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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1198/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6011/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200217459562 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3174/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 34, 26 luglio 2024, n. 10109), ha osservato quanto segue.
< di cui € 200,00 per la tassa di registrazione relativa alla sentenza n. 7969 del 2016 del Tribunale ordinario civile di Roma e ne chiedeva l'annullamento.
La stessa riteneva che la sentenza fosse assoggettata al pagamento di euro 100,00 e non alle maggiori somme liquidate dall'Ufficio, eccependo la nullità della cartella circa gli omessi elementi indispensabili alla difesa prescritti dalla legge quali il difetto motivazione;
la tardiva iscrizione al ruolo;
la prescrizione e decadenza del tributo.
Eccepiva specificamente che non fosse stato rispettato il termine di decadenza ex art. 76 comma 1 del DPR
n. 131/1986 dall'azione finanziaria visto che la cartella era stata iscritta al ruolo esattoriale nel 2022 e poi notificato nel 2023.
Eccepiva altresì la decadenza del termine triennale visto che si trattava di registrazione di atto giudiziario del 2016, e dunque nel 2019 si era già verificata la decadenza triennale ex articolo 76, comma 2, del D.P.
R. n.131/86; il quale stabilisce che l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica.
Si costituiva l'Agenzia delle riscossioni che chiamava in causa la DP I di Roma che però non si costituiva.
La stessa si riteneva non obbligata solidalmente con l'Agenzia delle entrate DP1 Roma visto che era stata investita solamente dell'attività di riscossione. […].
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica osserva che il ricorso merita accoglimento.
Si osserva che l'ufficio è decaduto dall'azione di recupero dell'imposta di registro, difatti, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui,
a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.
Peraltro, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi della registrazione di una sentenza civile del 2016, tale atto ricada nel minor termine decadenziale triennale di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986.
Poiché il tributo è sorto nel 2016 la decadenza è maturata nel 2019 e, di conseguenza, la pretesa dell'amministrazione è illegittima perché tardiva.
Agli atti risulta depositata solamente la cartella di pagamento notificata nel 2022 e dunque pur volendo applicare il termine lungo dei 5 anni, anche tale termine decadenziale eccepito da parte ricorrente risulta superato poiché la riscossione è avvenuta 6 anni dopo il sorgere della obbligazione.
Tanto premesso, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti>>. B) Ha proposto ricorso in appello il contribuente deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< prescrizionale;
nulla osservava circa il difetto di motivazione della cartella e compensava illegittimamente le spese giudiziali. Ometteva la pronuncia sulla sanzione processuale sollecitata.
Nel riproporre le difese sulle omissioni motivazionali proposte col primo ricorso e colle memorie, questo ricorso è rivolto alla richiesta di liquidazione delle spese di lite del primo giudizio e della sanzione processuale disattesa.
- Le spese di lite – illegittimità per violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 546 del 1992 e dell'articolo 92 c.p.c. - violazione dell'articolo 112 c.p.c.
Entrambe le norme in rubrica prevedono sia la condanna della parte soccombente ... a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Sia la motivazione in caso di compensazione riconducibile ai casi di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Comprensibilmente la sentenza nemmeno accenna ad una motivazione al riguardo, di talché va accolto questo ricorso e disposta la liquidazione relativa secondo la notula prodotta in primo grado con le memorie,
e sotto riportata, nonché la liquidazione delle spese del grado.
- La sanzione processuale dell'abuso del processo – articolo 15 comma 2-bis del d.lgs. 546 del 1992 – articolo 96 c.p.c.
All'esito del rigetto della proposta conciliativa promossa col reclamo e delle difese meramente emulative di
AdR, con le memorie il ricorrente chiedeva farsi luogo alla sanzione processuale. Il primo giudice nemmeno esaminava la domanda.
Le norme richiamate prescrivono che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza ... In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Orbene la norma sopracitata consente al giudice, nell'ipotesi in cui accerti che una parte ha agito nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, di condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni provocati all'altra parte.
L'Agente per la riscossione che notifica al cittadino un'intimazione di pagamento contenente crediti in forma nulla o annullabile, non risponde al reclamo e poi si costituisce con argomenti ellittici, agisce con malafede o con colpa grave arrecando un chiaro pregiudizio: il cittadino è infatti “costretto” prima ad impugnare e poi a difendersi nel giudizio, con evidente danno, evitabile con la ordinaria diligenza.
Le recenti Sezioni Unite, ordinanza 9 luglio 2024, n. 18718 hanno richiamato la giurisprudenza di questa
Corte ha anche di recente ribadito che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (Cass. n. 36591/2023). Inoltre, è stato precisato che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. S.U. n. 32001/2022). (Conf. Corte di Cassazione Sezione
2 Civile 1 marzo 2024, n. 5532). […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello (nei limiti in cui è stato proposto) non può essere accolto.
D) La domanda alla condanna alle spese del giudizio per la soccombenza maturatasi nel primo grado è fondata;
ma è infondata la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Dall'esame della sentenza (a giudizio di questo collegio) emerge che non è stata fornita la prova della tempestività della richiesta (e non che l'imposta non fosse in assoluto dovuta).
L'Agenzia delle entrate - OS ha ritenuto (fondatamente o meno) di dover evocare in giudizio l'Agenzia delle entrate, così evidenziando che la responsabilità della richiesta era addebitabile esclusivamente all'ente impositore. Ente impositore che ben può sottrarsi alla condanna alle spese, non costituendosi in giudizio;
ma non sottrarsi all'annullamento dell'atto.
Poiché la fondatezza della domanda di condanna alle spese del giudizio resta elisa dall'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c., nessuna condanna può essere disposta in favore di parte appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese, come in motivazione.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6011/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10109/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
34 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200217459562 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3174/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 34, 26 luglio 2024, n. 10109), ha osservato quanto segue.
