da , sottolineando che la Parte_1 misura dei compensi non subiva alcuna modifica sostanziale a dimostrazione del fatto che l'attività prestata dall'opposto veniva pagata alla S.EL.C.A. (pag. 5 atto di opposizione).
Alla stregua delle esposte circostanze, l'opponente in definitiva prospettava due possibili soluzioni: o il dr. faceva consulenza alla S.EL.C.A. per l'adempimento dell'incarico ricevuto dalla Pt_1 società opponente, oppure la sua attività professionale da un certo punto in poi veniva fatturata dalla
S.EL.C.A. poiché allo stesso non conveniva più fatturarla personalmente (pag. 5 atto di opposizione).
In entrambi i casi, concludeva l'opponente, nessun corrispettivo era dovuto dalla R.I.A. al professionista, il quale avrebbe piuttosto dovuto rivolgere le sue pretese alla S.EL.C.A.
L'opponente lamentava, in ogni caso, la mancanza di prova dell'effettiva esecuzione dell'attività di consulenza da parte dell'opposto e della consistenza delle prestazioni asseritamente rese, contestando, nello specifico, ciascuno dei documenti allegati a tal fine da . Pt_1
Si costituiva l'opposto , eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai Parte_1 sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in riferimento all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 Nel merito, l'opposto precisava che la società S.EL.C.A. s.a.s., società di servizi di cui all'epoca dei fatti di causa era socio accomandante, si era occupata, su incarico dell'opponente, esclusivamente della elaborazione dati e della contabilità corrente, come riportato anche nell'oggetto delle fatture emesse dalla società e allegate dalla controparte.
Deduceva che oggetto della pretesa creditoria azionata in monitorio erano invece le prestazioni rese in favore dell'opponente da , dottore commercialista, attinenti alla consulenza fiscale, Parte_1 aziendale e societaria.
Disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva espletata l'istruttoria con l'interrogatorio formale di entrambe le parti, l'escussione dei testimoni indicati da parte opposta e l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.704/2016 del Tribunale di Napoli e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente.
In particolare, il Tribunale, rilevata, nel merito, la mancanza di uno specifico mandato professionale che regolasse i rapporti tra l'opponente e l'opposto, riteneva, sulla base degli elementi forniti dall'istruttoria, non provata l'esistenza di un rapporto contrattuale aggiuntivo e autonomo tra l'opponente e il dott. , diverso da quello intrattenuto con la S.EL.C.A. s.a.s., e le prestazioni Pt_1 chieste in pagamento dall'opposto già compensate con i pagamenti effettuati dall'opponente a quest'ultima società, risultati documentalmente provati e non contestati.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato in data 21.12.2022, proponeva tempestivo appello . Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma Parte_1 della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in va istruttoria, qualora ritenuto necessario, sollecitava l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare la congruità degli importi richiesti in relazione all'attività prestata.
Con comparsa depositata il 16.3.2023, si costituiva resistendo al gravame, del quale Controparte_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 17.12.2024, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente sapecifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
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Ancora in via preliminare va disatteso il primo motivo di appello con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame da parte del Tribunale dell'eccezione, tempestivamente sollevata da parte opposta, circa la nullità dell'atto di opposizione con riferimento all'art. 163 comma 3, numeri 3 e 4 c.p.c..
L'appellante lamenta nello specifico una esposizione da parte dell'opponente, odierna appellata, di circostanze di fatto incompatibili e contraddittorie.
Co Al riguardo va osservato che l'atto di citazione proposto dalla , convenuta in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, appare conforme al disposto codicistico, avendo l'opponente preso posizione in maniera chiara e specifica sui fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata in monitorio da , di cui ha chiesto il rigetto. Pt_1
Non si riscontra pertanto l'asserito vizio di nullità dell'atto introduttivo, e di conseguenza va esclusa, per mancanza dei presupposti di legge, qualsiasi conseguenza in termini di nullità della sentenza e del procedimento.
