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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15121 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente est.
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott. Flora Mazzaro Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, a cui sono stati riuniti i giudizi iscritti al r.g. n. 23326/23 e r.g. n. 23346/23 e vertente
TRA
, Parte_1 in persona del liquidatore pro-tempore, con sede in Albenga (SV),
(C.F./P.I. ) ed elettivamente domiciliata in Torino, P.IVA_1
Via Alfieri 19 presso lo studio dell'avv. Marco Buffa, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in opposizione
Attore in opposizione
E
CP_1 nato a [...], il [...], codice fiscale
, rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._1 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura
Pagina 1 di 26 apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103. convenuto
E
Controparte_2 nato ad [...], il [...] [Codice Fiscale
] rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._2 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103. convenuto
E
Controparte_3 nato ad [...], il [...] [Codice Fiscale
rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._3 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103.
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificati, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] CP_1 CP_2
e chiedendo la revoca dei decreti
[...] Controparte_3 ingiuntivi emessi in loro favore, quali componenti del collegio sindacale, a titolo di compenso professionale e la condanna di
Pagina 2 di 26 al risarcimento dai danni causatati dall'omessa CP_1 vigilanza rispetto all'attività di sindaco dal medesimo svolta.
Si costituivano nei distinti processi CP_1 CP_2
e chiedendo il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande perché infondate e la conferma dei decreti ingiuntivi emessi a loro favore.
Disposta la riunione al presente processo dei processi iscritti agli R.G. n. 23326/2023 e R.G. n. 23346/2023 nei confronti di e per Controparte_2 Controparte_3 connessione parzialmente soggettive ed oggettiva e respinta la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti in carenza dei presupposti di legge, all'udienza in data 8-4-2025
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti.
La causa veniva quindi assunta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto evidenziare, per una precisa delimitazione del thema decidendum, le conclusioni precisate da
[...] nei confronti delle parti Parte_1 opposte: “- Procedimento R.G. 17175/2023
In via principale
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
In via riconvenzionale
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. CP_1
(i) sia per mancata vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, (ii) sia per mancata vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (iii) sia per mancata vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione e, per l'effetto, condannare il dott. ex art. 2407 CP_1
Pagina 3 di 26 c.c., al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 2.500.000,00 o di quella
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia.
In ogni caso
3) Respingere tutte le domande proposte dal dott. CP_1
4) Condannare il dott. al pagamento delle spese e CP_1 degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
***** *****
- Procedimento R.G. n. 23326/2023
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
2) Respingere tutte le domande proposte dal dott. CP_2
.
[...]
3) Condannare il dott. al pagamento delle spese Controparte_2
e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
***** *****
Procedimento R.G. n. 23346/2023
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
2) Respingere tutte le domande proposte dal dott.
[...]
. CP_3
3) Condannare il dott. al pagamento delle Controparte_3 spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.”
La domanda dell'opponente è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
Secondo recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
Pagina 4 di 26 giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass.
8 maggio 2014, n. 9936, Cass. 28 maggio 2014, n. 12002 secondo la quale il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare).
Ciò posto, per un corretto inquadramento sistematico, deve ricordarsi che i sindaci delle società incorrono in responsabilità qualora non adempiano con diligenza agli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo,
L'azione sociale ha natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (Cass. 14/12/2015, n. 25178).
Con riferimento alla responsabilità dei sindaci appare opportuno ricordare che l'art. 2403, I co., c.c., affida al collegio sindacale il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
il secondo comma dell'art. 2403
c.c. dispone, poi, che nei casi previsti dall'art. 2409 bis, III
Pagina 5 di 26 co., c.c., il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile.
Proprio in vista di una compiuta esplicazione dei cennati compiti di vigilanza e controllo l'art. 2403 bis, II co., c.c. conferisce al collegio sindacale il potere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su affari determinati, anche con riferimento a società controllate.
Sempre in funzione dell'adeguato esercizio dei compiti di controllo, il primo comma del citato art. 2403 bis c.c. attribuisce ai componenti del collegio sindacale il potere di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
ed in proposito non par superfluo rammentare che la disposizione in questione è stata generalmente letta nel senso di ritenere consentito, in forza della stessa, l'accesso autonomo, illimitato e diretto a tutti i documenti attinenti alla gestione della società, senza che gli amministratori possano frapporre limiti di sorta, dacché solo in tal modo viene assicurato un controllo effettivo e non meramente formale.
Va, peraltro, precisato che la disposizione da ultimo richiamata, laddove attribuisce, a ciascun sindaco, un potere di vigilanza e controllo anche individuale, costituisce eccezione alla regola secondo cui i poteri e doveri che la legge conferisce all'organo di controllo – avente struttura necessariamente collegiale – vanno riferiti all'organo nel suo complesso e non ai singoli componenti.
Ad ogni buon conto, il raccordo fra la disposizione del primo comma dell'art. 2403 bis c.c. ed il principio di collegialità implica che i risultati dell'indagine individuale debbano, poi, essere riferiti sempre dal sindaco al collegio, cui spetta il compito di apprezzarli e di deliberare sulle singole decisioni da assumere.
Richiamate brevemente le previsioni degli artt. 2403 e 2403 bis c.c., va ora rammentato che il controllo del collegio sindacale non è circoscritto all'operato degli amministratori,
Pagina 6 di 26 estendendosi, piuttosto, a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali.
Segnatamente, la funzione di vigilanza e controllo attribuita dall'art. 2403 c.c. al collegio sindacale non può considerarsi limitata agli aspetti contabili (tra i quali l'accertamento sull'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale), avendo, invece, ad oggetto a tutta l'attività di gestione della società, al fine di assicurare lo svolgimento della stessa nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione.
Inoltre, tale attività di controllo non ha carattere meramente formale, ovvero non è limitata al mero riscontro della legittimità estrinseca dell'operato degli organi sociali ed, in particolare, degli amministratori;
al contrario essa investe anche la legittimità sostanziale dell'attività sociale, essendo i sindaci tenuti a verificare, altresì, che l'operato degli amministratori si svolga nel rispetto degli specifici obblighi di condotta e dei generali doveri di diligenza e di corretta amministrazione gravanti sull'organo gestorio.
Peraltro, proprio in tale prospettiva, è senz'altro consentito ai sindaci di segnalare agli amministratori ed all'assemblea fatti e comportamenti che, a loro avviso, esprimono una linea di gestione imprudente o non avveduta.
Ciò fermo restando che il controllo sindacale non può estendersi anche all'esame della opportunità e convenienza delle scelte gestionali e, comunque, non autorizza i sindaci a sostituirsi all'organo gestorio, nell'esercizio delle funzioni proprie dello stesso, salvo che l'iniziativa sostitutiva non sia espressamente contemplata dalla legge (come nel caso dell'art. 2406 c.c. e dell'art. 2446 c.c.).
