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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1641 /2024
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa AN IN
Il giorno 31/10/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa AN IN, chiamata la causa R.G.
n. 1641 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. SAGNIMBENE, in sostituzione dell'avv. BORSELLINO
CA per parte appellante e l'avv. UMBERTO PAGANO, in sostituzione dell'avv. BOTTINO
MONICA per parte convenuta CP_2
L'avv. SAGNIMBENE, si riporta alla memoria conclusiva contestando gli atti e le difese spiegate da controparte
L'avv. PAGANO, si riporta alla memoria conclusiva contestando gli atti e le difese spiegate da controparte
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.48 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.15,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN IN ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1641 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
, elettivamente domiciliata in P.ZZA S. AGOSTINO N. 1 90034 Parte_1
CORLEONE presso lo studio dell'avv. BORSELLINO CA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 in VIA R. FRANCHETTI 70 95123 CATANIA, presso lo studio dell'avv. BOTTINO MONICA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace
Conclusioni delle parti: All'udienza del 31.10.2025 le parti discutevano la causa come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 50/2024 con la quale il gdp di
Termini Imerese ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante (ricorrente in primo Pt_1 grado) avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti e condannato l'opponente
(appellante) al pagamento delle spese.
L'appellante ha censurato la decisione, reiterando le doglianze formulate in primo grado. In particolare, la assenza di notifica del verbale di contestazione N. 18182/17 elevato dal
[...] in data 21.05.2017 e notificata il 28.06.2017, TG CX514ZZ, sotteso alla cartella;
CP_1
Pagina 2 di 6 l'erroneità del verbale di cui al punto 3) Verbale C/0200012/2020 elevato dal Comune di in data 14.04.2020 e notificato il 29.06.2020, TG DJ250HE per avvenuta CP_1 comunicazione dei dati del conducente;
nonché, con riguardo ai restanti verbali di cui ai punti da 4 a 7 dell'appello, il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, avendo la Pt_1 perduto il possesso dell'autovettura a fronte della vendita della stessa, avvenuta il 25.3.2019, sebbene non trascritta al PRA, così come accertato da altro gdp con sentenza n.1399/23 in atti.
L convenuta costituita ha chiesto il rigetto dell'appello per le ragioni spiegate in CP_2 comparsa.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio di appello, non si sono costituiti in questo grado il ed il . Controparte_1 Controparte_1
2. Merito dell'impugnazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Come noto, la recente giurisprudenza ha chiarito i rimedi azionabili dal debitore destinatario di una pretesa di pagamento assoggettata alle forme della riscossione tributaria, derivante nello specifico da violazioni del codice della strada, che intenda contestare nello specifico la cartella di pagamento:
a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 e/o ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 , allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (da proporsi entro 30 giorni);
b)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Orbene, quanto al verbale N. 18182/17 elevato dal in data 21.05.2017 e Controparte_1 notificato il 28.06.2017, va detto che: “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada” (cfr. Cass. sez.
6-2 civ. ord. n. 7066/18).
Pagina 3 di 6 “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 5403/19).
Tale prova nel caso di specie è stata fornita dall'ente impositore, risultando infondate le doglianze dell'appellante.
Invero, il costituendosi in giudizio, ha fornito la prova della notifica alla Controparte_1 ricorrente del verbale N. 18182/17 elevato dal Comune di in data 21.05.2017 e CP_1 notificato il 28.06.2017, TG CX514ZZ, per un importo complessivo di € 304,13, producendo l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa . Pt_1
Risulta, pertanto, provata la notifica del verbale da parte dell'ente impositore, con tanto di relata di notifica sottoscritta dalla stessa appellante ed avverso cui non è stata proposta querela di falso.
Quanto al il verbale n. c/0200012/2020 elevato in data 14.4.2020 e not. il 26.06.2020, elevato ai sensi dell'art. 126 bis c.2 e riferibile al precedente verbale m. S/269185 del
14.10.2019, al di là della comunicazione dei dati del conducente, la avendo già esperito il Pt_1 ricorso in annullamento in autotutela (senza successo) non può in questa sede muovere nuovamente le stesse doglianze contro lo stesso (“electa una via non datur recursus ad alteram”), non dolendosi la stessa della mancata notifica del verbale e non trattandosi pertanto di un'opposizione c.d. recuperatoria.
