Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Luciana Nicolì Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1428/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
COLALELLI STEFANO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato l'11.09.2024 ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto con . Il Controparte_2 ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio in ON (TR) in data 16.09.2000 con CP_2
;
[...]
-che dall'unione è nata la IG , ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1 indipendente;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, i coniugi hanno proposto ricorso per la separazione;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non conciliarsi, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che, con decreto di omologa del 06.04.2018, il Tribunale di Terni ha dichiarato la separazione dei coniugi;
- di svolgere attività lavorativa, quale dipendente della Provincia di Terni con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di euro 1.000;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
- che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con revoca dell'obbligo di versare alla la somma di euro 350,00 a titolo di contributo CP_2 al mantenimento della IG e dell'obbligo di contribuzione del 50% delle spese straordinarie per la IG , null'altro disporre per la IG, stante il raggiungimento Per_1 della maggiore età, né per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di scioglimento del Controparte_2 matrimonio e non contestando le richieste avversarie e, anzi, rappresentando che erano in corso delle trattative al fine di poter prestare conclusioni congiunte.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, trattata con modalità di scambio note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni del divorzio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm depositato in data 07.02.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1) revocare l'obbligo del Sig. di versare a favore della Sig.ra CP_1 CP_2 la somma mensile di € 350,00 relativa al mantenimento della IG ,
[...] Persona_1 essendosi la ragazza trasferita a Napoli ed avendo ivi instaurato una convivenza con il proprio compagno. Sul punto, considerata anche l'indipendenza economica della IG
, che già da tempo percepiva reddito per l'attività lavorativa svolta, il Sig. ha Per_1 CP_1 già cessato dal mese di novembre 2024 ogni forma di versamento a titolo di mantenimento della ragazza e dichiara di rinunciare a richiedere la restituzione anche solo di parte delle somme regolarmente corrisposte fino alla data suindicata. Allo stesso modo la Sig.ra dichiara di aver ricevuto gli importi per l'assegno di mantenimento per Controparte_2 la IG fino al mese di ottobre 2024, nonché il rimborso delle spese straordinarie e dichiara di null'altro avere a pretendere dal Sig. a tali titoli, rinunciando al rimborso CP_1 della somma per l'omessa rivalutazione monetaria;
2) revocare l'obbligo dei genitori di contribuzione per il 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla IG;
3) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsiasi contributo reciproco a titolo di assegno divorzile;
4) i coniugi dichiarano e confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altro titolo e/o ragione e/o per diritti connessi, accessori, conseguenti e, in ogni caso, dipendenti dal rapporto di coniugio e dal decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di Terni n.° 3344/2018 del 06.04.2018, dichiarandosi, altresì, interamente soddisfatti;
5) i Signori e dichiarano di rinunciare a proporre appello CP_1 Controparte_2 avverso l'emananda sentenza, nonché dichiarano, ex art.473 bis. 12 comma 2 c.p.c. che non sono pendenti tra loro altri procedimenti avanti ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
6) i signori e dichiarano, inoltre, ex art.473 bis. 51, CP_1 Controparte_2 comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi ad allegarli a richiesta del Tribunale;
7) le spese ed i compensi legali sono interamente compensati con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2
in ON (TR) il 16.09.2000 alle condizioni congiunte riportate in parte
[...] motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ON (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 6, parte I);
spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3 aprile 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti