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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 5521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5521 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 1838/2018 R.G.
N. 11761/2018 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai NN. 1838/2018 e 11761/2018 R.G., riunite, promosse da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ZAMUNER DAMIANO e dall'avv.
NE ER, attore, contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
prof. DE CRISTOFARO MARCO e dall'avv. STROPPARO ALBERTO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MAIONE CP_2 C.F._2
AN e dall'avv. RUSSO MASSIMILIANO,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GREGGIO CP_3 C.F._3
MARCO,
pagina 1 di 53 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MILANI Parte_2 C.F._4
ZI e dall'avv. FURLANETTO ANGELA,
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. GREGGIO CP_4 C.F._5
MARCO,
(c.f. , in persona del Controparte_5 C.F._6
curatore (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._7
dall'avv. TEMPORIN MICHELA, convenuti, con la chiamata in causa di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. RANIERI GIUSEPPE,
– (c.f. ), CP_8 Controparte_9 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANI
EO e dall'avv. DE ZORZI GIORGIA,
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_10 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DIFINO MATTEO, dall'avv. CESARE ANDREA e dall'avv. SOZZI CRISTINA,
Controparte_12
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. FALCOMER GIOVANNI, dall'avv. PANTALEO ANDREA LUIGI
e dall'avv. MARINO DAVID MARIA,
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_13 P.IVA_6
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FALOMO GIULIA e dall'avv. SIMEONI PAOLO, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
“rigettata ogni contraria domanda e istanza, anche istruttoria, voglia l'Ill.mo Intestato Tribunale
NEL MERITO
pagina 2 di 53 A) Premesso ogni opportuno accertamento, condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, pro quota o per quanto di rispettiva competenza, a risarcire al i seguenti importi: Parte_1
- da un minimo di € 2.645.686,17 ad un massimo di e 17.976.769,00, in relazione alla prosecuzione dell'attività sociale pur dopo la perdita del capitale sociale per i titoli e le ragioni indicati in atti;
- € 860.000,00 per l'illegittima erogazione dei finanziamenti alla controllata per i titoli e le Controparte_14
ragioni indicati in atti;
- € 5.300.000,00 per l'acquisto del sito internet dalla PI LE S.p.A. per i titoli e le ragioni indicai in atti;
ovvero le diverse somme minori o maggiori che risultassero a carico dei convenuti, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;
B) premesso ogni opportuno accertamento, condannare l del sig. e la sig.ra Controparte_5 Controparte_5
in solido tra loro, pro quota o per quanto di rispettiva competenza, a risarcire al CP_1 Parte_1 [...]
la somma di: Parte_1
- € 1.431.160,00 in relazione alla cessione dell'immobile di New York alla sig.ra e ciò per i titoli e le CP_1
ragioni esposti in atti;
ovvero le diverse somme minori o maggiori che risultassero a carico dei convenuti, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO
Con vittoria degli onorari e delle spese di lite”.
Conclusioni della convenuta : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Nello specifico:
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo ai finanziamenti effettuati da ad PI Pt_1
LE, non essendovi prova in atti che una qualche condotta della Sig.ra avrebbe potuto in CP_1
qualche maniera efficacemente porre rimedio al danno;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo alla cessione dell'immobile di New York, non avendo la Curatela prospettato il danno – discendente dalla lesione della par condicio creditorum pagina 3 di 53 – nei corretti termini della differenza tra quanto il creditore favorito ha acquisito a titolo di pagamento e quanto il medesimo creditore avrebbe avuto diritto di ricevere, e comunque essendo del tutto carente la documentazioni in atti che consenta una quantificazione precisa di questa voce di danno, con particolare riguardo a: i) lo stato passivo del fallimento onde aver contezza Pt_1
dell'ammontare del monte debiti concorsuali (e delle eventuali prelazioni); ii) il programma di liquidazione (ex art. 104 ter L.F.) e, più in generale, di ogni utile documento da cui poter acquisire elementi circa le prospettive di incasso derivanti dall'attività di liquidazione dell'attivo fallimentare;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo incentrato sulla differenza dei netti patrimoniali, per la mancata prova dell'effettivo verificarsi di alcun pregiudizio nell'ipotesi cd. “senza documenti” elaborata dal CTU Dr. Per_1
Con rifusione integrale di spese e compensi».
Conclusioni del convenuto CP_2
“si insiste … affinché l'On.le Tribunale adito Voglia:
1. Rigettare le domande avversarie, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni esposte nelle richiamate difese;
2. condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio, anche della fase relativa al procedimento, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Conclusioni dei convenuti e : CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, in adesione all'eccezione di prescrizione formulata dal terzo chiamato
[...]
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto ad esercitare l'azione di responsabilità nei CP_15
confronti del Rag. e del Rag. ; CP_16 CP_4
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 quarto comma c.p.c. nei confronti del rag. , per i motivi indicati negli atti difensivi;
CP_4
- nel merito, rigettare le domande svolte dal nei confronti dei convenuti rag. Parte_3
e rag. in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti negli atti difensivi;
CP_4 CP_16
- sempre nel merito, in via subordinata, a carico dei terzi chiamati e salvo gravame:
pagina 4 di 53 - (cod. fisc. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_7
tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto rag. ritenere e CP_3
dichiarare la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il rag. da ogni e CP_3
qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice per l'effetto, condannarsi la Parte_3
terza chiamata in causa in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_15
corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato rag. tutte le somme che CP_3
eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Parte_3
- - rappresentanza Generale per l'Italia in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_17
(p. Iva ), con sede in 20123 Milano, Via della Chiusa n. 2 e sede legale in The AIG Building, P.IVA_3
58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto rag. , ritenere e dichiarare CP_4
la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il rag. da ogni e CP_4
qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice per l'effetto, condannarsi la Parte_3
terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_18
rappresentante pro tempore, a corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato rag.
tutte le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al CP_4 Parte_3
[...]
- (cod. fisc. e P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_15 P.IVA_7
tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, per la denegata e non creduta ipotesi di
pagina 5 di 53 accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto rag. , ritenere CP_4
e dichiarare la terza chiamata in causa, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a garantire, tenere indenne e comunque manlevare, giusta polizza assicurativa di cui in atti, il rag. da ogni e CP_4
qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice per l'effetto, condannarsi la Parte_3
terza chiamata in causa in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_15
corrispondere e pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato rag. tutte le somme che CP_4
eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Parte_3
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Conclusioni del convenuto Trolese:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
NEL MERITO
Rigettare le domande svolte dal nei confronti del convenuto rag. Parte_3
in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi esposti in narrativa. Parte_2
IN VIA SUBORDINATA E CP_19
Nei confronti dei terzi chiamati in persona del Controparte_20
legale rappresentante pro tempore (con sede legale in Svizzera a Zurigo, Mythenquai 2 e Rappresentanza
Generale e Direzione per l'Italia in 20159 Milano, Via Benigno Crespi 23, P. Iva ) P.IVA_8
(part. Controparte_21
iva e cod. fisc. n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (con sede legale nel P.IVA_9
Regno Unito, St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex e con Rappresentanza C.F._8
Generale e Direzione per l'Italia in Genova, Via M. Piaggio n. 1)
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_13 P.IVA_6
pro tempore, con sede legale in 00144 Roma, Viale Cesare Pavese n. 385
pagina 6 di 53 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande attoree nei confronti del convenuto rag. ritenere e dichiarare i terzi chiamati in causa tenuti a garantire, Parte_2
tenere indenne e comunque manlevare, giuste polizze assicurative di cui in atti, il rag. da ogni Parte_2
e qualsiasi conseguenza, patrimoniale e/o non patrimoniale, che a carico dello stesso dovesse derivare dall'azione proposta nei suoi confronti da parte dell'attrice e, per Parte_1
l'effetto, condannarsi i terzi chiamati in causa Controparte_20
, e
[...] Controparte_22 [...]
a pagare direttamente a favore di parte attrice tutte le somme di cui l'odierno convenuto Controparte_13
dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere o che risulteranno altrimenti dovute a parte attrice, anche a titolo di responsabilità solidale, o comunque a rifondere all'assicurato rag. tutte le Parte_2
somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ribadiscono tutte le eccezioni già formulate.
In particolare, come già esposto nelle osservazioni della dott.ssa si condivide la versione della
CTU “senza documenti”in base alla quale, tenendo conto dei soli documenti presenti in atti, il CTU conclude per una perdita capitale sociale al 31.12.2012 con danno zero;
quanto, invece, alla “versione con documenti”, si sono rilevate e si rilevano molteplici criticità che la rendono non accoglibile, ampiamente esposte nella memoria autorizzata dimessa in atti alla quale integralmente ci si richiama e riporta.
Eccepisce, inoltre, la nullità della integrazione della consulenza depositata dal CTU dott. Per_1
in data 05.10.2024 e precisamente con riferimento a quanto emerge alle pagg. da 74 a 85 e da 92 a 93 e ciò in quanto il il C.T.U. ha esteso l'analisi ad un thema decidendum nuovo, ossia la quantificazione del danno da prosecuzione dell'attività sociale oltre il termine di febbraio 2013, data della messa in liquidazione,
e indicato a pag. 29 della memoria n. 1 di parte attrice, senza che mai quell'estensione fosse stata richiesta e allegata nel corso del presente giudizio e per per violazione del contraddittorio, in quanto si tratta di tema che emerge per la prima volta in sede di integrazioni».
Conclusioni della convenuta , in persona del curatore Controparte_5 [...]
: CP_6
pagina 7 di 53 «In via preliminare di rito: dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale integrativo in relazione a due profili: 1) per avere il C.T.U. esteso l'analisi ad un thema decidendum nuovo, ossia la quantificazione del danno da prosecuzione dell'attività sociale oltre il termine di febbraio 2013, data della messa in liquidazione,
e indicato a pag. 29 della memoria n. 1 di parte attrice, senza che mai quell'estensione fosse stata richiesta e allegata nel corso del presente giudizio;
2) per violazione del contraddittorio, in quanto si tratta di tema che emerge per la prima volta in sede di integrazioni;
Nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie, perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Nello specifico:
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo ai finanziamenti effettuati da ad PI Pt_1
LE, trattandosi di iniziativa di sostegno ad una controllata – a rischio di interruzione dell'operatività – assunta in ossequio alla business judgment rule per prevenirne la insolvenza
(purtroppo poi verificatasi) e così per evitare che si concretizzasse l'eventualità di perdita integrale del valore della partecipazione;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo alla cessione dell'immobile di New York, non avendo la Curatela prospettato il danno – discendente dalla lesione della par condicio creditorum
– nei corretti termini della differenza tra quanto il creditore favorito ha acquisito a titolo di pagamento e quanto il medesimo creditore avrebbe avuto diritto di ricevere, , e comunque essendo del tutto carente la documentazioni in atti che consenta una quantificazione precisa di questa voce di danno, con particolare riguardo a: i) lo stato passivo del fallimento onde aver contezza Pt_1
dell'ammontare del monte debiti concorsuali (e delle eventuali prelazioni); ii) il programma di liquidazione (ex art. 104 ter L.F.) e, più in generale, di ogni utile documento da cui poter acquisire elementi circa le prospettive di incasso derivanti dall'attività di liquidazione dell'attivo fallimentare;
- rigettare il capo della pretesa risarcitoria relativo incentrato sulla differenza dei netti patrimoniali, per la mancata prova dell'effettivo verificarsi di alcun pregiudizio nell'ipotesi cd. “senza documenti” elaborata dal CTU Dr. Per_1
Con rifusione integrale di spese e compensi e loro distrazione a vantaggio del procuratore costituito, che si dichiara al riguardo antistatario ex art. 93 c.p.c.».
pagina 8 di 53 Conclusioni della terza chiamata relativamente alla chiamata in causa da parte Controparte_7
del convenuto
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della curatela fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Rag. con tutto ciò che ne consegue per , in virtù CP_16 Controparte_7
di quanto sopra esposto.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della Curatela fallimentare nei confronti del Rag. CP_16
per quanto concerne la responsabilità professionale nell' esercizio delle funzioni di sindaco non avendo
[...]
assolto all' onere probatorio in ordine all' an debeatur, al nesso di causa ed al quantum, per i motivi di cui in narrativa, con tutto ciò che ne consegue relativamente all' odierna comparente.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sopra formulate e di accoglimento anche parziale della domanda attorea per quanto concerne l' eventuale responsabilità professionale del Rag.
limitare comunque la condanna del convenuto assicurato alla somma accertata in corso di causa CP_16
per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la a manlevare il Rag. ei limiti del massimale di polizza e comunque al Controparte_7
netto delle spese legali, per l'importo pari ad € 150.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% dell'importo con minimo assoluto di € 1.500,00 comunque senza alcun riconoscimento delle spese legali.
Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Conclusioni della terza chiamata relativamente alla chiamata in causa da parte Controparte_7
del convenuto : CP_4
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
pagina 9 di 53 Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della curatela fallimentare ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Rag. con tutto ciò che ne consegue per , in CP_4 Controparte_7
virtù di quanto sopra esposto.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la nullità della citazione in giudizio del Rag. per quanto sopra motivato. CP_4
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della Curatela fallimentare nei confronti del Rag. CP_4
per quanto concerne la responsabilità professionale nell' esercizio delle funzioni di sindaco non avendo
[...]
assolto all' onere probatorio in ordine all' an debeatur, al nesso di causa ed al quantum, per i motivi di cui in narrativa, con tutto ciò che ne consegue relativamente all' odierna comparente.
IN VIA DI MERO SUBORDINE
Nella denegata e deneganda ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari sopra formulate e di accoglimento anche parziale della domanda attorea per quanto concerne l' eventuale responsabilità professionale del Rag.
limitare comunque la condanna del convenuto assicurato alla somma accertata in corso di CP_4
causa per la propria quota di responsabilità professionale e che sarà comunque ritenuta di giustizia, e di conseguenza condannare la a manlevare il Rag. nei limiti del massimale di polizza e Controparte_7
comunque al netto delle spese legali, per l'importo pari ad € 500.000,00 ed al netto dello scoperto di polizza pari al 10% dell'importo con minimo assoluto di € 2.500,00, comunque senza alcun riconoscimento delle spese legali.
Con riserva di altro dedurre, eccepire, produrre e capitolare ulteriori prove per interpello e testi nei termini e nei modi di legge.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Conclusioni della terza chiamata : Controparte_23
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di EZ, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte dalla Curatela nei confronti del convenuto , siccome manifestamente infondate per i motivi di cui in narrativa;
CP_4
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del sig. accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi
pagina 10 di 53 di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dal chiamante in causa nei confronti di;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità del convenuto chiamante in causa e di ritenuta operatività della Polizza, contenere la condanna di entro i termini e le condizioni tutte di Polizza, incluso il massimale ivi previsto anche alla luce della copertura offerta da CP_7
- in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse”.
Conclusioni della terza chiamata : Controparte_10
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
1.Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere nel merito tutte le domande formulate nei confronti di .
IN VIA SUBORDINATA
2. Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore verso il rag. e di quella Parte_2
di garanzia di quest'ultimo, previo accertamento in via incidentale della ripartizione delle quote interne di responsabilità dei diversi coobbligati, eventualmente anche ex art. 1298, II comma e 2055, III comma cod. civ., dichiarar tenuta a prestare la copertura assicurativa comunque nei limiti del massimale della polizza n. 227/A/4595 con decorrenza 1 marzo 2006, al netto dello scoperto del 10% (dieci per cento) ivi previsto.
IN OGNI CASO
3.Condannare il Fallimento attore, o comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende.
4. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_24
:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
pagina 11 di 53 - respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. perché infondate in fatto ed in diritto nonché Pt_2
sfornite di prova per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente e in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata nei confronti di in base alla Polizza;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. respingere la Pt_2
domanda di manleva da questi svolta nei confronti di per uno o più dei motivi espressi in narrativa;
NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. e della Pt_2
domanda di manleva da questi svolta in base alla Polizza, ferma l'applicazione delle limitazioni ed esclusioni tutte ivi previste:
i. previo accertamento dell'operatività della Polizza a secondo rischio;
ii. previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate;
iii. previa applicazione della franchigia pari Euro 5.000,00, determinare l'indennizzo dovuto da - entro il limite massimo per Richiesta di Risarcimento pari ad Euro
1.000.000,00 - sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte
a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza”.
Conclusioni della terza chiamata Controparte_13
“NEL MERITO
- Respingersi la domanda proposta nei confronti della Controparte_25
- Respingersi la domanda proposta nei confronti del Rag. Parte_2
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di contestuale accoglimento della domanda proposta nei confronti del Dott. Parte_2
e della domanda da quest'ultimo proposta nei confronti di accertarsi
[...] Controparte_13
la quota di responsabilità e di danno riferibile allo stesso e, nei soli limiti di tale accertata responsabilità, dichiararsi la suddetta Compagnia tenuta a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza, entro il massimale ivi pattuito.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario”.
pagina 12 di 53 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e l'oggetto del contendere sono già stati esposti nella sentenza non definitiva n.
1147/2024 del 22.4.2024, alla cui lettura, dunque, si rinvia per esigenze di sintesi, esponendo di seguito la successiva evoluzione del giudizio e richiamando quanto già esposto nella predetta pronuncia solo nella misura in cui sarà necessario affrontare i profili per i quali la causa non era stata ritenuta matura per la decisione.
In particolare, questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 1147/2024:
a) ha rigettato le eccezioni di nullità delle domande dell'attore per asserita incertezza del petitum e della causa petendi;
b) ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per l'asserita distrazione dell'immobile situato a New York (quarto addebito) sollevata dalla e fondata CP_1
sulla pendenza negli USA di un'azione volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra e la;
Pt_1 CP_1
c) ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CP_2
d) ha dichiarato inammissibile l'addebito di mancato esercizio da parte dei convenuti , CP_1
e dell'azione di responsabilità nei confronti del per i CP_2 Pt_2 CP_4 CP_5
finanziamenti erogati ad PI LE, in quanto prospettato dal per la prima volta a Parte_1
pag. 52 della comparsa conclusionale;
e) ha rigettato, per il resto, le eccezioni di inammissibilità delle domande dell'attore per mutatio libelli;
f) ha rigettato le eccezioni di inammissibilità dei documenti prodotti dal con la Parte_1
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.;
g) ha dichiarato prescritta l'azione sociale di responsabilità esercitata dall'attore nei confronti dei convenuti sindaci e per i fatti verificatisi anteriormente al febbraio 2013; CP_4 Pt_2
h) ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento all'azione di responsabilità dei creditori esercitata dal nei confronti dei convenuti sindaci e;
Parte_1 CP_4 Pt_2
i) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore con riferimento all'acquisto del sito da PI LE (terzo addebito).
pagina 13 di 53 La causa, invece, non è stata ritenuta matura per la decisione in relazione agli altri addebiti, aventi ad oggetto:
a) il proseguimento dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale perché, alla luce di rettifiche da apportare ad alcune voci di bilancio, il ha sostenuto che aveva Parte_1 Pt_1
perso il capitale sociale sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2010, mentre la società era stata messa in liquidazione soltanto in data 26.2.2013 (primo addebito, fatto valere nei confronti di tutti i convenuti);
b) l'esecuzione in più tranches tra settembre e novembre 2007 di finanziamenti alla controllata PI
LE per complessivi € 860.000,00, nonostante quest'ultima società non fosse in condizione di restituirli (secondo addebito, fatto valere nei confronti di tutti i convenuti);
c) la vendita in data 1.10.2013 alla di un immobile sito in New York, con modalità CP_1
anomale di pagamento del corrispettivo (imputazione a compensazione del corrispettivo di debiti di verso la della cui effettività ad avviso dell'attore non vi sarebbe evidenza, Pt_1 CP_1
ossia € 355.255,00 per estinzione del debito per mutuo verso la banca, € 795.663,71 per estinzione di debiti verso la ed € 142.725,94 per sopravvenienze e differenze cambio CP_1
passive) e violazione della par condicio creditorum, in ragione della natura chirografaria – laddove sussistenti – dei crediti della ed in ragione del fatto che questa non avrebbe ricevuto CP_1
alcuna somma in sede concorsuale (quarto addebito, fatto valere nei confronti dell'
[...]
e della ). Controparte_5 CP_1
Il Collegio, infatti, ha ritenuto necessario disporre un supplemento di operazioni peritali, chiedendo al C.T.U.:
a) di verificare la fondatezza del primo addebito:
- prendendo in considerazione ai fini della svalutazione delle rimanenze la perizia Per_3
dimessa dal Fallimento sub doc. n. 12 nella causa n. 1838/2018 R.G.; Per_4
- mantenendo ferme le conclusioni già raggiunte con riferimento alla svalutazione dei crediti;
- non tenendo conto di alcuni documenti acquisiti nel corso dell'accertamento peritale
(quotazioni di Banco Popolare, al fine della svalutazione della partecipazione detenute da in quest'ultima società; bilanci di IE LT e TI, al fine della svalutazione delle Pt_1
partecipazioni detenute da in tali società e dei crediti da finanziamenti erogati da Pt_1
pagina 14 di 53 a tali partecipate); Pt_1
- quantificando i c.d. oneri inerziali prendendo a riferimento un tempo di liquidazione di tre mesi;
- mantenendo ferme, per il resto, le conclusioni già raggiunte;
b) quanto al quarto addebito di calcolare il danno da violazione della par condicio creditorum.
Il C.T.U. ha proceduto con l'integrazione peritale (di seguito, quando si farà riferimento alla stessa si userà la parola “integrazione”, mentre quando si farà rinvio alla consulenza tecnica originariamente depositata in data 31.10.2022 si userà l'espressione “elaborato peritale”) e le parti hanno eccepito la nullità della stessa nella parte in cui – quale possibile scenario alternativo – il
C.T.U. ha calcolato il danno da prosecuzione dell'attività sociale fino alla cessazione dei sindaci dall'incarico e all'apertura della procedura di concordato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra indicato.
***
Sulla chiusura dell'TÀ GI NI.
Preliminarmente, si deve dare atto che il procuratore della ha prodotto quale doc. n. 2 CP_1
allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 10.3.2025 il decreto n. 122/2025 del
23.1.2025, con il quale il Tribunale di Padova ha dichiarato chiusa la procedura di eredità giacente del , Presidente del Consiglio di Amministrazione di dal 20.6.2007 al 26.2.2013 e CP_5 Pt_1
liquidatore dal 27.2.2013 e compagno della . CP_1
Tale produzione documentale è ammissibile, in quanto si tratta di un documento sopravvenuto rispetto alla scadenza delle preclusioni istruttorie e le parti hanno avuto la possibilità di contraddire sul contenuto dello stesso nelle memorie di replica.
È necessario verificare se, a seguito di tale provvedimento, sia necessario rimettere la causa sul ruolo per dichiararne l'interruzione, posto che la chiusura della procedura di eredità giacente ha fatto venir meno la capacità del Curatore di essere parte, con conseguente astratta applicabilità dell'art. 300 c.p.c.
Sul punto deve essere osservato che, anche a voler ritenere che la chiusura dell'eredità giacente possa determinare l'interruzione del giudizio nonostante sia un evento verificatosi successivamente pagina 15 di 53 all'udienza di precisazione delle conclusioni, non sarebbe possibile dichiarare l'interruzione della causa, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'effetto interruttivo si verifica soltanto laddove l'evento da cui deriva la perdita della capacità della parte sia dichiarato dal difensore della stessa al preciso fine di ottenere la dichiarazione di interruzione del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 6985/2003 e n. 9900/2007), con conseguente irrilevanza delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta dal procuratore di una parte diversa da quella colpita dall'evento interruttivo (cfr. Cass. n. 17913/2009).
Nel caso di specie l'evento potenzialmente interruttivo non è stato fatto valere dal difensore dell' ma dal procuratore della e, comunque, non è stato dedotto Controparte_5 CP_1
al fine di ottenere l'interruzione del giudizio, ma al diverso fine di dimostrare l'infondatezza del quarto addebito (cfr. pag. 40 della seconda comparsa conclusionale ). CP_1
Ne consegue che la causa non deve essere rimessa sul ruolo ed è possibile procedere ad esaminare la fondatezza degli addebiti del . Parte_1
***
Sul primo addebito
L'attore ha lamentato, in primo luogo, che gli amministratori ( , e CP_5 CP_1 CP_2
avrebbero continuato l'attività sociale nonostante si fosse verificata la perdita di capitale sociale sin dall'esercizio chiuso al 31.12.2010, e ciò fino alla formale messa in liquidazione avvenuta in data
26.2.2013 e che i sindaci ( , e ) avrebbero omesso di adottare le iniziative opportune Pt_2 CP_4
per impedire tale illecito gestorio.
Il ha dedotto che: Parte_1
- dai bilanci d'esercizio la perdita del capitale sociale emergerebbe soltanto dal bilancio al
31.12.2013;
- il patrimonio netto, tuttavia, era divenuto negativo sin dal 31.12.2010, alla luce di rettifiche da apportare ad alcune voci di bilancio (svalutazione delle rimanenze di magazzino al 31.12.2010 e al 31.12.2011, anticipazione della svalutazione del sito web della società PI LE, svalutazione dei crediti in contenzioso nel quadriennio dal 2008 al 2011, anticipazione nei bilanci al 31.12.2010 e al 31.12.2011 della svalutazione operata soltanto nel bilancio al
31.12.2012 della partecipazione nel Banco Popolare, svalutazione delle partecipazioni e dei pagina 16 di 53 finanziamenti verso società controllate);
- l'organo amministrativo e di controllo erano a conoscenza o avrebbero dovuto comunque rilevare la perdita del capitale sociale sin dall'aprile 2011, quando gli amministratori avevano trasmesso ai sindaci la bozza del bilancio al 31.12.2010, mentre la società era stata messa in liquidazione soltanto in data 26.2.2013.
Il C.T.U., sul punto, a seguito dell'integrazione disposta a seguito della sentenza non definitiva, ha ritenuto che, non tenendo conto della documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali
(quotazione Banco Popolare e bilanci TI e IE LT), le rettifiche proposte dall'attore siano soltanto parzialmente fondate e ha concluso che:
a) il capitale sociale risulta perso al 31.12.2012;
b) prendendo a riferimento la data in cui la società è stata messa in liquidazione, ossia il 26.2.2013, il danno è pari a zero, in quanto gli amministratori hanno assunto tempestivamente i provvedimenti di legge;
c) prendendo a riferimento la data in cui è stato depositato il ricorso per concordato preventivo ex art. 161, comma sesto, l. fall., ossia il 15.11.2013, il danno calcolato secondo il criterio della c.d. differenza tra i netti patrimoniali è pari ad € 1.786.431,00;
d) prendendo a riferimento la data in cui i sindaci sono cessati dall'incarico, ossia il 9.8.2013, il danno determinato sempre applicando il criterio della c.d. differenza tra i netti patrimoniali è pari ad € 1.115.664,00.
Iniziando dalle questioni di carattere prettamente processuale, i convenuti hanno tempestivamente eccepito la nullità dell'integrazione peritale relativamente ai punti c) e d) sia per l'estraneità del danno così quantificato al thema decidendum, in quanto mai richiesto in tali termini dal Parte_1
sia per violazione del contraddittorio, poiché si tratterebbe di un tema emerso per la prima volta a riscontro delle osservazioni dell'attore alla bozza dell'elaborato integrativo.
Sul punto, va rilevato che il C.T.U. ha calcolato il danno fino al 9.8.2013 e al 15.11.2013 rispondendo alle osservazioni svolte dal procuratore e dal C.T.P. dell'attore, che avevano sollecitato tale calcolo sostenendo che il danno dovesse essere così determinato in forza dell'art. 2486, terzo comma, c.c. e del riferimento ivi contenuto all'apertura della procedura concorsuale quale momento a cui avere riguardo per l'applicazione del criterio della differenza tra i netti patrimoniali.
pagina 17 di 53 Il C.T.U. ha calcolato il danno prendendo a riferimento anche le date del 9.8.2013 e del
15.11.2013 soltanto per completezza e quale scenario alternativo a quello in cui aveva considerato la data di messa in liquidazione di (26.2.2013), al fine di fornire a questo Tribunale ogni Pt_1
elemento utile ai fini della decisione.
Ne consegue che non si tratta tanto di stabilire se l'elaborato peritale sia nullo o meno in parte qua, ma di stabilire quale alternativa prendere a riferimento tra quelle proposte dal C.T.U.
A tal proposito, si deve rilevare che il sia negli atti di citazione sia nella memoria n. 1 ha Parte_1
agito chiedendo l'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci per la prosecuzione dell'attività d'impresa secondo criteri di continuità aziendale anziché meramente conservativi nonostante l'asserita perdita del capitale sociale a far data dal 31.12.2010, prendendo sempre a riferimento quale T2 la data in cui era stata messa in liquidazione, ossia il Pt_1
26.2.2013 (cfr. pagg. da 4 a 21 e da 26 a 32 dell'atto di citazione della causa n. 1838/2018 R.G., pagg. da 4 a 24 e da 29 a 35 dell'atto di citazione della causa n. 11761/2018 R.G. e pag. da 11 a 29 della memoria n. 1).
Per converso, l'attore non ha mai allegato che il avrebbe operato secondo criteri di CP_5
continuità aziendale anche nel periodo dalla data della messa in liquidazione della società
(26.2.2013) alla data di presentazione della domanda di concordato (15.11.2013) né ha mai censurato l'operato dei sindaci in relazione a tale periodo o, in via subordinata, fino al momento della loro cessazione dalla carica (9.8.2013).
L'unico addebito fatto valere dal nei confronti del quale liquidatore, infatti, è Parte_1 CP_5
quello relativo alla vendita dell'immobile di New York.
Ne consegue che – come correttamente evidenziato dai convenuti – nel momento in cui l'attore ha chiesto al C.T.U. di calcolare il danno fino al 15.11.2013 ha fatto valere un profilo di censura non allegato nei termini di preclusione assertiva e dunque estraneo all'oggetto del contendere, ossia una responsabilità del quale liquidatore per aver gestito in ottica di continuità CP_5 Pt_1
aziendale nonostante la liquidazione deliberata in data 26.2.2013 o, comunque, per aver tardato di presentare l'istanza di apertura di una procedura concorsuale.
Da ciò discende che gli scenari ipotizzati dal C.T.U. alle pagg. da 66 a 82 e da 89 a 90 dell'integrazione non possono essere presi in considerazione, in quanto relativi ad un danno mai pagina 18 di 53 fatto valere in giudizio del . Parte_1
Né può indurre a conclusioni diverse il richiamo dell'attore all'art. 2486, terzo comma, c.c. e al fatto che tale norma prevederebbe quale criterio di determinazione del danno da prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale nonostante la verificazione di una causa di scioglimento la differenza tra il patrimonio netto al momento della data dell'apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data di verificazione della causa di scioglimento.
Tale disposizione, invero, prevede che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”.
Il Fallimento, dunque, prende le mosse da un'interpretazione erronea della norma, sotto due profili:
- da un lato, nel momento in cui viene censurata la tardività della messa in liquidazione, il T2 deve essere identificato non già nell'apertura della procedura concorsuale (che potrebbe anche mancare) ma nel momento in cui gli amministratori o i sindaci hanno tenuto, ancorché tardivamente, la condotta doverosa, ossia la rilevazione della causa di scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della società;
- dall'altro, la disposizione non fa riferimento solo “alla data di apertura” della “procedura” concorsuale ma anche “alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica” e la messa in liquidazione della società determina proprio la cessazione della carica dell'amministratore e la nomina del liquidatore, apparendo poi irrilevante che tale carica sia ricoperta dalla stessa persona fisica.
Si dovrà, dunque, aver riguardo allo scenario nel quale è stata presa a riferimento la data di messa in liquidazione di , ossia il 26.2.2013. Pt_1
Ciò chiarito, l'apprezzamento e le valutazioni del C.T.U. appaiono logicamente e congruamente motivate sia con riferimento a ciascuna delle svalutazioni proposte dal sia con riguardo Parte_1
pagina 19 di 53 all'individuazione del 31.12.2012 quale momento di perdita del capitale sociale.
Si può, pertanto, rinviare a quanto esposto dal C.T.U.:
a) agli allegati 38 e 39 all'elaborato peritale e alle pagg. da 11 a 13 dell'integrazione per quanto concerne le svalutazioni delle rimanenze, con la precisazione che le risultanze della perizia dimessa dall'attore sub doc. n. 12 del fascicolo n. 1838/2018 R.G. possono Persona_5
essere prese a riferimento quale base di partenza perché:
- la stessa nella proposta di concordato preventivo, sottoscritta dal , dava atto Pt_1 CP_5
che la perizia in questione riportava lo stato del magazzino esistente al 15.11.2013 e conteneva una stampa tratta dal gestionale di magazzino da cui era possibile riconoscere in ogni momento in via informatica la composizione del magazzino e il suo valore contabile (cfr. doc. n. 71 , pagg. 35 e 36); Parte_1
- tale perizia era stata oggetto di asseverazione avanti il Cancelliere del Tribunale di Padova
(verbale n. 847 del 13.2.2014, ultima pagina del doc. n. 12 nel fascicolo n. Parte_1
1838/2018 R.G.);
- non è dirimente il fatto che tale perizia non sarebbe conforme ai requisiti imposti dai
Principi Italiani di Valutazione, poiché essa veniva in rilievo non tanto per le valutazioni che conteneva, ma per i dati che riportava relativi alla descrizione degli articoli presenti in magazzino, alla tipologia di magazzino in cui gli articoli erano collocati, alla stagione di riferimento, al numero di unità presenti in azienda e al prezzo unitario di acquisto;
b) alle pagg. da 143 a 147 dell'elaborato peritale quanto alla svalutazione dell'immobilizzazione immateriale sito web di PI LE;
c) alle pagg. da 147 a 166 dell'elaborato peritale quanto alla svalutazione dei crediti in contenzioso;
d) alle pagg. da 13 a 15 dell'integrazione quanto alla svalutazione della partecipazione in Banco
Popolare, non essendo possibile, per le ragioni già esposte nella sentenza non definitiva, prendere in considerazione le quotazioni di tale società reperite dal C.T.U. negli archivi di
Borsa Italiana e della rivista “Il Sole 24 Ore” e non prodotte in giudizio dall'attore, come sarebbe stato suo onere;
e) alle pagg. da 179 a 223 dell'elaborato peritale e alle pagg. da 15 a 17 dell'integrazione quanto alla svalutazione delle partecipazioni e dei finanziamenti verso società controllate e partecipate,
pagina 20 di 53 con la precisazione che con riguardo a TI e IE LT va presa in considerazione la versione c.d. “senza documenti”, non essendo possibile, per le ragioni già esposte nella sentenza non definitiva, esaminare i bilanci di tali due società estratti dal C.T.U. dal registro delle imprese e non depositati in giudizio dal , come sarebbe stato suo onere;
Parte_1
f) alle pagg. 224, 225, 227 e 228 dell'elaborato peritale (versione c.d. “senza documenti”) e alle pagg. da 18 a 19 dell'integrazione quanto alle conclusioni circa l'individuazione al 31.12.2012 quale data di perdita del capitale sociale.
Per quanto concerne i rilievi del Fallimento relativi alla svalutazione delle rimanenze operata dal
C.T.U. in sede di integrazione all'elaborato peritale, è sufficiente rilevare che, anche laddove le stesse fossero condivisibili, le conclusioni circa il venir meno del capitale sociale soltanto a far data dal 31.12.2012 non muterebbero, perché, anche volendo aderire alla più rigorosa svalutazione operata dall'attore, il patrimonio netto al 31.12.2011 rimarrebbe pur sempre positivo (cfr. pag. 31 dell'integrazione).
Il Fallimento si duole, altresì, dell'erroneità della svalutazione dei crediti operata dal C.T.U., ma sul punto si ritiene condivisibile la metodologia di svalutazione progressiva operata dal C.T.U. e l'osservazione del medesimo secondo cui la mera dicitura “in contenzioso” non è di per sé sola sufficiente un'immediata svalutazione del credito, poiché dal contenzioso poteva pur sempre derivare un recupero, anche parziale, della somma per la quale aveva agito in giudizio (cfr. Pt_1
pagg. 363 dell'elaborato peritale).
L'attore, in terzo luogo, sostiene che le svalutazioni delle partecipazioni nelle società controllate o partecipate sarebbero sottostimate perché alcune di tali società avevano patrimonio netto negativo e dunque non avrebbe dovuto soltanto azzerarle, ma iscrivere a passivo un accantonamento Pt_1
per far fronte alla quota di competenza del deficit patrimoniale della società partecipata.
L'assunto non è condivisibile, poiché, come correttamente osservato dal C.T.U., tale stanziamento sarebbe stato necessario soltanto laddove avesse effettivamente avuto l'obbligo di ripianare o Pt_1
ripristinare i patrimoni netti delle società partecipate che erano divenuti negativi, ad es. in forza di fidejussioni o di altri impegni formali, di cui però non vi è riscontro nella documentazione di causa.
Sempre sotto questo profilo, è altresì corretto quanto rilevato dal C.T.U. in merito al fatto che tale pagina 21 di 53 obbligo di ripianamento non poteva dirsi sussistente per il mero fatto che aveva rapporti di Pt_1
controllo o di collegamento ex art. 2359 c.c. con le società che avevano riportato un patrimonio netto negativo, posto che non vi è alcuna norma di legge che imponga alla controllante di procedere in tal senso (cfr. pagg. 14 e 365 dell'elaborato peritale).
