TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2514/2025 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
GIUGNO ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 15.11.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con l'esame della relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., con quello della relazione di consulenza di parte e della documentazione sanitaria in atti e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 68%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale in remissiome e con sindrome fibromialgica a discreta incidenza funzionale. Ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo (2014). Epatite autoimmune di tipo 1 senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica in terapia con deltacortene”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“ -lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale in remissione e con sindrome fibromialgica
a discreta incidenza funzionale: 50% (codice 9320);
- ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo (2014): 20% (codice 6445 per analogia);
- epatite autoimmune di tipo 1, senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica, in terapia con deltacortene: 20% (codice per analogia non tabellato).
Trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente in parte concorrenti e in parte coesistenti, in atto, il grado percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 68% (sessantotto per cento), applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula di Balthazard”.
Anzitutto, in particolare per fibromialgia Il C.T.U. ha errato sul primo punto, valutando la stessa insieme al lupus eritematoso – tabellato – e attribuendo a entrambe le patologie un'unica percentuale di invalidità.
Orbene, la fibromialgia va valutata in modo autonomo e, secondo le linee guida della Regione Siciliana – menzionate anche dal CTP – in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, in misura fissa del 50%.
Va separatamente valutato il lupus eritematoso, tabellato al cod. 9320 “lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale dal 41 al 50%.
Dette patologie vanno giudicate concorrenti poiché esplicano incidenza funzionale sul medesimo apparato, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo salomonico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 80,75% anche applicando la percentuale minima prevista per il lupus, del 41%.
A dette invalidità vanno aggiunte quelle valutate dal CTU per l'ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo
(2014): 20% (codice 6445 per analogia) e epatite autoimmune di tipo 1, senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica, in terapia con deltacortene: 20%
(codice per analogia non tabellato), utilizzando la formula riduzionistica, con la quale si perviene a un'invalidità complessiva del 88% (senza alcun aumento per invalidità specifica lavorativa), sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2514/2025 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
GIUGNO ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 15.11.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con l'esame della relazione di C.T.U. medico legale della fase di A.T.P., con quello della relazione di consulenza di parte e della documentazione sanitaria in atti e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 68%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale in remissiome e con sindrome fibromialgica a discreta incidenza funzionale. Ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo (2014). Epatite autoimmune di tipo 1 senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica in terapia con deltacortene”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“ -lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale in remissione e con sindrome fibromialgica
a discreta incidenza funzionale: 50% (codice 9320);
- ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo (2014): 20% (codice 6445 per analogia);
- epatite autoimmune di tipo 1, senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica, in terapia con deltacortene: 20% (codice per analogia non tabellato).
Trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente in parte concorrenti e in parte coesistenti, in atto, il grado percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 68% (sessantotto per cento), applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula di Balthazard”.
Anzitutto, in particolare per fibromialgia Il C.T.U. ha errato sul primo punto, valutando la stessa insieme al lupus eritematoso – tabellato – e attribuendo a entrambe le patologie un'unica percentuale di invalidità.
Orbene, la fibromialgia va valutata in modo autonomo e, secondo le linee guida della Regione Siciliana – menzionate anche dal CTP – in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, in misura fissa del 50%.
Va separatamente valutato il lupus eritematoso, tabellato al cod. 9320 “lupus eritematoso sistemico senza impegno viscerale dal 41 al 50%.
Dette patologie vanno giudicate concorrenti poiché esplicano incidenza funzionale sul medesimo apparato, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo salomonico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 80,75% anche applicando la percentuale minima prevista per il lupus, del 41%.
A dette invalidità vanno aggiunte quelle valutate dal CTU per l'ipotiroidismo post-chirurgico in terapia sostitutiva con L-T4 per pregresso carcinoma tiroideo
(2014): 20% (codice 6445 per analogia) e epatite autoimmune di tipo 1, senza segni clinico-strumentali di epatopatia cronica, in terapia con deltacortene: 20%
(codice per analogia non tabellato), utilizzando la formula riduzionistica, con la quale si perviene a un'invalidità complessiva del 88% (senza alcun aumento per invalidità specifica lavorativa), sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino