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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) dott. Riccardo MELE - Presidente
2) dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 832 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Massimo Bagno;
[...]
[...]
[...]
[...]
(già Controparte_1 [...]
, (C.F. ), e per essa, Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
(C.F ), quale sua procuratrice speciale, rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_2
Avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso;
- APPELLATA -
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 18.10.2021, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 13.10.2016, ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, Parte_1 CP_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "voglia il Tribunale adito condannare
[...]
la società resistente al pagamento della somma di euro 295.294,79, salva la maggiore o minore somma per le causali di cui in premessa, con gli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al pagamento delle spese
e competenze del procedimento e di quelle dell'espletato a.t.p.” (cfr. atto introduttivo in primo grado).
Il ricorrente, a sostegno della propria iniziativa giudiziaria, ha dedotto:
- di aver intrattenuto presso la , filiale di Taurisano, divenuta Controparte_5
poi i rapporti di conto corrente contrassegnati con i nn.72928- Controparte_4
280999-286151-811475-900304;
- che, in costanza di rapporto, l'istituto di credito ha addebitato interessi ultralegali non pattuiti, commissioni di massimo scoperto e spese non documentate, antergando le valute rispetto alle date di effettiva presentazione degli assegni e postergando i versamenti rispetto alla data di loro effettuazione, nonché ha indebitamente capitalizzato trimestralmente sia gli interessi, le commissioni e le spese in dispregio alla previsione normativa civilistica che vieta l'anatocismo in tale espressione;
- che, per le ragioni suindicate, è stato incardinato un a.t.p. iscritto al n.856/2008 R.G.
Tribunale di Lecce – sez. distaccata di Casarano, all'esito del quale il CTU ha formulato diverse ipotesi di ricalcolo alternative determinando un saldo a credito del correntista :
1) per l'ipotesi di autonomia dei conti correnti : 1a) con il metodo della capitalizzazione semplice, di € 201.871,98; 1b) con il metodo della capitalizzazione annuale, di €
201.172,51 ; mentre 2) per l'ipotesi di continuità dei conti correnti : 2a) con il metodo della capitalizzazione semplice, di € 295.294,79; con il metodo della capitalizzazione annuale, di € 295.036,94.
Per quanto innanzi, il ricorrente, nell'istaurato giudizio, ha invocato la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli
2 interessi, della commissione di massimo scoperto, della determinazione delle valute e degli interessi fittizi, o comunque ha invocato la non debenza di commissioni ed oneri non dovuti perché non pattuiti, chiedendo la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 295.294,79 o di altra somma maggiore o minore oltre gli interessi fino al saldo e con vittoria delle spese di lite e dell'a.t.p.
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare e pregiudiziale la violazione del Controparte_6
principio del ne bis in idem;
e tanto in considerazione al fatto che il Tribunale di Lecce si era già pronunciato sulla vicenda de qua nel giudizio n.5106/2013 R.G. con ordinanza del
12.11.2014 passata in giudicato che aveva rigettato la domanda del sig. per difetto Pt_1
di legittimazione attiva, in quanto “dagli atti risulta che il credito azionato è stato ceduto con atto del 16.10.2006 a che la predetta cessione è divenuta efficace nei confronti della banca CP_7
ai sensi dell'art.1264 c.c. con la notificazione dell'atto in data 26.3.2013; che pertanto quando è stato disposto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 18.9.2013, il ricorrente era privo di legittimazione attiva;
che la risoluzione per mutuo dissenso dell'atto di cessione del credito (con atto del 7.11.2006 non prodotto in atti) non rileva per un duplice ordine di motivi. Il primo perché tale atto rappresenta una successiva cessione e doveva essere notificato al debitore ceduto (…) secondo, perché la legittimazione attiva deve sussistere al momento della proposizione della domanda essendo un presupposto processuale e non può sopravvenire in corso di causa” (cfr. ordinanza del 12.11.2014 in atti).
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 11.01.2018, essendo intervenuta nelle more del giudizio la messa in liquidazione di la quale aveva richiesto Controparte_6
l'autorizzazione alla chiamata in causa della il Tribunale ha Parte_2
disposto “l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_3
a cura di parte convenuta”.
