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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1927/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FASCÌ LORENZO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , allegando: Controparte_1
− che, in data 23.05.2012, si era recato all'Ospedale per effettuare alcuni controlli medici a cui periodicamente si sottoponeva,
− che, tornando a casa, era stato costretto ad aggirare un'autovettura parcheggiata quasi a ridosso del portone della propria abitazione, quando, sentendo delle grida, si era girato ed era stato aggredito verbalmente e fisicamente da un uomo, poi identificato nell'odierno convenuto, che, inveendo contro di lui, lo aveva colpito con un pugno al viso, convinto che esso attore avesse danneggiato l'automobile di sua proprietà,
− che i fatti erano avvenuti nel rione Modena di Reggio Calabria, noto per essere teatro di continui furti da parte di zingari, sicché, probabilmente, il convenuto, vedendo esso attore avvicinarsi all'automobile di sua proprietà, aveva pensato che lo stesso fosse uno zingaro che intendeva danneggiarla, non immaginando, invece, che egli stesse semplicemente rientrando nella propria abitazione,
− che, a questo punto, esso attore, accortosi di non avere con sé le chiavi di casa, si era recato dalla madre che risiedeva a poche decine di metri,
− che, mentre si trovava dalla madre, erano sopraggiunte le Forze dell'Ordine,
− che le Forze dell'Ordine, a seguito di perquisizione dell'abitazione di esso attore, avevano sequestrato «una pistola giocattolo in plastica con apposito caricatore sprovvisto degli appositi pallini e priva di tappo rosso» lasciata sul tavolo dal figlio, un fucile regolarmente detenuto con le cartucce e le relative custodie e due tipici coltelli in uso ai cacciatori e lo avevano poi accompagnato in Questura in stato di fermo,
− che, a seguito della vicenda indicata, esso attore era stato sottoposto ad un procedimento penale (n. 3336/2012 R.G.N.R. – n. 1976/2014 R.G. TRIB.) per i reati di cui agli artt. 635, comma 2, n. 3, c.p. e 81, 612, comma 2, c.p., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione,
pagina 2 di 22 − che la Corte d'Appello di Reggio Calabria (proc. n. 3336/2012 R.G.N.R. – n.
2015/2017 R.G. APP.), con sentenza divenuta definitiva, lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 635 c.p. e, in relazione al reato di minaccia, aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p., rideterminando la pena in euro 200,00 di multa,
− che, parallelamente, era stato celebrato anche un procedimento penale (N.
42/2013 R.G.N.R.) a carico dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 582
c.p., instaurato a seguito della denuncia-querela presentata da esso attore nei giorni successivi ai fatti appena narrati e conclusosi innanzi al Tribunale di
Reggio Calabria, quale giudice d'appello, con sentenza di assoluzione con formula dubitativa,
− che esso attore, a causa della condotta del convenuto, aveva subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoni, quantificati complessivamente in euro 46.814,00,
Parte attrice ha dedotto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., patiti in conseguenza del delitto di calunnia e di lesioni personali perpetrati in suo danno dal convenuto e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che le accuse rivolte dal sig. nei confronti dell'odierno Controparte_1 istante assumono carattere calunnioso in quanto espresse nella scienza e coscienza che i comportamenti attribuiti al sig. non erano nella realtà esistiti e\o dallo stesso Pt_1 compiuti;
2) per l'effetto dichiarare il sig. responsabile in via civile e riconoscere _1 il diritto dell'odierno istante al risarcimento degli stessi nella misura sopra determina che qui si riassume nella complessiva somma di euro 46.814,00; 3) condannare l'odierno convenuto al risarcimento in favore del ricorrente nella misura di cui al capo b) delle presenti conclusioni, con accessori di legge, ivi compresi interessi legali ed indennizzo per rivalutazione monetaria se dovuta;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze, tenendo nella giusta considerazione l'adito Tribunale della mancata adesione al procedimento di mediazione».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2021, si è tempestivamente costituito in giudizio , contestando la pretesa Controparte_1
pagina 3 di 22 risarcitoria avanzata dalla controparte e sollevando eccezione riconvenzionale di integrale compensazione del credito risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore di Pt_1 con quello spettante ad esso convenuto per il danno patito a causa dei reati di
[...] danneggiamento, calunnia e minaccia commessi in suo danno dall'attore.
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare la Controparte_1 domanda attorea e in caso di accoglimento dichiarare la relativa pretesa estinta per compensazione con l'importo che la controparte, in accoglimento della eccezione riconvenzionale, sarà condannata a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, per le ragioni indicate in premessa e il cui ammontare dovrà essere quantificato in via equitativa, quanto ai danni morali per la minaccia in un importo non inferiore a € 45.000 e, quanto ai danni morali da calunnia in un importo non inferiore a €
50.000,00; oltre il danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo per € 500,00. Il tutto con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze di causa».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. A seguito di denuncia presentata da , è stato avviato il Controparte_1 procedimento penale n. 3336/2012 R.G.N.R. a carico di per i reati di cui Parte_1 agli artt. 635, comma 2, n. 3, c.p. «perché danneggiava l'autovettura Audi Q5 tg. DX385ZP, di proprietà di , parcheggiata sulla pubblica via, in prossimità del Controparte_1 campo CONI di Modena, rigando la fiancata sinistra della stessa mediante un oggetto appuntito. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede»
(capo A dell'imputazione) e 81, 612, comma 2, c.p. «perché, dopo essersi dato alla fuga a seguito della commissione del fatto di cui al capo A) ed essere stato raggiunto da _1
pagina 4 di 22 , dapprima lo minacciava proferendo le testuali parole “or nchiano supra pighiu _1
a pistola e ti sparu” e, successivamente, dopo essere entrato nella propria abitazione ed esserne uscito poco dopo, portando la mano destra dietro la schiena e facendo intuire di essere in possesso di un'arma (successivamente rinvenuta presso la sua abitazione e corrispondente ad un'arma giocattolo marca NG NG priva del tappo rosso), lo minacciava indirizzandogli le seguenti parole “Vieni qua che ti sparo vieni qua che ti ammazzo”. Con le aggravanti della minaccia grave e commessa con armi» (capo B dell'imputazione).
Con sentenza del 26.09.2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l'odierno attore colpevole dei reati ascritti e, ritenuti gli stessi uniti dal vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.
A seguito di appello proposto da la Corte d'Appello di Reggio Parte_1
Calabria, con sentenza n. 1115/2018 dell'11.07.2018, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.c., dal reato di cui al capo A dell'imputazione perché il fatto non sussiste;
ha inoltre escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B dell'imputazione in euro 200,00 di multa (cfr. all. 6 di parte attrice).
Tale sentenza è divenuta definitiva in data 24.11.2018 (cfr. doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Definitosi il procedimento penale, ha agito in sede civile al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia asseritamente perpetrato nei suoi confronti da , sostenendo che l'odierno convenuto lo Controparte_1 avesse falsamente incolpato dei reati di danneggiamento aggravato e di minaccia a mano armata pur sapendolo innocente.
Sul punto, giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., oltre che del danno patrimoniale, non richiede che il fatto illecito integri in concreto una fattispecie punibile per il concorso di tutti gli elementi a pagina 5 di 22 tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia pertanto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale
(Cass. Civ. 8845/1995, Cass. Civ. 22020/2007).
Ai fini del risarcimento del danno derivante da un fatto illecito astrattamente integrante gli estremi di un reato, l'inesistenza di una pronuncia del Giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del Giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. Civ. 3747/2001), spettando infatti al Giudice civile il potere di accertare incidenter tantum la sussistenza degli elementi costituitivi del reato ai fini del risarcimento del danno (si veda, sul punto, Cass. Civ. 12126/2018, secondo cui «in tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perché si configuri la responsabilità civile dell'autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo per converso sufficiente che esso corrisponda, nella sua oggettività, ad una fattispecie astratta di reato»).
L'inesistenza di un accertamento, in sede penale, della sussistenza del delitto di calunnia
è dunque irrilevante nel presente procedimento, ben potendo il Giudice civile accertare incidenter tantum se la condotta tenuta dal convenuto integri gli elementi costituivi del reato indicato dall'attore.
Ciò premesso, com'è noto, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato, solo ove contengano gli elementi costitutivi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia calunniosa e il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (ex multis, Cass. Civ. 22311/2023,
Cass. Civ. 12875/2025).
Ogni denuncia di notitia criminis si risolve, infatti, nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare il soggetto denunciato di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva pagina 6 di 22 della reputazione, essendo, pertanto, ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato, in particolare dovendo escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione, e ciò allorché il denunciante, persino quando si tratti di un semplice cittadino, in un esposto all'autorità attribuisca ad altra persona fatti illeciti al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza (Cass. Civ. 11271/2020 in motivazione).
Colui che chieda in sede civile il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha dunque l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare i fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi poi infondate (Cass. Civ. 11898/2016, Cass. Civ. 30988/2018, Cass. Civ. 11271/2020).
Per quanto riguarda, in particolare, l'elemento soggettivo del delitto di calunnia, occorre ricordare che esso si identifica nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di incolpare taluno di un reato, pur sapendolo innocente, mediante la presentazione di una denuncia o querela all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferirne.
Il danneggiato ha quindi l'onere di dimostrare la consapevolezza, in capo al denunciante o al querelante, della falsità ed infondatezza delle accuse avanzate, atteso che il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato o del querelato esclude la presenza dell'elemento soggettivo del reato (Cass. Pen. 8976/2009, Cass. Pen.
27846/2009).