< di cui € 200,00 per la tassa di registrazione relativa alla sentenza n. 7969 del 2016 del Tribunale ordinario civile di Roma e ne chiedeva l'annullamento.
La stessa riteneva che la sentenza fosse assoggettata al pagamento di euro 100,00 e non alle maggiori somme liquidate dall'Ufficio, eccependo la nullità della cartella circa gli omessi elementi indispensabili alla difesa prescritti dalla legge quali il difetto motivazione;
la tardiva iscrizione al ruolo;
la prescrizione e decadenza del tributo.
Eccepiva specificamente che non fosse stato rispettato il termine di decadenza ex art. 76 comma 1 del DPR
n. 131/1986 dall'azione finanziaria visto che la cartella era stata iscritta al ruolo esattoriale nel 2022 e poi notificato nel 2023.
Eccepiva altresì la decadenza del termine triennale visto che si trattava di registrazione di atto giudiziario del 2016, e dunque nel 2019 si era già verificata la decadenza triennale ex articolo 76, comma 2, del D.P.
R. n.131/86; il quale stabilisce che l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica.
Si costituiva l'Agenzia delle riscossioni che chiamava in causa la DP I di Roma che però non si costituiva.
La stessa si riteneva non obbligata solidalmente con l'Agenzia delle entrate DP1 Roma visto che era stata investita solamente dell'attività di riscossione. […].
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica osserva che il ricorso merita accoglimento.
Si osserva che l'ufficio è decaduto dall'azione di recupero dell'imposta di registro, difatti, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui,
a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.
Peraltro, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi della registrazione di una sentenza civile del 2016, tale atto ricada nel minor termine decadenziale triennale di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986.
Poiché il tributo è sorto nel 2016 la decadenza è maturata nel 2019 e, di conseguenza, la pretesa dell'amministrazione è illegittima perché tardiva.
Agli atti risulta depositata solamente la cartella di pagamento notificata nel 2022 e dunque pur volendo applicare il termine lungo dei 5 anni, anche tale termine decadenziale eccepito da parte ricorrente risulta superato poiché la riscossione è avvenuta 6 anni dopo il sorgere della obbligazione.
Tanto premesso, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti>>. B) Ha proposto ricorso in appello il contribuente deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< prescrizionale;
nulla osservava circa il difetto di motivazione della cartella e compensava illegittimamente le spese giudiziali. Ometteva la pronuncia sulla sanzione processuale sollecitata.
Nel riproporre le difese sulle omissioni motivazionali proposte col primo ricorso e colle memorie, questo ricorso è rivolto alla richiesta di liquidazione delle spese di lite del primo giudizio e della sanzione processuale disattesa.
- Le spese di lite – illegittimità per violazione dell'articolo 15 del d.lgs. 546 del 1992 e dell'articolo 92 c.p.c. - violazione dell'articolo 112 c.p.c.
Entrambe le norme in rubrica prevedono sia la condanna della parte soccombente ... a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Sia la motivazione in caso di compensazione riconducibile ai casi di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Comprensibilmente la sentenza nemmeno accenna ad una motivazione al riguardo, di talché va accolto questo ricorso e disposta la liquidazione relativa secondo la notula prodotta in primo grado con le memorie,
e sotto riportata, nonché la liquidazione delle spese del grado.
- La sanzione processuale dell'abuso del processo – articolo 15 comma 2-bis del d.lgs. 546 del 1992 – articolo 96 c.p.c.
All'esito del rigetto della proposta conciliativa promossa col reclamo e delle difese meramente emulative di
AdR, con le memorie il ricorrente chiedeva farsi luogo alla sanzione processuale. Il primo giudice nemmeno esaminava la domanda.
Le norme richiamate prescrivono che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza ... In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Orbene la norma sopracitata consente al giudice, nell'ipotesi in cui accerti che una parte ha agito nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, di condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni provocati all'altra parte.
L'Agente per la riscossione che notifica al cittadino un'intimazione di pagamento contenente crediti in forma nulla o annullabile, non risponde al reclamo e poi si costituisce con argomenti ellittici, agisce con malafede o con colpa grave arrecando un chiaro pregiudizio: il cittadino è infatti “costretto” prima ad impugnare e poi a difendersi nel giudizio, con evidente danno, evitabile con la ordinaria diligenza.
Le recenti Sezioni Unite, ordinanza 9 luglio 2024, n. 18718 hanno richiamato la giurisprudenza di questa
Corte ha anche di recente ribadito che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (Cass. n. 36591/2023). Inoltre, è stato precisato che, in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. S.U. n. 32001/2022). (Conf. Corte di Cassazione Sezione
2 Civile 1 marzo 2024, n. 5532). […].
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello (nei limiti in cui è stato proposto) non può essere accolto.
D) La domanda alla condanna alle spese del giudizio per la soccombenza maturatasi nel primo grado è fondata;
ma è infondata la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Dall'esame della sentenza (a giudizio di questo collegio) emerge che non è stata fornita la prova della tempestività della richiesta (e non che l'imposta non fosse in assoluto dovuta).
L'Agenzia delle entrate - OS ha ritenuto (fondatamente o meno) di dover evocare in giudizio l'Agenzia delle entrate, così evidenziando che la responsabilità della richiesta era addebitabile esclusivamente all'ente impositore. Ente impositore che ben può sottrarsi alla condanna alle spese, non costituendosi in giudizio;
ma non sottrarsi all'annullamento dell'atto.
Poiché la fondatezza della domanda di condanna alle spese del giudizio resta elisa dall'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c., nessuna condanna può essere disposta in favore di parte appellante.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese, come in motivazione.