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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato al Corso Roma 3 presso lo studio dell'avv. Perrone Paolo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attore
E
(cod. fisc. ), nata a Paola (Cs) in [...]_1 C.F._2
1/06/1987, elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (Rc) alla via Cavour 44 presso lo studio dell'avv. Ascrizzi Domenico, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Oggetto: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 14.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 21/01/2025, ha rilevato di Parte_1 aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della Controparte_1 quale è nato, in data 10.05.2017, un figlio di nome . Essendo cessata tale relazione Per_1 sentimentale, ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti condizioni: “a) il figlio minore venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con la prescrizione che essi assumano l'impegno di adottare
1 insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, quali quelli attinenti l'educazione, l'istruzione (scelta dell'indirizzo degli studi, degli istituti scolastici, etc.), e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. Inoltre, autorizzando ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, ad esercitare separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio, sempre rispettando i principi educativi e gestionali precedentemente condivisi;
b) il figlio avrà la Per_1 residenza abituale presso la casa familiare sita in Paola (CS) alla via A. Gramisci, 11, dove continuerà a vivere con il ricorrente e, quindi, con collocamento prevalente presso il padre;
c) la resistente dovrà corrispondere al ricorrente la somma di € 250,00 (euro duecento/00) mensili
(rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente;
d) il pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio sarà posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. e) L'assegno unico per i figli, erogato dall' dovrà essere versato interamente nelle mani del ricorrente;
f) Disporre che la madre CP_2 possa vedere e frequentare il figlio secondo il seguente prospetto: - venerdì, sabato e domenica, secondo gli orari che deciderà l'adita Autorità Giudiziaria, tenuto conto dell'età del figlio e dei periodi scolastici ed extrascolastici;
- Sono compresi nel novero dei giorni di frequentazione con la madre anche le vigilie delle festività e le festività Natalizie e Pasquali, sempre alternate tra i genitori di anno in anno e con gli orari stabiliti dal Tribunale;
- la madre recupererà il minore presso l'abitazione ex casa coniugale e ivi lo dovrà riaccompagnare all'orario stabilito;
le comunicazioni tra gli ex conviventi dovranno limitarsi solo ad ipotesi di leggere variazioni o impedimenti;
g) Autorizzare fin d'ora il rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta di identità valevole per l'estero; Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 24.01.2025. si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 12.03.2025. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) all'affido condiviso con collocazione prevalente del piccolo presso l'abitazione della madre in Villa San Giovanni, salvo il diritto per l'altro genitore di farvi visita nei termini di seguito indicati;
b) per tutte le comunicazioni inerenti alla prole, la previsione di specifiche utenze telefoniche (che al momento risultano essere per la madre n. 3808642838). Onerando entrambi i genitori, durante la permanenza della minore presso ognuno di loro, a non impedire il contatto telefonico tra il figlio minore e l'altro genitore e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di contatto telefonico;
c) stante le difficoltà emerse nella gestione del piccolo e delle modalità di estrinsecazione del diritto di visita, la regolamentazione, da parte del Tribunale, del diritto di visita;
d) contestualmente, l'intervento dei Servizi Sociali, affinché coadiuvino il Tribunale ed i genitori
2 nella regolamentazione ed estrinsecazione del diritto di visita;
e) per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, il padre dovrà versare alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento del piccolo , la somma mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Per_1 accredito sul conto con iban: IT 72 H 36081 05138 229917029919; f) fissare le spese straordinarie (istruzione, mediche, sportive e ricreative) nella misura del 70% a carico del padre, che saranno debitamente concordate e documentate;
g) stabilire l'assegno unico in favore della madre;
h) imporre al padre il rendiconto della gestione del libretto postale su cui è accreditata l'indennità di frequenza e di consegnarlo alla madre per la futura gestione nell'interesse del minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ove dovuti”.
Fissata l'udienza del 14.04.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 17.04.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
[...] del figlio minore con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del
14.04.2025) di seguito testualmente riportate: “affido condiviso del figlio minore Per_2
ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale al momento presso il padre e a
[...] decorrere dalla fine del corrente anno scolastico presso la madre, che risiede in Villa San
Giovanni; - diritto della madre di vedere e tenere con sé il figlio minore nell'attesa del suo trasferimento presso di lei in modo libero, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto della volontà del minore;
- diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio minore (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore) il primo, terzo e ultimo weekend del mese dal venerdì o sabato dall'uscita di scuola (o dalle ore 10.00 nel periodo extrascolastico) alle ore 20.00 della domenica (ore 21.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, dal 24 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre (ore 20.00) ovvero dal 31 dicembre (ore 10.00) al 2 gennaio (ore 20.00); sempre ad anni alterni, a Pasqua o Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore
20.00 e nelle altre festività calendarizzate;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- obbligo di , allo stato disoccupato, di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della
3 somma mensile di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- ripartizione tra entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola); - percezione dell'assegno unico erogato per il figlio minore dal mese di luglio 2025 da parte della madre nella misura del 100%; - impegno di di rilasciare a una copia del libretto postale ad Parte_1 Controparte_1 essi cointestato sul quale è versata l'indennità di frequenza percepita dal figlio minore”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 61/2025, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore (nato a [...] il [...]) riportate in parte motiva, qui da Persona_2 intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23.04.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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