Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00674/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2025, proposto da
NA SO, IT OD ET, AR NC PR, ME TR, BE TA e GE CO, rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato du Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, n. 428/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa GA RI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 2 ottobre 2025 e depositato il successivo 3 ottobre le ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 428/2020 con cui il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro ha dichiarato il loro diritto “al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal primo contratto di assunzione a termine rispettivamente sottoscritto, in base al CCNL applicabile e tenuto conto dei periodi di servizio effettivamente espletati sino all’assunzione a tempo indeterminato” e, per l’effetto, ha condannato “ il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a collocare le ricorrenti nei rispettivi livelli stipendiali corrispondente all’anzianità di servizio maturata da ciascuno di esse e al pagamento, in favore della stessa delle differenze retributive dovute, tenuto conto della prescrizione quinquennale a far data dal 2.11.2010, con gli interessi legali sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria, nei limiti previsti dall’art. 16 della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994”.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile depositato il 9 ottobre 2025.
3. All’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente il 31 gennaio 2025 ed è, altresì, passata in giudicato, come da attestazione del 4 febbraio 2025 del cancelliere esperto presso il Tribunale ordinario di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la completa esecuzione del giudicato in epigrafe entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione lavoro n. 428/2020, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA RI LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI LO | RA AR ST |
IL SEGRETARIO