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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2577 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa SA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 ha adito l'intestato Tribunale lamentando Parte_1
CP_ l'illegittimità della comunicazione datata 13.06.2023, con la quale ha accertato l'esistenza di un indebito sulla sua pensione n. 10182660 Cat. VO per Euro 20.068,72; con conseguente sospensione e riliquidazione del trattamento previdenziale, finalizzata al recupero della somma.
A sostegno delle proprie ragioni, ha premesso:
- di aver ottenuto la liquidazione della pensione anticipata cd. Quota 100 con decorrenza dal 1.07.2019; - di aver stipulato, il 10.05.2022, un contratto di lavoro quale operaio a tempo determinato, con cessazione al 30.06.2022, ricevendo un compenso complessivo pari a
Euro 941,70 netti;
- di aver ricevuto l'impugnato provvedimento, fondato sull'asserita incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con il complessivo trattamento previdenziale percepito per tutto l'anno 2022 e per i primi sei mesi del 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l.
4/2019.
Ha contestato la tesi dell'istituto, deducendo che la disposizione dovesse essere interpretata nel senso di imporre una detrazione, dal trattamento previdenziale in esame, di un importo corrispondente ai redditi soggetti a divieto di cumulo.
Ha sottolineato come la sospensione della prestazione, per come applicata, costituisse sostanzialmente una misura sanzionatoria adottata in assenza di esplicita previsione normativa.
Ha richiamato giurisprudenza di merito, a conferma.
Ha concluso chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito azionato da controparte e la condanna dell'istituto a versare i ratei della pensione indebitamente sospesi o recuperati, dedotta la somma di Euro 1.043,62 lordi. CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità del proprio operato, in linea con la normativa applicabile, come interpretata con propria circolare n. 117/2019 e dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha affermato che il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 comma 3 citato in ricorso operasse ex tunc, alla luce della ratio della norma – favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro – ribadita anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 234/2022.
***
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, ai sensi dell'art. 14 comma 3 d.l. 4/2019, il trattamento pensionistico in contesa “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Come osservato anche dalla locale Corte d'Appello (sent. 56/2025, dep. 19.03.2025, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), la disposizione – oggettivamente
2 foriera di dubbi interpretativi – è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 234/2022, ha in effetti sottolineato come la finalità del legislatore fosse garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro. In particolare la Corte – nel valutare la legittimità del diverso trattamento previsto per i redditi da lavoro autonomo e quelli da lavoro dipendente – ha sottolineato come sia stata di fatto introdotta una “sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo”, non illegittima neppure considerando “la sproporzione che può in concreto determinarsi…fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100”
e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”; ciò alla luce della finalità legislativa di garantire un'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro.
La stessa Corte Costituzionale, dunque: da un lato, ha accolto una nozione di
“incumulabilità” nel senso di “incompatibilità” del trattamento pensionistico con il lavoro dipendente, con conseguente sospensione del trattamento stesso in caso di violazione del divieto;
dall'altro, ha escluso che la sproporzione tra i redditi e i ratei di pensione induca a ritenere illegittima la disposizione. Dalla lettura congiunta di tali asserzioni può desumersi un'interpretazione della norma secondo la quale (solo) a partire dal momento della violazione del divieto, l'erogazione della pensione deve essere sospesa;
essendo irrilevante la maggiore o minore differenza tra il rateo di pensione e la retribuzione percepita nel medesimo periodo, in ragione della ratio della disposizione.
La tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo la quale andrebbe esclusivamente detratto dal rateo di pensione l'importo concretamente percepito, non può quindi essere accolta, in quanto incompatibile con il meccanismo di sospensione del trattamento citata dalla Corte
Costituzionale.
Non colgono nel segno, peraltro, neppure le argomentazioni dell'istituto in ordine alla necessità di applicare la sospensione per l'intero anno, considerando:
- che la sospensione del trattamento è strettamente correlata all'effettiva violazione del divieto di cumulo;
- che la restituzione, da parte del pensionato, dei ratei percepiti prima della violazione stessa, durante i mesi di “non lavoro”, integrerebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria non prevista dalle disposizioni applicabili;
3 - che, infatti, il riferimento all'incumulabilità, ai sensi dell'art. 14 cit. “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia”, non implica alcun effetto ex tunc della sospensione ma una mera specificazione del periodo di applicazione del divieto;
- che l'interpretazione offerta dall'ente, infine, considerata anche l'irrilevanza dell'esiguità dei redditi percepiti ad incidere sulla legittimità della sospensione, determinerebbe una evidente violazione dell'art. 38 Cost., posto che il pensionato si ritroverebbe a dover restituire le (potenzialmente uniche) entrate percepite durante un periodo in cui non ha svolto alcuna attività lavorativa remunerata.