[...]
costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha Parte_2
insistito per il rigetto delle domande di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.06.2018, si è costituita la
"al fine di coltivare la difesa in giudizio, facendo Controparte_8
proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni ivi svolte e riportandosi agli atti ed agli scritti già posti in
3 essere, il cui contenuto qui deve intendersi integralmente trascritto” [cfr. comparsa di costituzione della ) Controparte_8
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 28.06.2018, su concorde richiesta delle parti, il giudice ha disposto la estromissione di e di Controparte_6 Parte_2
compensando le spese di lite e fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
[...]
La causa, istruita documentalmente, dopo la precisazione della conclusioni, è stata decisa in data 28.02.2019 con sentenza n. 761 del 2019 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale.
Con tale sentenza, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibili le domande avanzate da , compensando le spese, sul presupposto che la questione della Parte_1
legittimazione ad agire dell'attore fosse già stata affrontata e risolta dal Tribunale di Lecce, con decisione del 12.11.2014, passata in giudicato perché non impugnata, resa all'esito del giudizio n.5106/2013 R.G.
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2019, ha interposto Parte_1
appello avverso la citata sentenza, non notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, il riconoscimento della legittimazione ad agire in capo a sè; la condanna della società appellata al pagamento della somma di € 295.294,79 oltre ad interessi come per legge;
con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 20.12.2019, si è costituita quale procuratrice speciale della Controparte_3
già Controparte_9 Controparte_10
la quale ha richiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese dei due gradi di
[...]
giudizio.
All'udienza del 03.11.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1. Con un unico motivo di appello, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha statuito l'inammissibilità delle domande da lui proposte in primo grado per violazione del principio del ne bis in idem.
Secondo l'appellante la circostanza che il precedente procedimento, che egli stesso riconosce abbia avuto ad oggetto il medesimo rapporto giuridico dedotto nel presente, sia stato definito con provvedimento decisorio passato in giudicato, non impedisce la riproposizione della domanda, essendosi, a suo dire, il Giudice dell'altro procedimento, pronunciato solo in rito, stante la natura meramente processuale della pronuncia dichiarativa del suo difetto di legittimazione attiva, che avrebbe arrestato – afferendo, in tesi, una questione preliminare di rito - l'iter di detto procedimento sulla soglia del merito.
In altri termini - questa la tesi dell'appellante - la precedente pronuncia, vertendo unicamente sul rito, non avrebbe attitudine preclusiva rispetto alla successiva ed intrapresa azione giudiziaria.
1.1. Il motivo è infondato.
Come rilevato dal primo giudice, la questione della legittimazione attiva di Pt_1
in ordine alle pretese avanzate nel presente procedimento risulta essere stata
[...]
decisa in altro procedimento (n. 5106/13 R.G.) - incardinato presso il Tribunale di Lecce su ricorso depositato il 13.10.2016, proposto da nei confronti di Parte_1
- con ordinanza del 12.11.2014 con cui è stato dichiarato il difetto di Controparte_6
legittimazione attiva dell'odierno appellante.
Tale ordinanza, producendo, ai sensi dell'art.702 quater c.p.c., gli stessi effetti di cui all'art.2909 c.c., è passata in giudicato e sul punto non vi è contestazione tra le parti.
Ebbene, tale ordinanza non è stata impugnata dal . Pt_1
1.2. Appare opportuno, a questo punto, soffermarsi sulle stesse prospettazioni di parte appellante circa la pregressa vicenda processuale cui si è appena fatto riferimento: “Per vero il credito vantato da contro la per le ben note causali, in data Parte_1 CP_4
16.10.2006 fu oggetto di cessione di credito in favore di tal In data 06.11.2006, il CP_7
medesimo negozio giuridico, fu sciolto per mutuo consenso dalle stesse parti…. Con ricorso dell' 1.07.2008 proponeva ricorso per a.t.p., di talchè si incardinava il procedimento n.856/2008 r.g., Parte_1
cui seguiva la relazione peritale dell' 11.06.2009 che determinava le somme dovute allo stesso. In data
5 26.03.2013, per errore, veniva notificata l'atto di cessione del credito del 16.10.2006. Con ricorso ex art.