E' nota l'incompatibilità del reato di calunnia anche con la forma meno intensa di dolo, cioè il dolo eventuale (Cass. Pen. 3179/2012, Cass. Pen. 2750/2008), componendosi la struttura del dolo del reato di calunnia dell'intenzione di incolpare e della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, entrambi elementi indefettibili.
pagina 7 di 22 Va, infine, evidenziato che la prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice può
«desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva
e volitiva del soggetto in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato» (Cass. Civ.
36211/2020).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da sia fondata solo nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Per quanto riguarda il reato di danneggiamento, si deve rilevare che, con sentenza n.
1115/2018, divenuta definitiva, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel procedimento n.
3336/2012 R.G.N.R. a carico dell'odierno attore, ha ritenuto che «certamente i signori
e hanno visto l'imputato dirigersi verso la propria abitazione e, dal loro _1 Pt_2 punto di osservazione collocato tra la cancellata di uscita del campo CONI e l'abitazione dell'imputato, divise dalla strada Modena-San Sperato e dal cortile su cui si affaccia
l'edificio ove risiede l'imputato e ove era parcheggiata l'AUDI 5, abbiano visto un gesto inequivocabile di che strisciava con un oggetto contundente lo sportello anteriore Pt_1 sx dell'auto della parte civile ma, dagli atti, inequivocabilmente emerge che la prova del danno inferto non c'è. Non c'è in epoca di telefoni cellulari dotati di fotocamere ad alta definizione immediatamente disponibili e/o immediatamente reperibili, una semplice foto dello sportello danneggiato che, magari non nella immediata concitazione del fatto, ben avrebbe potuto essere scattata subito dopo, dopo il passaggio della parte civile in
Questura, prima di un possibile ricovero dell'auto in una carrozzeria adeguata al pregio e al valore dell'autovettura. Nulla di tutto questo. Non solo. Sul luogo del fatto, chiamate dal teste , il funzionario di PS che si era allenato con e la signora Tes_1 Controparte_1
fino a pochi minuti prima del fatto, sono intervenute almeno due volanti della Pt_3
Polizia di Stato. Ebbene, nessuno degli Agenti ha ritenuto di dovere scattare una foto o fare riferimento nel corso della deposizione a un'ispezione condotta sulla vettura
“danneggiata”, nessuno, né il teste né il teste dicono di avere visto Tes_2 Tes_3 personalmente il graffio né ne hanno fornito una benché minima descrizione […] Ma lo
pagina 8 di 22 stesso teste non dice di essersi avvicinato a visionare il graffio […] Nemmeno la Tes_1 parte civile ha offerto minima prova del danno subito, non ha prodotto una fotografia, non ha prodotto la fattura delle riparazioni che si erano rese necessarie per ripristinare
l'integrità della fiancata dell'auto. La parte civile ha prodotto un semplice preventivo di un carrozziere per “Fiancata sx per lavorazione di carteggiatura, stuccatura, isolante da passare, mascheratura, manodopera e materiale di consumo necessario”, ma nemmeno nel preventivo si specifica quale tipo di danno si sarebbe dovuto riparare. In ultimo non ci si può astenere dal rilevare che non è stato rinvenuto, né sul luogo del fatto né sulla persona di né a casa della madre ove l'imputato si era rifugiato accompagnato da una Pt_1 vicina di casa indicata nella memoria depositata il 15.05.2018 in , Controparte_2
l'oggetto contundente con cui avrebbe rigato la fiancata dell'AUDI Q5 […] Pt_1
L'evidenza disponibile non consente di ritenere provato che un danno all'autovettura della parte civile inferto dall'imputato effettivamente ci fu e, quindi, se pur nei termini di cui all'art. 530 II comma c.p.p., la prova del reato di cui al capo A) non è stata raggiunto e
l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste» (cfr. all. 6 di parte attrice).
Nel diverso procedimento penale n. 42/2013 R.G.N.R. a carico dell'odierno convenuto, il teste , Ass. Capo della Polizia di Stato e cugino di Testimone_4 Parte_1 escusso innanzi al Giudice di Pace all'udienza dell'11.03.2016, ha riferito: «conosco in quanto mio cugino. Fui interpellato al momento in cui mio cugino venne tradotto Pt_1 in caserma per accertamenti. Fui contattato dai miei parenti. Giunto in Questura seppi che mio cugino era stato tradotto lì per minaccia aggravata e danneggiamento […] Seppi che mio cugino aveva danneggiato un'autovettura del Dr. . Ero in Questura e c'era il _1
Dr. che stava sporgendo querela. Poi uscii perché i miei colleghi stavano _1 procedendo. Un mio parente, uscito fuori, mi fece vedere la macchina dello Scordino per constatare l'eventuale danneggiamento e potei constatare che la macchina era intatta. Non la controllai da solo e sapendo che lo era amico di mio collega tale _1 _1
, lo chiamai sapendolo in Questura per fargli constatare che nella macchina non
[...]
c'era alcun danneggiamento e il ne prese atto […]» (cfr. all. 4 di parte convenuta). Tes_1
pagina 9 di 22 Il teste ha poi precisato: «appena arrivai entrai nella stanza dove Testimone_4
c'era il Dr. . Io mi sono qualificato e ho detto al Dr. che il era _1 _1 Pt_1 mio cugino e che se ci fosse stato un danneggiamento avremmo riparato il danno. Avevo saputo dai miei colleghi di quello che stava succedendo e cioè delle minacce e del danneggiamento. Il Dr. mi disse che non c'erano problemi. A quel punto uscii. _1
Inizialmente entrai per vedere cosa stava succedendo e poi dopo aver parlato con lo
uscii per visionare la macchina. I colleghi in stanza erano diversi. Non ricordo _1 chi fossero. C'era il Dr. seduto e una ragazza in piedi. Mi pare ci fosse il _1 sovraintendente . Non ricordo chi stava redigendo la denuncia. Quando entrai, la Pt_2 denuncia era già in corso di battitura» (cfr. all. 4 di parte convenuta).
Ebbene, com'è noto, le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (ex multis, Cass. Civ. 9957/2025).
Si deve inoltre evidenziare che, anche nel presente giudizio, il convenuto – che in sede penale ha sempre sostenuto di aver visto l'odierno attore graffiare l'automobile di sua proprietà e di avere, subito dopo, verificato l'esistenza di un danno alla fiancata della vettura (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2015 del procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R.
- n. 1976/2014 R.G. TRIB. – doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) – non ha fornito alcuna prova orale o documentale idonea a dimostrare la sussistenza dell'asserito danno all'autovettura o, comunque, volta a far vacillare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_4
nel procedimento n. 42/2013 R.G.N.R.
[...]
Deve pertanto ritenersi provato che, a seguito dei fatti verificatisi in data 23.05.2012,
l'automobile di proprietà del convenuto non presentava danni riconducibili alla condotta dell'attore e che , nel momento in cui ha presentato la denuncia Controparte_1 per il reato di danneggiamento nei confronti di fosse pienamente Parte_1 consapevole della sua innocenza.
pagina 10 di 22 Infatti, sebbene il convenuto, in un primo momento, dal punto di osservazione in cui si trovava, può aver pensato che l'attore avesse danneggiato l'automobile di sua proprietà – circostanza, questa, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nella sentenza n.
1115/2018 e anche dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione ove si legge: «siamo nel quartiere Modena.
Quartiere notissimo alla città in quanto teatro di continui furti da parte di zingari che approfittano dei cittadini che si recano al (CONI) sito nella zona, lasciando le autovetture incustodite nello slargo antistante: appunto dove abita anche il sig. Il sig. Pt_1 _1 esce dal CONI e vede il sig. che passa tra il muro del limitrofo fabbricato e la sua Pt_1 autovettura parcheggiata, casualmente, proprio parallelamente alla abitazione del suddetto. Avrà sicuramente scambiato il per uno zingaro ed avrà pensato che lo Pt_1 stesso era passato accanto alla sua macchina al fine di danneggiarla;
mai immaginando che l'odierno scrivente voleva semplicemente entrare in casa sua») –, è evidente che, avvicinatosi subito dopo all'automobile per come egli stesso ha dichiarato, si è reso conto che la vettura non presentava alcun danno effettivo.
E, ad ogni modo, anche se non se ne fosse reso conto nell'immediata concitazione dei fatti, sicuramente ne era consapevole quando, successivamente, si è recato con l'automobile alla locale Questura per sporgere denuncia.
Sul punto, occorre peraltro evidenziare che il contenuto della denuncia in questione, che non è stata prodotta in giudizio dall'attore, è comunque chiaramente evincibile dagli atti del procedimento penale prodotti in giudizio dalle parti;
il convenuto, del resto, pur avendo eccepito, del tutto genericamente, di essersi limitato a denunciare i fatti così come se li era rappresentati, non ha fornito prova di aver riferito del danneggiamento solo in forma dubitativa o, comunque, in termini diversi da quelli sin qui esaminati.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la condotta tenuta da Controparte_1
, in relazione al denunciato reato di danneggiamento aggravato a carico di
[...]
integra il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., sussistendo sia Parte_1
l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo di tale reato.
pagina 11 di 22 Deve, invece, essere esclusa la sussistenza, in capo al convenuto, del delitto di calunnia in relazione al denunciato reato di minaccia aggravata dall'uso di armi.
Al riguardo, si deve rilevare che, con sentenza n. 1115/2018, divenuta definitiva, la
Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R. a carico dell'odierno attore, ha ritenuto che «è credibile quanto dichiarato dalla persona offesa costituitasi parte civile in merito alle minacce di morte proferite dall'imputato […] Non è, viceversa, in alcun modo provato che abbia pronunziato le frasi riportate nel capo Pt_1 di imputazione brandendo un'arma o qualcosa che a questa potesse somigliare» e, in riforma della sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e rideterminato la pena in ordine al reato di minaccia in euro 200,00 di multa (cfr. all. 6 di parte attrice).
L'odierno attore è stato dunque condannato in via definitiva per il reato di minaccia nei confronti del convenuto;
è stata invece esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p.
Non vi è però prova, nel caso in esame, che il convenuto, al momento della presentazione della denuncia, fosse assolutamente certo del fatto che non Parte_1 avesse con sé una pistola al momento della minaccia.
Dalle testimonianze rese nel corso del procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R. - n.
1976/2014 R.G. TRIB., è infatti emerso che, nell'alterco che si era venuto a creare tra le odierne parti in causa, inveendo contro , lo Parte_1 Controparte_1 aveva minacciato di morte tenendo la mano dietro la schiena in modo equivoco.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 19.10.2015 innanzi al Testimone_5
Tribunale Penale di Reggio Calabria, ha riferito: «mi trovavo libero dal servizio, avevo finito una sessione di allenamento e, uscendo per raggiungere il mio veicolo, la mia attenzione è stata attirata dalla signora che mi ha detto che al marito c'era un tizio Pt_3 che lo minacciava di volergli sparare […] Mi sono avvicinato e ho visto gli astanti che erano un po' preoccupati. A distanza c'era un signore sulla cinquantina che con la mano dietro la schiena diceva: “ti ammazzo, ti ammazzo” nei confronti del dottore , _1
pagina 12 di 22 quindi ho chiamato il 113 […] Non sapendo se fosse o meno armato, ho avvertito i colleghi del 113 e ho cercato di calmare le persone dicendo di mettersi al riparo […] Lui aveva la mano dietro la schiena e urlava all'indirizzo del dottore e la moglie, quindi una _1 donna, tentava di calmarlo e tirarlo verso casa. Il gesto era equivoco, cioè la mano dietro la schiena» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2015 del procedimento n. 3336/2012
R.G.N.R. – n. 1976/2014 R.G. TRIB. – doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Non può dunque escludersi che la denuncia di minaccia aggravata dall'uso di armi presentata dal convenuto sia stata semplicemente frutto della personale – seppure erronea – percezione dei fatti da parte del medesimo.
E' infatti possibile che, nella concitazione del momento, il convenuto abbia avuto una percezione distorta del comportamento dell'attore e abbia ritenuto che lo stesse avesse una pistola dietro la schiena.
Ebbene, come si è detto, il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato o del querelato esclude la presenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia (Cass. Pen. 8976/2009, Cass. Pen. 27846/2009).
Occorre infine evidenziare che la semplice presentazione di una denuncia-querela rivelatasi infondata non costituisce di per sé, anche qualora sia connotata da colpa del denunciante-querelante, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c. c., in quanto, in questa specifica fattispecie, deve ammettersi una deroga ai normali criteri soggettivi di imputabilità della responsabilità civile (dolo o anche solo colpa), stante il prevalere dell'interesse pubblicistico alla repressione dei reati: pur essendo, infatti, l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere, nel caso di errore, in conseguenze di carattere risarcitorio (Corte App. Reggio Calabria 467/2021).
pagina 13 di 22 Tutto ciò considerato, si deve concludere che la condotta tenuta da Controparte_1
integra il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. limitatamente al denunciato
[...] reato di danneggiamento aggravato a carico di Parte_1
Passando ora all'accertamento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del fatto illecito appena indicato, giova rammentare che il danno non patrimoniale di cui viene chiesto ristoro trova fondamento normativo negli artt. 2 Cost. e 2059 c.c., integrando un danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass. Civ. 11269/2018).
Nel caso in esame, è certamente possibile presumere, anche ricorrendo a massime di esperienza, che l'instaurazione di un procedimento penale anche per il reato di danneggiamento aggravato abbia determinato una lesione della reputazione dell'attore, in considerazione della rilevanza, da un punto di vista sociale, dell'addebito.
In tale ottica, è inoltre possibile presumere il turbamento interiore patito dall'attore a fronte delle accuse mosse dal convenuto, poi rivelatesi infondate, anche in considerazione della lunga durata del procedimento penale.
Gli elementi appena evidenziati costituiscono, ai sensi dell'art. 2729 c.c., presunzioni gravi, precise e concordanti del pregiudizio non patrimoniale per sofferenza interiore patito da parte attrice per effetto del procedimento penale instaurato a suo carico in seguito alla denuncia presentata dal convenuto.
Ai fini della liquidazione equitativa di tale danno, occorre però considerare la non particolare gravità del fatto di reato attribuito all'attore, nonché la circostanza che, all'esito del medesimo procedimento penale, l'attore è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di minaccia nei confronti del convenuto.
pagina 14 di 22 Sulla base di tali elementi, ritiene questo Giudice che il danno non patrimoniale patito da debba essere quantificato in euro 2.000,00 in moneta attuale. Parte_1
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale, non essendovi prova, in atti, del relativo esborso da parte dell'attore.
Al riguardo, si deve inoltre evidenziare che la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato può e deve essere richiesta davanti al Giudice del procedimento penale (e non anche al giudice civile in un separato giudizio), in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per affrontare il giudizio penale costituisce un “danno” non in senso giuridico, bensì in senso economico (Cass. Civ.
20313/2015).
Infine, del tutto generica e sfornita di prova è la domanda, avanzata dall'attore, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nel «lucro cessante inteso come mancato guadagno a causa del processo subito» (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), che deve pertanto essere rigettata.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che il danno patito da parte attrice a causa della condotta del convenuto integrante gli estremi del delitto di calunnia ammonta ad euro
2.000,00 in moneta attuale.
2. ha inoltre agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 danno, quantificato in euro 2.814,00, derivante dall'aggressione asseritamente subita in data
23.05.2012 da parte del convenuto.
L'attore, in particolare, ha allegato che, il 23.05.2012, giunto all'ingresso della propria abitazione, sentendo delle grida, si era girato di scatto ed era stato aggredito dal convenuto, il quale, avventandosi su lui, lo aveva colpito con un pugno al volto, procurandogli lesioni.
La domanda non può essere accolta.
Per il fatto di cui si discute è stato instaurato, a seguito di denuncia-querela presentata dall'odierno attore, un procedimento penale a carico di , Controparte_1 imputato del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché «sferrandogli un pugno sulla guancia
pagina 15 di 22 sinistra, cagionava a lesioni personali giudicate guaribili in gg 2 come da Parte_1 certificazione in atti».
Sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello l'odierno convenuto è stato assolto dal reato contestatogli (cfr. all. 5 del convenuto e sentenza n. 27/2019 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n 3, c.p.c. di parte attrice).
In particolare, con sentenza n. 27/2019, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice d'appello, ha affermato: «questo Tribunale, pur condividendo l'esito assolutorio a cui è pervenuto il Giudice di Pace di Reggio Calabria, ritiene che esso debba fondarsi su presupposti in parte diversi in ordine alla valutazione del materiale probatorio in atti. L'assoluzione dell'imputato , in particolare, deve fondarsi _1 sull'insufficienza e contraddittorietà delle prove emerse a sostegno dell'accusa; non già sulla loro totale assenza, né, come sostenuto dal giudice di prime cure, sulla maggiore credibilità della versione fornita in giudizio dall'imputato. Dalla lettura degli atti processuali i dati che emergono con certezza sono pochi e riguardano i momenti immediatamente precedenti e quelli successivi alla presunta aggressione perpetrata dallo
ai danni del Più nel dettaglio emerge con certezza che la mattina del _1 Pt_1
23 maggio 2012 l'odierna parte civile e l'odierno imputato avevano avuto un diverbio in quanto quest'ultimo assumeva che il gli avesse danneggiato l'autovettura. Sul Pt_1 punto (a prescindere dalle rispettive versioni in ordine all'effettività del danneggiamento dell'auto) hanno concordemente riferito in dibattimento, oltre ai due diretti interessati
(l'imputato e la parte civile), anche la moglie dell'imputato ( ) e, seppure Parte_4 quali testi indiretti, il cugino del D ( ) e il teste . Pt_1 Testimone_4 Testimone_5
La discussione era avvenuta nei pressi di casa del davanti al cui portone era
Pt_1 parcheggiata la predetta vettura, che l'imputato aveva lasciato in sosta mentre si trovava poco distante, presso il campo sportivo CONI, dove si stava allenando. Avuta la percezione che il gli avesse rigato l'auto, lo lo aveva raggiunto e gli aveva
Pt_1 _1 chiesto conto. Di lì il contrasto sorto fra i due. Contrasto che viene descritto in maniera difforme dagli unici due soggetti materialmente presenti escussi in dibattimento: il
Pt_1 da un lato e la moglie dell'imputato dall'altro. Il ha sostenuto di essere stato
Pt_1
pagina 16 di 22 repentinamente aggredito dallo , che gli aveva sferrato un pugno facendogli _1 uscire sangue dal viso, mentre la moglie lo incitava ad ammazzarlo;
di avere avuto paura e di essersi indirizzato verso il proprio appartamento, ingiuriando l'imputato solo dopo essere stato colpito. La moglie dell'imputato, invece, ha negato che il fosse stato Pt_1 colpito al volto dal marito, sostenendo, piuttosto, che lei e lo si erano limitati _1
a chiedere conto al del danno causato alla loro auto e che questi, dopo essersi Pt_1 giustificato dicendo che non lo aveva fatto apposta, aveva reagito malamente, iniziando a gesticolare e a spingere lo con le mani in faccia, minacciando lui e la moglie, _1 dicendo che sarebbe salito a casa a prendere una pistola per sparare contro di loro.