Quanto, infine, all'osservazione del Fallimento circa la possibilità di rettificare il valore della partecipazione in TI sulla base del modello Unico 2011 redditi 2010 di tale società depositato dall'attore sub doc. n. 726, va ricordato che il C.T.U. ha condivisibilmente replicato che tale documento, unitamente a quelli già in atti, non è sufficiente per procedere alla svalutazione, poiché dall'esame dello stesso non sono desumibili tutte le informazioni necessarie tali da supportare in via analitica ed oggettiva la corretta svalutazione della partecipazione e dei crediti detenuti da in/verso TI, le quali invece possono essere ricavate solo dall'analisi dei bilanci della Pt_1
partecipate (cfr. pag. 34 dell'integrazione).
Una volta individuata nel 31.12.2012 la data della perdita del capitale sociale, deve ritenersi che il danno sia pari a zero tenuto conto del ristretto lasso temporale tra tale data e quella in cui è Pt_1
stata messa in liquidazione (26.2.2013) e della fisiologica tempistica verosimilmente necessaria per rilevare la causa di scioglimento e addivenire alla messa in liquidazione (cfr. pagg. 19 e 20 dell'integrazione).
La domanda di risarcimento del danno fondata sul profilo di responsabilità sin qui esaminato, dunque, va rigettata.
Per completezza di analisi, si precisa che non può essere riconosciuto a titolo di danno nemmeno l'importo di € 13.795,27, pari ai finanziamenti effettuati da ad IE LT successivamente Pt_1
al 26.2.2013, individuati dal C.T.U. quale operazione non conservativa alle pagg. da 299 a 301 dell'elaborato peritale, poiché si tratta di operazioni fatte quando era già stata messa in Pt_1
liquidazione e che non hanno formato oggetto di specifico addebito da parte dell'attore nei confronti dei convenuti.
***
Sul secondo addebito
Il lamenta, in secondo luogo, che tra settembre e novembre 2007 sarebbero stati erogati Parte_1
da alla controllata PI LE finanziamenti per complessivi € 860.000,00 e che tale Pt_1
pagina 22 di 53 operazione era manifestamente imprudente, in considerazione del fatto che la controllata era in uno stato di insolvenza, in quanto l' aveva già preannunciato la revoca della licenza CP_26
dall'estate 2007 e poi aveva provveduto in tal senso in data 20.10.2007, in concomitanza con l'erogazione dei finanziamenti.
L'addebito viene formulato nei confronti di tutti i convenuti, e, nello specifico:
- dell' perché quest'ultimo era in conflitto d'interessi, essendo Controparte_5
contemporaneamente Presidente del Consiglio di Amministrazione di PI LE;
- della e del sia per la sussistenza di un conflitto di interessi in quanto anch'essi CP_1 CP_2
erano contemporaneamente componenti degli organi amministrativi di entrambe le società sia per non aver impedito il fatto;
- dei sindaci , e per non aver adeguatamente vigilato sull'operato degli Pt_2 CP_4
amministratori e per non aver impedito il fatto.
Iniziando dalle problematiche di carattere processuale, i convenuti eccepiscono che tale addebito non potrebbe essere esaminato perché nella sentenza non definitiva n. 1147/2024 è stata dichiarato inammissibile l'addebito di mancato esercizio da parte dei convenuti , CP_1 CP_2
e dell'azione di responsabilità nei confronti del per i finanziamenti in Pt_2 CP_4 CP_5
questione, in quanto prospettato dall'attore per la prima volta a pag. 52 della comparsa conclusionale.
L'assunto non è condivisibile, poiché tale declaratoria di inammissibilità non implica l'impossibilità di scrutinare l'addebito in esame sotto i profili che il ha tempestivamente Parte_1
fatto valere, ossia l'imprudenza nell'esecuzione dell'operazione, il conflitto d'interesse e l'omesso impedimento/vigilanza da parte degli amministratori non esecutivi e e dei sindaci, CP_1 CP_2
che sono condotte attive e omissive diverse dal mancato esercizio dell'azione di responsabilità.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto che il C.T.U. ha rilevato che dall'esame dal libro giornale relativo all'esercizio 2007 dimesso dall'attore sub doc. n. 37 emerge che l'importo dei finanziamenti eseguiti da ad PI LE ammonta ad € 710.000,00 e non ad € 860.000,00, Pt_1
perché trovano riscontro i seguenti versamenti:
a) € 40.000,00 in data 7.9.2007;
b) € 90.000,00 in data 7.9.2007;
pagina 23 di 53 c) € 180.000,00 in data 13.9.2007;
d) € 200.000,00 in data 14.9.2007;
e) € 150.000,00 in data 14.9.2007;
f) € 50.000,00 in data 16.11.2007.
Non è stata, invece, rinvenuta prova del finanziamento di € 100.000,00 datato 14.9.2007 e dell'acquisto di carburante per un importo di € 50.000,00 datato 6.9.2007 (cfr. pag. 260 dell'elaborato peritale).
L'attore non condivide tale conclusione e sostiene che i finanziamenti sarebbero pari ad €
860.000,00, invocando il contenuto di una lettera inviata da ad PI LE riportato a pag. Pt_1
5 del decreto del Tribunale di EZ del 14.4.2011 (cfr. doc. n. 22 ) in cui si leggeva che CP_1
“come da vostra richiesta finalizzata ad ottenere un finanziamento soci di € 450.000,00, con la presente confermiamo la nostra disponibilità a concedervi la somma di cui in oggetto, che ci verrà rimborsata al
28/2/2008 infruttifera di interessi e che sarà inoltrata, come da intese, ai Vs fornitori Trade Air per prepagamento di € 200.000,00 Exxon Mobil aviario LTD per rifornimenti della prima metà di settembre
2007 per € 100.000,00, Sabena TAT Tecnics per fatture scadute per e 150.000,00”.
L'argomentazione non è condivisibile, poiché nella lettera vi era soltanto una manifestazione di disponibilità all'effettuazione dei finanziamenti e ciò certamente non prova l'effettiva esecuzione di tali erogazioni da parte di in favore di PI LE, tanto che delle stesse non è stata Pt_1
rinvenuta traccia dal C.T.U. nella documentazione di causa.
Il Fallimento, in secondo luogo, sostiene che l'importo di € 860.000,00 non sarebbe stato contestato dai convenuti , e e che pertanto il C.T.U. avrebbe dovuto considerare CP_1 CP_4
provato che tale era l'ammontare della somma erogata da ad PI LE. Pt_1
Nemmeno tale argomentazione coglie nel segno, poiché il principio di non contestazione “se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115 c.p.c., comma 1, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica
pagina 24 di 53 contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite;
v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201;
15/11/2018, n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166)” (cfr.
Cass. n. 16028/2023).
Con riferimento alla problematica di cui si discute, dalla documentazione in atti emerge proprio che l'ammontare dei finanziamenti erogati da ad PI LE è diverso da quello allegato Pt_1
dall'attore, cosicché deve darsi senz'altro prevalenza al dato documentale e alle risultanze del libro giornale, correttamente prese in esame dal C.T.U.
Esaurita l'analisi di queste problematiche preliminari, possono senz'altro ritenersi condivisibili i rilievi del in merito al fatto che l'esecuzione di tali finanziamenti è stata un'operazione Parte_1
imprudente, tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria sia di sia di PI Pt_1
LE.
Invero, come rilevato dal C.T.U.:
- in data 20.7.2007 l' aveva disposto la sospensione della licenza rilasciata ad PI LE CP_26
per l'esercizio dell'attività di vettore aereo con decorrenza a partire dal 1.1.2008, e ciò rappresentava un elemento di rischio in quanto avrebbe comportato quantomeno un drastico calo, se non l'azzeramento, degli introiti della compagnia aerea;
- il bilancio di PI LE al 31.12.2016, approvato dalla controllata di in data 14.6.2007, Pt_1
evidenziava un attivo patrimoniale composto per oltre € 27.000.000,00 (su € 79.000.000,00) da oneri pluriennali capitalizzati (oltre alla quota di costi relativa ai maxicanoni di leasing riscontata pari a circa € 1.500.000,00), a fronte di un patrimonio netto contabile, a tale data, di importo pari ad € 24.800.000,00, cosicché la sospensione dell'attività in virtù del provvedimento di cui al punto precedente avrebbe verosimilmente comportato il venir meno, nei bilanci successivi
(qualora fossero stati depositati), dei presupposti per l'iscrizione di detti oneri all'attivo patrimoniale (ossia la generazione di flussi reddituali tali da garantirne la recuperabilità) ed il pagina 25 di 53 conseguente azzeramento del patrimonio sociale;
- non aveva alcun vincolo o obbligo di procedere a finanziamenti e/o ad apporti finanziari Pt_1
in favore di PI LE;
- come si evinceva dal testo della lettera riportata nel decreto del Tribunale di EZ del
14.4.2011 (cfr. doc. n. 22 ) gli apporti finanziari di erano destinati a sostenere CP_1 Pt_1
spese correnti e ciò costituiva un ulteriore indice sintomatico del fatto che PI LE si trovava in una situazione di illiquidità che, anche alla luce della sospensione dell'attività prospettata dall' , avrebbe reso oltremodo improbabile il rimborso dei finanziamenti concessi;
CP_26
- i finanziamenti erogati da , vista la situazione di squilibrio finanziario in cui si trovava Pt_1
PI LE (cfr. sempre doc. n. 22 ), erano destinati ad essere sottoposti al regime della CP_1
postergazione prevista dall'art. 2467 c.c., e ciò aumentava ancora di più l'alea del rimborso di dette somme;
- a partire dall'esercizio 2006 Simod presentava un margine operativo lordo (EBITDA) negativo, sintomo di una situazione di difficoltà di generare flussi reddituali e, quindi, potenzialmente di cassa a partire dalla propria attività caratteristica;
- sin dall'esercizio 2007 Simod presentava valori inferiori all'unità per quanto riguardava gli indici di equilibrio finanziario a breve termine (current ratio e acid test), e quindi si trovava in una situazione di tensione finanziaria e di potenziale incapacità di far fronte, con le proprie attività liquide o prontamente liquidabili, agli impegni scadenti nel breve termine;
- negli esercizi 2006 e 2007 Simod presentava una probabilità di fallimento medio/alta, tenuto conto del c.d. Z Score (cfr. pagg. da 186 a 191, da 246 a 250 e 262 e 263 dell'elaborato peritale).
A ciò si aggiunga che la situazione di criticità di PI LE era emersa anche nella seduta del
Consiglio di Amministrazione della stessa a cui avevano partecipato il e il quali CP_5 CP_2
amministratori e il quale Presidente del Collegio Sindacale, all'esito della quale la Pt_2 CP_1
era stata nominata Accountable Manager, figura responsabile dell'organizzazione degli operatori aerei con il compito di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie affinché le attività oggetto delle certificazioni siano effettuate in conformità ai requisiti normativi previsti (cfr. Regolamento CE n. 216/2008 e vari regolamenti di esecuzione).
In quell'occasione, il aveva riferito che l' aveva richiesto l'avvicendamento CP_5 CP_26
pagina 26 di 53 dell'Accountable Manager – carica sino ad allora ricoperta da lui – prospettando la sussistenza di irregolarità operative che avevano causato disservizi e l'inadeguatezza della struttura organizzativa di
PI LE per lo svolgimento delle attività pianificate (cfr. doc. n. 52 ). Parte_1
La situazione di criticità di PI LE, inoltre, era stata oggetto di articoli di stampa (cfr. doc. n. 29
nel fascicolo n. 1838/2018 R.G.) e dunque poteva dirsi nota, tanto più che Parte_1
all'assemblea dei soci di PI LE del 15.11.2017, a cui erano presenti anche la e il CP_1
quali componenti dell'organo amministrativo e il quale Presidente dell'organo di CP_2 Pt_2
controllo, il aveva rappresentato di essere venuto a conoscenza da articoli di stampa della CP_5
presentazione di un'istanza di fallimento nei confronti della società e che PI LE era stata “da più di un anno … oggetto delle attenzioni dell a causa delle pretese difficoltà finanziarie della società CP_26
segnalate allo stesso ente da VE EZ e GH LE EZ e Napoli a seguito dei contenziosi intrapresi dalla PI LE nei loro confronti”, pur contestando tali iniziative (cfr. doc. n. 60 Fallimento).