In particolare, a carico dei sindaci sono posti specifici poteri – doveri di iniziativa, in sostituzione dell'assemblea e/o degli amministratori, per assicurare il rispetto della legalità dell'attività sociale. E così essi devono convocare l'assemblea ed
Pagina 7 di 26 eseguire le pubblicazioni prescritte per legge, in caso di omissione da parte degli amministratori, ed, inoltre, devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, ove l'assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti.
Inoltre, ove vengano meno tutti gli amministratori, i sindaci sono chiamati eccezionalmente a svolgere funzioni di amministrazione attiva, sia pure con poteri circoscritti agli atti di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di convocare con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
Va, infine, rammentato che le concrete modalità di esercizio del controllo sindacale sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio;
pertanto, se è vero che il cennato controllo assume, di regola – e salvo il compimento di specifici atti previsti per legge – carattere globale e sintetico, nulla esclude che possa porsi come controllo analitico, ove le circostanze lo richiedano
(come nel caso di sospetto di irregolarità).
Enunciata brevemente la portata dei poteri e doveri di controllo gravanti sul collegio sindacale, va, ora, rammentato che l'art. 2407 c.c., dopo aver previsto, a carico dei sindaci,
l'obbligo di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, dispone che “i sindaci […] sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Pertanto, i sindaci possono essere chiamati a rispondere dei danni sofferti dalla società ovvero dai creditori sociali sia nel caso in cui l'evento lesivo sia conseguenza del mancato o negligente adempimento dei doveri di verità e segretezza che la legge pone specificamente a carico dell'organo di controllo, sia nel caso in cui il pregiudizio lamentato sia conseguenza - anche ed innanzitutto - di un comportamento doloso o colposo degli
Pagina 8 di 26 amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire nell'espletamento dei loro compiti.
Individuata la duplice fonte della responsabilità dei sindaci
(per fatto proprio ovvero per omissione del controllo) va, tuttavia, precisato che la responsabilità concorrente del collegio sindacale per i fatti dannosi ascrivibili agli amministratori sussiste solo nel caso in cui ai sindaci possa addebitarsi il mancato o negligente espletamento dei compiti di controllo.
Segnatamente, i sindaci rispondono non per il fatto in sé degli amministratori foriero di danni, ma solo se ed in quanto, in relazione all'evento lesivo oggetto di doglianza, sia configurabile, a loro carico, la violazione dell'obbligo di esercitare il controllo sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal comma primo dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere, se necessario, le iniziative sostitutive dell'organo gestorio. Per converso ove i sindaci abbiano diligentemente espletato i compiti loro propri e, ciò nonostante, il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori, non potrà essere ravvisata alcuna responsabilità in capo ai componenti dell'organo di controllo, mancando il presupposto della stessa (ovvero il comportamento negligente prima ancora che il nesso causale).
In altri termini, la responsabilità concorrente dei sindaci, pur trovando uno dei suoi presupposti nell'illegittimo comportamento degli amministratori, resta pur sempre una responsabilità per fatto proprio dei componenti dell'organo di controllo;
essa postula, infatti, che i sindaci siano venuti meno al loro dovere di vigilare sugli amministratori e di impedire il compimento di attività illegittime ad opera di costoro.
Inoltre, la responsabilità del collegio sindacale potrà essere affermata solo ove sia in concreto dimostrata anche l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza dell'obbligo di controllo gravante sui sindaci ed il pregiudizio prodotto dall'illecito comportamento degli amministratori.
Pagina 9 di 26 Per quanto di specifico interesse nella fattispecie all'attenzione, va rammentato, infine, che – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – la responsabilità dei sindaci verso la società ha natura contrattuale, con quanto ne consegue ai fini del riparto dell'onere della prova;
pertanto, la società che agisce in responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate, il pregiudizio concretamente sofferto nonché il nesso di causalità tra lo stesso e le condotte od omissioni imputate ai sindaci, mentre incombe su questi ultimi l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 11 novembre 2010, n. 22911).
In tema di doveri di vigilanza del collegio sindacale, il controllo sulla corretta amministrazione deve riguardare qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, estendendosi alla legittimità sostanziale di tutta l'attività sociale.
Si è affermato, in particolare che poiché l'osservanza dei principi di corretta amministrazione - nozione che costituisce una clausola generale - sancisce in capo agli amministratori l'obbligo legale di una gestione diligente ed informata, la violazione di tale obbligo determina una violazione di legge che deve essere vigilata e, se possibile, prevenuta dall'organo di controllo.
Più specificatamente, si è osservato che il controllo sulla corretta amministrazione non possa estendersi al merito delle scelte gestionali ma debba indirizzarsi a verificare la correttezza del procedimento decisionale attraverso cui le decisioni sono prese, accertando se esse siano assunte con quel grado di diligenza che costituisce per l'amministratore un obbligo legale. La verifica si appunta non sulla convenienza o opportunità delle scelte ma se le stesse siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e che siano congruenti e
Pagina 10 di 26 compatibili con le risorse e con il patrimonio di cui la società dispone.
In parallelo a quanto si è già argomentato in relazione alla sindacabilità giudiziale delle operazioni poste in essere dall'amministratore, il collegio sindacale è tenuto solo ad accertare se la scelta gestoria integri una violazione di doveri di corretta amministrazione in quanto manifestamente irragionevole e/o non supportata da adeguatezza organizzativa o finanziaria.
Oltre al riferimento alla correttezza amministrativa, l'art. 2403 c.c. richiama la necessità della verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che è un presupposto logico, in qualche modo, della correttezza amministrativa e della stessa fattiva possibilità per il collegio sindacale di esercitare un adeguato controllo sulla gestione.
Infatti, solo una società che disponga di un adeguato organigramma e di un sistema di direttive e procedure per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità ed un complesso procedurale di controllo può consentire una valida vigilanza da parte del collegio sindacale.
Infatti, dall'articolato delle disposizioni che riguardano il collegio sindacale si evince che il primo incombente è quello della partecipazione alle adunanze del CdA, veicolo principale ed immediato di conoscenza dei fatti gestori, passati e futuri e delle strategie organizzative ed imprenditoriali. Anche traendo spunto dalle informazioni colà assunte, il collegio sindacale può sempre chiedere notizie sull'andamento di determinati affari.
In secondo luogo, il collegio sindacale è destinatario della relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo (ex art. 2381 V c.c.).
Quale terzo strumento di conoscenza, il collegio sindacale può disporre atti di ispezione e controllo.
Si ritiene che il Collegio sindacale non aia esonerato dal responsabilità sol che convochi riunioni ogni 90 giorni ma debba programmare, anche per settori, l'attività di controllo.
Pagina 11 di 26 Per poter svolgere compiutamente e diligentemente l'attività di controllo della gestione deve, in primo luogo, essere informato.
Tuttavia, ove venga meno il flusso di informazioni in modo tale da non consentire il controllo della gestione, il collegio sindacale non può rimanere inerte, accontentandosi di non essere a conoscenza delle decisioni dell'organo amministrativo.
