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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5890/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5890/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 C.F._1 GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 della Supermercato Italia CP_2
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_3 C.F._3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
ha convenuto in giudizio in proprio e quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della Supermercato Italia 2 s.r.l., e in proprio e quale legale Controparte_3 rappresentante della chiedendo di dichiarare l'intervenuta risoluzione di Controparte_4 diritto del contratto di comodato precario avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20, e per l'effetto condannare i convenuti in solido all'immediato rilascio in suo favore del medesimo immobile. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto: che con scrittura privata del 25.3.2009 ha concesso detto immobile in comodato senza termine (cd. precario) a per l'esercizio dell'attività commerciale di supermercato, con Controparte_1 l'espressa previsione all'art. 4 del divieto di locazione o sub-comodato dell'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto;
pagina 1 di 3 che il comodatario , con scrittura privata autenticata del 27.2.2013, ha affittato alla Controparte_1
per la durata di tre anni rinnovabili e dietro versamento del canone Controparte_4 annuo di euro 72.000,00, l'azienda ubicata nel predetto immobile, senza acquisire il preventivo consenso di esso comodante, in violazione del divieto di cui all'art. 4 del contratto di comodato;
che pertanto, ai sensi dell'art. 4 sopra richiamato, è intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di comodato, con il conseguente obbligo del comodatario e del subcomodatario di rilasciare immediatamente l'immobile illegittimamente detenuto.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
Orbene, dalla documentazione allegata risulta che: con scrittura privata del 25.3.2009 ha concesso in comodato senza termine (cd. Parte_1 precario) alla Supermercato Italia 2 s.r.l., per l'esercizio dell'attività commerciale di supermercato, l'immobile di sua proprietà sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20; all'art. 4 del contratto di comodato le parti hanno espressamente previsto il divieto di locazione o subcomodato dell'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto;
con scrittura privata autenticata del 27.2.2013 il comodatario ha affittato alla Controparte_1
per la durata di tre anni rinnovabili e dietro versamento del canone Controparte_4 annuo di euro 72.000,00, i beni mobili strumentali dell'azienda di supermercato ubicata nel predetto immobile precedentemente concessogli in comodato da;
Parte_1 all'art. 15 del contratto di affitto di azienda, si è impegnato a comunicare al Controparte_1 proprietario comodante dell'immobile l'avvenuta stipula del contratto di affitto e la Controparte_4 si è impegnata a stipulare con il medesimo proprietario “idoneo contratto per la conduzione”
[...] dell'immobile.
Ora, se è vero che, alla stregua di quanto chiarito nella premessa del contratto ed all'art. 15 sopra richiamato, l'oggetto del contratto di affitto d'azienda del 27.2.2013 è stato espressamente limitato dalle parti ai soli beni mobili strumentali dell'azienda, è anche vero che l'immobile in cui l'azienda è ubicata è un elemento costitutivo essenziale del complesso aziendale, legato agli altri beni da un rapporto di complementarietà ed interdipendenza. Il comodatario , consentendo all'affittuaria di Controparte_1 Controparte_4 utilizzare l'immobile per la prosecuzione dell'attività aziendale di supermercato in mancanza di un titolo autonomo di godimento, senza darne comunicazione al proprietario comodante e senza acquisire il suo consenso, ha dato luogo ad un subcomodato dell'immobile in violazione del divieto stabilito all'art. 4 del contratto di comodato del 25.3.2009.
Pertanto, essendo verificato l'inadempimento dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 sopra richiamato, va dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di comodato ai sensi dell'art. 1456 c.c., ben potendosi considerare l'atto introduttivo del presente giudizio come idonea manifestazione della volontà del comodante di avvalersi della medesima clausola (cfr. in tal senso Cass. 5436/95, Cass. 4911/95). L'attore è legittimato ad agire direttamente per il rilascio dell'immobile non solo nei confronti della comodataria Supermercato Italia 2 s.r.l., ma anche nei confronti della subcomodataria
[...]
potendo trovare applicazione nel caso di specie l'art. 1595 co. 1 c.c. in linea con un Controparte_4 autorevole indirizzo dottrinale qui condiviso. Sono invece privi di legittimazione passiva e in proprio, non Controparte_1 Controparte_3 essendo parti dei rapporti contrattuali sopra esaminati.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda nei confronti di Supermercato Italia 2 s.r.l. e e, per Controparte_4 l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato del 25.3.2009 avente ad oggetto l'immobile sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20, e condanna dette società, in solido tra loro, all'immediato rilascio di detto immobile nella libera e piena disponibilità dell'attore; condanna dette società, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 130,00 per esborsi ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Tancredi dichiaratosi antistatario.