Durante gli attimi di concitazione appena descritti, a detta della , l'odierno Pt_3 imputato non aveva fatto nulla di male, ma, semmai, aveva solo cercato di bloccare le mani del e di divincolarsi. In seguito alle minacce del sempre a detta della Pt_1 Pt_1
, lei e il marito erano scappati per paura e si erano diretti verso il campo CONI, Pt_3 dove avevano incontrato il teste più su menzionato: amico dei due ed agente di Tes_1 polizia (in quel frangente fuori servizio). Quest'ultimo era stato messo a parte dell'accaduto e, pochi minuti dopo, egli stesso, insieme ai due coniugi, aveva visto il tenere qualcosa in mano e minacciare l'odierno imputato. Il teste , in effetti, Pt_1 Tes_1 nelle dichiarazioni acquisite agli atti del presente processo ha dato atto di essere stato avvicinato dalla , che gli aveva riferito della presenza di un individuo che aveva Pt_3 minacciato suo marito dicendo di volergli sparare. Il teste, inoltre, ha riferito di avere personalmente visto il (successivamente identificato come tale) mentre minacciava Pt_1
l'odierno imputato tenendo qualcosa dietro la schiena. A quel punto il aveva Tes_1 allertato la sala operativa della Questura di Reggio Calabria, segnalando la presenza di un individuo armato che minacciava un'altra persona. E così, in breve tempo, sul posto erano intervenuti degli agenti di polizia che avevano proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del rinvenendo presso l'abitazione dello stesso sia una Pt_1 pistola giocattolo, sia del materiale balistico che veniva sottoposto a sequestro cautelare amministrativo. Sul punto, tutti i testi escussi in dibattimento hanno reso dichiarazioni concordanti. Pertanto l'intervento della Polizia negli attimi successivi al litigio tra il
e lo appare come un dato certo. Analogamente, devono ritenersi certe Pt_1 _1
pagina 17 di 22 pure le lesioni riportate dal il giorno del litigio. Al riguardo, il narrato della stessa Pt_1 parte civile e quello degli altri testi d'accusa escussi in giudizio trova conforto nella certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria, acquisita agli atti di causa, da cui emerge che in data 23.05.2012 il è Pt_1 stato medicato presso il Pronto Soccorso del predetto ospedale, in orario compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile, perché affetto da “contusione zigomo sx
e mandibolare sx”, con prognosi di guarigione in due giorni. Nella predetta certificazione si legge ulteriormente che il veva riferito ai sanitari algia al 1° molare inferiore sx Pt_1
e di avere subito percosse. Si tratta di un dato, quest'ultimo, che la sentenza di primo grado ha trascurato del tutto di considerare e che, invece, a parere di questo Tribunale, riveste una sua rilevanza probatoria, non consentendo di liquidare la versione dei fatti fornita dal come un narrato del tutto inattendibile. Egli, infatti, ha riferito di avere subito una Pt_1 lesione da parte dello . E detta lesione, in effetti, oltre ad essere stata oggetto _1 di percezione diretta della vicina di casa ( ), della madre ( Controparte_2 Persona_2
) e del cugino del ( ), i quali tutti hanno testimoniato
[...] Pt_1 Testimone_4 in dibattimento, risulta accertata per via documentale, con l'affidabilità propria di una certificazione proveniente da una struttura ospedaliera pubblica. Non si può del tutto escludere, quindi, in conformità a quanto riferito dal che la lesione da questi Pt_1 riportata sia stata causata da un colpo inferto dallo , il quale, peraltro, _1 avrebbe anche avuto un movente d'impeto per aggredire l'odierna parte civile, non potendosi del tutto escludere che egli abbia reagito violentemente al danneggiamento della sua vettura. Altra possibile ipotesi, se si dovesse invece dare credito alla versione dei fatti fornita dalla teste (moglie dello ), è che l'imputato abbia colpito il Pt_3 _1 anche inavvertitamente, per arginare la reazione minacciosa avuta da quest'ultimo Pt_1 nei suoi confronti. Certamente, sul punto, quanto emerso in giudizio non consente di pervenire ad un univoco accertamento dei fatti di causa. E pertanto, se per un verso non si può serenamente affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato, per altro verso, però, non si può neppure prendere del tutto per buona la sua versione dei fatti, addebitando all'odierna parte civile il pagamento delle spese processuali ed omettendo di considerare gli elementi di prova, sia pure scarni ed insufficienti, che militano a sostegno dell'ipotesi
pagina 18 di 22 accusatoria» (cfr. sentenza n. 27/2019 allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel presente giudizio, non vi siano elementi per discostarsi dalla valutazione effettuata dal Tribunale Penale, atteso che l'attore, sul quale gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la «contusione zigomo sx e mandibolare sx» risultante dal certificato medico in atti (cfr. all. 3 di parte attrice) fosse effettivamente conseguenza del fatto illecito addebitato al convenuto.
Sulla specifica circostanza dell'allegata aggressione da parte di Controparte_1
, l'attore si è infatti limitato a chiedere l'interrogatorio formale del convenuto (cfr.
[...] capitolo n. 6 articolato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), il quale, tuttavia, anche in questa sede, ha sempre negato l'addebito.
La riferita aggressione, del resto, non può ritenersi provata solo perché la Corte
d'Appello di Reggio Calabria, nella sentenza n. 1115/2018, resa all'esito di un diverso procedimento a carico di ha ritenuto che «il dato dell'aggressione trova Parte_1 riscontro nel certificato del Pronto Soccorso degli OO.RR.» (cfr. all. 6 di parte attrice), atteso che il Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza n. 27/2019, ha dato conto di tale riscontro, evidenziando, però, anche le contraddizioni esistenti nelle prove in atti, tali da non consentire di giungere ad una pronuncia sfavorevole nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Tutto ciò considerato, la domanda avanzata da di condanna del Parte_1 convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione asseritamente subita in data 23.05.2012 dal convenuto deve essere rigettata per difetto di prova.
3. Occorre a questo punto rilevare che ha proposto Controparte_1 eccezione riconvenzionale di integrale compensazione del credito risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore di con il credito risarcitorio Parte_1 spettante ad esso convenuto per i fatti illeciti di danneggiamento, calunnia e minaccia perpetrati in suo danno dall'attore.
pagina 19 di 22 L'eccezione non può essere accolta.
Non può infatti essere riconosciuto, in favore del convenuto, alcun diritto al risarcimento del danno per il danneggiamento dell'automobile di sua proprietà asseritamente posto in essere dall'attore.
Sulla base delle motivazioni già indicate nel punto 1. della presente sentenza, da intendersi qui trascritte, non vi è infatti prova del fatto che in data Parte_1
23.05.2012, abbia danneggiato l'automobile di proprietà del convenuto, essendo al contrario emerso che detta autovettura, successivamente all'alterco venutosi a creare tra le odierne parti in causa, non presentava graffi nella fiancata.
Non vi è inoltre adeguata dimostrazione della sussistenza, nella condotta dell'attore che ha presentato denuncia-querela nei confronti del convenuto per il reato di cui all'art. 582
c.p., degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, non essendovi prova certa dell'innocenza di . Controparte_1
Come si è visto, infatti, l'odierno convenuto è stato assolto dal reato addebitatogli, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p., in quanto la prova che egli avesse commesso il reato era insufficiente e contraddittoria.
Il Giudice penale ha infatti affermato che «non si può del tutto escludere, quindi, in conformità a quanto riferito dal che la lesione da questi riportata sia stata causata Pt_1 da un colpo inferto dallo , il quale, peraltro, avrebbe anche avuto un movente _1
d'impeto per aggredire l'odierna parte civile, non potendosi del tutto escludere che egli abbia reagito violentemente al danneggiamento della sua vettura. Altra possibile ipotesi, se si dovesse invece dare credito alla versione dei fatti fornita dalla teste (moglie dello Pt_3
), è che l'imputato abbia colpito il anche inavvertitamente, per _1 Pt_1 arginare la reazione minacciosa avuta da quest'ultimo nei suoi confronti. Certamente, sul punto, quanto emerso in giudizio non consente di pervenire ad un univoco accertamento dei fatti di causa» (cfr. sentenza n. 27/2019 allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
pagina 20 di 22 Non vi è prova, infine, dal danno morale e biologico asseritamente patito dal convenuto a causa delle minacce subite dall'attore in occasione della lite avvenuta in data 23.05.2012, per le quali è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla Parte_1 pena di euro 200,00 di multa.
La prova per testimoni articolata sul punto da parte convenuta è infatti stata formulata in modo generico ed è stata dunque inammissibile.