A sostegno della legittimità dei finanziamenti i convenuti invocano la business judgement rule e, in particolare, il fatto che i finanziamenti non sarebbero stati irragionevoli, da un lato perché volti a cercare di consentire alla controllata di mantenere l'operatività e dall'altro perché comunque PI
LE aveva prospettive di risanamento, come emergerebbe dalla lettera del 12.11.2018 che aveva autorizzato il Governo Italiano a procedere ad un aiuto di stato in favore della compagnia aerea nella forma della garanzia su un prestito (cfr. doc. n. 5 ). CP_1
L'assunto non è condivisibile, in primo luogo perché, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza, la business judgement rule, ossia l'insindacabilità delle scelte gestorie aventi carattere discrezionale, non può essere invocata per giustificare operazioni connotate da palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà o violazione di legge (cfr., ex multis, Cass. n. 8069/2024
e n. 22005/2025) e nel caso di specie i finanziamenti dovevano ritenersi un'iniziativa economica evidentemente imprudente e irragionevole alla luce degli elementi sopra indicati e di quelli che si esporranno anche infra.
In secondo luogo, non si può nemmeno ritenere che i finanziamenti fossero funzionali a mantenere in esercizio PI LE in attesa della risposta della Commissione Europea all'autorizzazione agli aiuti di stato.
pagina 27 di 53 Non solo non vi è alcun elemento che faccia emergere che la prospettiva degli aiuti di stato fosse stata anche solo ipotizzata all'epoca dell'esecuzione dei finanziamenti, ma addirittura dalla lettera della Commissione Europea risulta che il Governo Italiano aveva deciso di concedere l'aiuto di stato soltanto nell'estate 2008, dopo che PI LE era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e dunque quasi un anno dopo rispetto alle operazioni oggetto di censura (cfr. doc. n. 4 ). CP_1
La stessa lettera, peraltro, dà atto delle gravi perdite che PI LE aveva maturato nell'esercizio
2007 (circa € 36.000.000,00, maggiori del capitale sociale, pari ad € 20.000.000,00), dell'assenza di effetti positivi sui risultati della controllata dei trasferimenti da e dell'impossibilità per Pt_1
quest'ultima di sostenere PI LE in considerazione della necessità di capitali per far fronte al proprio core business, ossia le calzature.
Per quanto concerne l'individuazione delle responsabilità, l'addebito deve innanzitutto ritenersi fondato nei confronti del , autore materiale dei finanziamenti (circostanza non CP_5
contestata) e Presidente del Consiglio di Amministrazione di e di PI LE, e dunque Pt_1
certamente a conoscenza della situazione di criticità delle due società.
L'addebito appare fondato anche nei confronti della e del entrambi componenti CP_1 CP_2
dell'organo amministrativo di entrambe le società e la prima anche Accountable Manager di PI
LE.
La e il a proprio discarico, invocano il fatto di essere stati consiglieri privi di CP_1 CP_2
deleghe, ma ciò non è sufficiente.
Come noto, il fatto che l'atto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non vale di per sé come esonero di responsabilità per gli altri componenti dell'organo amministrativo, ancorché privi di delega.
Questi ultimi, infatti, sono responsabili laddove non abbiano ottemperato al dovere di agire informati secondo le modalità previste dallo statuto oppure adeguate in relazione all'assetto organizzativo dato alla società (art. 2381, ultimo comma, c.c.) oppure se, sulla base delle informazioni ricevute o di quelle ulteriori che avrebbero dovuto autonomamente ricercare in presenza di specifici “segnali d'allarme” circa la sussistenza di atti pregiudizievoli, non si siano attivati per impedire il compimento delle condotte lesive del patrimonio sociale o per attenuarne le pagina 28 di 53 conseguenze dannose.
In quest'ottica, può predicarsi una responsabilità omissiva colposa dell'amministratore privo di deleghe laddove questi:
a) potesse avere contezza dell'atto illecito commesso dall'altro amministratore secondo l'ordinaria diligenza, oppure b) avesse colposamente ignorato il compimento dell'atto illecito per non aver diligentemente e adeguatamente percepito i c.d. “segnali d'allarme” della condotta illecita altrui, oppure ancora c) non si fosse utilmente attivato adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione per scongiurare un evento che poteva essere evitato con l'uso della diligenza (sul tema cfr., ex multis e tra le più recenti, Cass. n. 17441/2016, n. 2038/2018, n. 21602/2021, n.
27710/2021, n. 5045/2023, n. 10739/2024 e n. 15054/2024).
Nel caso di specie, in ragione delle qualità da essi ricoperte, la e il erano o CP_1 CP_2
comunque avrebbero dovuto certamente essere a conoscenza della situazione di criticità di entrambe le società che sopra si è delineata, che emergeva dalla consultazione dei bilanci e della contabilità e, come si è detto, era comunque nota sulla base di quanto riportato dagli organi di informazione.
Alle circostanze che sopra si sono richiamate dev'essere aggiunto il fatto che nel corso dell'anno
2007 aveva effettuato finanziamenti in favore di PI LE per oltre € 8.000.000,00 (cfr. Pt_1
doc. n. 22 , nonché doc. n. 5 ): se è ben vero che l'attore non ha contestato la CP_1 Parte_1
legittimità delle erogazioni effettuate anteriormente a settembre 2007, è altresì vero che tale dato – che attestava la già notevole esposizione di verso la controllata – e le circostanze che sopra si Pt_1
sono riportate costituivano certamente dei segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre la e il ad attivarsi per ricercare dei dati informativi ulteriori in merito al sostegno CP_1 CP_2
finanziario offerto da alla propria controllata e, presa contezza delle dimensioni del Pt_1
fenomeno, ad inibire ulteriori erogazioni.
Per quanto concerne, infine, i sindaci , e , occorre preliminarmente interrogarsi Pt_2 CP_4
sull'applicabilità al presente giudizio della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025.
Nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della riforma della responsabilità dei sindaci e pagina 29 di 53 vigente al momento dei fatti di causa, l'art. 2407 c.c. prevedeva quanto segue:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.
A seguito, invece, dell'entrata in vigore della legge n. 35/2025 il testo dell'art. 2407 c.c. è stato così sostituito:
“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.
Il legislatore, dunque, ha introdotto una limitazione quantitativa alle ipotesi di responsabilità colposa e uno specifico dies a quo del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l'espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori.
A seguito dell'entrata in vigore di tali modifiche, ci si deve porre il problema dell'applicabilità ai pagina 30 di 53 giudizi pendenti, come il presente, e la risposta a tale interrogativo deve essere negativa.
Da un lato, infatti, nella legge n. 35/2025 non vi è alcuna previsione che stabilisca espressamente la portata retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c.; dall'altro, per superare il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 prel., occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse comunque un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma non è possibile ravvisare nemmeno tale eventualità.
A tal proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in mancanza di una disposizione che preveda esplicitamente la retroattività di una legge, l'interprete – dato il carattere eccezionale e derogatorio del principio generale di cui all'art. 11 disp. di tale efficacia – può ricavare la mens legis rivolta ad attuare implicitamente la retroattività sull'unica base della locuzione testuale della norma, ossia esclusivamente se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro;
per converso, laddove tale compatibilità sussista, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell'art. 11 prel. (cfr. Cass. n. 15652/2004, richiamata da Cass. n.
28994/2019, occupatasi del problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria).
Ciò, peraltro, in conformità anche al costante indirizzo della Corte costituzionale, la quale a sua volta afferma che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 prel. costituisce un principio fondamentale di civiltà giuridica e che, se è vero che esso ha copertura costituzionale esclusivamente per quanto concerne la materia penale (art. 25 Cost.) e che al di fuori di tale materia il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, è altresì vero che ciò è possibile soltanto laddove la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr., ex multis, Corte cost. n. 170/2013 e n.
108/2019).
La legge n. 35/2025, invero, non è una disciplina che introduce dei criteri per la liquidazione equitativa del danno, come ad es. l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012 e l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di applicabilità al danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle pagina 31 di 53 dei danni micropermanenti previste dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 oppure l'art. 2486 c.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019 in materia di risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in chiave non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo i criteri della differenza tra i c.d. netti patrimoniali o della differenza tra attivo e passivo fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che norme di questo tipo siano applicabili anche ai giudizi in corso in quanto “norme per il giudice” (cfr. ad es. Cass. n. 28990/2019 in materia di responsabilità sanitaria e Cass. n. 8069/2024 sulla nuova formulazione dell'art. 2486 c.c.) aventi natura “latamente processuale” (Cass. 5252/2024), non senza specificare che tali innovazioni non ponevano neppure una questione di retroattività della legge, in quanto erano state introdotte per regolare l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in casi in cui il giudice è necessariamente chiamato ad applicare criteri equitativi e tali disposizioni avevano cristallizzato normativamente degli approdi giurisprudenziali (cfr. sempre Cass. n. 28990/2019).
Come si è anticipato, la logica della legge n. 35/2015 è diversa, in quanto la stessa non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci.
Ecco che un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto di essere accertati giudizialmente.
Ciò, si aggiunge, senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n. 35/2025.
Ipotizzando l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 2407 c.c. ai fatti verificatesi anteriormente all'entrata in vigore, allora, sarebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel
pagina 32 di 53 fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati» (cfr. Cass. n. 28990/2019).
Invero, ritenendo applicabili retroattivamente le limitazioni al risarcimento del danno introdotte dalla legge n. 35/2025 significherebbe ritenere che il legislatore sia intervenuto decurtando, ex post, la portata e quindi la tutela di quel diritto, disconoscendo illegittimamente degli effetti già verificatesi.
Va ricordato, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha già concluso nel senso dell'irretroattività di disposizioni che avevano introdotto dei limiti al risarcimento del danno, come in materia di tutela risarcitoria a seguito di licenziamento illegittimo (cfr., ex multis, Cass. n.
11105/1997: “La norma di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”) e di responsabilità del trasportatore (cfr. Cass.
3717/1989: “La disposizione dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall'Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lit. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”).
A ciò si aggiunga che ipotizzare un'applicazione retroattiva dei limiti di responsabilità introdotti dalla legge n. 35/2025 comporterebbe un vulnus particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, come il presente giudizio.
pagina 33 di 53 Ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c., infatti, assume rilievo centrale sul piano dell'allegazione e della prova la tematica del compenso spettante ai sindaci, che però non era assolutamente centrale nella formulazione previgente.
Ciò significa che, ipotizzando un'applicazione retroattiva della legge n. 35/2025 ed estesa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, si introdurrebbe in questi ultimi un tema di fatto assoggettato ad oneri di allegazione e di prova che potrebbero essere non più suscettibili di essere soddisfatti a causa dell'intervenuta maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie.
Per questi motivi
, deve ritenersi che la legge n. 35/2025 non sia applicabile alla fattispecie in esame, non solo per quanto concerne la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci, ma anche per quanto riguarda l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci.
Anche volendo ritenere, infatti, che il legislatore abbia effettivamente eliminato tale vincolo di solidarietà – conclusione dubbia, posto che anche nel mutato contesto normativo resterebbe pur sempre in vigore la norma generale della solidarietà tra danneggianti prevista dall'art. 2055 c.c. – si sarebbe pur sempre al cospetto di un'ulteriore limitazione alla responsabilità dei sindaci che andrebbe ad incidere retroattivamente su un diritto che già si trova nel patrimonio del danneggiato, in violazione dell'art. 11 prel. (sull'inapplicabilità delle modifiche introdotte dalla legge n. 35/2025 ai procedimenti pendenti cfr. Trib. EZ, sez. impresa, 4 luglio 2025, n. 3443 e
19 luglio 2025, n. 3726).
Acclarata l'applicabilità della formulazione dell'art. 2407 c.c. previgente all'entrata in vigore della legge n. 35/2025, deve essere altresì precisato che l'addebito in esame può essere scrutinato esclusivamente sotto il profilo dell'azione di responsabilità dei creditori, poiché quella sociale è stata dichiarata prescritta dalla sentenza non definitiva per i fatti anteriori al febbraio 2013.
I convenuti e sostengono innanzitutto che l'addebito dovrebbe essere rigettato perché CP_4
non vi sarebbe prova dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni dei creditori, e dunque del presupposto per l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 c.c. per le s.p.a. e ritenuta dalla giurisprudenza esperibile anche per le s.r.l. anche prima della sua espressa reintroduzione ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 al sesto comma dell'art. 2476 c.c. (cfr. Cass. n.
17359/2016 e n. 23452/2019, nonché Trib. Torino, sez. impresa, 14 giugno 2017, n. 3152).
L'assunto non è condivisibile, poiché l'erogazione dei finanziamenti da ad PI LE in Pt_1
pagina 34 di 53 assenza di concrete prospettive di recuperabilità costituisce una condotta che indubbiamente ha contribuito a determinare lo stato di insolvenza di e l'impossibilità di soddisfare Pt_1
completamente i creditori in occasione della procedura concorsuale, che emerge sufficientemente dalla documentazione di causa (cfr. docc. nn. 2 e 51 e docc. nn. 5, 30 e 31 ). Parte_1 CP_1
Nel merito, l'addebito in esame è infondato per quanto concerne il , poiché, come si è detto, i CP_4
finanziamenti risalgono a settembre e a novembre 2007 mentre il ha iniziato a ricoprire la CP_4
carica di sindaco di soltanto a far data dal 10.2.2011 (cfr. doc. n. 3 ), e dunque a Pt_1 Parte_1
tre anni di distanza dal compimento della condotta.
Ciò comporta che il non fosse in condizione né di impedire i finanziamenti né di CP_4
intraprendere iniziative volte ad elidere o ad attenuare ex post le conseguenze di tale operazione, in considerazione del rilevante lasso di tempo trascorso dall'esecuzione dei versamenti e del fatto che
PI LE era già sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria quando il ha CP_4
assunto la carica di sindaco ed è stata dichiarata fallita poco dopo che il convenuto è diventato componente dell'organo di controllo, in data 19.5.2011 (cfr. pag. 187 dell'elaborato peritale).
Ad una diversa valutazione si deve pervenire per quanto concerne il , componente del Pt_2
collegio sindacale di e Presidente dell'organo di controllo di PI LE al momento dei Pt_1
finanziamenti, e il all'epoca dei fatti Presidente dell'organo di controllo di . Pt_1
Essi, infatti, sono venuti meno al proprio dovere di vigilanza sulla rispondenza dell'operato degli amministratori ai principi di corretta amministrazione (art. 2403 c.c.), tra i quali rientra, ovviamente, il dovere per gli amministratori di astenersi dal compiere atti che possano arrecare lesione all'integrità del patrimonio della società, visto come garanzia patrimoniale generica aggredibile dai creditori, e dunque di evitare di compiere atti distrattivi o dissipativi.
Il e il invero, ben avrebbero potuto e dovuto rilevare le criticità sottese ai finanziamenti Pt_2
effettuati da ad PI LE tra settembre e novembre 2007 ed intervenire per evitare che le Pt_1
operazioni fossero compiute oppure, comunque, per eliminarne le conseguenze dannose, esercitando i poteri ispettivi, di controllo, di richiesta di informazioni agli amministratori, di convocazione dell'assemblea in presenza di fatti censurabili di rilevante gravità e di denuncia all'autorità giudiziaria previsti dagli artt. 2403-bis, 2406 e 2409 c.c.
Invero, occorre considerare che:
pagina 35 di 53 - si era al cospetto di finanziamenti infragruppo tra società che avevano in comune i componenti dell'organo amministrativo e (in parte) di controllo e dunque di operazioni che richiedevano una particolare attenzione per la loro delicatezza e il rischio di conflitti di interesse;
- la delicata situazione patrimoniale e finanziaria di era certamente nota ai sindaci o, Pt_1
comunque, conoscibile, in quanto agevolmente ricavabile dalle scritture contabili e dai bilanci, che il e il ancorché non incaricati anche del compito di procedere alla revisione Pt_2
contabile, comunque dovevano esaminare per prendere contezza delle operazioni di gestione al fine della vigilanza sulla rispondenza delle stesse alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione;
- il rilevante importo dei finanziamenti effettuati da in favore di PI LE era un Pt_1
ulteriore elemento che avrebbe potuto essere rilevato dai sindaci dall'esame delle scritture contabili e avrebbe dovuto indurli ad adottare un approccio particolarmente prudente e attento rispetto a nuove operazioni di questa tipologia;
- la situazione di crisi di PI LE era (o, comunque, avrebbe dovuto essere) conosciuta dal
, posto che egli era Presidente dell'organo di controllo della stessa e in tale qualità Pt_2
partecipava alle sedute dell'organo amministrativo e all'assemblea dei soci di PI LE (cfr., ad es. doc. nn. 51, 60, 112, 120 e 127 ), ed era facilmente conoscibile dal vista la Parte_1
risonanza che vi era stata sui mezzi d'informazione (cfr. doc. n. 29 ) e comunque il Parte_1
potere-dovere dei sindaci di scambiare informazione con gli organi di controllo delle società controllate (art. 2403-bis, secondo comma, secondo periodo, c.c.).
In conclusione, va affermata la responsabilità solidale dell' , della Controparte_5
, del del e del in relazione all'addebito in esame, con conseguente CP_1 CP_2 Pt_2
obbligo di risarcire il danno, da quantificarsi in € 710.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali.
La rivalutazione andrà calcolata sull'importo dei singoli finanziamenti effettuati da ad PI Pt_1
LE dalla data di esecuzione di ciascun versamento alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sull'importo dei singoli finanziamenti progressivamente rivalutati di anno in anno sempre dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995 e n. 557/2009 e successive pagina 36 di 53 conformi).
L'importo di € 710.000,00, maggiorato della rivalutazione e degli interessi calcolati come sopra, sarà infine produttivo di interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.
***
Sul quarto addebito
L'attore, infine, espone che:
- era proprietaria di un immobile sito in New York, originariamente acquistato dal Pt_1
per il corrispettivo di USD 1.818.772,00 e successivamente trasferito dallo stesso CP_5
alla società; CP_5
- in data 1.10.2013, ossia quarantacinque giorni prima della presentazione della domanda di concordato, il , quale liquidatore di , aveva venduto alla tale immobile CP_5 Pt_1 CP_1
senza incassare alcuna somma;
- la dismissione dell'immobile al costo storico di € 1.610.813,00 era stata fatta con imputazione in compensazione di alcune poste contabili, ossia € 355.255,00 per estinzione del debito per mutuo verso la banca, € 795.663,71 per estinzione di debiti verso la ed € 142.725,94 per CP_1
insussistenze;
- lo stesso giorno della cessione alla il preteso credito di quest'ultima nei confronti della CP_1
società era stato incrementato da € 419.898,77 ad € 721.568,89, a seguito dell'accollo da parte della di un debito di verso società riconducibile al;
CP_1 Pt_1 CP_27 CP_5
- non vi era alcuna evidenza dell'effettiva esistenza dei debiti posti alla base della compensazione, che erano formalmente contestati;
- vi era stata una violazione della par condicio creditorum, in ragione della natura chirografaria – laddove sussistenti – dei crediti della e del fatto che la convenuta non avrebbe ricevuto CP_1
alcuna somma in sede concorsuale.
Il Fallimento, dunque, fa valere due diversi profili di responsabilità nei confronti del CP_5
quale liquidatore e della ex art. 2043 c.c. per aver cooperato con il nella stesura CP_1 CP_5
dell'operazione, consistenti da un lato nella lesione all'integrità del patrimonio sociale per il mancato incasso del corrispettivo e l'inesistenza dei debiti posti alla base delle compensazioni pagina 37 di 53 risultanti dal libro contabile e dall'altro nella lesione della par condicio creditorum.
Nel corso delle operazioni peritali la ha sostenuto che non vi sarebbe prova del fatto che CP_1
l'immobile era stato trasferito dal a , ma l'assunto non è condivisibile, poiché la CP_5 Pt_1
titolarità dell'immobile in capo alla società è desumibile dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. T6S030303997/2012 dimesso dall'attore sub doc. n. 40 del fascicolo n. 1838/2018
R.G. e doc. n. 44 del fascicolo n. 11761/2018 R.G., in cui a pag. 10 si legge che «i verificatori hanno richiesto e ricevuto dalla parte la documentazione relativa all'acquisto, avvenuto in data 06/04/2007 di un'immobile sito in Manhattan Block 27 Lot 1044 Unit 700 55 Wall Street New York. Dall'esame della documentazione consegnata si evince che il citato immobile è stato originariamente acquistato a titolo personale dal sig. , in data 01/12/2006, per come indicato nel documento rilasciato dall' Controparte_5
“Office of the city register of the city of New York” … che indica sia gli estremi sia la descrizione delle caratteristiche dell'immobile. Con successivo atto registrato in data 06/04/2007 presso il medesimo “Office of the city register of the city of New York” … il sig. ha trasferito la proprietà dell'immobile Controparte_5
alla società . In entrambi i documenti l'immobile viene descritto testualmente come “Single CP_28
Residential Condo Unit” ovvero trattasi di unità immobiliare a carattere residenziale, censita come “One
Family Residential” con “Building Class: R4”.
L'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile dal a del 6.4.2007, peraltro, CP_5 Pt_1
risulta richiamato anche nel contratto successivamente stipulato tra e la in data Pt_1 CP_1
1.10.2013, in cui si legge “Being and hereby intending to convey the same premises as conveyed to the parties of the first part by Deed dated April 6, 2007, and recorded in the New York County Clerk's Office on
April 23, 2007, in CRFN2007000208235” (cfr. doc. n. 45 nel fascicolo n. 11761/2018 Parte_1
R.G.).
Può, altresì, dirsi raggiunta la prova che tale immobile fosse gravato da mutuo ipotecario, poiché nella relazione relativa al secondo semestre 2024 il curatore fallimentare dà atto che l'azione revocatoria promossa dal Fallimento negli USA avverso l'atto di trasferimento del Persona_6
1.10.2013 “si è conclusa per intervenuta assegnazione dell'immobile al creditore ipotecario” (cfr. doc. n. 1 allegato alla seconda comparsa conclusionale , da ritenersi ammissibile in quanto formato e CP_1
trasmesso dal curatore fallimentare successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni).
pagina 38 di 53 Il valore dell'appartamento all'epoca del trasferimento è stato stimato nel corso delle operazioni peritali in USD 1.341.845,00, corrispondenti ad € 993.959,26, come da perizia di stima e successiva integrazione dell'arch. ausiliario del C.T.U. (cfr. allegati 46 e 47 Persona_7
all'elaborato peritale, nonché pagg. da 280 a 283 dello stesso elaborato peritale), che appaiono logicamente e congruamente motivate.
Le contestazioni mosse dalla a tale stima non sono condivisibili, da un lato perché basate su CP_1
immobili non comparabili e dall'altro perché la mancata adozione dei criteri USPAP (Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice) non appare di per sé dirimente, trattandosi di consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito di un procedimento giurisdizionale italiano, come correttamente rilevato dal C.T.U. (pag. 281 dell'elaborato peritale).
Per quanto concerne il primo profilo fatto valere dal , ossia l'assenza di prova Parte_1
dell'effettiva esistenza delle poste debitorie di nei confronti della poste in Pt_1 CP_5
compensazione, deve osservarsi che l'atto di compravendita non riporta che il prezzo Persona_6
è stato pagato attraverso la compensazione risultante dal libro giornale, ma soltanto che il trasferimento della proprietà dell'immobile è avvenuto a fronte del pagamento dell'importo di
USD 10,00 (cfr. doc. n. 45 nel fascicolo n. 11761/2018 R.G.). Parte_1
Il C.T.U., inoltre, ha rilevato, con apprezzamento congruamente motivato e immune da censure, che:
- la posizione creditoria della per finanziamenti oggetto di compensazione era stata CP_1
formata per oltre il 40% lo stesso giorno del trasferimento dell'immobile per effetto dell'asserito accollo di un debito di verso un'altra società riconducibile al (circa € Pt_1 CP_5
301.000,00 su € 722.000,00) ed era composta altresì in parte da posizioni non più movimentate da diversi esercizi (€ 116.222,13), da somme residue di maggiori debiti parzialmente stralciati (€
185.447,99) e dall'accollo di un debito di verso un fornitore cinese di cui non si Pt_1
disponeva di informazioni (€ 52.524,95) (cfr. pagg. 284 e 285 dell'elaborato peritale);
- la posizione creditoria della per note spese amministratore era in parte formata da CP_1
importi maturati in epoca successiva alla messa in liquidazione di , quando la convenuta Pt_1
non rivestiva più ruoli di governance (pag. 286 dell'elaborato peritale);
- l'estratto conto dell'istituto Caliber Home Loans dimesso dalla sub doc. n. 16 – che ad CP_1
pagina 39 di 53 avviso della convenuta dimostrerebbe che ella si era accollata il mutuo – non collima con l'importo del debito che sembrerebbe riferibile al medesimo mutuo risultante dalle scritture contabili di , visto che queste ultime presentano un saldo decrescente e un importo Pt_1
residuo al 1.10.2013 pari ad € 355.225,00, mentre l'estratto conto riporta un importo residuo in sorte capitale al 13.12.2017 pari a USD 965.630,31 (cfr. pag. 290 dell'elaborato peritale);
- sempre con riferimento alle risultanze del doc. n. 16 appare comunque anomalo che, a CP_1
distanza di dodici anni dalla stipulazione del mutuo (risalente al 2006), il debito residuo in linea capitale si sia ridotto solamente di circa USD 35.000,00 e il documento sia intestato al
, nonostante dalle scritture contabili di sembri emergere che il mutuo sia stato CP_5 Pt_1
trasferito dapprima alla società e poi alla (cfr. pagg. 290 e 291 dell'elaborato peritale). CP_1
Le anomalie rilevate dal C.T.U. e l'assenza di indicazioni in merito nell'atto di compravendita – che, come detto, non fa alcun riferimento né al pagamento del corrispettivo tramite compensazione né all'accollo del mutuo – inducono a ritenere che non vi sia nemmeno prova del fatto che la si sia accollata il mutuo di € 1.000.000,00 originariamente contratto dal e CP_1 CP_5
gravante sull'immobile (cfr. allegato B al doc. n. 24 ) e a ritenere condivisibili le CP_1
contestazioni dell'attore sull'inesistenza delle altre poste debitorie dedotte in compensazione e quindi sulla non genuinità delle scritture contabili di , tenute – lo si ricordi – dal Pt_1 CP_5
e, prima del 26.2.2013, anche dalla . CP_1
A fronte di tali elementi gravi, precisi e concordanti era onere dell'TÀ e Controparte_5
della fornire la prova del fatto impeditivo/estintivo e, dunque, della genuinità dei debiti di CP_1
verso la compensati nel libro giornale con il credito di verso la per il Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
corrispettivo.
