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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
LE PP Presidente
Francesco AR Ciaralli Giudice
CE PE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
C.F. , con l'Avv. RONCHETTI TI Parte_1 C.F._1
e
RE PROIETTI, C.F. , con l'Avv. RONCHETTI C.F._2
TI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in TIVOLI, in data 11/04/2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 19, Parte I, Anno 2012), sono genitori di
(nata in data [...]) e (nata in [...] [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. 2
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e RE Parte_1
PROIETTI, i quali hanno contratto matrimonio in TIVOLI, in data 11/04/2012;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di TIVOLI (Atto n. 19, Parte I, Anno 2012);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate in ricorso dalle parti, da intendersi qui ripetute e trascritte;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
CE PE LE PP
N. R.G. 1058/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
LE PP Presidente
Francesco AR Ciaralli Giudice
CE PE Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
C.F. , con l'Avv. RONCHETTI TI Parte_1 C.F._1
e
RE PROIETTI, C.F. , con l'Avv. RONCHETTI C.F._2
TI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in TIVOLI, in data 11/04/2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di tale Comune (Atto n. 19, Parte I, Anno 2012), sono genitori di
(nata in data [...]) e (nata in [...] [...]). Per_1 Per_2
Le parti hanno chiesto la dichiarazione di separazione consensuale alle condizioni concordate, con proposizione di ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. 2
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
In considerazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti, il giudizio deve proseguire per la definizione di tale domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e RE Parte_1
PROIETTI, i quali hanno contratto matrimonio in TIVOLI, in data 11/04/2012;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di TIVOLI (Atto n. 19, Parte I, Anno 2012);
- dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate in ricorso dalle parti, da intendersi qui ripetute e trascritte;
- spese di lite al definitivo;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
CE PE LE PP