4. In conclusione, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 la somma di euro 2.000,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patito.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.05.2012) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
5. In considerazione dell'esito complessivo della controversia e, in particolare, della parziale soccombenza reciproca delle parti e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda avanzata dall'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda avanzata dall'attore, condanna _1
pagina 21 di 22 al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 06/09/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1927/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FASCÌ LORENZO
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. D'OTTAVIO GIUSEPPE
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, , allegando: Controparte_1
− che, in data 23.05.2012, si era recato all'Ospedale per effettuare alcuni controlli medici a cui periodicamente si sottoponeva,
− che, tornando a casa, era stato costretto ad aggirare un'autovettura parcheggiata quasi a ridosso del portone della propria abitazione, quando, sentendo delle grida, si era girato ed era stato aggredito verbalmente e fisicamente da un uomo, poi identificato nell'odierno convenuto, che, inveendo contro di lui, lo aveva colpito con un pugno al viso, convinto che esso attore avesse danneggiato l'automobile di sua proprietà,
− che i fatti erano avvenuti nel rione Modena di Reggio Calabria, noto per essere teatro di continui furti da parte di zingari, sicché, probabilmente, il convenuto, vedendo esso attore avvicinarsi all'automobile di sua proprietà, aveva pensato che lo stesso fosse uno zingaro che intendeva danneggiarla, non immaginando, invece, che egli stesse semplicemente rientrando nella propria abitazione,
− che, a questo punto, esso attore, accortosi di non avere con sé le chiavi di casa, si era recato dalla madre che risiedeva a poche decine di metri,
− che, mentre si trovava dalla madre, erano sopraggiunte le Forze dell'Ordine,
− che le Forze dell'Ordine, a seguito di perquisizione dell'abitazione di esso attore, avevano sequestrato «una pistola giocattolo in plastica con apposito caricatore sprovvisto degli appositi pallini e priva di tappo rosso» lasciata sul tavolo dal figlio, un fucile regolarmente detenuto con le cartucce e le relative custodie e due tipici coltelli in uso ai cacciatori e lo avevano poi accompagnato in Questura in stato di fermo,
− che, a seguito della vicenda indicata, esso attore era stato sottoposto ad un procedimento penale (n. 3336/2012 R.G.N.R. – n. 1976/2014 R.G. TRIB.) per i reati di cui agli artt. 635, comma 2, n. 3, c.p. e 81, 612, comma 2, c.p., conclusosi in primo grado con sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione,
pagina 2 di 22 − che la Corte d'Appello di Reggio Calabria (proc. n. 3336/2012 R.G.N.R. – n.
2015/2017 R.G. APP.), con sentenza divenuta definitiva, lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 635 c.p. e, in relazione al reato di minaccia, aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p., rideterminando la pena in euro 200,00 di multa,
− che, parallelamente, era stato celebrato anche un procedimento penale (N.
42/2013 R.G.N.R.) a carico dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 582
c.p., instaurato a seguito della denuncia-querela presentata da esso attore nei giorni successivi ai fatti appena narrati e conclusosi innanzi al Tribunale di
Reggio Calabria, quale giudice d'appello, con sentenza di assoluzione con formula dubitativa,
− che esso attore, a causa della condotta del convenuto, aveva subito ingenti danni patrimoniali e non patrimoni, quantificati complessivamente in euro 46.814,00,
Parte attrice ha dedotto di agire in giudizio per il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., patiti in conseguenza del delitto di calunnia e di lesioni personali perpetrati in suo danno dal convenuto e ha concluso chiedendo al Tribunale di «accertare e dichiarare che le accuse rivolte dal sig. nei confronti dell'odierno Controparte_1 istante assumono carattere calunnioso in quanto espresse nella scienza e coscienza che i comportamenti attribuiti al sig. non erano nella realtà esistiti e\o dallo stesso Pt_1 compiuti;
2) per l'effetto dichiarare il sig. responsabile in via civile e riconoscere _1 il diritto dell'odierno istante al risarcimento degli stessi nella misura sopra determina che qui si riassume nella complessiva somma di euro 46.814,00; 3) condannare l'odierno convenuto al risarcimento in favore del ricorrente nella misura di cui al capo b) delle presenti conclusioni, con accessori di legge, ivi compresi interessi legali ed indennizzo per rivalutazione monetaria se dovuta;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze, tenendo nella giusta considerazione l'adito Tribunale della mancata adesione al procedimento di mediazione».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.09.2021, si è tempestivamente costituito in giudizio , contestando la pretesa Controparte_1
pagina 3 di 22 risarcitoria avanzata dalla controparte e sollevando eccezione riconvenzionale di integrale compensazione del credito risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore di Pt_1 con quello spettante ad esso convenuto per il danno patito a causa dei reati di
[...] danneggiamento, calunnia e minaccia commessi in suo danno dall'attore.
ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «rigettare la Controparte_1 domanda attorea e in caso di accoglimento dichiarare la relativa pretesa estinta per compensazione con l'importo che la controparte, in accoglimento della eccezione riconvenzionale, sarà condannata a pagare a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, per le ragioni indicate in premessa e il cui ammontare dovrà essere quantificato in via equitativa, quanto ai danni morali per la minaccia in un importo non inferiore a € 45.000 e, quanto ai danni morali da calunnia in un importo non inferiore a €
50.000,00; oltre il danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo per € 500,00. Il tutto con interessi e rivalutazione e con il favore delle spese e competenze di causa».
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine ridotto di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. A seguito di denuncia presentata da , è stato avviato il Controparte_1 procedimento penale n. 3336/2012 R.G.N.R. a carico di per i reati di cui Parte_1 agli artt. 635, comma 2, n. 3, c.p. «perché danneggiava l'autovettura Audi Q5 tg. DX385ZP, di proprietà di , parcheggiata sulla pubblica via, in prossimità del Controparte_1 campo CONI di Modena, rigando la fiancata sinistra della stessa mediante un oggetto appuntito. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede»
(capo A dell'imputazione) e 81, 612, comma 2, c.p. «perché, dopo essersi dato alla fuga a seguito della commissione del fatto di cui al capo A) ed essere stato raggiunto da _1
pagina 4 di 22 , dapprima lo minacciava proferendo le testuali parole “or nchiano supra pighiu _1
a pistola e ti sparu” e, successivamente, dopo essere entrato nella propria abitazione ed esserne uscito poco dopo, portando la mano destra dietro la schiena e facendo intuire di essere in possesso di un'arma (successivamente rinvenuta presso la sua abitazione e corrispondente ad un'arma giocattolo marca NG NG priva del tappo rosso), lo minacciava indirizzandogli le seguenti parole “Vieni qua che ti sparo vieni qua che ti ammazzo”. Con le aggravanti della minaccia grave e commessa con armi» (capo B dell'imputazione).
Con sentenza del 26.09.2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l'odierno attore colpevole dei reati ascritti e, ritenuti gli stessi uniti dal vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.
A seguito di appello proposto da la Corte d'Appello di Reggio Parte_1
Calabria, con sentenza n. 1115/2018 dell'11.07.2018, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.c., dal reato di cui al capo A dell'imputazione perché il fatto non sussiste;
ha inoltre escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo B dell'imputazione in euro 200,00 di multa (cfr. all. 6 di parte attrice).
Tale sentenza è divenuta definitiva in data 24.11.2018 (cfr. doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Definitosi il procedimento penale, ha agito in sede civile al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia asseritamente perpetrato nei suoi confronti da , sostenendo che l'odierno convenuto lo Controparte_1 avesse falsamente incolpato dei reati di danneggiamento aggravato e di minaccia a mano armata pur sapendolo innocente.
Sul punto, giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p., oltre che del danno patrimoniale, non richiede che il fatto illecito integri in concreto una fattispecie punibile per il concorso di tutti gli elementi a pagina 5 di 22 tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia pertanto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale
(Cass. Civ. 8845/1995, Cass. Civ. 22020/2007).
Ai fini del risarcimento del danno derivante da un fatto illecito astrattamente integrante gli estremi di un reato, l'inesistenza di una pronuncia del Giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del Giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato (Cass. Civ. 3747/2001), spettando infatti al Giudice civile il potere di accertare incidenter tantum la sussistenza degli elementi costituitivi del reato ai fini del risarcimento del danno (si veda, sul punto, Cass. Civ. 12126/2018, secondo cui «in tema di risarcimento del danno (anche non patrimoniale), perché si configuri la responsabilità civile dell'autore di un fatto costituente reato non è richiesto che il fatto costituisca anche nel caso concreto un illecito penalmente sanzionato, essendo per converso sufficiente che esso corrisponda, nella sua oggettività, ad una fattispecie astratta di reato»).
L'inesistenza di un accertamento, in sede penale, della sussistenza del delitto di calunnia
è dunque irrilevante nel presente procedimento, ben potendo il Giudice civile accertare incidenter tantum se la condotta tenuta dal convenuto integri gli elementi costituivi del reato indicato dall'attore.
Ciò premesso, com'è noto, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato o querelato, solo ove contengano gli elementi costitutivi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia calunniosa e il danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (ex multis, Cass. Civ. 22311/2023,
Cass. Civ. 12875/2025).
Ogni denuncia di notitia criminis si risolve, infatti, nell'attribuzione a taluno di un reato, sicché non sarebbe giuridicamente e logicamente possibile esercitare tale facoltà senza incolpare il soggetto denunciato di una condotta oggettivamente disonorevole ed offensiva pagina 6 di 22 della reputazione, essendo, pertanto, ragionevole che nessuna responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall'ipotesi di calunnia, autocalunnia e simulazione di reato, in particolare dovendo escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione, e ciò allorché il denunciante, persino quando si tratti di un semplice cittadino, in un esposto all'autorità attribuisca ad altra persona fatti illeciti al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza (Cass. Civ. 11271/2020 in motivazione).
Colui che chieda in sede civile il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha dunque l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare i fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi poi infondate (Cass. Civ. 11898/2016, Cass. Civ. 30988/2018, Cass. Civ. 11271/2020).
Per quanto riguarda, in particolare, l'elemento soggettivo del delitto di calunnia, occorre ricordare che esso si identifica nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di incolpare taluno di un reato, pur sapendolo innocente, mediante la presentazione di una denuncia o querela all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferirne.
Il danneggiato ha quindi l'onere di dimostrare la consapevolezza, in capo al denunciante o al querelante, della falsità ed infondatezza delle accuse avanzate, atteso che il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato o del querelato esclude la presenza dell'elemento soggettivo del reato (Cass. Pen. 8976/2009, Cass. Pen.
27846/2009).
E' nota l'incompatibilità del reato di calunnia anche con la forma meno intensa di dolo, cioè il dolo eventuale (Cass. Pen. 3179/2012, Cass. Pen. 2750/2008), componendosi la struttura del dolo del reato di calunnia dell'intenzione di incolpare e della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, entrambi elementi indefettibili.
pagina 7 di 22 Va, infine, evidenziato che la prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice può
«desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva
e volitiva del soggetto in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato» (Cass. Civ.
36211/2020).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata da sia fondata solo nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Per quanto riguarda il reato di danneggiamento, si deve rilevare che, con sentenza n.
1115/2018, divenuta definitiva, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel procedimento n.
3336/2012 R.G.N.R. a carico dell'odierno attore, ha ritenuto che «certamente i signori
e hanno visto l'imputato dirigersi verso la propria abitazione e, dal loro _1 Pt_2 punto di osservazione collocato tra la cancellata di uscita del campo CONI e l'abitazione dell'imputato, divise dalla strada Modena-San Sperato e dal cortile su cui si affaccia
l'edificio ove risiede l'imputato e ove era parcheggiata l'AUDI 5, abbiano visto un gesto inequivocabile di che strisciava con un oggetto contundente lo sportello anteriore Pt_1 sx dell'auto della parte civile ma, dagli atti, inequivocabilmente emerge che la prova del danno inferto non c'è. Non c'è in epoca di telefoni cellulari dotati di fotocamere ad alta definizione immediatamente disponibili e/o immediatamente reperibili, una semplice foto dello sportello danneggiato che, magari non nella immediata concitazione del fatto, ben avrebbe potuto essere scattata subito dopo, dopo il passaggio della parte civile in
Questura, prima di un possibile ricovero dell'auto in una carrozzeria adeguata al pregio e al valore dell'autovettura. Nulla di tutto questo. Non solo. Sul luogo del fatto, chiamate dal teste , il funzionario di PS che si era allenato con e la signora Tes_1 Controparte_1
fino a pochi minuti prima del fatto, sono intervenute almeno due volanti della Pt_3
Polizia di Stato. Ebbene, nessuno degli Agenti ha ritenuto di dovere scattare una foto o fare riferimento nel corso della deposizione a un'ispezione condotta sulla vettura
“danneggiata”, nessuno, né il teste né il teste dicono di avere visto Tes_2 Tes_3 personalmente il graffio né ne hanno fornito una benché minima descrizione […] Ma lo
pagina 8 di 22 stesso teste non dice di essersi avvicinato a visionare il graffio […] Nemmeno la Tes_1 parte civile ha offerto minima prova del danno subito, non ha prodotto una fotografia, non ha prodotto la fattura delle riparazioni che si erano rese necessarie per ripristinare
l'integrità della fiancata dell'auto. La parte civile ha prodotto un semplice preventivo di un carrozziere per “Fiancata sx per lavorazione di carteggiatura, stuccatura, isolante da passare, mascheratura, manodopera e materiale di consumo necessario”, ma nemmeno nel preventivo si specifica quale tipo di danno si sarebbe dovuto riparare. In ultimo non ci si può astenere dal rilevare che non è stato rinvenuto, né sul luogo del fatto né sulla persona di né a casa della madre ove l'imputato si era rifugiato accompagnato da una Pt_1 vicina di casa indicata nella memoria depositata il 15.05.2018 in , Controparte_2
l'oggetto contundente con cui avrebbe rigato la fiancata dell'AUDI Q5 […] Pt_1
L'evidenza disponibile non consente di ritenere provato che un danno all'autovettura della parte civile inferto dall'imputato effettivamente ci fu e, quindi, se pur nei termini di cui all'art. 530 II comma c.p.p., la prova del reato di cui al capo A) non è stata raggiunto e
l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste» (cfr. all. 6 di parte attrice).
Nel diverso procedimento penale n. 42/2013 R.G.N.R. a carico dell'odierno convenuto, il teste , Ass. Capo della Polizia di Stato e cugino di Testimone_4 Parte_1 escusso innanzi al Giudice di Pace all'udienza dell'11.03.2016, ha riferito: «conosco in quanto mio cugino. Fui interpellato al momento in cui mio cugino venne tradotto Pt_1 in caserma per accertamenti. Fui contattato dai miei parenti. Giunto in Questura seppi che mio cugino era stato tradotto lì per minaccia aggravata e danneggiamento […] Seppi che mio cugino aveva danneggiato un'autovettura del Dr. . Ero in Questura e c'era il _1
Dr. che stava sporgendo querela. Poi uscii perché i miei colleghi stavano _1 procedendo. Un mio parente, uscito fuori, mi fece vedere la macchina dello Scordino per constatare l'eventuale danneggiamento e potei constatare che la macchina era intatta. Non la controllai da solo e sapendo che lo era amico di mio collega tale _1 _1
, lo chiamai sapendolo in Questura per fargli constatare che nella macchina non
[...]
c'era alcun danneggiamento e il ne prese atto […]» (cfr. all. 4 di parte convenuta). Tes_1
pagina 9 di 22 Il teste ha poi precisato: «appena arrivai entrai nella stanza dove Testimone_4
c'era il Dr. . Io mi sono qualificato e ho detto al Dr. che il era _1 _1 Pt_1 mio cugino e che se ci fosse stato un danneggiamento avremmo riparato il danno. Avevo saputo dai miei colleghi di quello che stava succedendo e cioè delle minacce e del danneggiamento. Il Dr. mi disse che non c'erano problemi. A quel punto uscii. _1
Inizialmente entrai per vedere cosa stava succedendo e poi dopo aver parlato con lo
uscii per visionare la macchina. I colleghi in stanza erano diversi. Non ricordo _1 chi fossero. C'era il Dr. seduto e una ragazza in piedi. Mi pare ci fosse il _1 sovraintendente . Non ricordo chi stava redigendo la denuncia. Quando entrai, la Pt_2 denuncia era già in corso di battitura» (cfr. all. 4 di parte convenuta).
Ebbene, com'è noto, le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (ex multis, Cass. Civ. 9957/2025).
Si deve inoltre evidenziare che, anche nel presente giudizio, il convenuto – che in sede penale ha sempre sostenuto di aver visto l'odierno attore graffiare l'automobile di sua proprietà e di avere, subito dopo, verificato l'esistenza di un danno alla fiancata della vettura (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2015 del procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R.
- n. 1976/2014 R.G. TRIB. – doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) – non ha fornito alcuna prova orale o documentale idonea a dimostrare la sussistenza dell'asserito danno all'autovettura o, comunque, volta a far vacillare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_4
nel procedimento n. 42/2013 R.G.N.R.
[...]
Deve pertanto ritenersi provato che, a seguito dei fatti verificatisi in data 23.05.2012,
l'automobile di proprietà del convenuto non presentava danni riconducibili alla condotta dell'attore e che , nel momento in cui ha presentato la denuncia Controparte_1 per il reato di danneggiamento nei confronti di fosse pienamente Parte_1 consapevole della sua innocenza.
pagina 10 di 22 Infatti, sebbene il convenuto, in un primo momento, dal punto di osservazione in cui si trovava, può aver pensato che l'attore avesse danneggiato l'automobile di sua proprietà – circostanza, questa, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nella sentenza n.
1115/2018 e anche dallo stesso attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione ove si legge: «siamo nel quartiere Modena.
Quartiere notissimo alla città in quanto teatro di continui furti da parte di zingari che approfittano dei cittadini che si recano al (CONI) sito nella zona, lasciando le autovetture incustodite nello slargo antistante: appunto dove abita anche il sig. Il sig. Pt_1 _1 esce dal CONI e vede il sig. che passa tra il muro del limitrofo fabbricato e la sua Pt_1 autovettura parcheggiata, casualmente, proprio parallelamente alla abitazione del suddetto. Avrà sicuramente scambiato il per uno zingaro ed avrà pensato che lo Pt_1 stesso era passato accanto alla sua macchina al fine di danneggiarla;
mai immaginando che l'odierno scrivente voleva semplicemente entrare in casa sua») –, è evidente che, avvicinatosi subito dopo all'automobile per come egli stesso ha dichiarato, si è reso conto che la vettura non presentava alcun danno effettivo.
E, ad ogni modo, anche se non se ne fosse reso conto nell'immediata concitazione dei fatti, sicuramente ne era consapevole quando, successivamente, si è recato con l'automobile alla locale Questura per sporgere denuncia.
Sul punto, occorre peraltro evidenziare che il contenuto della denuncia in questione, che non è stata prodotta in giudizio dall'attore, è comunque chiaramente evincibile dagli atti del procedimento penale prodotti in giudizio dalle parti;
il convenuto, del resto, pur avendo eccepito, del tutto genericamente, di essersi limitato a denunciare i fatti così come se li era rappresentati, non ha fornito prova di aver riferito del danneggiamento solo in forma dubitativa o, comunque, in termini diversi da quelli sin qui esaminati.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che la condotta tenuta da Controparte_1
, in relazione al denunciato reato di danneggiamento aggravato a carico di
[...]
integra il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., sussistendo sia Parte_1
l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo di tale reato.
pagina 11 di 22 Deve, invece, essere esclusa la sussistenza, in capo al convenuto, del delitto di calunnia in relazione al denunciato reato di minaccia aggravata dall'uso di armi.
Al riguardo, si deve rilevare che, con sentenza n. 1115/2018, divenuta definitiva, la
Corte d'Appello di Reggio Calabria, nel procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R. a carico dell'odierno attore, ha ritenuto che «è credibile quanto dichiarato dalla persona offesa costituitasi parte civile in merito alle minacce di morte proferite dall'imputato […] Non è, viceversa, in alcun modo provato che abbia pronunziato le frasi riportate nel capo Pt_1 di imputazione brandendo un'arma o qualcosa che a questa potesse somigliare» e, in riforma della sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. e rideterminato la pena in ordine al reato di minaccia in euro 200,00 di multa (cfr. all. 6 di parte attrice).
L'odierno attore è stato dunque condannato in via definitiva per il reato di minaccia nei confronti del convenuto;
è stata invece esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p.
Non vi è però prova, nel caso in esame, che il convenuto, al momento della presentazione della denuncia, fosse assolutamente certo del fatto che non Parte_1 avesse con sé una pistola al momento della minaccia.
Dalle testimonianze rese nel corso del procedimento n. 3336/2012 R.G.N.R. - n.
1976/2014 R.G. TRIB., è infatti emerso che, nell'alterco che si era venuto a creare tra le odierne parti in causa, inveendo contro , lo Parte_1 Controparte_1 aveva minacciato di morte tenendo la mano dietro la schiena in modo equivoco.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 19.10.2015 innanzi al Testimone_5
Tribunale Penale di Reggio Calabria, ha riferito: «mi trovavo libero dal servizio, avevo finito una sessione di allenamento e, uscendo per raggiungere il mio veicolo, la mia attenzione è stata attirata dalla signora che mi ha detto che al marito c'era un tizio Pt_3 che lo minacciava di volergli sparare […] Mi sono avvicinato e ho visto gli astanti che erano un po' preoccupati. A distanza c'era un signore sulla cinquantina che con la mano dietro la schiena diceva: “ti ammazzo, ti ammazzo” nei confronti del dottore , _1
pagina 12 di 22 quindi ho chiamato il 113 […] Non sapendo se fosse o meno armato, ho avvertito i colleghi del 113 e ho cercato di calmare le persone dicendo di mettersi al riparo […] Lui aveva la mano dietro la schiena e urlava all'indirizzo del dottore e la moglie, quindi una _1 donna, tentava di calmarlo e tirarlo verso casa. Il gesto era equivoco, cioè la mano dietro la schiena» (cfr. verbale dell'udienza dell'11.10.2015 del procedimento n. 3336/2012
R.G.N.R. – n. 1976/2014 R.G. TRIB. – doc. denominato “proc. penale d'agui” allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Non può dunque escludersi che la denuncia di minaccia aggravata dall'uso di armi presentata dal convenuto sia stata semplicemente frutto della personale – seppure erronea – percezione dei fatti da parte del medesimo.
E' infatti possibile che, nella concitazione del momento, il convenuto abbia avuto una percezione distorta del comportamento dell'attore e abbia ritenuto che lo stesse avesse una pistola dietro la schiena.
Ebbene, come si è detto, il mero errore o anche il semplice dubbio sulla colpevolezza del denunciato o del querelato esclude la presenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia (Cass. Pen. 8976/2009, Cass. Pen. 27846/2009).
Occorre infine evidenziare che la semplice presentazione di una denuncia-querela rivelatasi infondata non costituisce di per sé, anche qualora sia connotata da colpa del denunciante-querelante, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c. c., in quanto, in questa specifica fattispecie, deve ammettersi una deroga ai normali criteri soggettivi di imputabilità della responsabilità civile (dolo o anche solo colpa), stante il prevalere dell'interesse pubblicistico alla repressione dei reati: pur essendo, infatti, l'illecito civile di regola perseguibile anche se meramente colposo, l'irrilevanza della colpa per la calunnia ai relativi effetti si spiega con lo scopo dell'ordinamento di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere, nel caso di errore, in conseguenze di carattere risarcitorio (Corte App. Reggio Calabria 467/2021).
pagina 13 di 22 Tutto ciò considerato, si deve concludere che la condotta tenuta da Controparte_1
integra il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. limitatamente al denunciato
[...] reato di danneggiamento aggravato a carico di Parte_1
Passando ora all'accertamento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del fatto illecito appena indicato, giova rammentare che il danno non patrimoniale di cui viene chiesto ristoro trova fondamento normativo negli artt. 2 Cost. e 2059 c.c., integrando un danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis, Cass. Civ. 11269/2018).
Nel caso in esame, è certamente possibile presumere, anche ricorrendo a massime di esperienza, che l'instaurazione di un procedimento penale anche per il reato di danneggiamento aggravato abbia determinato una lesione della reputazione dell'attore, in considerazione della rilevanza, da un punto di vista sociale, dell'addebito.
In tale ottica, è inoltre possibile presumere il turbamento interiore patito dall'attore a fronte delle accuse mosse dal convenuto, poi rivelatesi infondate, anche in considerazione della lunga durata del procedimento penale.
Gli elementi appena evidenziati costituiscono, ai sensi dell'art. 2729 c.c., presunzioni gravi, precise e concordanti del pregiudizio non patrimoniale per sofferenza interiore patito da parte attrice per effetto del procedimento penale instaurato a suo carico in seguito alla denuncia presentata dal convenuto.
Ai fini della liquidazione equitativa di tale danno, occorre però considerare la non particolare gravità del fatto di reato attribuito all'attore, nonché la circostanza che, all'esito del medesimo procedimento penale, l'attore è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il reato di minaccia nei confronti del convenuto.
pagina 14 di 22 Sulla base di tali elementi, ritiene questo Giudice che il danno non patrimoniale patito da debba essere quantificato in euro 2.000,00 in moneta attuale. Parte_1
Non può, invece, essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale, non essendovi prova, in atti, del relativo esborso da parte dell'attore.
Al riguardo, si deve inoltre evidenziare che la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato può e deve essere richiesta davanti al Giudice del procedimento penale (e non anche al giudice civile in un separato giudizio), in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per affrontare il giudizio penale costituisce un “danno” non in senso giuridico, bensì in senso economico (Cass. Civ.
20313/2015).
Infine, del tutto generica e sfornita di prova è la domanda, avanzata dall'attore, di risarcimento del danno patrimoniale consistente nel «lucro cessante inteso come mancato guadagno a causa del processo subito» (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), che deve pertanto essere rigettata.
Tutto ciò considerato, si deve concludere che il danno patito da parte attrice a causa della condotta del convenuto integrante gli estremi del delitto di calunnia ammonta ad euro
2.000,00 in moneta attuale.
2. ha inoltre agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del Parte_1 danno, quantificato in euro 2.814,00, derivante dall'aggressione asseritamente subita in data
23.05.2012 da parte del convenuto.
L'attore, in particolare, ha allegato che, il 23.05.2012, giunto all'ingresso della propria abitazione, sentendo delle grida, si era girato di scatto ed era stato aggredito dal convenuto, il quale, avventandosi su lui, lo aveva colpito con un pugno al volto, procurandogli lesioni.
La domanda non può essere accolta.
Per il fatto di cui si discute è stato instaurato, a seguito di denuncia-querela presentata dall'odierno attore, un procedimento penale a carico di , Controparte_1 imputato del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché «sferrandogli un pugno sulla guancia
pagina 15 di 22 sinistra, cagionava a lesioni personali giudicate guaribili in gg 2 come da Parte_1 certificazione in atti».
Sia nel giudizio di primo grado che in sede di appello l'odierno convenuto è stato assolto dal reato contestatogli (cfr. all. 5 del convenuto e sentenza n. 27/2019 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n 3, c.p.c. di parte attrice).
In particolare, con sentenza n. 27/2019, il Tribunale Penale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice d'appello, ha affermato: «questo Tribunale, pur condividendo l'esito assolutorio a cui è pervenuto il Giudice di Pace di Reggio Calabria, ritiene che esso debba fondarsi su presupposti in parte diversi in ordine alla valutazione del materiale probatorio in atti. L'assoluzione dell'imputato , in particolare, deve fondarsi _1 sull'insufficienza e contraddittorietà delle prove emerse a sostegno dell'accusa; non già sulla loro totale assenza, né, come sostenuto dal giudice di prime cure, sulla maggiore credibilità della versione fornita in giudizio dall'imputato. Dalla lettura degli atti processuali i dati che emergono con certezza sono pochi e riguardano i momenti immediatamente precedenti e quelli successivi alla presunta aggressione perpetrata dallo
ai danni del Più nel dettaglio emerge con certezza che la mattina del _1 Pt_1
23 maggio 2012 l'odierna parte civile e l'odierno imputato avevano avuto un diverbio in quanto quest'ultimo assumeva che il gli avesse danneggiato l'autovettura. Sul Pt_1 punto (a prescindere dalle rispettive versioni in ordine all'effettività del danneggiamento dell'auto) hanno concordemente riferito in dibattimento, oltre ai due diretti interessati
(l'imputato e la parte civile), anche la moglie dell'imputato ( ) e, seppure Parte_4 quali testi indiretti, il cugino del D ( ) e il teste . Pt_1 Testimone_4 Testimone_5
La discussione era avvenuta nei pressi di casa del davanti al cui portone era
Pt_1 parcheggiata la predetta vettura, che l'imputato aveva lasciato in sosta mentre si trovava poco distante, presso il campo sportivo CONI, dove si stava allenando. Avuta la percezione che il gli avesse rigato l'auto, lo lo aveva raggiunto e gli aveva
Pt_1 _1 chiesto conto. Di lì il contrasto sorto fra i due. Contrasto che viene descritto in maniera difforme dagli unici due soggetti materialmente presenti escussi in dibattimento: il
Pt_1 da un lato e la moglie dell'imputato dall'altro. Il ha sostenuto di essere stato
Pt_1
pagina 16 di 22 repentinamente aggredito dallo , che gli aveva sferrato un pugno facendogli _1 uscire sangue dal viso, mentre la moglie lo incitava ad ammazzarlo;
di avere avuto paura e di essersi indirizzato verso il proprio appartamento, ingiuriando l'imputato solo dopo essere stato colpito. La moglie dell'imputato, invece, ha negato che il fosse stato Pt_1 colpito al volto dal marito, sostenendo, piuttosto, che lei e lo si erano limitati _1
a chiedere conto al del danno causato alla loro auto e che questi, dopo essersi Pt_1 giustificato dicendo che non lo aveva fatto apposta, aveva reagito malamente, iniziando a gesticolare e a spingere lo con le mani in faccia, minacciando lui e la moglie, _1 dicendo che sarebbe salito a casa a prendere una pistola per sparare contro di loro.
