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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 538/2023 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 157 del 15.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Faggioli ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Simone Gargiulo e Controparte_1
NT TI ed elettivamente domiciliato presso la civica Avvocatura in
Bologna – appellato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver sottoscritto quattro contratti a termine con il in qualità di docente di infanzia per supplenze Controparte_1 annuali, nell'anno scolastico 2008/2009 e poi dall'anno scolastico 2011/2012 fino a quello 2013/2014, senza essere stata mai stabilizzata.
Sosteneva che il termine apposto a tutti i contratti doveva considerarsi illegittimo in quanto indicativo di un abuso dello strumento contrattuale previsto dalla disciplina di settore, in evidente contrasto con la normativa di cui al d.lgs.
165/2001 e il quadro legislativo e giurisprudenziale europeo.
In particolare, la successione di contratti a termine evidenziava una carenza cronica in organico cui l'Amministrazione locale avrebbe sopperito attraverso strumenti diversi rispetto all'ordinario ricorso alle procedure dell'immissione in ruolo.
Chiedeva, dunque, previa declaratoria dell'illegittimità del termine e del carattere abusivo della reiterazione dei contratti, la condanna del CP_1 al risarcimento dei danni, nella misura prevista dall'art. 36 del d.lgs. n.
[...]
165/2001.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva la decadenza dall'azione e la CP_1 prescrizione quinquennale e decennale, oltre all'infondatezza delle domande nel merito.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di decadenza, richiamando Cass.,
n. 8038/2022 che, proprio con riferimento a contratti a tempo determinato intercorsi con la P.A., aveva statuito che anche per questi valesse la disciplina in tema di decadenza, pur nell'ipotesi in cui la domanda riguardi unicamente profili risarcitori.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie istanze.
Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_1 all'impugnazione.
3. L'eccezione preliminare in rito proposta dal non è Controparte_1 fondata.
Precisamente, l'appellato eccepisce “l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 435 c.p.c. e tardività dell'impugnazione, non avendo parte appellante notificato alla appellata amministrazione il Decreto di fissazione d'udienza in spregio alla legge. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 15.02.2024, controparte ha notificato il ricorso d'appello in data 18.09.2024 (DOC. E), ma non anche il pedissequo
2 Decreto emanato dall'adita Corte d'Appello di Bologna (rectius ne ha notificato uno afferente ad altro procedimento R.G. n. 199/2023) con conseguente nullità della vocatio in ius”.
La parte, in particolare, richiama il principio secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente
è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (v. Cass., 22.11.2023, n. 32502).
Nel caso di specie, osserva il Collegio, non viene però in rilievo una notificazione omessa o inesistente bensì una notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di appello ritualmente notificata e di un decreto di fissazione dell'udienza relativo a una diversa causa. Si è trattato, dunque, di una mera irregolarità o, in ogni caso, di una forma di nullità della notificazione cui deve far seguito – come ha infatti fatto seguito, ad iniziativa officiosa – l'applicazione dell'art. 291 c.p.c., con invito all'appellante a rinnovare l'incombente (poi ritualmente realizzato).
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto intervenuta la decadenza ad impugnare i contratti a termine sulla base dei principi affermati da una pronuncia di legittimità (Cass., 11.3.2022,
n. 8038) che aveva affrontato il diverso caso di una pluralità di contratti a termine
“singolarmente” illegittimi.
La parte evidenzia l'assenza di una (corrispondente) eccezione da parte del relativa all'ipotesi di una reiterazione abusiva di contratti legittimi, come CP_1 nel caso di specie, rilevando che “La contestazione del termine del singolo contratto, non è assimilabile infatti alla contestazione della reiterazione dei singoli contratti, essendo evidente nel caso di specie il contrario, in quanto se i contratti erano singolarmente legittimi, la contestazione dell'abuso risiede non tanto nella loro singola legittimità, quanto nel loro utilizzo distorto, in quanto protrattisi oltre un limite, superato il quale, la sequenza contrattuale è da considerarsi unitariamente illegittima. L'eccezione di decadenza rispetto all'abuso, dovrà pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta da controparte solo con le note autorizzate successivamente alla prima udienza, e quindi tardivamente poiché oltre il termine di legge”.
Il motivo è infondato.
Il infatti, ha eccepito la decadenza anche ai fini risarcitori e, CP_1 comunque, ha riferito l'eccezione anche all'ultimo dei contratti, ciò che è
3 sufficiente nell'ipotesi in cui occorra considerare una sequenza abusiva di contratti a termine legittimi.
Come ha rilevato Cass., 24.7.2025, n. 21082, il precedente rappresentato da
Cass., n. 8038/2022 è stato rimeditato in pronunce successive nelle quali si è chiarito che, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a) della l.
n. 183/2010, “deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (così Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023; cui adde Cass., Sez. L, n. 34741 del 12 dicembre 2023)”.
È allora sufficiente limitare la questione al mancato rispetto del termine di decadenza in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes, ambito nel quale si è svolta la verifica del Tribunale di Bologna.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile ai contratti scolastici (sia statali che comunali) la decadenza prevista dall'art. 32 della l. n. 183/2010.
Il fatto che la S.C., con le pronunce indicate nella sentenza impugnata, abbia ritenuto applicabile la decadenza prevista dall'art. 32 cit. al pubblico impiego costituirebbe diretta conseguenza dell'applicazione, in materia, del d.lgs. n.
368/2001, nell'ambito di un contesto, appunto, contrattualizzato.
All'interno del pubblico impiego, evidenzia la parte, vi sono però settori destinatari ex lege di un'autonoma regolamentazione, ai quali, pertanto, non sarebbe stato applicabile il d.lgs. n. 368/2001. Tra questi vi è il settore scolastico, alla cui speciale normativa (l. n. 124/1999), infatti, rinviavano tutti i contratti della ricorrente.
La sentenza di primo grado avrebbe anche violato l'art. 1344 c.c., non avendo accertato, a prescindere dall'intervenuta decadenza o meno, il carattere elusivo della sequenza contrattuale, rispetto ai principi dettati dalla clausola 5) della Direttiva 1999/70/CE, venendo meno ai principi che devono orientare nell'applicazione della Direttiva comunitaria, in una prospettiva di tutela effettiva e non apparente.
Il fatto che la normativa nazionale non prevedesse per i contratti a termine degli insegnanti statali e comunali un limite di durata prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015 (e per i comunali anche successivamente, stante l'inapplicabilità della l. n. 107 cit.) non avrebbe impedito di considerare tale requisito come implicito ed immanente alla fattispecie, in conformità agli obblighi imposti dal
4 diritto dell'Unione, non discendendo da una simile lettura alcuna interpretazione contra legem.
Il Giudice avrebbe poi errato dove ha affermato che la normativa dei contratti scolastici non esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 dove questo non sia incompatibile, (“quando è invece l'art. 10 comma 4 bis del dlgs 368/2001 che esclude espressamente i contratti scolastici (statali e degli enti locali) dall'applicabilità del dlgs 368/2001, al di là di ogni compatibilità o meno, non si tratta pertanto di un problema di successione delle leggi nel tempo, quanto il fatto che è la stessa norma posteriore che espressamente esclude dal proprio ambito i contratti scolastici”).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto applicabile in via analogica alla normativa scolastica, priva di una norma specifica, la decadenza prevista dall'art. 32 cit.
Come precisato dalla parte, “Recita infatti la sentenza: “Nel caso di specie, dunque, sicuramente la decadenza non può ritenersi incompatibile con la specialità della normativa scolastica” Il primo giudice ha pertanto ritenuto applicabile l'art. 32 della L. 183/2010, perché il dlgs 368/2001 avrebbe parti non incompatibili con la normativa scolastica, e tra queste parti compatibili vi sarebbe l'istituto della decadenza. Ribadito come il dlgs 368/2001 sia nell'ambito scolastico totalmente inapplicabile in virtù dell'art. 10 del dlgs 368/2001, quanto afferma il primo giudice, sul fatto che il dlgs 368/2001 non sarebbe totalmente inapplicabile ai contratti scolastici, certamente è inapplicabile per quanto concerne l'illegittimità dei singoli contratti e il loro abuso, e conseguentemente non è applicabile l'art. 32 L. 183/2010 la cui decadenza è prevista solo per i contratti a termine di cui al dlgs 368/2001. Se la normativa scolastica non prevedeva sino alla L. 107/2015 norme di protezione rispetto ai contratti a termine tout court, non si vede come sia applicabile la decadenza, rispetto a un diritto non previsto. La Cassazione è costante nell'affermare che la decadenza è istituto di stretta interpretazione, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, e quindi ai fini della sua applicabilità occorre sia la norma che prevede la tutela, sia che tale norma preveda un termine decadenziale, entro il quale tale tutela deve essere invocata, nell'ambito scolastico sino alla L.
107/2015 non vi era né norma di tutela e conseguentemente neppure era previsto un termine decadenziale per attivarne l'esercizio”.
I motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione tematica, non sono fondati.
Le doglianze della parte trovano risposta nei principi affermati recentemente dalla giurisprudenza di legittimità.
5 Come evidenziato da Cass., n. 8038/2022, anche nel pubblico impiego privatizzato opera la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine introdotta dall'art. 32 cit., in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 (per quanto dalla norma non diversamente disposto) del d.lgs. n. 165/2001.
L'incompatibilità del regime decadenziale con la disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato neppure potrebbe ricavarsi dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giustizia UE 08/09/2011, in causa
C-177/10 , punti 85-100), “in mancanza di una disciplina Parte_2 dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Sotto il profilo dell'effettività, la
Corte di Giustizia ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell'Unione della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto, poiché termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (nel caso esaminato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza citata si trattava di un termine di 60 giorni)”.
Né sussistono perplessità sotto il profilo del principio di equivalenza, giacché la decadenza di cui all'art. 32 si applica indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione ed a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno.
L'applicabilità della decadenza al caso di specie (v., in relazione ai riferimenti compiuti, Cass., 24.7.2025, n. 21082) consegue al dato, di portata generale e trasversale, che la decadenza opera sul piano della certezza dei rapporti ed è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi nei quali si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
si è anche aggiunto che il risarcimento del danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento
6 avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così ancora Cass., n. 21082/2025, che richiama Cass., 12.12.2023, n. 34741).
È poi opportuno riportare il successivo passaggio della sentenza della S.C.
n. 21082/2025, ove la Corte afferma che “Non vale obiettare - per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001.
Come recentemente precisato da questa Suprema Corte (Cass., Sez. L, n.
2876 del 5 febbraio 2025; Cass., Sez. L, n. 5453 del 1 marzo 2025), il detto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, "all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo",
(comma 3, lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche "ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine" nonché
"ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge" (comma 4, lett. a e b).
La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
con essa non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lett. d) del comma 3 e nella lett. a) del comma 4 ai soli artt. 1,2 e 4 del D.Lgs. n. 368 del
2001, "escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia" (così Cass., Sez. L,
n. 30975 del 20 ottobre 2022, che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 2001).
Il rinvio fatto agli artt. 1,2, e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e
4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4).
7 Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto.
Conferma questa interpretazione la lett. b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1,2,4 del D.Lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile.
D'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Suprema Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto "atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione" (cfr. sempre Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del
12 dicembre 2023, citate).
Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del
D.Lgs. 368 del 2001, come riformulato dal D.L. n. 34 del 2014, conv. dalla legge n. 78 del 2014, il quale stabilisce che è "consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (...)".
Se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4, lett. a) della legge n. 183 del 2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non vi è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a
8 termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro.
In conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014)”.
In ragione dei principi riportati, è possibile allora affermare che:
a) la ratio sottesa all'art. 32 cit., legata alla salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, richiama una regola che deve essere di applicazione generale e che infatti era (nella vigenza della norma ratione temporis) pacificamente applicabile all'impiego pubblico (v. Cass., n. 8038/2022), non giustificandosi una deroga per il personale scolastico – o meglio, per stare al caso di specie, ai dipendenti comunali che svolgono attività di insegnamento – aspetto su cui l'appellante non ha preso posizione;
b) la deroga invocata dall'appellante riposa sul dato che i rapporti a termine non avrebbero avuto fondamento nella disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 ma nel distinto sistema di cui al d.lgs. n. 297/1994 e nella l. n. 124/1999, compiendo la parte una (non argomentata) equiparazione tra il personale scolastico statale e i dipendenti dell'Ente comunale che non trova comunque fondamento né nella normativa applicabile, né nei riferimenti presenti nei contratti individuali, in cui la l. n. 124 cit. è richiamata, ad es., in sede di individuazione degli incarichi assegnati, e in cui il d.lgs. n. 297 cit. è richiamato, assieme ad altre fonti e nei limiti della compatibilità, al fine di individuare i casi in cui si determina la risoluzione del contratto, non fondandosi sulla normativa in questione, pertanto, il generale statuto professionale della lavoratrice1;
c) l'art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, disposizione che non riguardava le scuole comunali, come affermato dalla pronuncia menzionata nella 1 V. infatti Cass., 25.7.2023, n. 22417: “1.2 Cass. 18 novembre 2021, n. 35369 ha precisato, con orientamento qui pienamente condiviso, che il D.Lgs. n. 297 del 1994, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, quanto al reclutamento, si riferisce alle scuole statali ed al personale incluso nei ruoli (statali e provinciali) di cui agli artt. 398 e 543, così come al solo personale statale è applicabile la disciplina dettata per il conferimento delle supplenze, annuali e temporanee, dalla L. n. 124 del 1999; parimenti, secondo il citato arresto, non è estensibile alla scuola comunale - in quanto dettato in riferimento alle scuole statali - il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, che ha aggiunto nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 il comma 4 bis secondo cui “Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 40, comma 1, e successive modificazioni, alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 14-bis, e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, comma 5, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente decreto”.