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Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando un vizio in punto di motivazione per non aver il Tribunale espresso il procedimento logico-giuridico che lo ha indotto a ritenere non provata l'esistenza di un mandato professionale conferito dalla Controparte_1
a , nonostante i numerosi elementi in senso contrario emersi nel corso dell'istruttoria
[...] Parte_1 espletata in primo grado.
In particolare, ad avviso dell'appellante, non emergono dalla lettura della sentenza i criteri di selezione delle risultanze probatorie utilizzati dal primo giudice, che lo hanno indotto a negare l'esistenza di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 Co autonomo mandato professionale tra ed il dott. . Il Tribunale, denuncia l'appellante, Pt_1 avrebbe omesso l'esame dei singoli elementi di prova (quali prove testimoniali e documentali acquisite) e delle risultanze complessive dell'istruttoria stessa, pervenendo a conclusioni che appaiono completamente slegate da qualsiasi riferimento agli atti di causa. (pag. 8 atto di gravame).
Sottolinea infine la contraddizione in cui è incorso il Tribunale nella parte in cui dapprima ritiene non provata l'esistenza di un mandato professionale (“Non sembrano rinvenirsi nel complesso dell'istruttoria elementi tali da superare tale carenza probatoria”), salvo poi affermare che dalla escussione dei testi risulterebbe provato lo svolgimento di “significativa” attività professionale da parte del (pag. 8 sentenza impugnata). Pt_1
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta una errata valutazione delle prove con riferimento agli esiti della prova testimoniale e alle allegazioni documentali.
Secondo l'appellante, gli elementi probatori emersi dall'espletata istruttoria confermano l'esistenza dell'incarico professionale in favore del professionista e l'esecuzione delle relative prestazioni da parte di quest'ultimo in favore della Controparte_1
In particolare, l'appellante ritiene che assumano rilievo determinate ai fini della prova dell'incarico Co conferitogli: - la raccomandata di recesso trasmessa dalla in data 16.05.2011 (doc. 2 produzione fase monitoria); - i verbali di consegna della documentazione in possesso del dott. delegati Pt_1 Co della (doc. 3 produzione fase monitoria e doc. 46 produzione parte opposta); - il carteggio e-mail Co intercorso tra e la (doc. 41 produzione fase monitoria); - le dichiarazioni rese da tutti i Pt_1 Co testimoni escussi;
- da ultimo, l'azione di responsabilità promossa dalla nei confronti di e Pt_1 della S.EL.C.A. pendente dinanzi al Tribunale di Napoli r.g. n. 6045/2020.
Quanto all'esecuzione delle prestazioni, l'appellante osserva che la RIA si è limitata ad una generica contestazione circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte processuale.
Con il quarto motivo e il quinto motivo di appello, l'appellante contesta l'assunto secondo cui il compenso dovuti al professionista sarebbero stato compensato con il pagamento effettuato in favore della SELCA degli importi di cui alle fatture allegate in atti.
L'assunto muove, ad avviso dell'appellante, dall'errato presupposto, espresso nella sentenza impugnata, che la S.EL.C.A. fosse nella titolarità dell'appellante.
Sul punto ribadisce che all'epoca dei fatti di causa era socio accomandante della società e osserva che la società in accomandita semplice è un autonomo soggetto di diritto, centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali distinte da quelle riferibili ai singoli soci.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 Ne consegue che i pagamenti effettuati in favore della società non possono ritenersi compensativi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, di quelli dovuti al socio per l'attività professionale dallo stesso prestata.
Inoltre, rileva che dall'istruttoria non è emersa la prova che le fatture della S.EL.C.A. comprendessero anche il compenso dovuto per l'attività di . L'onere probatorio in ordine alla indicata Parte_1 circostanza, dedotta quale fatto estintivo della pretesa creditoria, gravava sull'opponente, sul quale quindi sarebbero dovute ricadere le conseguenze negative del suo mancato assolvimento in termini di rigetto dell'opposizione.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e non meritano accoglimento.
E' noto il principio di diritto secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Non è revocabile in dubbio che tale principio trovi applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l' an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, in materia di contratto d'opera, nella cui disciplina va ricondotto il rapporto oggetto di causa e asseritamente intercorso tra e incombe sul creditore, che Parte_1 Controparte_1 agisca per il pagamento del corrispettivo dei servizi prestati, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n.