Durante gli attimi di concitazione appena descritti, a detta della , l'odierno Pt_3 imputato non aveva fatto nulla di male, ma, semmai, aveva solo cercato di bloccare le mani del e di divincolarsi. In seguito alle minacce del sempre a detta della Pt_1 Pt_1
, lei e il marito erano scappati per paura e si erano diretti verso il campo CONI, Pt_3 dove avevano incontrato il teste più su menzionato: amico dei due ed agente di Tes_1 polizia (in quel frangente fuori servizio). Quest'ultimo era stato messo a parte dell'accaduto e, pochi minuti dopo, egli stesso, insieme ai due coniugi, aveva visto il tenere qualcosa in mano e minacciare l'odierno imputato. Il teste , in effetti, Pt_1 Tes_1 nelle dichiarazioni acquisite agli atti del presente processo ha dato atto di essere stato avvicinato dalla , che gli aveva riferito della presenza di un individuo che aveva Pt_3 minacciato suo marito dicendo di volergli sparare. Il teste, inoltre, ha riferito di avere personalmente visto il (successivamente identificato come tale) mentre minacciava Pt_1
l'odierno imputato tenendo qualcosa dietro la schiena. A quel punto il aveva Tes_1 allertato la sala operativa della Questura di Reggio Calabria, segnalando la presenza di un individuo armato che minacciava un'altra persona. E così, in breve tempo, sul posto erano intervenuti degli agenti di polizia che avevano proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del rinvenendo presso l'abitazione dello stesso sia una Pt_1 pistola giocattolo, sia del materiale balistico che veniva sottoposto a sequestro cautelare amministrativo. Sul punto, tutti i testi escussi in dibattimento hanno reso dichiarazioni concordanti. Pertanto l'intervento della Polizia negli attimi successivi al litigio tra il
e lo appare come un dato certo. Analogamente, devono ritenersi certe Pt_1 _1
pagina 17 di 22 pure le lesioni riportate dal il giorno del litigio. Al riguardo, il narrato della stessa Pt_1 parte civile e quello degli altri testi d'accusa escussi in giudizio trova conforto nella certificazione rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio
Calabria, acquisita agli atti di causa, da cui emerge che in data 23.05.2012 il è Pt_1 stato medicato presso il Pronto Soccorso del predetto ospedale, in orario compatibile con la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile, perché affetto da “contusione zigomo sx
e mandibolare sx”, con prognosi di guarigione in due giorni. Nella predetta certificazione si legge ulteriormente che il veva riferito ai sanitari algia al 1° molare inferiore sx Pt_1
e di avere subito percosse. Si tratta di un dato, quest'ultimo, che la sentenza di primo grado ha trascurato del tutto di considerare e che, invece, a parere di questo Tribunale, riveste una sua rilevanza probatoria, non consentendo di liquidare la versione dei fatti fornita dal come un narrato del tutto inattendibile. Egli, infatti, ha riferito di avere subito una Pt_1 lesione da parte dello . E detta lesione, in effetti, oltre ad essere stata oggetto _1 di percezione diretta della vicina di casa ( ), della madre ( Controparte_2 Persona_2
) e del cugino del ( ), i quali tutti hanno testimoniato
[...] Pt_1 Testimone_4 in dibattimento, risulta accertata per via documentale, con l'affidabilità propria di una certificazione proveniente da una struttura ospedaliera pubblica. Non si può del tutto escludere, quindi, in conformità a quanto riferito dal che la lesione da questi Pt_1 riportata sia stata causata da un colpo inferto dallo , il quale, peraltro, _1 avrebbe anche avuto un movente d'impeto per aggredire l'odierna parte civile, non potendosi del tutto escludere che egli abbia reagito violentemente al danneggiamento della sua vettura. Altra possibile ipotesi, se si dovesse invece dare credito alla versione dei fatti fornita dalla teste (moglie dello ), è che l'imputato abbia colpito il Pt_3 _1 anche inavvertitamente, per arginare la reazione minacciosa avuta da quest'ultimo Pt_1 nei suoi confronti. Certamente, sul punto, quanto emerso in giudizio non consente di pervenire ad un univoco accertamento dei fatti di causa. E pertanto, se per un verso non si può serenamente affermare la penale responsabilità dell'odierno imputato, per altro verso, però, non si può neppure prendere del tutto per buona la sua versione dei fatti, addebitando all'odierna parte civile il pagamento delle spese processuali ed omettendo di considerare gli elementi di prova, sia pure scarni ed insufficienti, che militano a sostegno dell'ipotesi
pagina 18 di 22 accusatoria» (cfr. sentenza n. 27/2019 allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che, nel presente giudizio, non vi siano elementi per discostarsi dalla valutazione effettuata dal Tribunale Penale, atteso che l'attore, sul quale gravava il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che la «contusione zigomo sx e mandibolare sx» risultante dal certificato medico in atti (cfr. all. 3 di parte attrice) fosse effettivamente conseguenza del fatto illecito addebitato al convenuto.
Sulla specifica circostanza dell'allegata aggressione da parte di Controparte_1
, l'attore si è infatti limitato a chiedere l'interrogatorio formale del convenuto (cfr.
[...] capitolo n. 6 articolato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), il quale, tuttavia, anche in questa sede, ha sempre negato l'addebito.
La riferita aggressione, del resto, non può ritenersi provata solo perché la Corte
d'Appello di Reggio Calabria, nella sentenza n. 1115/2018, resa all'esito di un diverso procedimento a carico di ha ritenuto che «il dato dell'aggressione trova Parte_1 riscontro nel certificato del Pronto Soccorso degli OO.RR.» (cfr. all. 6 di parte attrice), atteso che il Tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza n. 27/2019, ha dato conto di tale riscontro, evidenziando, però, anche le contraddizioni esistenti nelle prove in atti, tali da non consentire di giungere ad una pronuncia sfavorevole nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Tutto ciò considerato, la domanda avanzata da di condanna del Parte_1 convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'aggressione asseritamente subita in data 23.05.2012 dal convenuto deve essere rigettata per difetto di prova.
3. Occorre a questo punto rilevare che ha proposto Controparte_1 eccezione riconvenzionale di integrale compensazione del credito risarcitorio eventualmente riconosciuto in favore di con il credito risarcitorio Parte_1 spettante ad esso convenuto per i fatti illeciti di danneggiamento, calunnia e minaccia perpetrati in suo danno dall'attore.
pagina 19 di 22 L'eccezione non può essere accolta.
Non può infatti essere riconosciuto, in favore del convenuto, alcun diritto al risarcimento del danno per il danneggiamento dell'automobile di sua proprietà asseritamente posto in essere dall'attore.
Sulla base delle motivazioni già indicate nel punto 1. della presente sentenza, da intendersi qui trascritte, non vi è infatti prova del fatto che in data Parte_1
23.05.2012, abbia danneggiato l'automobile di proprietà del convenuto, essendo al contrario emerso che detta autovettura, successivamente all'alterco venutosi a creare tra le odierne parti in causa, non presentava graffi nella fiancata.
Non vi è inoltre adeguata dimostrazione della sussistenza, nella condotta dell'attore che ha presentato denuncia-querela nei confronti del convenuto per il reato di cui all'art. 582
c.p., degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, non essendovi prova certa dell'innocenza di . Controparte_1
Come si è visto, infatti, l'odierno convenuto è stato assolto dal reato addebitatogli, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p., in quanto la prova che egli avesse commesso il reato era insufficiente e contraddittoria.
Il Giudice penale ha infatti affermato che «non si può del tutto escludere, quindi, in conformità a quanto riferito dal che la lesione da questi riportata sia stata causata Pt_1 da un colpo inferto dallo , il quale, peraltro, avrebbe anche avuto un movente _1
d'impeto per aggredire l'odierna parte civile, non potendosi del tutto escludere che egli abbia reagito violentemente al danneggiamento della sua vettura. Altra possibile ipotesi, se si dovesse invece dare credito alla versione dei fatti fornita dalla teste (moglie dello Pt_3
), è che l'imputato abbia colpito il anche inavvertitamente, per _1 Pt_1 arginare la reazione minacciosa avuta da quest'ultimo nei suoi confronti. Certamente, sul punto, quanto emerso in giudizio non consente di pervenire ad un univoco accertamento dei fatti di causa» (cfr. sentenza n. 27/2019 allegata da parte attrice alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.).
pagina 20 di 22 Non vi è prova, infine, dal danno morale e biologico asseritamente patito dal convenuto a causa delle minacce subite dall'attore in occasione della lite avvenuta in data 23.05.2012, per le quali è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla Parte_1 pena di euro 200,00 di multa.
La prova per testimoni articolata sul punto da parte convenuta è infatti stata formulata in modo generico ed è stata dunque inammissibile.
4. In conclusione, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 la somma di euro 2.000,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patito.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.05.2012) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
5. In considerazione dell'esito complessivo della controversia e, in particolare, della parziale soccombenza reciproca delle parti e dell'accoglimento solo in minima parte della domanda avanzata dall'attore, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda avanzata dall'attore, condanna _1
pagina 21 di 22 al pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 06/09/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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