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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2623/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DORIGIOLA FRANCESCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DORIGIOLA FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/10/2006 da Parte_1
(nata in [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Parte_2
19/04/1967), trascritto al n. 36, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Vedelago (TV) alla Via G. Carducci n. 9/B, di proprietà della sig.ra viene assegnata alla Pt_1
stessa.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
3. In considerazione della sua età la figlia minore sarà libera di frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà; in Per_1
ogni caso la figlia potrà stare presso il padre a week-end alterni dal sabato mattina alla domenica sera ed un pomeriggio di un giorno infrasettimanale. Durante le vacanze natalizie la figlia minore potrà trascorrere una settimana con il padre ed
2 una settimana con la madre (la vigilia di Natale con un genitore, dal giorno di Natale al 31/12 con l'altro genitore, dal
31/12 al 06/01 col genitore col quale hanno trascorso la Vigilia) ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali la figlia minore potrà trascorrere tre giorni anche non continuativi con un genitore e tre giorni anche non continuativi con l'altro genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre tre settimane, anche non continuative;
le vacanze andranno concordate tra i genitori di anno in anno entro il
31/05. Per le restanti festività civili e religiose il soggiorno presso l'uno o l'altro genitore sarà concordato nei 30 giorni anteriori alla festività.
4. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Parte_2 Parte_1
, la somma mensile di Euro 350,00 (€ trecentocinquanta/00), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Con riferimento alle spese straordinarie il IG. inoltre, Pt_2
corrisponderà alla IG.ra una somma a forfait di Euro 550,00 (€ cinquecentocinquanta/00) annui, entro il mese Pt_1
di dicembre di ogni anno.
5. L'Assegno Unico Universale di complessivi Euro 57,50, verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, rispettivamente per Euro 28,75 mensili.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni mantenimento a favore e/o a carico dell'uno o dell'altra.
7. Le spese legali sono compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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