9 nota a piè di pagina n. 1, atteneva alla disciplina sostanziale dei contratti a termine e non dettava comunque alcuna norma in tema di rimedi azionabili in caso di abuso dello strumento contrattuale, trattandosi di disposizione estranea al tema dell'applicabilità dell'art. 32 cit.;
d) ancora prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015 il periodo di trentasei mesi aveva certamente assunto valore di parametro tendenziale in punto di verifica del superamento del limite temporale alla successione dei contratti a termine rilevante anche in sede eurounitaria2 (v. anche il riferimento compiuto da
Cass., n. 21082/2025 al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 92/2012);
e) la necessità di impugnare la sequenza dei contratti o l'ultimo dei contratti, in caso di superamento del termine di decadenza di trentasei mesi, quale specifica ipotesi di illecito, impone di ricondurre a tale fattispecie una diversa qualificazione della vicenda nel senso di una realizzata frode alla legge, sostanzialmente assorbita o equivalente, nel significato, all'abuso stesso dello strumento contrattuale, non operando l'art. 32 “alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio”, così come, in materia di licenziamento, l'impugnativa è necessaria in relazione a qualsiasi ipotesi di vizio.
6. Il rigetto del motivo – non essendo contestata la maturazione della decadenza – comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, relativi, rispettivamente, all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e alla fondatezza nel merito delle domande della lavoratrice. 2 V. con riferimento al settore scolastico ancora Cass., 7.11.2016, n. 25522: “65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)”. Con riferimento all'impiego pubblico non scolastico v. Corte di Appello di Roma, sez. lav., 14.9.2018, n. 2661: “la verifica del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza impone l'individuazione di un limite temporale alla successione di contratti a termine, limite che trova copertura normativa europea, e che è individuato in generale dalla normativa italiana in 36 mesi. Del resto, come chiaramente spiegato anche dalla più recente giurisprudenza formatasi nella materia del precariato scolastico nelle scuole statali, ad attestare l'esistenza della ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di 36 mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4- bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 81 del 2015). La complessiva durata massima di 36 mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato ed il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. S.U. 11374/2016)”.
10 7. L'appello va allora disatteso, con conferma dell'impugnata sentenza.
8. Le spese di lite del grado si compensano in ragione della sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali rappresentate della complessità del panorama normativo di riferimento e dell'assenza di precedenti in relazione al tema affrontato.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 538/2023 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 157 del 15.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento del danno, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Faggioli ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Simone Gargiulo e Controparte_1
NT TI ed elettivamente domiciliato presso la civica Avvocatura in
Bologna – appellato, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver sottoscritto quattro contratti a termine con il in qualità di docente di infanzia per supplenze Controparte_1 annuali, nell'anno scolastico 2008/2009 e poi dall'anno scolastico 2011/2012 fino a quello 2013/2014, senza essere stata mai stabilizzata.
Sosteneva che il termine apposto a tutti i contratti doveva considerarsi illegittimo in quanto indicativo di un abuso dello strumento contrattuale previsto dalla disciplina di settore, in evidente contrasto con la normativa di cui al d.lgs.
165/2001 e il quadro legislativo e giurisprudenziale europeo.
In particolare, la successione di contratti a termine evidenziava una carenza cronica in organico cui l'Amministrazione locale avrebbe sopperito attraverso strumenti diversi rispetto all'ordinario ricorso alle procedure dell'immissione in ruolo.
Chiedeva, dunque, previa declaratoria dell'illegittimità del termine e del carattere abusivo della reiterazione dei contratti, la condanna del CP_1 al risarcimento dei danni, nella misura prevista dall'art. 36 del d.lgs. n.
[...]
165/2001.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva la decadenza dall'azione e la CP_1 prescrizione quinquennale e decennale, oltre all'infondatezza delle domande nel merito.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di decadenza, richiamando Cass.,
n. 8038/2022 che, proprio con riferimento a contratti a tempo determinato intercorsi con la P.A., aveva statuito che anche per questi valesse la disciplina in tema di decadenza, pur nell'ipotesi in cui la domanda riguardi unicamente profili risarcitori.
2. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle originarie istanze.
Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_1 all'impugnazione.
3. L'eccezione preliminare in rito proposta dal non è Controparte_1 fondata.
Precisamente, l'appellato eccepisce “l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 435 c.p.c. e tardività dell'impugnazione, non avendo parte appellante notificato alla appellata amministrazione il Decreto di fissazione d'udienza in spregio alla legge. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 15.02.2024, controparte ha notificato il ricorso d'appello in data 18.09.2024 (DOC. E), ma non anche il pedissequo
2 Decreto emanato dall'adita Corte d'Appello di Bologna (rectius ne ha notificato uno afferente ad altro procedimento R.G. n. 199/2023) con conseguente nullità della vocatio in ius”.
La parte, in particolare, richiama il principio secondo cui nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente
è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato, con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (v. Cass., 22.11.2023, n. 32502).
Nel caso di specie, osserva il Collegio, non viene però in rilievo una notificazione omessa o inesistente bensì una notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di appello ritualmente notificata e di un decreto di fissazione dell'udienza relativo a una diversa causa. Si è trattato, dunque, di una mera irregolarità o, in ogni caso, di una forma di nullità della notificazione cui deve far seguito – come ha infatti fatto seguito, ad iniziativa officiosa – l'applicazione dell'art. 291 c.p.c., con invito all'appellante a rinnovare l'incombente (poi ritualmente realizzato).
4. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto intervenuta la decadenza ad impugnare i contratti a termine sulla base dei principi affermati da una pronuncia di legittimità (Cass., 11.3.2022,
n. 8038) che aveva affrontato il diverso caso di una pluralità di contratti a termine
“singolarmente” illegittimi.
La parte evidenzia l'assenza di una (corrispondente) eccezione da parte del relativa all'ipotesi di una reiterazione abusiva di contratti legittimi, come CP_1 nel caso di specie, rilevando che “La contestazione del termine del singolo contratto, non è assimilabile infatti alla contestazione della reiterazione dei singoli contratti, essendo evidente nel caso di specie il contrario, in quanto se i contratti erano singolarmente legittimi, la contestazione dell'abuso risiede non tanto nella loro singola legittimità, quanto nel loro utilizzo distorto, in quanto protrattisi oltre un limite, superato il quale, la sequenza contrattuale è da considerarsi unitariamente illegittima. L'eccezione di decadenza rispetto all'abuso, dovrà pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta da controparte solo con le note autorizzate successivamente alla prima udienza, e quindi tardivamente poiché oltre il termine di legge”.
Il motivo è infondato.
Il infatti, ha eccepito la decadenza anche ai fini risarcitori e, CP_1 comunque, ha riferito l'eccezione anche all'ultimo dei contratti, ciò che è
3 sufficiente nell'ipotesi in cui occorra considerare una sequenza abusiva di contratti a termine legittimi.
Come ha rilevato Cass., 24.7.2025, n. 21082, il precedente rappresentato da
Cass., n. 8038/2022 è stato rimeditato in pronunce successive nelle quali si è chiarito che, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione, previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a) della l.
n. 183/2010, “deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto (così Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023; cui adde Cass., Sez. L, n. 34741 del 12 dicembre 2023)”.
È allora sufficiente limitare la questione al mancato rispetto del termine di decadenza in relazione all'ultimo contratto concluso inter partes, ambito nel quale si è svolta la verifica del Tribunale di Bologna.
5. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile ai contratti scolastici (sia statali che comunali) la decadenza prevista dall'art. 32 della l. n. 183/2010.
Il fatto che la S.C., con le pronunce indicate nella sentenza impugnata, abbia ritenuto applicabile la decadenza prevista dall'art. 32 cit. al pubblico impiego costituirebbe diretta conseguenza dell'applicazione, in materia, del d.lgs. n.
368/2001, nell'ambito di un contesto, appunto, contrattualizzato.
All'interno del pubblico impiego, evidenzia la parte, vi sono però settori destinatari ex lege di un'autonoma regolamentazione, ai quali, pertanto, non sarebbe stato applicabile il d.lgs. n. 368/2001. Tra questi vi è il settore scolastico, alla cui speciale normativa (l. n. 124/1999), infatti, rinviavano tutti i contratti della ricorrente.
La sentenza di primo grado avrebbe anche violato l'art. 1344 c.c., non avendo accertato, a prescindere dall'intervenuta decadenza o meno, il carattere elusivo della sequenza contrattuale, rispetto ai principi dettati dalla clausola 5) della Direttiva 1999/70/CE, venendo meno ai principi che devono orientare nell'applicazione della Direttiva comunitaria, in una prospettiva di tutela effettiva e non apparente.
Il fatto che la normativa nazionale non prevedesse per i contratti a termine degli insegnanti statali e comunali un limite di durata prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015 (e per i comunali anche successivamente, stante l'inapplicabilità della l. n. 107 cit.) non avrebbe impedito di considerare tale requisito come implicito ed immanente alla fattispecie, in conformità agli obblighi imposti dal
4 diritto dell'Unione, non discendendo da una simile lettura alcuna interpretazione contra legem.
Il Giudice avrebbe poi errato dove ha affermato che la normativa dei contratti scolastici non esclude l'applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 dove questo non sia incompatibile, (“quando è invece l'art. 10 comma 4 bis del dlgs 368/2001 che esclude espressamente i contratti scolastici (statali e degli enti locali) dall'applicabilità del dlgs 368/2001, al di là di ogni compatibilità o meno, non si tratta pertanto di un problema di successione delle leggi nel tempo, quanto il fatto che è la stessa norma posteriore che espressamente esclude dal proprio ambito i contratti scolastici”).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto applicabile in via analogica alla normativa scolastica, priva di una norma specifica, la decadenza prevista dall'art. 32 cit.
Come precisato dalla parte, “Recita infatti la sentenza: “Nel caso di specie, dunque, sicuramente la decadenza non può ritenersi incompatibile con la specialità della normativa scolastica” Il primo giudice ha pertanto ritenuto applicabile l'art. 32 della L. 183/2010, perché il dlgs 368/2001 avrebbe parti non incompatibili con la normativa scolastica, e tra queste parti compatibili vi sarebbe l'istituto della decadenza. Ribadito come il dlgs 368/2001 sia nell'ambito scolastico totalmente inapplicabile in virtù dell'art. 10 del dlgs 368/2001, quanto afferma il primo giudice, sul fatto che il dlgs 368/2001 non sarebbe totalmente inapplicabile ai contratti scolastici, certamente è inapplicabile per quanto concerne l'illegittimità dei singoli contratti e il loro abuso, e conseguentemente non è applicabile l'art. 32 L. 183/2010 la cui decadenza è prevista solo per i contratti a termine di cui al dlgs 368/2001. Se la normativa scolastica non prevedeva sino alla L. 107/2015 norme di protezione rispetto ai contratti a termine tout court, non si vede come sia applicabile la decadenza, rispetto a un diritto non previsto. La Cassazione è costante nell'affermare che la decadenza è istituto di stretta interpretazione, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, e quindi ai fini della sua applicabilità occorre sia la norma che prevede la tutela, sia che tale norma preveda un termine decadenziale, entro il quale tale tutela deve essere invocata, nell'ambito scolastico sino alla L.
107/2015 non vi era né norma di tutela e conseguentemente neppure era previsto un termine decadenziale per attivarne l'esercizio”.
I motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione tematica, non sono fondati.
Le doglianze della parte trovano risposta nei principi affermati recentemente dalla giurisprudenza di legittimità.
5 Come evidenziato da Cass., n. 8038/2022, anche nel pubblico impiego privatizzato opera la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine introdotta dall'art. 32 cit., in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto negli artt. 2, comma 2, e 36 (per quanto dalla norma non diversamente disposto) del d.lgs. n. 165/2001.
L'incompatibilità del regime decadenziale con la disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato neppure potrebbe ricavarsi dalla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giustizia UE 08/09/2011, in causa
C-177/10 , punti 85-100), “in mancanza di una disciplina Parte_2 dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché tali modalità procedurali non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività). Sotto il profilo dell'effettività, la
Corte di Giustizia ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell'Unione della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell'interesse della certezza del diritto, poiché termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (nel caso esaminato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza citata si trattava di un termine di 60 giorni)”.
Né sussistono perplessità sotto il profilo del principio di equivalenza, giacché la decadenza di cui all'art. 32 si applica indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto dell'Unione ed a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno.
L'applicabilità della decadenza al caso di specie (v., in relazione ai riferimenti compiuti, Cass., 24.7.2025, n. 21082) consegue al dato, di portata generale e trasversale, che la decadenza opera sul piano della certezza dei rapporti ed è imprescindibile in ragione della ratio della disposizione di assicurare, per tutti i casi nei quali si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
si è anche aggiunto che il risarcimento del danno, a sua volta, sarà soggetto all'ulteriore termine decennale di prescrizione, egualmente decorrente dall'ultimo di tali contratti a termine, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento
6 avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente (così ancora Cass., n. 21082/2025, che richiama Cass., 12.12.2023, n. 34741).
È poi opportuno riportare il successivo passaggio della sentenza della S.C.
n. 21082/2025, ove la Corte afferma che “Non vale obiettare - per sostenere l'inapplicabilità all'ipotesi di superamento dei 36 mesi della decadenza ex art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 - che non è espressamente richiamato, da tale disposizione, l'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001.
Come recentemente precisato da questa Suprema Corte (Cass., Sez. L, n.
2876 del 5 febbraio 2025; Cass., Sez. L, n. 5453 del 1 marzo 2025), il detto art. 32, nel testo antecedente alla modifica operata dalla legge n. 92 del 2012, estende la decadenza prevista per l'impugnazione del licenziamento dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, "all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo",
(comma 3, lett. d) e prevede l'applicazione della nuova normativa anche "ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine" nonché
"ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge" (comma 4, lett. a e b).
La ratio della normativa, come detto, è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte;
con essa non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il richiamo contenuto nella lett. d) del comma 3 e nella lett. a) del comma 4 ai soli artt. 1,2 e 4 del D.Lgs. n. 368 del
2001, "escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia" (così Cass., Sez. L,
n. 30975 del 20 ottobre 2022, che ha affermato l'applicabilità dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche alle azioni di nullità del termine per omesso rispetto delle condizioni imposte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 2001).
Il rinvio fatto agli artt. 1,2, e 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, come reso evidente anche dall'apprezzamento congiunto, a fini interpretativi, dei commi 3 e
4 dell'art. 32, è finalizzato unicamente ad indicare l'oggetto dell'azione di nullità, che può riguardare sia il termine apposto al contratto (art. 1), anche se stipulato dalle aziende indicate nell'art. 2, sia la proroga dello stesso (art. 4).
7 Il richiamo non è, invece, finalizzato ad operare una distinzione, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare la nullità o l'illegittimità del termine medesimo o della sua proroga, violazioni che vanno fatte valere nel rispetto del termine decadenziale anche se la disciplina che si assume violata è dettata da norme non richiamate, ossia dagli artt. 3 e 5 del decreto.
Conferma questa interpretazione la lett. b) del comma 4 dell'art. 32 legge cit. che, nell'estendere il nuovo regime anche ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova legge, non opera alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio, rendendo ulteriormente chiaro che il rinvio agli artt. 1,2,4 del D.Lgs. n. 368 del 2001 si riferisce alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile.
D'altro canto, come pure sopra ricordato, questa Suprema Corte non ha mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto "atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione" (cfr. sempre Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023 e Cass., Sez. L, n. 34741 del
12 dicembre 2023, citate).
Avvalora, peraltro, tale ricostruzione il testo dell'art. 1, comma 1, del
D.Lgs. 368 del 2001, come riformulato dal D.L. n. 34 del 2014, conv. dalla legge n. 78 del 2014, il quale stabilisce che è "consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (...)".
Se il contratto previsto ab origine, ovvero per effetto di eventuali proroghe, di durata superiore ai 36 mesi vede, infatti, proprio in virtù del richiamo a tale ipotesi dell'art. 32 comma 4, lett. a) della legge n. 183 del 2010, applicarsi de plano il termine di decadenza in parola, non vi è (evidentemente) alcuna ragione di operare un distinguo in relazione a fattispecie, sostanzialmente analoga, in cui il termine complessivo di 36 mesi viene superato per effetto di più contratti a
8 termine oggetto di rinnovo oppure stipulati con periodi di interruzione fra l'uno e l'altro.
In conclusione, deve ritenersi che il previsto termine di decadenza trovi applicazione anche in relazione all'azione per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e si può osservare che la ratio di tale disciplina risponde, appunto, all'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche (cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 155 del 2014)”.
