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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2024, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pinnetta, Parte_1 ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Christian Lo Scalzo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della indennità di disoccupazione NASPI in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato con e cessato in data 31.3.2022, con vittoria Controparte_2 di spese e con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere
1 alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità NASpI, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921), “… la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)”.
Tanto premesso, l'istituto previdenziale ha ritenuto nel caso operante il regime decadenziale di cui si discute sul duplice rilievo che 1) “è stato accertato che, già in sede di domanda del 1.4.2022, il ricorrente aveva omesso di dichiarare entro un mese, a pena di decadenza, i redditi, anche se pari a zero, discendenti dall'esser socio, a far data dal 12.7.2018 (quindi già prima di richiedere la prestazione NASPI), della ”; Parte_2
2) “l'avere dichiarato [solo in sede di ricorso amministrativo (doc. 5a) del 19.12.2022 (doc. 5b), quindi ben oltre il termine di un mese sia dal 1.4.2022 che dal 19.9.2022, dunque tardivamente rispetto alla decadenza di legge] di non percepire alcun reddito dalla cooperativa agricola non ha completato i suoi oneri di Pt_2 comunicazione, nulla essendo stato riferito infatti in ordine ai redditi presunti discendenti dall'essere titolare, a far data dal 22.6.2020, di partita IVA per lo svolgimento dell'attività di coltivazione di ortaggi (doc. 6)”.
A fronte delle allegazioni che precedono, occorre, tuttavia, in via preliminare, rilevare come la tardiva costituzione in giudizio precluda all' di avvalersi, a fini CP_1 probatori, della documentazione allegata alla relativa memoria. Conseguentemente, la circostanza (in alcun modo rilevabile dagli atti della fase amministrativa prodromica e introdotta dall'istituto previdenziale soltanto nell'ambito del presente giudizio) che il fosse titolare di partita IVA (per lo svolgimento Parte_1 dell'attività di coltivazione di ortaggi) non può che risultare sguarnita di prova, con il corollario che ad essa non possono in alcun modo correlarsi eventuali effetti pregiudizievoli scaturenti dall'omessa dichiarazione - da parte del medesimo Parte_1
- dei redditi annui presunti, riferibili all'attività di lavoro autonomo in questione. Ciò posto, è, sotto altro profilo, da ritenere che la qualità di socio della cooperativa agricola rivestita dal non possa di per sé essere apprezzata alla stregua Pt_2 Per_1 di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (a maggior ragione, in difetto di allegazioni da parte dell' in ordine ad una eventuale partecipazione personale del CP_1 socio al lavoro aziendale) e non possa, in quanto tale, dare luogo all'obbligo di comunicazione che viene in rilievo;
sicché è, del pari, da escludere che, in relazione a
2 quanto dappresso evidenziato, operi il regime di decadenza di cui al precitato art. 11 D. Lgs. n. 22/15 (cfr. sul punto Cass. civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921, sopra citata). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. È, invece, da disattendere la richiesta di condanna dell' ex art. 96, c.p.c., CP_1 formulata dal , laddove, per un verso, la relativa istanza, in relazione alla Parte_1 previsione di cui al primo comma dello stesso art. 96, non contiene alcuna allegazione relativa agli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., sez. un., Ord. n. 7583 del 2004; sez. un., Ord., n. 1140 del 2007); per altro verso, quanto alla richiesta di pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la richiesta di ripetizione dell' in ogni CP_1 caso, si fonda su una opzione interpretativa (volta a far valere il regime decadenziale di cui trattasi) in astratto sostenibile anche se qui disattesa, sì da escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.3.2023, da nei confronti dell così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del a Parte_1 percepire, in relazione alla istanza amministrativa presentata l'1.4.2022, l'indennità NASpI nella misura di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei in favore del , ove ancora non corrisposti o medio tempore Parte_1 oggetto di trattenuta, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 3 ottobre 2024. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Pinnetta, Parte_1 ricorrente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Christian Lo Scalzo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito la condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della indennità di disoccupazione NASPI in relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato con e cessato in data 31.3.2022, con vittoria Controparte_2 di spese e con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre puntualizzare come non sia oggetto di contestazione la circostanza che il ricorrente possa far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione utili al conseguimento della prestazione dedotta in lite, laddove le difese dell'istituto previdenziale convenuto si incentrano esclusivamente sulla omessa, tempestiva dichiarazione da parte dell'istante dei redditi presunti discendenti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo. In buona sostanza, facendo leva sulle previsioni del D. Lgs. n. 22/15, in virtù delle quali “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese CP_1 dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne” (articolo 10, primo periodo) e “ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere
1 alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
… (articolo 11), l' ha eccepito che il ricorrente, a seguito della presentazione della domanda di CP_1 indennità NASpI, avrebbe dovuto comunicare entro i trenta giorni successivi, a pena di decadenza dalla fruizione della prestazione, l'attività di lavoro autonomo svolta, dichiarando il reddito annuo previsto in relazione a tale attività (in modo da consentire all'ente erogatore di accertare la effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione). Come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte (vds. Cassazione civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921), “… la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall'omessa comunicazione all' della circostanza della contemporaneità tra il CP_1 godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all'inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione (Cass. nn. 846 e 1053 del 2024)”.