D'altro canto, in ordine a quest'ultimo aspetto, non può non rilevarsi come la stessa Corte
Costituzionale – chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione in esame alla luce del recente arresto della giurisprudenza di legittimità favorevole alla CP_ tesi dell' citato in memoria (Cass. 30994/2024) – abbia in sintesi affermato: che una pronuncia isolata della Corte di Cassazione non può considerarsi “diritto vivente”; che la stessa non sia ostativa ad una diversa interpretazione della disciplina da parte dei giudici di merito, laddove la ritengano maggiormente aderente al testo costituzionale.
Applicando i principi enunciati al caso di specie, devono ritenersi legittimi i CP_ provvedimenti dell' contestati con l'atto introduttivo del giudizio, con riferimento alle somme erogate nei mesi di maggio e giugno 2022, stante appunto l'incumulabilità delle stesse con la percezione di redditi da lavoro dipendente.
Non vi è, invece, alcun indebito con riferimento alle altre mensilità. CP_ Consegue a tale accertamento la condanna dell' alla restituzione degli importi in eccesso, rispetto alla somma indicata, eventualmente già trattenuti.
L'esistenza un contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni oggetto di giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la legittimità del provvedimento CP_ emesso da nei confronti di di accertamento dell'indebito Parte_1 sulla pensione n. 10182660 e di sospensione della stessa, nei limiti delle somme percepite dal ricorrente a titolo di ratei pensionistici nei mesi di maggio e giugno
4 2022; CP_
2 - condanna a restituire le somme in eccesso, rispetto all'importo indicato al punto 1, eventualmente già trattenute nei confronti del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91;
3 - compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 27/11/2025 il Giudice del lavoro
SA AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa SA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.11.2024 ha adito l'intestato Tribunale lamentando Parte_1
CP_ l'illegittimità della comunicazione datata 13.06.2023, con la quale ha accertato l'esistenza di un indebito sulla sua pensione n. 10182660 Cat. VO per Euro 20.068,72; con conseguente sospensione e riliquidazione del trattamento previdenziale, finalizzata al recupero della somma.
A sostegno delle proprie ragioni, ha premesso:
- di aver ottenuto la liquidazione della pensione anticipata cd. Quota 100 con decorrenza dal 1.07.2019; - di aver stipulato, il 10.05.2022, un contratto di lavoro quale operaio a tempo determinato, con cessazione al 30.06.2022, ricevendo un compenso complessivo pari a
Euro 941,70 netti;
- di aver ricevuto l'impugnato provvedimento, fondato sull'asserita incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con il complessivo trattamento previdenziale percepito per tutto l'anno 2022 e per i primi sei mesi del 2023, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.l.
4/2019.
Ha contestato la tesi dell'istituto, deducendo che la disposizione dovesse essere interpretata nel senso di imporre una detrazione, dal trattamento previdenziale in esame, di un importo corrispondente ai redditi soggetti a divieto di cumulo.
Ha sottolineato come la sospensione della prestazione, per come applicata, costituisse sostanzialmente una misura sanzionatoria adottata in assenza di esplicita previsione normativa.
Ha richiamato giurisprudenza di merito, a conferma.
Ha concluso chiedendo l'accertamento negativo dell'indebito azionato da controparte e la condanna dell'istituto a versare i ratei della pensione indebitamente sospesi o recuperati, dedotta la somma di Euro 1.043,62 lordi. CP_ Con memoria di costituzione ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la legittimità del proprio operato, in linea con la normativa applicabile, come interpretata con propria circolare n. 117/2019 e dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha affermato che il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 comma 3 citato in ricorso operasse ex tunc, alla luce della ratio della norma – favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro – ribadita anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 234/2022.