Venendo adesso al dedotto difetto di legittimazione passiva per la perdita del possesso di cui alla sentenza prodotta in atti, con riferimento ai verbali: Verbale F/0464159/2020 elevato dal di in data 17.03.2020 e notificato il 13.07.2020, TG DD289SA, per un CP_1 CP_1 importo complessivo di € 116,78; Verbale F/0468049/2020 elevato dal in CP_1 CP_1 data 20.04.2020 e notificato il 21.07.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di €
116,78;Verbale F/0476458/2020 elevato dal di in data 15.06.2020 e CP_1 CP_1 notificato il 07.09.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di € 151,39;Verbale
F/0481399/2020 elevato dal in data 22.07.2020 e notificato il CP_1 CP_1
28.10.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di € 151,39; il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
In disparte dal valore probatorio della sentenza prodotta in atti n. 1399/23, pronunciata tra diverse parti e priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, la stessa non può comunque
Pagina 4 di 6 considerarsi quale fatto estintivo “sopravvenuto” alla formazione del verbale di accertamento da far valere in questa sede.
La pronuncia n. 1399/23 del Giudice di Pace dichiara e accerta, infatti, la perdita del possesso del veicolo in epoca antecedente alla notifica del verbale, ovvero sin dal 25.03.2019
(data in cui si verificò la vendita dello stesso).
Tale doglianza, comunque relativa ad un atto di vendita risalente al 2019 (vds. dichiarazione di vendita allegata al fascicolo di primo grado), non può farsi valere in questa sede, avendo dovuto l'appellante comunque proporre impugnazione avverso i suddetti verbali di accertamento (tutti ritualmente notificati) nei termini di legge e con lo specifico strumento, non essendo stata proposta, con riguardo a questi ultimi, un'opposizione c.d. recuperatoria per mancata notifica.
L'appello è dunque infondato.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex dm 55/14 e succ. mod. in complessivi € 852,00 (oltre accessori) con riferimento alla convenuta costituita.
Nulla va disposto sulle spese riguardo i convenuti contumaci.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica nella persona del Giudice
AN IN, così provvede:
-DICHIARA la contumacia del e del;
Controparte_1 Controparte_1
-RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza n. la sentenza n. 50/2024 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, che conferma;
-CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della convenuta costituita nella misura di € 852,00 ltre Controparte_3 accessori di legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025
Il Giudice
Pagina 5 di 6 AN IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
AN IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa AN IN
Il giorno 31/10/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa AN IN, chiamata la causa R.G.
n. 1641 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv. SAGNIMBENE, in sostituzione dell'avv. BORSELLINO
CA per parte appellante e l'avv. UMBERTO PAGANO, in sostituzione dell'avv. BOTTINO
MONICA per parte convenuta CP_2
L'avv. SAGNIMBENE, si riporta alla memoria conclusiva contestando gli atti e le difese spiegate da controparte
L'avv. PAGANO, si riporta alla memoria conclusiva contestando gli atti e le difese spiegate da controparte
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle ore 9.48 e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.15,
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN IN ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1641 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
, elettivamente domiciliata in P.ZZA S. AGOSTINO N. 1 90034 Parte_1
CORLEONE presso lo studio dell'avv. BORSELLINO CA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliati Controparte_1 P.IVA_1 in VIA R. FRANCHETTI 70 95123 CATANIA, presso lo studio dell'avv. BOTTINO MONICA che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_1 Controparte_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace
Conclusioni delle parti: All'udienza del 31.10.2025 le parti discutevano la causa come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 50/2024 con la quale il gdp di
Termini Imerese ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante (ricorrente in primo Pt_1 grado) avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti e condannato l'opponente
(appellante) al pagamento delle spese.
L'appellante ha censurato la decisione, reiterando le doglianze formulate in primo grado. In particolare, la assenza di notifica del verbale di contestazione N. 18182/17 elevato dal
[...] in data 21.05.2017 e notificata il 28.06.2017, TG CX514ZZ, sotteso alla cartella;
CP_1
Pagina 2 di 6 l'erroneità del verbale di cui al punto 3) Verbale C/0200012/2020 elevato dal Comune di in data 14.04.2020 e notificato il 29.06.2020, TG DJ250HE per avvenuta CP_1 comunicazione dei dati del conducente;
nonché, con riguardo ai restanti verbali di cui ai punti da 4 a 7 dell'appello, il difetto di legittimazione passiva della ricorrente, avendo la Pt_1 perduto il possesso dell'autovettura a fronte della vendita della stessa, avvenuta il 25.3.2019, sebbene non trascritta al PRA, così come accertato da altro gdp con sentenza n.1399/23 in atti.