Tanto premesso, l'istituto previdenziale ha ritenuto nel caso operante il regime decadenziale di cui si discute sul duplice rilievo che 1) “è stato accertato che, già in sede di domanda del 1.4.2022, il ricorrente aveva omesso di dichiarare entro un mese, a pena di decadenza, i redditi, anche se pari a zero, discendenti dall'esser socio, a far data dal 12.7.2018 (quindi già prima di richiedere la prestazione NASPI), della ”; Parte_2
2) “l'avere dichiarato [solo in sede di ricorso amministrativo (doc. 5a) del 19.12.2022 (doc. 5b), quindi ben oltre il termine di un mese sia dal 1.4.2022 che dal 19.9.2022, dunque tardivamente rispetto alla decadenza di legge] di non percepire alcun reddito dalla cooperativa agricola non ha completato i suoi oneri di Pt_2 comunicazione, nulla essendo stato riferito infatti in ordine ai redditi presunti discendenti dall'essere titolare, a far data dal 22.6.2020, di partita IVA per lo svolgimento dell'attività di coltivazione di ortaggi (doc. 6)”.
A fronte delle allegazioni che precedono, occorre, tuttavia, in via preliminare, rilevare come la tardiva costituzione in giudizio precluda all' di avvalersi, a fini CP_1 probatori, della documentazione allegata alla relativa memoria. Conseguentemente, la circostanza (in alcun modo rilevabile dagli atti della fase amministrativa prodromica e introdotta dall'istituto previdenziale soltanto nell'ambito del presente giudizio) che il fosse titolare di partita IVA (per lo svolgimento Parte_1 dell'attività di coltivazione di ortaggi) non può che risultare sguarnita di prova, con il corollario che ad essa non possono in alcun modo correlarsi eventuali effetti pregiudizievoli scaturenti dall'omessa dichiarazione - da parte del medesimo Parte_1
- dei redditi annui presunti, riferibili all'attività di lavoro autonomo in questione. Ciò posto, è, sotto altro profilo, da ritenere che la qualità di socio della cooperativa agricola rivestita dal non possa di per sé essere apprezzata alla stregua Pt_2 Per_1 di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (a maggior ragione, in difetto di allegazioni da parte dell' in ordine ad una eventuale partecipazione personale del CP_1 socio al lavoro aziendale) e non possa, in quanto tale, dare luogo all'obbligo di comunicazione che viene in rilievo;
sicché è, del pari, da escludere che, in relazione a
2 quanto dappresso evidenziato, operi il regime di decadenza di cui al precitato art. 11 D. Lgs. n. 22/15 (cfr. sul punto Cass. civile sez. lav., 19.8.2024, n. 22921, sopra citata). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. È, invece, da disattendere la richiesta di condanna dell' ex art. 96, c.p.c., CP_1 formulata dal , laddove, per un verso, la relativa istanza, in relazione alla Parte_1 previsione di cui al primo comma dello stesso art. 96, non contiene alcuna allegazione relativa agli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass., sez. un., Ord. n. 7583 del 2004; sez. un., Ord., n. 1140 del 2007); per altro verso, quanto alla richiesta di pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la richiesta di ripetizione dell' in ogni CP_1 caso, si fonda su una opzione interpretativa (volta a far valere il regime decadenziale di cui trattasi) in astratto sostenibile anche se qui disattesa, sì da escludere la configurabilità di un abuso dello strumento processuale, suscettivo di sanzione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27.11.2019, n. 31030, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. , a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”). La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 1.3.2023, da nei confronti dell così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del a Parte_1 percepire, in relazione alla istanza amministrativa presentata l'1.4.2022, l'indennità NASpI nella misura di legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei in favore del , ove ancora non corrisposti o medio tempore Parte_1 oggetto di trattenuta, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.200,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 3 ottobre 2024. il giudice dott. Giovanni De Palma
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