La rilevanza della conoscenza nell'attività di controllo impone ai sindaci di vigilare e di valutare gli assetti attraverso i quali è consentito loro di acquisire informazioni.
La responsabilità del collegio sindacale, infatti, è una responsabilità per fatto proprio che presuppone la responsabilità dell'amministratore e censura la condotta dell'organo di controllo per concorso omissivo in un fatto illecito altrui quale conseguenza di non avere agito in via preventiva sulle scelte, comprese le inerzie dell'amministratore, che hanno causato un danno alla società.
Ma solo la conoscenza consente la reazione e, quindi, essere rimasti inerti a fronte di una situazione di non conoscibilità dei fatti societari è già condotta colpevole dell'organo di controllo.
Superata con esito positivo la verifica di adeguatezza organizzativa strumentale alla conoscenza da parte dei sindaci dei fatti di gestione, la responsabilità degli stessi dipende dal non avere impedito o limitato gli effetti derivanti dalla condotta anche omissiva degli amministratori negligente e causativa di danni.
Non si tratta, quindi, di una responsabilità automatica per la condotta negligente degli amministratori, ma sussiste solo ove vi sia un nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza da parte dell'organo di controllo in termini di mancata reazione e la condotta dell'amministratore causativa di danno.
La responsabilità dei sindaci andrà esclusa se un differente comportamento dei sindaci non avrebbe impedito o limitato la produzione del danno da parte degli amministratori.
Pagina 12 di 26 In termini concreti, le modalità di intervento e di reazione dei sindaci sono graduate e prevedono: in primo luogo la richiesta di maggiori informazioni su determinate questioni o affari al fine di verificare la ragionevolezza dell'iter formativo della scelta;
ove il collegio sindacale non ritenga la condotta dell'amministratore immune da vizi nell'iter formativo, il collegio sindacale deve per iscritto spiegare le proprie censure all'amministratore; in caso questi voglia persistere nella propria determinazione, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea dei soci al fine di renderli edotti della questione, di illustrare le proprie ragioni ed eventualmente sollecitare l'assemblea alla revoca dell'amministratore. Il potere di convocazione dell'assemblea è previsto testualmente solo per i casi di omissioni o di ingiustificato ritardo e nel caso di fatti censurabili di rilevante gravità.
Ove anche all'esito dell'assemblea convocata, gli amministratori non recedano dal loro intendimento, il collegio sindacale deve presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..
Altro rimedio può essere quello della impugnazione della delibera del Cda o i rimedi specifici previsti per determinate situazioni.
All'esito delle emergenze istruttorie e documentali, deve ritenersi dimostrato nella fattispecie il grave inadempimento operato dagli amministratori e , il che si traduce, CP_4 Pt_2 per quello che in questa sede rileva, nella responsabilità dei sindaci per: non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
percepissero, tra il 2014 ed il 2021, emolumenti (€ Pt_2
542.871,38 - doc. 22 e doc. 12 e doc. 12-1 - il dott. ed € CP_4
386.131,20 il dott. - doc. 23 e doc. 12 e doc. 12-1), non Pt_2 previsti dall'atto costitutivo (doc. 30) e mai deliberati dall'assemblea sociale (doc. 24 e doc. 24 - 1); non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna legittima giustificazione e Pt_2 per complessivi € 177.666,46, la società spagnola "In Pasta Banus
Pagina 13 di 26 s.l. (€ 18.000,00 il 5 maggio 2015, € 400,00 il 15 maggio 2015 €
9.760,00 l'11 luglio 2015, € 15.000,00 il 13 luglio 2015, €
15.000,00 il 20 luglio 2015, - “nel periodo intercorrente dalla data 01.07 2015 al 30.09.2015 risultano essere versate somme per un importo complessivo di € 99.658,83 a titolo di finanziamento a favore della società spagnola “In Pasta Banus” - doc. 3 avversario
- € 15.000,00 il 10 dicembre 2015, € 5.000,00 il 21 aprile 2016, €
15.000,00 il 10 ottobre 2016, € 5.000,00 il 28 febbraio 2017, €
3.000,00 il 20 aprile 2017, € 3.000,00 il 10 ottobre 2017, €
1.000,00 17 settembre 2018, € 1.000,00 5 aprile 2019, € 1.000,00 il 23 luglio 2020 - doc. 12 e doc. 12-1); non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna legittima giustificazione e Pt_2 per complessivi € 214.000,00 (€ 28.800,00 il 19 luglio 2016, €
23.200,00 il 9 agosto 2016, € 20.000,00 il 6 ottobre 2016, €
40.000,00 il 22 dicembre 2016, € 15.000,00 il 13 aprile 2017, €
10.000,00 il 27 aprile 2017, € 10.000,00 il 4 maggio 2017, €
10.000,00 il 19 luglio 2017, € 13.000,00 il 16 ottobre 2017, €
9.000,00 il 12 dicembre 2017 – doc. 12 e doc. 12-1), la "
[...]
(società avente come unico socio ed amministratore CP_5 il dott. – doc. 25); Pt_2 non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero senza alcuna giustificazione e per Pt_2 complessivi € 34.031,00 (€ 18.000,00 il 5 maggio 2015, € 16.031,00 il 14 agosto 2015 doc. 12 e doc. 12-1), la società spagnola
"Ambrosia Mercado Gourmet s.l."; non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna giustificazione per Pt_2 complessivi € 15.000,00 la società, "Quadra Tv".
Le generiche ed approssimative deduzioni svolte dai sindaci al riguardo non sono idonee per contrastare tali risultanze probatorie.
Le altre censure mosse da parte opponente all'organo sindacale non appaiono sufficientemente circostanziate e dimostrate, anche
Pagina 14 di 26 sotto il profilo del danno, ragione per cui esse non possono essere riconosciute.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, ne consegue che l'unico nei cui confronti è stata CP_1 chiesta la condanna al risarcimento del danno da parte della società opponente, deve essere ritenuto responsabile nei confronti di quest'ultima dell'omessa vigilanza rispetto agli atti di mala gestio degli amministratori innanzi descritti, con la conseguenza che esso deve essere condannato, al risarcimento del danno, pari a complessivi € 1.369.700,04 in favore della Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria, in
[...] base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla domanda fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di debito di natura risarcitoria e quindi di debito di valore, deve essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria.
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria, per il periodo compreso fra la domanda e l'odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.
Si rammenta al riguardo che la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (c.d. danno emergente), mentre per eventuali ulteriori somme, richieste a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, valgono le seguenti osservazioni, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio.
Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass.
2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti
Pagina 15 di 26 di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.
Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vero il consolidato orientamento giurisprudenziale sul danno-conseguenza in antitesi alla ricostruzione dogmatica sul danno-evento e sul danno in re ipsa
(cfr. fin da Cass. SU 26972/2008), è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003;
Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto ovvero, in questo caso, dalla data della domanda è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).
Del resto, anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova
-ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie alcunché risulta provato dalla parte attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.