L convenuta costituita ha chiesto il rigetto dell'appello per le ragioni spiegate in CP_2 comparsa.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio di appello, non si sono costituiti in questo grado il ed il . Controparte_1 Controparte_1
2. Merito dell'impugnazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
Come noto, la recente giurisprudenza ha chiarito i rimedi azionabili dal debitore destinatario di una pretesa di pagamento assoggettata alle forme della riscossione tributaria, derivante nello specifico da violazioni del codice della strada, che intenda contestare nello specifico la cartella di pagamento:
a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 e/o ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 , allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (da proporsi entro 30 giorni);
b)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Orbene, quanto al verbale N. 18182/17 elevato dal in data 21.05.2017 e Controparte_1 notificato il 28.06.2017, va detto che: “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada” (cfr. Cass. sez.
6-2 civ. ord. n. 7066/18).
Pagina 3 di 6 “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 5403/19).
Tale prova nel caso di specie è stata fornita dall'ente impositore, risultando infondate le doglianze dell'appellante.
Invero, il costituendosi in giudizio, ha fornito la prova della notifica alla Controparte_1 ricorrente del verbale N. 18182/17 elevato dal Comune di in data 21.05.2017 e CP_1 notificato il 28.06.2017, TG CX514ZZ, per un importo complessivo di € 304,13, producendo l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla stessa . Pt_1
Risulta, pertanto, provata la notifica del verbale da parte dell'ente impositore, con tanto di relata di notifica sottoscritta dalla stessa appellante ed avverso cui non è stata proposta querela di falso.
Quanto al il verbale n. c/0200012/2020 elevato in data 14.4.2020 e not. il 26.06.2020, elevato ai sensi dell'art. 126 bis c.2 e riferibile al precedente verbale m. S/269185 del
14.10.2019, al di là della comunicazione dei dati del conducente, la avendo già esperito il Pt_1 ricorso in annullamento in autotutela (senza successo) non può in questa sede muovere nuovamente le stesse doglianze contro lo stesso (“electa una via non datur recursus ad alteram”), non dolendosi la stessa della mancata notifica del verbale e non trattandosi pertanto di un'opposizione c.d. recuperatoria.
Venendo adesso al dedotto difetto di legittimazione passiva per la perdita del possesso di cui alla sentenza prodotta in atti, con riferimento ai verbali: Verbale F/0464159/2020 elevato dal di in data 17.03.2020 e notificato il 13.07.2020, TG DD289SA, per un CP_1 CP_1 importo complessivo di € 116,78; Verbale F/0468049/2020 elevato dal in CP_1 CP_1 data 20.04.2020 e notificato il 21.07.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di €
116,78;Verbale F/0476458/2020 elevato dal di in data 15.06.2020 e CP_1 CP_1 notificato il 07.09.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di € 151,39;Verbale
F/0481399/2020 elevato dal in data 22.07.2020 e notificato il CP_1 CP_1
28.10.2020, TG DD289SA, per un importo complessivo di € 151,39; il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
In disparte dal valore probatorio della sentenza prodotta in atti n. 1399/23, pronunciata tra diverse parti e priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, la stessa non può comunque
Pagina 4 di 6 considerarsi quale fatto estintivo “sopravvenuto” alla formazione del verbale di accertamento da far valere in questa sede.
La pronuncia n. 1399/23 del Giudice di Pace dichiara e accerta, infatti, la perdita del possesso del veicolo in epoca antecedente alla notifica del verbale, ovvero sin dal 25.03.2019
(data in cui si verificò la vendita dello stesso).
Tale doglianza, comunque relativa ad un atto di vendita risalente al 2019 (vds. dichiarazione di vendita allegata al fascicolo di primo grado), non può farsi valere in questa sede, avendo dovuto l'appellante comunque proporre impugnazione avverso i suddetti verbali di accertamento (tutti ritualmente notificati) nei termini di legge e con lo specifico strumento, non essendo stata proposta, con riguardo a questi ultimi, un'opposizione c.d. recuperatoria per mancata notifica.
L'appello è dunque infondato.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vanno liquidate ex dm 55/14 e succ. mod. in complessivi € 852,00 (oltre accessori) con riferimento alla convenuta costituita.
Nulla va disposto sulle spese riguardo i convenuti contumaci.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica nella persona del Giudice
AN IN, così provvede:
-DICHIARA la contumacia del e del;
Controparte_1 Controparte_1
-RIGETTA l'appello proposto avverso la sentenza n. la sentenza n. 50/2024 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, che conferma;
-CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della convenuta costituita nella misura di € 852,00 ltre Controparte_3 accessori di legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025
Il Giudice
Pagina 5 di 6 AN IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
AN IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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