5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Quanto al caso specifico, va innanzitutto osservato che , negli anni dal 2008 al 2011, era Parte_1 socio accomandante della Controparte_5
[...]
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 Solo successivamente, agli inizi dell'anno 2012, ha assunto la carica di socio Parte_1 accomandatario e la società ha subito un cambio di denominazione in Controparte_6
e di oggetto sociale, attualmente riferito all'esercizio della professione
[...] di dottore commercialista nella sua più ampia eccezione da parte del socio . Parte_1
Orbene, in quest'ambito, va intesa la riferibilità soggettiva della SELCA s.a.s. a , Parte_1 ravvisata dal Tribunale e valorizzata al fine di affermare la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, che possa giustificare il riconoscimento al professionista di un compenso ulteriore rispetto a quello già richiesto e pagato alla società, la cui titolarità appartiene al soggetto che a titolo personale pretende prestazioni aggiuntive rispetto a quelle pagate alla società (pag. 2 sentenza impugnata).
Sul punto, pur essendo pacifico che per il contratto d'opera non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, va tuttavia condiviso il rilievo indiziario che il Tribunale ha attribuito, stante la particolarità del caso di specie, alla mancanza di un incarico professionale specifico, che disciplinasse i rapporti tra le parti in lite, in considerazione della complessità e rilevanza delle prestazioni e dei costi elevati dell'attività, peraltro asseritamente svolta da in maniera Parte_1 continuativa per un ampio lasso temporale nei confronti anche delle altre società legate alla famiglia
. CP_2
L'istruttoria ha confermato che ha svolto la sua attività professionale all'interno della Parte_1 società S.EL.C.A. s.a.s., società di servizi, che si occupava della elaborazione dati e revisione contabile.
In particolare, il testimone ha chiarito che la revisione contabile è una attività che Testimone_1 deve essere svolta da un commercialista abilitato …...omissis…la SELCA registrava le fatture, la correttezza dei dati inseriti veniva effettuata dal Ranaulo. La SELCA aveva bisogno dell'operato del
(c.f.r. verbale di udienza del 21.2.2019). Pt_1
Il dott. , ha precisato il testimone, lavorava come delegato della S.EL.C.A. e affrontava alcune Pt_1 problematiche fornendo ausilio alla stessa.
Le dichiarazioni del testimone appaiono attendibili in quanto conformi con quelle rese dai testimoni
, (cfr. verbale di udienza del 12.11.2020) e (cfr. Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Co verbale di udienza del 24.6.2021), i quali, consulenti esterni della , hanno confermato lo svolgimento da parte di di attività professionale espletata nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorrente tra la S.EL.C.A. e la Controparte_1
In quest'ambito contrattuale, i testimoni indicati hanno infatti riferito dello svolgimento di attività di assistenza fiscale e tributaria nonché di alcune attività proprie della professione di commercialista,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 quali predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi e del relativo invio telematico, escludendo tuttavia l'attività di consulenza aziendale, societaria e contrattualistica, nonché le ulteriori prestazioni di tax planning e finanza agevolata, chieste in pagamento.
Invero, dalla lettura della prova testimoniale emerge che la consulenza aziendale e le analisi periodiche, patrimoniali e finanziarie della venivano effettuate dal consulente CP_1 [...]
, mentre altro consulente si occupava della attività di finanza agevolata Tes_4 Testimone_3
e l'avvocato Maffeo della assistenza contrattualistica.
Non assumono rilievo determinate in senso contrario le dichiarazioni rese dalla testimone Tes_5
che, in quanto dipendente all'epoca della testimonianza di , appare meno
[...] Parte_1 attendibile degli altri testimoni escussi non legati da vincolo di subordinazione con le parti.