Pagina 16 di 26 Ad colorandum, per quanto concerne l'efficacia retroattiva della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, giova evidenziare che, per quanto attiene alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria gravante sul sindaco, alla luce della riforma dell'art. 2407 c.c. operata dalla l. 35/2025, non si ritiene che essa possa essere contenuta entro i limiti indicati in detta norma.
Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 35/2025, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano
i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Orbene, atteso che le condotte in questa sede contestate al si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata Parte_3 in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno.
Allo stato attuale, anche in ragione dell'esiguo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della novella, si registra un unico precedente di merito, reso dal Tribunale di Bari con l'ordinanza del 24/04/2025, a mezzo della quale è stato ritenuto che “il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al
Pagina 17 di 26 risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
A conforto di tale assunto il Tribunale di Bari ha evidenziato che “la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore […] il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c,c, come modificato dall'art. 378 comma
2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 […] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”.
Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c.
e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili.
Come noto, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore,
a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge,
Pagina 18 di 26 debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. ex multis Cass. n. 16620 del 03/07/2013).
Prendendo le mosse da tale consolidato orientamento, la stessa
Suprema Corte di Cassazione, in passato chiamata a pronunciarsi sul tema della retroattività della c.d. legge Gelli-Bianchi, dopo aver ribadito la massima pocanzi richiamata, ha rilevato che
“analoga efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della legge n.
24/2017. Nel caso di specie, dopo l'approvazione della
[...]
in tema di irrisarcibilità del danno subito iure proprio Pt_4 dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dell'entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto è stata ritenuta lesiva dell'art. 1 suddetto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sent. n. 28994 del 11/11/2019).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 co.2 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato.
Pagina 19 di 26 Si è dunque in presenza non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui – limitatamente alla posizione dei sindaci e con esclusione del danno causato dolosamente – lo stesso ecceda detto limite.
Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.
D'altronde, in questo senso depone la stessa giurisprudenza – ormai consolidata – formatasi in tema di non retroattività, inizialmente controversa, degli artt. 7 co.3 e 9 co.5 della l.
24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), a mezzo dei quali, rispettivamente, era stata qualificata come extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria che non avesse assunto un'obbligazione contrattuale con il paziente (art. 7 co.3) ed era stato al contempo stabilito che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non potesse superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9 co.5).
In particolare, in tal senso si è espressa a più riprese la
Suprema Corte di Cassazione, dapprima con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 28987/2019 e, successivamente, expressis verbis con la sentenza n. 28994/2019.
Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, affrontando in maniera più approfondita la problematica, dopo aver dato conto dell'emersione di due orientamenti di merito
Pagina 20 di 26 contrapposti, ha rilevato che “sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla legge 189/2012, e in concreto dalla legge n.
24/2017, abbia effetti retroattivi. Ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza. Nella specie, non vi è alcuna declaratoria di retroattività in nessuna dei due testi legislativi in parola. Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti
e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»: ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”.
Ancor più significativa, rispetto al tema della contestata retroattività del novellato art. 2407 co.2 c.c., è la giurisprudenza che ha affermato la non retroattività dell'art. 9 co.5 della stessa l. 24/2017, a norma del quale era previsto
(nella sua formulazione originaria) che “in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica […]
l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. […] L'importo
Pagina 21 di 26 della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
Trattasi di limitazione della responsabilità che, sulla scorta di un meccanismo quantomeno analogo a quello di cui al novellato comma secondo dell'art. 2407 c.c., prescindendo dall'effettivo ammontare del diritto di risarcimento riconosciuto al danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, circoscrive la responsabilità contabile dell'esercente la professione sanitaria entro un tetto massimo parametrato alla sua retribuzione.
Ebbene, giova in questa sede rilevare che, sulla scorta di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle operate dalla
Suprema Corte di Cassazione con riferimento all'art. 7 co.3 della l. 24/2017, la Corte dei Conti ha a più riprese affermato il principio della non retroattività di detta disposizione normativa, proprio in ragione della sua natura sostanziale e non meramente processuale (cfr. Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre
2017 n. 196; Corte dei Conti Sez. Giur. Calabria 13/09/2022 n.
194).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la non operatività del novellato art. 2407 co.2 c.c. al caso di specie, attesa l'efficacia non retroattiva della l. 35/2025.
Nella vicenda in esame il ha chiesto il pagamento della CP_1 somma di € 19.646,09, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di presidente del
Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, il ha chiesto il pagamento della somma di € 16.058,35, oltre CP_2 interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ed il ha CP_3 chiesto il pagamento della somma di € 11.166,89, oltre interessi e
Pagina 22 di 26 spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022; tutti hanno asserito di avere svolto regolarmente la prestazione commissionata e che il credito risulterebbe, oltre che dalla delibera assembleare, dall'ultimo bilancio depositato.
In punto di diritto, al riguardo, giova evidenziare che alla luce del chiaro dettato normativo, è indubitabile la natura necessariamente onerosa della carica di sindaco effettivo (cfr.
Cass. 7961/09): si tratta di un principio che tende a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, l'autonomia, la serietà,
l'indipendenza e l'obiettività della funzione di controllo dei sindaci;
l'art. 2402 c.c., invero, prevede che “la retribuzione dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”, prevedendo, quindi, espressamente il diritto dei sindaci a percepire una retribuzione annuale, i cui criteri di determinazione, ove non previsti dallo statuto, devono essere fissati, una volta per tutte e per tutta la durata dell'incarico, dall'assemblea che li nomina.
Il carattere di immodificabilità dei criteri di determinazione del compenso risponde all'esigenza di evitare che i componenti dell'organo di controllo possano essere influenzati da pressioni di carattere economico durante lo svolgimento del loro incarico;
dunque va esclusa qualsiasi modificazione del compenso -o meglio dei parametri di determinazione del compenso- nel corso della durata dell'incarico svolto. Si parla di immodificabilità dei parametri di determinazione del compenso e non di immodificabilità del compenso, in quanto l'assemblea può prevedere che il compenso sia determinato sulla base di oggettivi parametri di riferimento, come ad esempio le tariffe professionali tempo per tempo vigenti nell'arco temporale di durata dell'incarico; quindi il compenso può mutare di esercizio in esercizio a seconda del mutevole andamento dei valori di base, presi in considerazione dalle
Pagina 23 di 26 tariffe professionali, mentre è necessario che rimanga immutabile il riferimento a quelle determinate tabelle professionali.
Il credito vantato dai sindaci effettivi, cui non può essere riconosciuta -neanche in parte- una partecipazione agli utili, matura anno per anno, alla chiusura di ogni esercizio sociale e, anche nel caso in cui la sua determinazione sia deliberata dall'assemblea per l'intero periodo di durata, matura di anno in anno, alla chiusura dei singoli esercizi sociali;
quindi non costituisce un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma fa sorgere distinti crediti annuali, ciascuno dei quali è autonomamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione.
Il compenso è sempre dovuto, anche nel caso in cui lo statuto nulla preveda e l'assemblea di nomina non abbia previsto alcunché sulla determinazione del compenso stesso;
in questi casi, premesso che di per sé la deliberazione di nomina dei sindaci non sarebbe invalida per il solo fatto di non aver nulla previsto sul compenso, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo, in base all'art. 2233
c.c., in modo adeguato alla importanza dell'opera prestata, alla difficoltà dell'incarico ed al decoro della professione (cfr.
Cass. 14640/08); infatti si tratta di un diritto irrinunciabile e del compenso dovuto per un'attività professionale e personale resa in favore della società, senza vincolo di subordinazione. Al contrario, in tal caso, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22761).
Sulla base di queste premesse e con riguardo al caso di specie, in cui non risulta che il compenso dovuto ai sindaci sia stato determinato nello statuto o dall'assemblea, spetterebbe al giudice procedere alla sua determinazione, tenendo conto delle tariffe professionali, ove esistenti, ai sensi dell'art. 2233
c.c..
Tuttavia, in ragione dell'innanzi accertato inadempimento di
, e alle obbligazioni assunte, deve CP_1 CP_2 CP_3
Pagina 24 di 26 essere escluso il loro diritto al pagamento di qualsivoglia compenso da parte della Parte_1
(Cass. 15 febbraio 2024, n. 4168; Cass. 4 marzo 2021,
[...]
n. 6027); difettano quindi i crediti azionati con i ricorsi per decreto ingiuntivo suddetti, non avendo essi svolto, adeguatamente e correttamente, l'incarico ricevuto nel rispetto delle disposizioni di legge, per il che essi devono essere revocati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
il Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
17175/2023 R.G., a cui sono stati riuniti i processi iscritti agli
R.G. n. 23326/2023 e R.G. n. 23346/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda formulata dalla Parte_1 così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 21436/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 9 - 12 dicembre 2022, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 24 gennaio 2023 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore Parte_1 di la somma di € 19.646,09, oltre interessi e spese, CP_1 per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di presidente del Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020,
2021 e 2022; revoca il decreto ingiuntivo n. 4191/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3-3-2023, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 19-3-2023 con cui è stato ingiunto alla
[...] di pagare in favore di la Parte_1 Controparte_2 somma di € 16.058,16, oltre interessi e spese, per il mancato
Pagina 25 di 26 pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del
Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022; revoca il decreto ingiuntivo n. 4192/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3-3-2023, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 19-3-2023 con cui è stato ingiunto alla
[...] di pagare in favore di Parte_1 Controparte_3 la somma di € 11.166,89, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del
Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2020, 2021 e 2022; condanna per le ragioni illustrate in CP_1 motivazione, al pagamento, in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della
[...] somma € 1.369.700,04, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
condanna, al pagamento, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 14.345,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore della Parte_1 che liquida in € 5.755,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite in favore della Parte_1
, che liquida in € 5.755,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile del Tribunale, in data 23-9-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente est.
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott. Flora Mazzaro Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, a cui sono stati riuniti i giudizi iscritti al r.g. n. 23326/23 e r.g. n. 23346/23 e vertente
TRA
, Parte_1 in persona del liquidatore pro-tempore, con sede in Albenga (SV),
(C.F./P.I. ) ed elettivamente domiciliata in Torino, P.IVA_1
Via Alfieri 19 presso lo studio dell'avv. Marco Buffa, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in opposizione
Attore in opposizione
E
CP_1 nato a [...], il [...], codice fiscale
, rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._1 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura
Pagina 1 di 26 apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103. convenuto
E
Controparte_2 nato ad [...], il [...] [Codice Fiscale
] rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._2 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103. convenuto
E
Controparte_3 nato ad [...], il [...] [Codice Fiscale
rappresentato e difeso nel presente procedimento C.F._3 dagli avvocati Elisabetta Pofi e Davide Ciccarone, come da procura apposta su atto separato come per legge ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale Angelico n.
103.
convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificati, Parte_1
conveniva in giudizio
[...] CP_1 CP_2
e chiedendo la revoca dei decreti
[...] Controparte_3 ingiuntivi emessi in loro favore, quali componenti del collegio sindacale, a titolo di compenso professionale e la condanna di
Pagina 2 di 26 al risarcimento dai danni causatati dall'omessa CP_1 vigilanza rispetto all'attività di sindaco dal medesimo svolta.
Si costituivano nei distinti processi CP_1 CP_2
e chiedendo il rigetto delle
[...] Controparte_3 domande perché infondate e la conferma dei decreti ingiuntivi emessi a loro favore.
Disposta la riunione al presente processo dei processi iscritti agli R.G. n. 23326/2023 e R.G. n. 23346/2023 nei confronti di e per Controparte_2 Controparte_3 connessione parzialmente soggettive ed oggettiva e respinta la richiesta di provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi opposti in carenza dei presupposti di legge, all'udienza in data 8-4-2025
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale in atti.
La causa veniva quindi assunta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova innanzitutto evidenziare, per una precisa delimitazione del thema decidendum, le conclusioni precisate da
[...] nei confronti delle parti Parte_1 opposte: “- Procedimento R.G. 17175/2023
In via principale
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
In via riconvenzionale
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. CP_1
(i) sia per mancata vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, (ii) sia per mancata vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, (iii) sia per mancata vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione e, per l'effetto, condannare il dott. ex art. 2407 CP_1
Pagina 3 di 26 c.c., al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 2.500.000,00 o di quella
[...] maggiore o minore che risulterà di giustizia.
In ogni caso
3) Respingere tutte le domande proposte dal dott. CP_1
4) Condannare il dott. al pagamento delle spese e CP_1 degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
***** *****
- Procedimento R.G. n. 23326/2023
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
2) Respingere tutte le domande proposte dal dott. CP_2
.
[...]
3) Condannare il dott. al pagamento delle spese Controparte_2
e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
***** *****
Procedimento R.G. n. 23346/2023
1) Revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque assolvere
[...] da ogni domanda. Parte_1
2) Respingere tutte le domande proposte dal dott.
[...]
. CP_3
3) Condannare il dott. al pagamento delle Controparte_3 spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.”
La domanda dell'opponente è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
Secondo recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del
Pagina 4 di 26 giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass.
8 maggio 2014, n. 9936, Cass. 28 maggio 2014, n. 12002 secondo la quale il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare).
Ciò posto, per un corretto inquadramento sistematico, deve ricordarsi che i sindaci delle società incorrono in responsabilità qualora non adempiano con diligenza agli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo,
L'azione sociale ha natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido. (Cass. 14/12/2015, n. 25178).
Con riferimento alla responsabilità dei sindaci appare opportuno ricordare che l'art. 2403, I co., c.c., affida al collegio sindacale il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
il secondo comma dell'art. 2403
c.c. dispone, poi, che nei casi previsti dall'art. 2409 bis, III
Pagina 5 di 26 co., c.c., il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile.
Proprio in vista di una compiuta esplicazione dei cennati compiti di vigilanza e controllo l'art. 2403 bis, II co., c.c. conferisce al collegio sindacale il potere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su affari determinati, anche con riferimento a società controllate.