Foggia, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5890/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANCREDI Parte_1 C.F._1 GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1 C.F._2 della Supermercato Italia CP_2
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_3 C.F._3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
ha convenuto in giudizio in proprio e quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della Supermercato Italia 2 s.r.l., e in proprio e quale legale Controparte_3 rappresentante della chiedendo di dichiarare l'intervenuta risoluzione di Controparte_4 diritto del contratto di comodato precario avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20, e per l'effetto condannare i convenuti in solido all'immediato rilascio in suo favore del medesimo immobile. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto: che con scrittura privata del 25.3.2009 ha concesso detto immobile in comodato senza termine (cd. precario) a per l'esercizio dell'attività commerciale di supermercato, con Controparte_1 l'espressa previsione all'art. 4 del divieto di locazione o sub-comodato dell'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto;
pagina 1 di 3 che il comodatario , con scrittura privata autenticata del 27.2.2013, ha affittato alla Controparte_1
per la durata di tre anni rinnovabili e dietro versamento del canone Controparte_4 annuo di euro 72.000,00, l'azienda ubicata nel predetto immobile, senza acquisire il preventivo consenso di esso comodante, in violazione del divieto di cui all'art. 4 del contratto di comodato;
che pertanto, ai sensi dell'art. 4 sopra richiamato, è intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di comodato, con il conseguente obbligo del comodatario e del subcomodatario di rilasciare immediatamente l'immobile illegittimamente detenuto.
I convenuti, pur ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
Orbene, dalla documentazione allegata risulta che: con scrittura privata del 25.3.2009 ha concesso in comodato senza termine (cd. Parte_1 precario) alla Supermercato Italia 2 s.r.l., per l'esercizio dell'attività commerciale di supermercato, l'immobile di sua proprietà sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20; all'art. 4 del contratto di comodato le parti hanno espressamente previsto il divieto di locazione o subcomodato dell'immobile, pena la risoluzione di diritto del contratto;
con scrittura privata autenticata del 27.2.2013 il comodatario ha affittato alla Controparte_1
per la durata di tre anni rinnovabili e dietro versamento del canone Controparte_4 annuo di euro 72.000,00, i beni mobili strumentali dell'azienda di supermercato ubicata nel predetto immobile precedentemente concessogli in comodato da;
Parte_1 all'art. 15 del contratto di affitto di azienda, si è impegnato a comunicare al Controparte_1 proprietario comodante dell'immobile l'avvenuta stipula del contratto di affitto e la Controparte_4 si è impegnata a stipulare con il medesimo proprietario “idoneo contratto per la conduzione”
[...] dell'immobile.
Ora, se è vero che, alla stregua di quanto chiarito nella premessa del contratto ed all'art. 15 sopra richiamato, l'oggetto del contratto di affitto d'azienda del 27.2.2013 è stato espressamente limitato dalle parti ai soli beni mobili strumentali dell'azienda, è anche vero che l'immobile in cui l'azienda è ubicata è un elemento costitutivo essenziale del complesso aziendale, legato agli altri beni da un rapporto di complementarietà ed interdipendenza. Il comodatario , consentendo all'affittuaria di Controparte_1 Controparte_4 utilizzare l'immobile per la prosecuzione dell'attività aziendale di supermercato in mancanza di un titolo autonomo di godimento, senza darne comunicazione al proprietario comodante e senza acquisire il suo consenso, ha dato luogo ad un subcomodato dell'immobile in violazione del divieto stabilito all'art. 4 del contratto di comodato del 25.3.2009.
Pertanto, essendo verificato l'inadempimento dedotto nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4 sopra richiamato, va dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di comodato ai sensi dell'art. 1456 c.c., ben potendosi considerare l'atto introduttivo del presente giudizio come idonea manifestazione della volontà del comodante di avvalersi della medesima clausola (cfr. in tal senso Cass. 5436/95, Cass. 4911/95). L'attore è legittimato ad agire direttamente per il rilascio dell'immobile non solo nei confronti della comodataria Supermercato Italia 2 s.r.l., ma anche nei confronti della subcomodataria
[...]
potendo trovare applicazione nel caso di specie l'art. 1595 co. 1 c.c. in linea con un Controparte_4 autorevole indirizzo dottrinale qui condiviso. Sono invece privi di legittimazione passiva e in proprio, non Controparte_1 Controparte_3 essendo parti dei rapporti contrattuali sopra esaminati.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda nei confronti di Supermercato Italia 2 s.r.l. e e, per Controparte_4 l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato del 25.3.2009 avente ad oggetto l'immobile sito in Torremaggiore alla Piazza dei Martiri n.3, piano terra, censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 21, con annesso magazzino censito al Foglio 94, p.lla 5216, sub 20, e condanna dette società, in solido tra loro, all'immediato rilascio di detto immobile nella libera e piena disponibilità dell'attore; condanna dette società, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 130,00 per esborsi ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Tancredi dichiaratosi antistatario.
Foggia, 10.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3