In ragione dei principi riportati, è possibile allora affermare che:
a) la ratio sottesa all'art. 32 cit., legata alla salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, richiama una regola che deve essere di applicazione generale e che infatti era (nella vigenza della norma ratione temporis) pacificamente applicabile all'impiego pubblico (v. Cass., n. 8038/2022), non giustificandosi una deroga per il personale scolastico – o meglio, per stare al caso di specie, ai dipendenti comunali che svolgono attività di insegnamento – aspetto su cui l'appellante non ha preso posizione;
b) la deroga invocata dall'appellante riposa sul dato che i rapporti a termine non avrebbero avuto fondamento nella disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001 ma nel distinto sistema di cui al d.lgs. n. 297/1994 e nella l. n. 124/1999, compiendo la parte una (non argomentata) equiparazione tra il personale scolastico statale e i dipendenti dell'Ente comunale che non trova comunque fondamento né nella normativa applicabile, né nei riferimenti presenti nei contratti individuali, in cui la l. n. 124 cit. è richiamata, ad es., in sede di individuazione degli incarichi assegnati, e in cui il d.lgs. n. 297 cit. è richiamato, assieme ad altre fonti e nei limiti della compatibilità, al fine di individuare i casi in cui si determina la risoluzione del contratto, non fondandosi sulla normativa in questione, pertanto, il generale statuto professionale della lavoratrice1;
c) l'art. 10, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001, disposizione che non riguardava le scuole comunali, come affermato dalla pronuncia menzionata nella 1 V. infatti Cass., 25.7.2023, n. 22417: “1.2 Cass. 18 novembre 2021, n. 35369 ha precisato, con orientamento qui pienamente condiviso, che il D.Lgs. n. 297 del 1994, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, quanto al reclutamento, si riferisce alle scuole statali ed al personale incluso nei ruoli (statali e provinciali) di cui agli artt. 398 e 543, così come al solo personale statale è applicabile la disciplina dettata per il conferimento delle supplenze, annuali e temporanee, dalla L. n. 124 del 1999; parimenti, secondo il citato arresto, non è estensibile alla scuola comunale - in quanto dettato in riferimento alle scuole statali - il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, che ha aggiunto nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 il comma 4 bis secondo cui “Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 40, comma 1, e successive modificazioni, alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 14-bis, e al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, comma 5, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente decreto”.
9 nota a piè di pagina n. 1, atteneva alla disciplina sostanziale dei contratti a termine e non dettava comunque alcuna norma in tema di rimedi azionabili in caso di abuso dello strumento contrattuale, trattandosi di disposizione estranea al tema dell'applicabilità dell'art. 32 cit.;
d) ancora prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015 il periodo di trentasei mesi aveva certamente assunto valore di parametro tendenziale in punto di verifica del superamento del limite temporale alla successione dei contratti a termine rilevante anche in sede eurounitaria2 (v. anche il riferimento compiuto da
Cass., n. 21082/2025 al periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 92/2012);
e) la necessità di impugnare la sequenza dei contratti o l'ultimo dei contratti, in caso di superamento del termine di decadenza di trentasei mesi, quale specifica ipotesi di illecito, impone di ricondurre a tale fattispecie una diversa qualificazione della vicenda nel senso di una realizzata frode alla legge, sostanzialmente assorbita o equivalente, nel significato, all'abuso stesso dello strumento contrattuale, non operando l'art. 32 “alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio”, così come, in materia di licenziamento, l'impugnativa è necessaria in relazione a qualsiasi ipotesi di vizio.
6. Il rigetto del motivo – non essendo contestata la maturazione della decadenza – comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo, relativi, rispettivamente, all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e alla fondatezza nel merito delle domande della lavoratrice. 2 V. con riferimento al settore scolastico ancora Cass., 7.11.2016, n. 25522: “65. D'altra parte, ad attestare la esistenza di una ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di trentasei mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 2): si intende affermare che la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. da ultimo S.U. 11374/2016)”. Con riferimento all'impiego pubblico non scolastico v. Corte di Appello di Roma, sez. lav., 14.9.2018, n. 2661: “la verifica del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza impone l'individuazione di un limite temporale alla successione di contratti a termine, limite che trova copertura normativa europea, e che è individuato in generale dalla normativa italiana in 36 mesi. Del resto, come chiaramente spiegato anche dalla più recente giurisprudenza formatasi nella materia del precariato scolastico nelle scuole statali, ad attestare l'esistenza della ragionevolezza del parametro triennale può richiamarsi il fatto che uguale limite massimo di 36 mesi è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (art. 5, comma 4- bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, introdotto dalla L. n. 247 del 2007 e da ultimo art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 81 del 2015). La complessiva durata massima di 36 mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato ed il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso (quanto al settore privato, cfr. S.U. 11374/2016)”.
10 7. L'appello va allora disatteso, con conferma dell'impugnata sentenza.
8. Le spese di lite del grado si compensano in ragione della sussistenza di ragioni gravi ed eccezionali rappresentate della complessità del panorama normativo di riferimento e dell'assenza di precedenti in relazione al tema affrontato.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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