Sempre in funzione dell'adeguato esercizio dei compiti di controllo, il primo comma del citato art. 2403 bis c.c. attribuisce ai componenti del collegio sindacale il potere di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
ed in proposito non par superfluo rammentare che la disposizione in questione è stata generalmente letta nel senso di ritenere consentito, in forza della stessa, l'accesso autonomo, illimitato e diretto a tutti i documenti attinenti alla gestione della società, senza che gli amministratori possano frapporre limiti di sorta, dacché solo in tal modo viene assicurato un controllo effettivo e non meramente formale.
Va, peraltro, precisato che la disposizione da ultimo richiamata, laddove attribuisce, a ciascun sindaco, un potere di vigilanza e controllo anche individuale, costituisce eccezione alla regola secondo cui i poteri e doveri che la legge conferisce all'organo di controllo – avente struttura necessariamente collegiale – vanno riferiti all'organo nel suo complesso e non ai singoli componenti.
Ad ogni buon conto, il raccordo fra la disposizione del primo comma dell'art. 2403 bis c.c. ed il principio di collegialità implica che i risultati dell'indagine individuale debbano, poi, essere riferiti sempre dal sindaco al collegio, cui spetta il compito di apprezzarli e di deliberare sulle singole decisioni da assumere.
Richiamate brevemente le previsioni degli artt. 2403 e 2403 bis c.c., va ora rammentato che il controllo del collegio sindacale non è circoscritto all'operato degli amministratori,
Pagina 6 di 26 estendendosi, piuttosto, a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali.
Segnatamente, la funzione di vigilanza e controllo attribuita dall'art. 2403 c.c. al collegio sindacale non può considerarsi limitata agli aspetti contabili (tra i quali l'accertamento sull'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale), avendo, invece, ad oggetto a tutta l'attività di gestione della società, al fine di assicurare lo svolgimento della stessa nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione.
Inoltre, tale attività di controllo non ha carattere meramente formale, ovvero non è limitata al mero riscontro della legittimità estrinseca dell'operato degli organi sociali ed, in particolare, degli amministratori;
al contrario essa investe anche la legittimità sostanziale dell'attività sociale, essendo i sindaci tenuti a verificare, altresì, che l'operato degli amministratori si svolga nel rispetto degli specifici obblighi di condotta e dei generali doveri di diligenza e di corretta amministrazione gravanti sull'organo gestorio.
Peraltro, proprio in tale prospettiva, è senz'altro consentito ai sindaci di segnalare agli amministratori ed all'assemblea fatti e comportamenti che, a loro avviso, esprimono una linea di gestione imprudente o non avveduta.
Ciò fermo restando che il controllo sindacale non può estendersi anche all'esame della opportunità e convenienza delle scelte gestionali e, comunque, non autorizza i sindaci a sostituirsi all'organo gestorio, nell'esercizio delle funzioni proprie dello stesso, salvo che l'iniziativa sostitutiva non sia espressamente contemplata dalla legge (come nel caso dell'art. 2406 c.c. e dell'art. 2446 c.c.).
In particolare, a carico dei sindaci sono posti specifici poteri – doveri di iniziativa, in sostituzione dell'assemblea e/o degli amministratori, per assicurare il rispetto della legalità dell'attività sociale. E così essi devono convocare l'assemblea ed
Pagina 7 di 26 eseguire le pubblicazioni prescritte per legge, in caso di omissione da parte degli amministratori, ed, inoltre, devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge, ove l'assemblea non vi provveda e gli amministratori restino inerti.
Inoltre, ove vengano meno tutti gli amministratori, i sindaci sono chiamati eccezionalmente a svolgere funzioni di amministrazione attiva, sia pure con poteri circoscritti agli atti di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di convocare con urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.
Va, infine, rammentato che le concrete modalità di esercizio del controllo sindacale sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio;
pertanto, se è vero che il cennato controllo assume, di regola – e salvo il compimento di specifici atti previsti per legge – carattere globale e sintetico, nulla esclude che possa porsi come controllo analitico, ove le circostanze lo richiedano
(come nel caso di sospetto di irregolarità).
Enunciata brevemente la portata dei poteri e doveri di controllo gravanti sul collegio sindacale, va, ora, rammentato che l'art. 2407 c.c., dopo aver previsto, a carico dei sindaci,
l'obbligo di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, dispone che “i sindaci […] sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
Pertanto, i sindaci possono essere chiamati a rispondere dei danni sofferti dalla società ovvero dai creditori sociali sia nel caso in cui l'evento lesivo sia conseguenza del mancato o negligente adempimento dei doveri di verità e segretezza che la legge pone specificamente a carico dell'organo di controllo, sia nel caso in cui il pregiudizio lamentato sia conseguenza - anche ed innanzitutto - di un comportamento doloso o colposo degli
Pagina 8 di 26 amministratori che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire nell'espletamento dei loro compiti.
Individuata la duplice fonte della responsabilità dei sindaci
(per fatto proprio ovvero per omissione del controllo) va, tuttavia, precisato che la responsabilità concorrente del collegio sindacale per i fatti dannosi ascrivibili agli amministratori sussiste solo nel caso in cui ai sindaci possa addebitarsi il mancato o negligente espletamento dei compiti di controllo.
Segnatamente, i sindaci rispondono non per il fatto in sé degli amministratori foriero di danni, ma solo se ed in quanto, in relazione all'evento lesivo oggetto di doglianza, sia configurabile, a loro carico, la violazione dell'obbligo di esercitare il controllo sull'amministrazione della società con la diligenza richiesta dal comma primo dell'art. 2407 c.c., di denunciare le irregolarità riscontrate e di assumere, se necessario, le iniziative sostitutive dell'organo gestorio. Per converso ove i sindaci abbiano diligentemente espletato i compiti loro propri e, ciò nonostante, il danno si sia ugualmente prodotto per il comportamento degli amministratori, non potrà essere ravvisata alcuna responsabilità in capo ai componenti dell'organo di controllo, mancando il presupposto della stessa (ovvero il comportamento negligente prima ancora che il nesso causale).
In altri termini, la responsabilità concorrente dei sindaci, pur trovando uno dei suoi presupposti nell'illegittimo comportamento degli amministratori, resta pur sempre una responsabilità per fatto proprio dei componenti dell'organo di controllo;
essa postula, infatti, che i sindaci siano venuti meno al loro dovere di vigilare sugli amministratori e di impedire il compimento di attività illegittime ad opera di costoro.
Inoltre, la responsabilità del collegio sindacale potrà essere affermata solo ove sia in concreto dimostrata anche l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza dell'obbligo di controllo gravante sui sindaci ed il pregiudizio prodotto dall'illecito comportamento degli amministratori.