Sono invece irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un autonomo rapporto contrattuale tra le parti in causa le dichiarazioni della testimone , la quale comunque ha Testimone_6 riferito circostanze di cui ha avuto una conoscenza solo indiretta, poiché seguiva un altro gruppo, mentre il gruppo era curato da altri colleghi con la supervisione del dott. Il dott. CP_7 Pt_1 visionava tutta la documentazione bilanci e le certificazioni, mentre le colleghe curavano Per_1
l'inserimento dei dati (cfr. verbale udienza del 3.10.2019).
Corretta e condivisibile è di conseguenza la decisione del Tribunale, nella parte in cui evidenzia che l'istruttoria espletata non ha restituito elementi di prova precisi e concordanti in ordine alla sussistenza di uno specifico incarico conferito al professionista dalla distinto e Parte_1 Controparte_1 autonomo rispetto a quello da quest'ultima società conferito alla S.EL.C.A. s.a.s..
Invero nonostante l'escussione di ben cinque testimoni, tutti indicati dall'odierna appellante, e la copiosa documentazione allegata, non ha fornito la prova della sussistenza degli Parte_1 elementi costitutivi della sua pretesa creditoria, nei termini precisati dai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
A fronte delle argomentazioni esposte dall'appellante riguardo il valore probatorio della documentazione allegata, va osservato che il possesso della stessa da parte del non è Pt_1 incompatibile con l'attività da questi svolta per il tramite della SELCA e non consente di affermare l'esistenza del titolo contrattuale autonomo fondante la sua pretesa.
Parte appellata ha fornito la prova dei pagamenti effettuati in favore della S.EL.C.A. s.a.s. allegando le fatture da quest'ultima emesse per gli anni dal 2008 al 2011 e i relativi giustificativi di pagamento.
L'entità dell'importo mensile corrisposto alla S.EL.C.A. (circa €2.000,00 mensili) consente di ritenere, come già il Tribunale, che lo stesso compensi anche le ulteriori attività emerse in istruttoria, lasciate confluire nella generica dizione di revisione contabile contenuta nell'oggetto delle fatture.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 In alcune delle fatture, inoltre, vengono espressamente indicate nell'oggetto anche attività di natura fiscale e tributaria (fatture numeri 12 - 18 - 20 – 43/2008, numeri 14 - 19 - 28 - 37 - 41 - 45/2009 e numeri 6 - 17 - 30 - 48/2010).
Da ultimo, a supporto della circostanza dell'avvenuto pagamento, va osservato che , in Parte_1 sede di libero interrogatorio in altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli tra il professionista e altra società della famiglia Inizio, ha riferito che per questioni fiscali si è fatta diventare la SELCA destinataria di una parte dei pagamenti delle prestazioni svolte da me. Questo agli albori degli anni novanta per tre quattro anni. Io però ad un certo punto non ho fatturato più.
(cfr. copia conforme verbale di udienza del 1.4.2015r.g. 28968/2014 in produzione parte appellata e pag. 3 in parte motiva della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7961/2017 pubblicata il 10.7.2017)
La dichiarazione, pur non avendo valore confessorio e pur essendo riferita ai rapporti tra l'appellante e la può essere valutata come elemento indiziario anche nel presente Controparte_8 giudizio e concorrere alla formazione del convincimento della Corte, in quanto trova riscontro nelle evidenze documentali acquisite ovvero nelle fatture allegate dall'appellata, risalenti al periodo precedente ai fatti di causa. Del resto, è lo stesso che in tutti i suoi atti delinea un parallelismo Pt_1 tra l'attività espletata nei confronti delle diverse società appartenenti alla famiglia Inizio.
Co Dall'esame delle fatture, infatti, emerge che fino all'anno 1998 la era destinataria di distinte fatture rispettivamente emesse dalla S.EL.C.A. s.a.s. e da per le diverse attività. Parte_1
Dal 1999 in poi solo la società S.EL.C.A. ha continuato ad emettere fatture mensili per un importo maggiore rispetto alle precedenti, pur mantenendo in oggetto la dicitura elaborazione dati e revisione contabile.
Per quanto esposto, i motivi di appello vanno disattesi e l'appello integralmente rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione anche istruttoria sollevata dalle parti in ordine al quantum della pretesa.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
c) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 7.158,50 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
f) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5667/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11