702 bis c.p.c., depositato il 18.09.2013, chiedeva che la venisse Parte_1 CP_4
condannata al pagamento delle somme indicate nell'espletato a.t.p. di talchè si incardinava il procedimento
n. 5106/2013 . In data 03.03.2014, e quindi nel corso del procedimento di cognizione sommaria di cui sopra, lo scioglimento del negozio di cessione di credito veniva portato a conoscenza della . CP_4
A conclusione di questo procedimento, in data 12.17.2074, il Tribunale, nella persona del dr. Memmo, pronunciava ordinanza con la quale: "Rigetta la domanda per difetto di legittimazione attiva” La motivazione del Tribunale, sottesa a questo dispositivo, consiste nel ritenere che la legittimazione attiva doveva sussistere al momento della proposizione della domanda(18.09.2013) e che quindi non poteva sopravvenire a seguito dello scioglimento del 06.1 1.2006 notificato solo il 28.02.2014 in corso di causa.
Tale ragionamento scaturisce da un'errata interpretazione della norma poiché il Tribunale ha ritenuto che il negozio di cessione di credito si perfeziona con la notifica al debitore ceduto”.
1.3. Ora è evidente, sulla base di tale prospettazione, che il non può pretendere Pt_1
di ovviare alle conseguenze processuali della mancata impugnazione di tale decisione dichiarando che: “… tale decisione errata… non è stata impugnata per motivi di celerità e, trattandosi di pronuncia in rito non impediva una nuova proposizione della domanda”.
La Corte ritiene, infatti, condividendo pienamente il decisum del primo giudice, che l'accertamento contenuto nella suddetta ordinanza in ordine al difetto di titolarità, in capo a , del rapporto giuridico da lui dedotto in quel giudizio precluda la Parte_1
decisione nella presente sede, nel merito, delle questioni - afferenti quel medesimo rapporto - che, già proposte da nel proc. n. 5106/13, non sono ivi Parte_1
approdate ad una delibazione nel merito, perchè ritenute estranee alla sfera giuridica del
, in quanto, per l'appunto, privo di legittimazione attiva al riguardo. Ora, Pt_1
l'appellante ben avrebbe potuto contrastare tale accertamento negativo, onde far valere in quella sede le proprie pretese (le medesime riproposte nel presente procedimento), ma ha omesso di farlo, con le conseguenze ritrattene dal primo giudice, che qui si confermano.
1.4. Non può infatti essere condivisa la tesi sostenuta dall'odierno appellante secondo cui la pronuncia di difetto di legittimazione attiva del resa nel proc. n. 5106/13 R.G. Pt_1
avrebbe natura di pronuncia di mero rito (essendo, quindi, insuscettibile di spiegare gli
6 effetti preclusivi della “cosa giudicata” in un successivo giudizio avente ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni di merito.
L'appellante, limitandosi a reiterare l'affermazione della natura meramente processuale della pronuncia di che trattasi o, in altra parte del proposto appello, ad introdurre una prospettazione dei temi in esame in termini di carenza d'interesse ad agire, che - mai in precedenza entrata nel contraddittorio fra le parti - sembra (infruttuosamente) diretta solo a fuorviare le valutazioni da operarsi, in definitiva, omette totalmente di fornire argomenti di confutazione logico-giuridica diretti ad inficiare le valutazioni operate dal giudice di primo grado, il quale ha affermato che l'ordinanza del 12.11.2014, di rigetto della domanda per difetto della legittimazione attiva, deve essere “intesa come rigetto per mancanza di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicché tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità do riproporre la stessa domanda in altro giudizio” (cfr. sentenza di primo grado).
1.5. Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui : “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Civ. Sez. Un. n.29512016); mentre appare il caso di aggiungere che, in altre pronunce, la Cassazione ha chiarito che “in tema di autorità del giudicato, deve ritenersi che, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Civ. n. 11365/2006).
2. Emergendo, da quanto fin qui detto, l'infondatezza dell'appello, deve confermarsi la sentenza del primo giudice e condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese processuali
7 sostenute dalla controparte nella presente fase di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo .
2.1. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1-quater, d.p.r.
115/2002 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
già Controparte_1 Controparte_8
, e per essa, avverso la sentenza n.761/2019, emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_3
Lecce il 28.02.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nella Parte_1
presente fase da (già CP_1 Controparte_1
, e per essa, che Controparte_8 Controparte_3
liquida in complessivi € 15.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
3) dà atto che, in conseguenza dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di applicazione dell'art 13 comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 nei confronti di
[...]
. Pt_4
Così deciso in Lecce, il 24.11.2024
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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