Pagina 9 di 26 Per quanto di specifico interesse nella fattispecie all'attenzione, va rammentato, infine, che – come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte – la responsabilità dei sindaci verso la società ha natura contrattuale, con quanto ne consegue ai fini del riparto dell'onere della prova;
pertanto, la società che agisce in responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate, il pregiudizio concretamente sofferto nonché il nesso di causalità tra lo stesso e le condotte od omissioni imputate ai sindaci, mentre incombe su questi ultimi l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 11 novembre 2010, n. 22911).
In tema di doveri di vigilanza del collegio sindacale, il controllo sulla corretta amministrazione deve riguardare qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, estendendosi alla legittimità sostanziale di tutta l'attività sociale.
Si è affermato, in particolare che poiché l'osservanza dei principi di corretta amministrazione - nozione che costituisce una clausola generale - sancisce in capo agli amministratori l'obbligo legale di una gestione diligente ed informata, la violazione di tale obbligo determina una violazione di legge che deve essere vigilata e, se possibile, prevenuta dall'organo di controllo.
Più specificatamente, si è osservato che il controllo sulla corretta amministrazione non possa estendersi al merito delle scelte gestionali ma debba indirizzarsi a verificare la correttezza del procedimento decisionale attraverso cui le decisioni sono prese, accertando se esse siano assunte con quel grado di diligenza che costituisce per l'amministratore un obbligo legale. La verifica si appunta non sulla convenienza o opportunità delle scelte ma se le stesse siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e che siano congruenti e
Pagina 10 di 26 compatibili con le risorse e con il patrimonio di cui la società dispone.
In parallelo a quanto si è già argomentato in relazione alla sindacabilità giudiziale delle operazioni poste in essere dall'amministratore, il collegio sindacale è tenuto solo ad accertare se la scelta gestoria integri una violazione di doveri di corretta amministrazione in quanto manifestamente irragionevole e/o non supportata da adeguatezza organizzativa o finanziaria.
Oltre al riferimento alla correttezza amministrativa, l'art. 2403 c.c. richiama la necessità della verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che è un presupposto logico, in qualche modo, della correttezza amministrativa e della stessa fattiva possibilità per il collegio sindacale di esercitare un adeguato controllo sulla gestione.
Infatti, solo una società che disponga di un adeguato organigramma e di un sistema di direttive e procedure per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità ed un complesso procedurale di controllo può consentire una valida vigilanza da parte del collegio sindacale.
Infatti, dall'articolato delle disposizioni che riguardano il collegio sindacale si evince che il primo incombente è quello della partecipazione alle adunanze del CdA, veicolo principale ed immediato di conoscenza dei fatti gestori, passati e futuri e delle strategie organizzative ed imprenditoriali. Anche traendo spunto dalle informazioni colà assunte, il collegio sindacale può sempre chiedere notizie sull'andamento di determinati affari.
In secondo luogo, il collegio sindacale è destinatario della relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo (ex art. 2381 V c.c.).
Quale terzo strumento di conoscenza, il collegio sindacale può disporre atti di ispezione e controllo.
Si ritiene che il Collegio sindacale non aia esonerato dal responsabilità sol che convochi riunioni ogni 90 giorni ma debba programmare, anche per settori, l'attività di controllo.
Pagina 11 di 26 Per poter svolgere compiutamente e diligentemente l'attività di controllo della gestione deve, in primo luogo, essere informato.
Tuttavia, ove venga meno il flusso di informazioni in modo tale da non consentire il controllo della gestione, il collegio sindacale non può rimanere inerte, accontentandosi di non essere a conoscenza delle decisioni dell'organo amministrativo.
La rilevanza della conoscenza nell'attività di controllo impone ai sindaci di vigilare e di valutare gli assetti attraverso i quali è consentito loro di acquisire informazioni.
La responsabilità del collegio sindacale, infatti, è una responsabilità per fatto proprio che presuppone la responsabilità dell'amministratore e censura la condotta dell'organo di controllo per concorso omissivo in un fatto illecito altrui quale conseguenza di non avere agito in via preventiva sulle scelte, comprese le inerzie dell'amministratore, che hanno causato un danno alla società.
Ma solo la conoscenza consente la reazione e, quindi, essere rimasti inerti a fronte di una situazione di non conoscibilità dei fatti societari è già condotta colpevole dell'organo di controllo.
Superata con esito positivo la verifica di adeguatezza organizzativa strumentale alla conoscenza da parte dei sindaci dei fatti di gestione, la responsabilità degli stessi dipende dal non avere impedito o limitato gli effetti derivanti dalla condotta anche omissiva degli amministratori negligente e causativa di danni.
Non si tratta, quindi, di una responsabilità automatica per la condotta negligente degli amministratori, ma sussiste solo ove vi sia un nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza da parte dell'organo di controllo in termini di mancata reazione e la condotta dell'amministratore causativa di danno.
La responsabilità dei sindaci andrà esclusa se un differente comportamento dei sindaci non avrebbe impedito o limitato la produzione del danno da parte degli amministratori.
Pagina 12 di 26 In termini concreti, le modalità di intervento e di reazione dei sindaci sono graduate e prevedono: in primo luogo la richiesta di maggiori informazioni su determinate questioni o affari al fine di verificare la ragionevolezza dell'iter formativo della scelta;
ove il collegio sindacale non ritenga la condotta dell'amministratore immune da vizi nell'iter formativo, il collegio sindacale deve per iscritto spiegare le proprie censure all'amministratore; in caso questi voglia persistere nella propria determinazione, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea dei soci al fine di renderli edotti della questione, di illustrare le proprie ragioni ed eventualmente sollecitare l'assemblea alla revoca dell'amministratore. Il potere di convocazione dell'assemblea è previsto testualmente solo per i casi di omissioni o di ingiustificato ritardo e nel caso di fatti censurabili di rilevante gravità.
Ove anche all'esito dell'assemblea convocata, gli amministratori non recedano dal loro intendimento, il collegio sindacale deve presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..
Altro rimedio può essere quello della impugnazione della delibera del Cda o i rimedi specifici previsti per determinate situazioni.