Tale prova, come si è anticipato, non è stata fornita dai convenuti poiché non sono stati prodotti:
- l'atto di accollo del mutuo da parte della , circostanza che impedisce, altresì, di verificare CP_1
se l'accollo fosse cumulativo o liberatorio e, dunque, se rimanesse comunque obbligata Pt_1
verso il mutuante;
- documenti che dimostrino inequivocabilmente che successivamente alla compravendita la ha pagato le rate del mutuo gravante sull'appartamento, stante quanto sopra si è esposto CP_1
sul doc. n. 16 dimesso dalla convenuta;
pagina 40 di 53 - l'atto di accollo da parte della dei debiti di verso;
CP_1 Pt_1
- documenti a comprova dell'effettività delle spese sostenute e registrate in contabilità.
L'addebito, dunque, deve ritenersi fondato sotto il profilo che si è sin qui esaminato, con conseguente responsabilità solidale dell' e della , per un danno Controparte_5 CP_1
pari al valore dell'immobile, e dunque ad € 993.959,26, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata di anno in anno dall'1.10.2013 alla data della pronuncia della presente sentenza secondo i criteri innanzi esposti, oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente calcolata dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
Sotto altro profilo, l'addebito appare fondato anche per quanto concerne la violazione della par condicio creditorum, poiché, ferma restando l'assenza di prova dell'accollo del mutuo da parte della
, anche a voler ritenere che i debiti per finanziamenti e per rimborsi spese fossero CP_1
effettivamente esistenti, tali debiti avevano comunque natura chirografaria, se non postergata, viste le condizioni patrimoniali di (cfr. pagg. 285 e 286 dell'elaborato peritale). Pt_1
I convenuti sostengono che non vi sarebbe prova né della natura preferenziale del pagamento né dell'ammontare del danno, in assenza della mancata produzione dello stato passivo del . Parte_1
L'assunto non è condivisibile, poiché, pur dovendosi dare atto che l'attore non ha dimesso tale documento, la documentazione in atti consente comunque di ritenere dimostrato che vi erano dei creditori privilegiati che avrebbero avuto diritto di essere soddisfatti con prevalenza rispetto alla e che quest'ultima non sarebbe stata verosimilmente soddisfatta all'esito della procedura CP_1
concorsuale.
Invero, come rilevato dal C.T.U. alle pagg. 49 e 93 dell'integrazione:
- il commissario nella relazione ex art. 172 l. fall. aveva dato atto che, all'esito del concordato preventivo, i creditori chirografari non sarebbero stati soddisfatti, azzerando la percentuale del
20,50% prospettata da nella domanda di concordato preventivo (cfr. doc. n. 5 ); Pt_1 CP_1
- dalla relazione periodica semestrale del curatore fallimentare di relativa al primo semestre Pt_1
2016 emergeva la sostanziale incapienza dell'attivo a far fronte ai crediti chirografari, posto che a fronte di un attivo che era stato stimato/inventariato per € 21.550.764,66 vi erano crediti prededucibili, ipotecari, pignoratizi e privilegiati pari complessivamente ad € 20.619.004,35 e creditori chirografari pari ad € 14.237.616,26 (cfr. doc. n. 31 ). CP_1
pagina 41 di 53 Ne consegue che, anche sotto il profilo della violazione della par condicio creditorum, il danno può essere determinato in misura pari al valore dell'immobile, e dunque ad € 993.959,26, oltre rivalutazione e interessi legali calcolati come sopra.
L'assenza di prova dell'accollo del mutuo in capo alla impedisce di detrarre il valore dello CP_1
stesso da quello dell'immobile, poiché dal patrimonio di era uscito un immobile del valore Pt_1
di € 993.959,26 e non anche l'importo residuo del mutuo, che, in assenza di prova dell'accollo da parte della convenuta, restava in capo alla società quale debito.
***
Sulle domande proposte dai sindaci nei confronti delle rispettive assicurazioni e sull'accertamento delle quote di responsabilità
Il rigetto delle domande proposte dal nei confronti del determina l'assorbimento Parte_1 CP_4
delle domande di manleva proposte da tale convenuto contro e . CP_7
Vanno, invece, rigettate le domande di manleva proposte dal nei confronti di , Pt_2 CP_20
e in ragione dell'inoperatività delle polizze, già acclarata da questo Tribunale nella CP_13
sentenza emessa nel giudizio n. 1111/2017 R.G. promosso dal – partecipata Parte_4
da – contro il e nel quale quest'ultimo aveva chiamato le stesse compagnie Pt_1 Pt_2
assicurative (cfr. Trib. EZ, sez. impresa, 14 aprile 2022, n. 744).
In particolare:
- la polizza non opera poiché vale soltanto per le richieste di risarcimento presentate per la CP_20
prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, mentre il contratto di assicurazione è cessato al 1.3.2010 e la prima richiesta di risarcimento dell'attore è successiva a tale data (cfr. doc. n. 1 , circostanza comunque non contestata dal ); CP_20 Pt_2
- la polizza non opera poiché copre le perdite di cui l'assicurato è tenuto a rispondere quale civilmente responsabile che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi per la prima volta e comunicate all'assicurazione durante il periodo di assicurazione, mentre il contratto di assicurazione è cessato all'11.12.2013 e la richiesta di risarcimento del è Parte_1
successiva a tale data (cfr. doc. n. 1 circostanza non contestata dal ); Pt_2
- la polizza non opera poiché nella copertura non sono compresi i danni derivanti CP_13
dall'attività di sindaco, per la cui copertura è richiesta una specifica pattuizione contrattuale,
pagina 42 di 53 assente nel caso di specie (circostanza non contestata dal ). Pt_2
Il Gò ha chiamato in causa chiedendo che la stessa sia condannata a pagare direttamente CP_7
all'attore tutte le somme che egli dovesse essere a sua volta condannato a corrispondere al anche a titolo di responsabilità solidale o comunque a rifondergli tali somme. Parte_1
non ha contestato l'operatività della copertura, ma ha invocato i limiti della polizza CP_7
(massimale di € 150.000,00, scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e la clausola per cui
“nel caso di responsabilità solidale con altri la copertura sarà limitata alla sola quota parte attribuibile all applicando il criterio della suddivisione paritetica degli oneri fra tutti i responsabili solidali Parte_5
indipendentemente dalla solvibilità di ognuno”, chiedendo l'accertamento della quota di responsabilità del Gò e la conseguente limitazione dell'importo della condanna;
infine, ha allegato che nulla sarebbe dovuto al Go per le spese legali.
Tenuto conto di quanto previsto dalla clausola che limita la copertura assicurativa alla sola quota di danno attribuibile alla responsabilità dell'assicurato e non anche alle somme che questo sia tenuto a corrispondere a titolo di coobbligato solidale (cfr. doc. n. 2 pag. 8), è necessario CP_7
accertare le quote di responsabilità attribuibili a ciascuno dei convenuti e, in particolare, al Gò.
L'accertamento riguarderà esclusivamente il secondo addebito, che è l'unico che è stato riconosciuto fondato nei confronti del
Sul punto, deve ritenersi, tenuto conto della gravità delle rispettive colpe e del rispettivo apporto causale, che agli amministratori debba essere attribuita la quota di 2/3 di responsabilità e ai sindaci debba essere attribuita la restante quota di 1/3.
Considerato che il collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti era formato dal Gò, dal e Pt_2
dal dott. (non convenuto nel presente giudizio) (cfr. doc. n. 3 Persona_8
, pagg. 47, 52 e 68), la quota di 1/3 deve essere suddivisa in parti uguali tra questi Parte_1
soggetti e il Gò va ritenuto responsabile della quota di 1/9 del danno di € 710.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi come sopra.
dunque, va condannata a corrispondere direttamente al la somma CP_7 Parte_1
corrispondente a tale quota, come chiesto dal ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., che prevede che l'assicuratore è obbligato a pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta se l'assicurato lo richiede (cfr. anche Cass. n. 3876/1977: “qualora il convenuto con azione risarcitoria
pagina 43 di 53 chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile, e, avvalendosi della facoltà di cui all'art 1917 secondo comma cod civ, chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, è legittima la pronuncia di condanna dell'assicuratore a quel pagamento direttamente in favore dell'attore, nonché al rimborso delle spese processuali, pur in difetto di istanze in tal senso da parte dell'attore medesimo”; in senso conforme cfr., altresì, Cass. n. 1213/1979 e n. 3533/1980).
La condanna andrà contenuta nei limiti del massimale di € 150.000,00 e ferma la detrazione dello scoperto di € 1.500,00.
Per quanto concerne, infine, la tematica delle spese legali, va ricordato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi:
a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto al rimborso delle spese di soccombenza ex art. 1917, primo comma, c.c. ossia delle spese che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (cfr. Cass. n. 18076/2020 e n.
4275/2024).
Sulle spese di cui ai punti a) e c) si provvederà in dispositivo, mentre per quanto concerne le spese di cui al punto b) il non ha proposto alcuna domanda specifica, cosicché non può essergli riconosciuto alcunché, a prescindere dalle difese di sull'assenza di obbligo di versargli tali CP_7
spese.
***
Conclusioni
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, la causa va così decisa:
a) la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore per indebita prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché conservativa (primo addebito) va pagina 44 di 53 respinta;
b) la domanda di risarcimento del danno proposta dal nei confronti del per i Parte_1 CP_4
finanziamenti erogati ad PI LE da settembre a novembre 2007 va respinta;
c) l' , la , il il e il vanno condannati, in solido Controparte_5 CP_1 CP_2 Pt_2
tra loro, a versare all'attore la somma di € 710.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali calcolati come si è detto nel paragrafo dedicato al secondo addebito;
d) l' e la vanno condannati, in solido tra loro, a versare al Controparte_5 CP_1
la somma di € 993.959,26, oltre rivalutazione e interessi legali calcolati come si è Parte_1
detto nel paragrafo dedicato al quarto addebito;
e) le domande di manleva proposte dal contro e vanno dichiarate assorbite;
CP_4 CP_7
f) le domande di manleva proposte dal contro , e vanno respinte;
Pt_2 CP_20 CP_13
g) va condannata a corrispondere direttamente all'attore le somme che il è stato CP_7
condannato a pagare al punto c), nei limiti della quota di 1/9 – accertata come quota di responsabilità attribuibile al – e comunque del massimale di € 150.000,00, con applicazione dello scoperto di € 1.500,00, computate anche le altre somme che l'assicurazione sarà condannata a pagare direttamente al a titolo di spese di lite per conto del di cui Parte_1
si dirà infra.
***
Spese di lite del sequestro conservativo in corso di causa.
L'attore, siccome soccombente, andrà condannato a rifondere le spese di lite al . CP_4
I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore indeterminabile, complessità alta, con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto che il si era difeso unitamente al e al , che CP_4 Pt_2
però sono risultati soccombenti, e dunque occorre evitare duplicazioni.
La e il vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere all'attore la quota di 2/3 CP_1 CP_2
delle spese di lite al , corrispondente alla quota di loro responsabilità. Parte_1
La rimanente quota di 1/3 va posta a carico del e del ferma restando, per quanto Pt_2
riguarda quest'ultimo, l'operatività della copertura assicurativa di nei termini che si CP_7
esporranno infra.
pagina 45 di 53 I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, tenuto conto dell'importo per il quale il sequestro conservativo è stato autorizzato all'esito del reclamo.
Le fasi di studio e introduttiva sono liquidate secondo i valori medi, mentre quelle istruttoria e decisionale secondo i valori minimi, in considerazione della concentrazione dell'attività difensiva e dell'assenza di istruttoria diversa da quella documentale.
Viene riconosciuto un aumento del 30% per la difesa contro più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma
2, del D.M. n. 55/2014.
***
Spese di lite del giudizio del reclamo
, il il e il vanno condannati a rifondere al le spese di lite Parte_6 CP_2 Pt_2 Parte_1
anche dei procedimenti di reclamo nn. 9826, 9934, 9948 e 9949/2018 R.G., tra loro riuniti, siccome soccombenti, secondo le stesse quote viste sopra e ferma restando per il l'operatività della copertura assicurativa di nei termini che si esporranno infra. CP_7
I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, tenuto conto dell'importo per il quale il sequestro conservativo è stato autorizzato all'esito del reclamo.
Le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono liquidate secondo i valori minimi, in considerazione della concentrazione dell'attività difensiva e del fatto che le parti hanno riproposto sostanzialmente gli argomenti già spesi in precedenza;
nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, in quanto assente.
Viene riconosciuto un aumento del 30% per la difesa contro più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma
2, del D.M. n. 55/2014.
***
Spese del giudizio di merito
Il , siccome soccombente, andrà condannato a rifondere le spese di lite al . Parte_1 CP_4
I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore indeterminabile, complessità alta, con riconoscimento dei valori minimi per tutte le fasi, tenuto conto che il si è difeso unitamente al e (limitatamente alla CP_4
pagina 46 di 53 fase iniziale del giudizio) al , che però sono soccombenti, e dunque occorre evitare Pt_2
duplicazioni.
Le anticipazioni vengono riconosciute per la quota del 50%, in quanto l'altra quota è riferibile all'attività difensiva prestata per conto del , originariamente, anche del . Pt_2
L'TÀ , la e il vanno condannati, in solido tra loro, a Controparte_5 CP_1 CP_2
rifondere all'attore la quota di 2/3 delle spese di lite, corrispondente alla quota di loro responsabilità.
La rimanente quota di 1/3 va posta a carico del e del ferma restando per quest'ultimo Pt_2
l'operatività della copertura assicurativa di nei termini che si esporranno infra. CP_7
I compensi si liquidano facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie cautelari di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, tenuto conto dell'importo che è stato riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, che, con la rivalutazione e gli interessi, ricade in tale scaglione di valore.
Viene riconosciuto un aumento del 30% per la difesa contro più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma
2, del D.M. n. 55/2014.
Le anticipazioni sono liquidate come da nota spese del procuratore dell'attore.
Il convenuto va condannato a rifondere le spese di lite a , e in Pt_2 CP_20 CP_13
considerazione dell'inoperatività delle polizze.
I compensi si liquidano facendo applicazione di valori intermedi tra i minimi e i medi previsti dal
D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto della puntualità delle difese e del fatto che l'impegno difensivo è stato limitato, anche in ragione dell'assenza di contestazioni circa l'inoperatività delle polizze da parte del . Pt_2
Il va condannato a rifondere le spese di lite alle assicurazioni chiamate dal , ossia Parte_1 CP_4
e , poiché in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo CP_7
chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., ex multis, Cass. n. 6144/2024).
pagina 47 di 53 Nel caso di specie, le chiamate in causa di e da parte del non erano CP_7 CP_4
manifestamente pretestuose, cosicché è il , che proponendo domande infondate ha Parte_1
costretto il a chiamare in causa le proprie assicurazioni, a dover rifondere le spese di lite a CP_4
queste ultime.
Va precisato, tuttavia, che a può essere riconosciuta soltanto la quota del 50% delle spese CP_7
di lite, poiché la restante è riferibile all'attività difensiva relativa alla chiamata in causa del nei cui confronti le domande risarcitorie sono risultate fondate.
I compensi si liquidano facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media.
Per quanto concerne il rapporto tra il e le spese di lite relative alla chiamata in causa CP_7
dell'assicurazione possono essere compensate, poiché non vi è soccombenza in senso proprio di che non ha contestato l'operatività della polizza e si è limitata ad invocare la clausola di CP_7
esclusione della solidarietà.
tuttavia, va condannata a corrispondere direttamente al ex art. 1917, secondo CP_7 Parte_1
comma, c.c. quanto il Gò è stato condannato a versare all'attore a titolo di spese di lite per il cautelare in corso di causa, per il reclamo e per il giudizio di merito, nei limiti della quota di responsabilità del pari ad 1/9, e sempre nei limiti del massimale di € 150.000,00, con applicazione dello scoperto di € 1.500,00 e computate anche le somme che l'assicurazione è stata condannata a pagare direttamente al a titolo di risarcimento del danno per il secondo Parte_1
addebito.
Ciò perché, come si è detto sopra, il diritto al rimborso di tali spese (c.d. di soccombenza) trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale ai sensi dell'art. 1917, primo comma, c.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico:
- dell'attore per la quota di 1/3, tenuto conto che una parte importante dell'accertamento peritale ha riguardato il primo addebito, poi rivelatosi infondato;
- degli amministratori in solido tra loro per la quota 4/9, secondo il criterio della soccombenza, calcolata applicando la quota di 2/3, corrispondente alla loro responsabilità, sulla quota residua di 2/3 delle spese di C.T.U.;
pagina 48 di 53 - dei sindaci e in solido tra loro per la restante quota di 2/9, sempre secondo il Pt_2
criterio della soccombenza, calcolata applicando la quota di 1/3, corrispondente alla loro responsabilità, sulla quota residua di 2/3 delle spese di C.T.U.
Nondimeno, anche la quota di spese di C.T.U. che il è stato condannato a rifondere al rientra tra le spese c.d. di soccombenza, cosicché anche con riguardo alle spese in Parte_1
questione opererà la copertura assicurativa di nei termini che si sono visti sopra. CP_7
Conseguentemente, tale quota andrà posta definitivamente a carico di con obbligo di CP_7
pagamento diretto all'attore, nei limiti della quota di responsabilità del Gò, che è pari ad 1/3 di
2/9, ossia 2/27, con applicazione del massimale di € 150.000,00 e dello scoperto di € 1.500,00, computate le altre somme che l'assicurazione è stata condannata a pagare direttamente al
ex art. 1917, secondo comma, c.c. a titolo di risarcimento del danno per il secondo Parte_1
addebito e di spese di soccombenza relativamente al sequestro conservativo in corso di causa, ai reclami e al giudizio di merito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 1838/2018 e 11761/2018 R.G.
contro , Parte_1 Controparte_1
, , , e l' CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 [...]
in persona del curatore Controparte_5 Controparte_6
con la chiamata in causa di Controparte_7 [...]
, , Controparte_29 Controparte_10 [...]
Controparte_24
e
[...] Controparte_13
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro i convenuti per l'indebita prosecuzione dell'attività aziendale in ottica di continuità aziendale anziché liquidatoria;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore contro per CP_4
l'erogazione dei finanziamenti ad PI LE s.p.a.;
3) condanna l' in persona del curatore , Controparte_5 Controparte_6
, , e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Parte_2 CP_3
pagina 49 di 53 versare al la somma di € 710.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali da Parte_1
calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione nel paragrafo dedicato al secondo addebito, oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
4) condanna l' in persona del curatore , Controparte_5 Controparte_6
e , in solido tra loro, a versare all'attore la somma di € 993.959,26, € Controparte_1
993.959,26, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata di oltre interessi legali sulla somma così complessivamente calcolata dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
5) dichiara assorbite le domande di manleva proposte da contro CP_4 Controparte_7
e ;
[...] CP_8
6) rigetta le domande di manleva proposte da nei confronti di Parte_2 Controparte_10
,
[...] Controparte_24
e
[...] Controparte_13
7) condanna a versare all'attore le somme che è stato Controparte_7 CP_3
condannato a versare allo stesso attore a titolo di risarcimento del danno al punto 3), nei limiti della quota di 1/9 di pertinenza di e comunque del massimale di € 150.000,00, CP_3
con applicazione dello scoperto di € 1.500,00 di cui alla polizza n. 320000096 stipulata con il convenuto e computate anche le altre somme che l'assicurazione è stata CP_3
condannata a pagare direttamente all'attore ex art. 1917, secondo comma, c.c. di cui ai punti
20) e 22);
8) condanna l'attore a rifondere a le spese di lite del subprocedimento di sequestro CP_4
conservativo in corso di causa, che si liquidano in € 4.522,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
9) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'attore Controparte_1 CP_2
la quota di 2/3 delle spese di lite del subprocedimento di sequestro conservativo in corso di causa, che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 9.978,80 per compensi, €
1.165,07 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori pagina 50 di 53 come per legge;
10) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'attore la quota di Parte_2 CP_3
1/3 delle spese di lite del subprocedimento di sequestro conservativo in corso di causa, che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 4.989,40 per compensi, € 591,48 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
11) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'attore Controparte_1 CP_2
la quota di 2/3 delle spese di lite dei procedimenti di reclamo nn. 9826, 9934, 9948 e
9949/2018 R.G., che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 4.184,27 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
12) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'attore la quota di Parte_2 CP_3
1/3 delle spese di lite dei procedimenti di reclamo nn. 9826, 9934, 9948 e 9949/2018 R.G., che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 2.092,13 per compensi, € 591,48 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
13) condanna l'attore a rifondere a le spese di lite del giudizio di merito, che si CP_4
liquidano in € 7.052,00 per compensi, € 1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
14) condanna l' in persona del curatore , Controparte_5 CP_6 CP_6
e , in solido tra loro, a rifondere all'attore la quota di CP_1 Controparte_1 CP_2
2/3 delle spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 42.757,87 per compensi, € 2.314,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
15) condanna e , in solido tra loro, a rifondere all'attore la quota di Parte_2 CP_3
1/3 delle spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano in misura già ridotta per tale frazione in € 21.378,93 per compensi, € 1.157,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
16) condanna a rifondere le spese di lite a , Parte_2 Controparte_10
pagina 51 di 53 e Controparte_12 [...]
che si liquidano per ciascuna di esse in € 8.000,00 per compensi, nulla per Controparte_13
anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
17) condanna l'attore a rifondere a la quota del 50% delle spese di lite, che si Controparte_7
liquidano in misura già ridotta € 5.430,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
18) condanna l'attore a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € CP_8
10.860,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
19) compensa integralmente le spese di lite della chiamata in causa tra e CP_3 [...]
CP_7
20) condanna a versare all'attore le somme che è stato Controparte_7 CP_3
condannato a versare allo stesso attore a titolo di spese di lite ai punti 10), 12) e 15), nei limiti della quota di 1/9 di pertinenza di e comunque del massimale di € 150.000,00, CP_3
con applicazione dello scoperto di € 1.500,00 di cui alla polizza n. 320000096 stipulata con il convenuto e computate anche le altre somme che l'assicurazione è stata CP_3
condannata a pagare direttamente all'attore ex art. 1917, secondo comma, c.c. di cui ai punti
7) e 22);
21) pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota di 1/3 a carico dell'attore, per la quota di
4/9 a carico dell' in persona del curatore Controparte_5 CP_6
, e , in solido tra loro e per la restante quota
[...] Controparte_1 CP_2
di 2/9 a carico di e , con conseguente obbligo di restituire le spese Parte_2 CP_3
a tal fine già eventualmente anticipate da altre parti in eccedenza.;
22) pone definitivamente la quota di spese di C.T.U. che il convenuto deve rifondere CP_3
all'attore a carico di con obbligo di quest'ultima di pagamento diretto Controparte_7
all'attore delle somme dovute da a tale titolo, il tutto nei limiti della quota di CP_3
2/27 di pertinenza di e comunque del massimale di € 150.000,00, con CP_3
applicazione dello scoperto di € 1.500,00 di cui alla polizza n. 320000096 stipulata con il pagina 52 di 53 convenuto e computate anche le altre somme che l'assicurazione è stata CP_3
condannata a pagare direttamente all'attore ex art. 1917, secondo comma, c.c. di cui ai punti
7) e 20).
EZ, 12 novembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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