***
Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, ai sensi dell'art. 14 comma 3 d.l. 4/2019, il trattamento pensionistico in contesa “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Come osservato anche dalla locale Corte d'Appello (sent. 56/2025, dep. 19.03.2025, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), la disposizione – oggettivamente
2 foriera di dubbi interpretativi – è stata recentemente oggetto di esame da parte della Corte
Costituzionale che, con sentenza n. 234/2022, ha in effetti sottolineato come la finalità del legislatore fosse garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e favorire il ricambio generazionale nel mercato del lavoro. In particolare la Corte – nel valutare la legittimità del diverso trattamento previsto per i redditi da lavoro autonomo e quelli da lavoro dipendente – ha sottolineato come sia stata di fatto introdotta una “sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo”, non illegittima neppure considerando “la sproporzione che può in concreto determinarsi…fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100”
e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa”; ciò alla luce della finalità legislativa di garantire un'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro.
La stessa Corte Costituzionale, dunque: da un lato, ha accolto una nozione di
“incumulabilità” nel senso di “incompatibilità” del trattamento pensionistico con il lavoro dipendente, con conseguente sospensione del trattamento stesso in caso di violazione del divieto;
dall'altro, ha escluso che la sproporzione tra i redditi e i ratei di pensione induca a ritenere illegittima la disposizione. Dalla lettura congiunta di tali asserzioni può desumersi un'interpretazione della norma secondo la quale (solo) a partire dal momento della violazione del divieto, l'erogazione della pensione deve essere sospesa;
essendo irrilevante la maggiore o minore differenza tra il rateo di pensione e la retribuzione percepita nel medesimo periodo, in ragione della ratio della disposizione.
La tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo la quale andrebbe esclusivamente detratto dal rateo di pensione l'importo concretamente percepito, non può quindi essere accolta, in quanto incompatibile con il meccanismo di sospensione del trattamento citata dalla Corte
Costituzionale.
Non colgono nel segno, peraltro, neppure le argomentazioni dell'istituto in ordine alla necessità di applicare la sospensione per l'intero anno, considerando:
- che la sospensione del trattamento è strettamente correlata all'effettiva violazione del divieto di cumulo;
- che la restituzione, da parte del pensionato, dei ratei percepiti prima della violazione stessa, durante i mesi di “non lavoro”, integrerebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria non prevista dalle disposizioni applicabili;
3 - che, infatti, il riferimento all'incumulabilità, ai sensi dell'art. 14 cit. “a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia”, non implica alcun effetto ex tunc della sospensione ma una mera specificazione del periodo di applicazione del divieto;
- che l'interpretazione offerta dall'ente, infine, considerata anche l'irrilevanza dell'esiguità dei redditi percepiti ad incidere sulla legittimità della sospensione, determinerebbe una evidente violazione dell'art. 38 Cost., posto che il pensionato si ritroverebbe a dover restituire le (potenzialmente uniche) entrate percepite durante un periodo in cui non ha svolto alcuna attività lavorativa remunerata.
D'altro canto, in ordine a quest'ultimo aspetto, non può non rilevarsi come la stessa Corte
Costituzionale – chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità della disposizione in esame alla luce del recente arresto della giurisprudenza di legittimità favorevole alla CP_ tesi dell' citato in memoria (Cass. 30994/2024) – abbia in sintesi affermato: che una pronuncia isolata della Corte di Cassazione non può considerarsi “diritto vivente”; che la stessa non sia ostativa ad una diversa interpretazione della disciplina da parte dei giudici di merito, laddove la ritengano maggiormente aderente al testo costituzionale.
Applicando i principi enunciati al caso di specie, devono ritenersi legittimi i CP_ provvedimenti dell' contestati con l'atto introduttivo del giudizio, con riferimento alle somme erogate nei mesi di maggio e giugno 2022, stante appunto l'incumulabilità delle stesse con la percezione di redditi da lavoro dipendente.
Non vi è, invece, alcun indebito con riferimento alle altre mensilità. CP_ Consegue a tale accertamento la condanna dell' alla restituzione degli importi in eccesso, rispetto alla somma indicata, eventualmente già trattenuti.
L'esistenza un contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni oggetto di giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la legittimità del provvedimento CP_ emesso da nei confronti di di accertamento dell'indebito Parte_1 sulla pensione n. 10182660 e di sospensione della stessa, nei limiti delle somme percepite dal ricorrente a titolo di ratei pensionistici nei mesi di maggio e giugno
4 2022; CP_
2 - condanna a restituire le somme in eccesso, rispetto all'importo indicato al punto 1, eventualmente già trattenute nei confronti del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, l. 412/91;
3 - compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 27/11/2025 il Giudice del lavoro
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