All'esito delle emergenze istruttorie e documentali, deve ritenersi dimostrato nella fattispecie il grave inadempimento operato dagli amministratori e , il che si traduce, CP_4 Pt_2 per quello che in questa sede rileva, nella responsabilità dei sindaci per: non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
percepissero, tra il 2014 ed il 2021, emolumenti (€ Pt_2
542.871,38 - doc. 22 e doc. 12 e doc. 12-1 - il dott. ed € CP_4
386.131,20 il dott. - doc. 23 e doc. 12 e doc. 12-1), non Pt_2 previsti dall'atto costitutivo (doc. 30) e mai deliberati dall'assemblea sociale (doc. 24 e doc. 24 - 1); non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna legittima giustificazione e Pt_2 per complessivi € 177.666,46, la società spagnola "In Pasta Banus
Pagina 13 di 26 s.l. (€ 18.000,00 il 5 maggio 2015, € 400,00 il 15 maggio 2015 €
9.760,00 l'11 luglio 2015, € 15.000,00 il 13 luglio 2015, €
15.000,00 il 20 luglio 2015, - “nel periodo intercorrente dalla data 01.07 2015 al 30.09.2015 risultano essere versate somme per un importo complessivo di € 99.658,83 a titolo di finanziamento a favore della società spagnola “In Pasta Banus” - doc. 3 avversario
- € 15.000,00 il 10 dicembre 2015, € 5.000,00 il 21 aprile 2016, €
15.000,00 il 10 ottobre 2016, € 5.000,00 il 28 febbraio 2017, €
3.000,00 il 20 aprile 2017, € 3.000,00 il 10 ottobre 2017, €
1.000,00 17 settembre 2018, € 1.000,00 5 aprile 2019, € 1.000,00 il 23 luglio 2020 - doc. 12 e doc. 12-1); non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna legittima giustificazione e Pt_2 per complessivi € 214.000,00 (€ 28.800,00 il 19 luglio 2016, €
23.200,00 il 9 agosto 2016, € 20.000,00 il 6 ottobre 2016, €
40.000,00 il 22 dicembre 2016, € 15.000,00 il 13 aprile 2017, €
10.000,00 il 27 aprile 2017, € 10.000,00 il 4 maggio 2017, €
10.000,00 il 19 luglio 2017, € 13.000,00 il 16 ottobre 2017, €
9.000,00 il 12 dicembre 2017 – doc. 12 e doc. 12-1), la "
[...]
(società avente come unico socio ed amministratore CP_5 il dott. – doc. 25); Pt_2 non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero senza alcuna giustificazione e per Pt_2 complessivi € 34.031,00 (€ 18.000,00 il 5 maggio 2015, € 16.031,00 il 14 agosto 2015 doc. 12 e doc. 12-1), la società spagnola
"Ambrosia Mercado Gourmet s.l."; non aver censurato il fatto che gli amministratori e CP_4
finanziassero, senza alcuna giustificazione per Pt_2 complessivi € 15.000,00 la società, "Quadra Tv".
Le generiche ed approssimative deduzioni svolte dai sindaci al riguardo non sono idonee per contrastare tali risultanze probatorie.
Le altre censure mosse da parte opponente all'organo sindacale non appaiono sufficientemente circostanziate e dimostrate, anche
Pagina 14 di 26 sotto il profilo del danno, ragione per cui esse non possono essere riconosciute.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, ne consegue che l'unico nei cui confronti è stata CP_1 chiesta la condanna al risarcimento del danno da parte della società opponente, deve essere ritenuto responsabile nei confronti di quest'ultima dell'omessa vigilanza rispetto agli atti di mala gestio degli amministratori innanzi descritti, con la conseguenza che esso deve essere condannato, al risarcimento del danno, pari a complessivi € 1.369.700,04 in favore della Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria, in
[...] base ai noti indici Istat sulla variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, dalla domanda fino alla presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di debito di natura risarcitoria e quindi di debito di valore, deve essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria.
Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria, per il periodo compreso fra la domanda e l'odierna sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo.
Si rammenta al riguardo che la rivalutazione monetaria costituisce l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore (c.d. danno emergente), mentre per eventuali ulteriori somme, richieste a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, valgono le seguenti osservazioni, come da giurisprudenza consolidata dell'Ufficio.
Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass.
2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti
Pagina 15 di 26 di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.
Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vero il consolidato orientamento giurisprudenziale sul danno-conseguenza in antitesi alla ricostruzione dogmatica sul danno-evento e sul danno in re ipsa
(cfr. fin da Cass. SU 26972/2008), è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003;
Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007).
Dunque, il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto ovvero, in questo caso, dalla data della domanda è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione).
Del resto, anche la nota Cass. SU 1712/1995 richiede la prova
-ed ancor prima- l'allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente.
In conclusione, solo qualora l'equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.
Nel caso di specie alcunché risulta provato dalla parte attrice, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati.
Pagina 16 di 26 Ad colorandum, per quanto concerne l'efficacia retroattiva della riforma dell'art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, giova evidenziare che, per quanto attiene alla quantificazione dell'obbligazione risarcitoria gravante sul sindaco, alla luce della riforma dell'art. 2407 c.c. operata dalla l. 35/2025, non si ritiene che essa possa essere contenuta entro i limiti indicati in detta norma.
Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 35/2025, il comma secondo dell'art. 2407 c.c. è stato così riformulato: “Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano
i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
Orbene, atteso che le condotte in questa sede contestate al si sono esaurite tutte in epoca antecedente all'entrata Parte_3 in vigore della predetta legge, occorre appurare, in assenza di una previsione di diritto intertemporale, se la limitazione di responsabilità da ultimo introdotta operi retroattivamente o meno.
Allo stato attuale, anche in ragione dell'esiguo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della novella, si registra un unico precedente di merito, reso dal Tribunale di Bari con l'ordinanza del 24/04/2025, a mezzo della quale è stato ritenuto che “il nuovo testo del comma 2 dell'art. 2407 c.c. si applichi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice il criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al
Pagina 17 di 26 risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
A conforto di tale assunto il Tribunale di Bari ha evidenziato che “la Suprema Corte (ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024) con riguardo al criterio equitativo del risarcimento del danno di cui all'art. 2486 c.c. ha affermato che in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore […] il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all'art. 2486, comma 3, c,c, come modificato dall'art. 378 comma
2, del D.Lgs. n. 14 del 2019 […] è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società”.
Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c.
e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili.
Come noto, stando all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore,
a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge,
Pagina 18 di 26 debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” (cfr. ex multis Cass. n. 16620 del 03/07/2013).
Prendendo le mosse da tale consolidato orientamento, la stessa
Suprema Corte di Cassazione, in passato chiamata a pronunciarsi sul tema della retroattività della c.d. legge Gelli-Bianchi, dopo aver ribadito la massima pocanzi richiamata, ha rilevato che
“analoga efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della legge n.
24/2017. Nel caso di specie, dopo l'approvazione della
[...]
in tema di irrisarcibilità del danno subito iure proprio Pt_4 dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dell'entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto è stata ritenuta lesiva dell'art. 1 suddetto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sent. n. 28994 del 11/11/2019).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la legge di riforma del comma secondo dell'art. 2407 co.2 c.c., a differenza di quanto avvenuto con la modifica dell'art. 2486 co.3 c.c., abbia natura prettamente sostanziale, introducendo la stessa, a ben vedere, non un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto piuttosto una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato.
Pagina 19 di 26 Si è dunque in presenza non di un diverso criterio di quantificazione dell'intero danno conseguenza, quanto piuttosto di un limite alla risarcibilità del danno stesso, destinato ad operare in un momento logicamente successivo a quello della sua liquidazione e soltanto nei casi in cui – limitatamente alla posizione dei sindaci e con esclusione del danno causato dolosamente – lo stesso ecceda detto limite.
Così ricostruito il contenuto precettivo della disposizione in esame, ritiene il Collegio che alla stessa debba essere necessariamente attribuita natura sostanziale, in quanto destinata ad incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno riconosciuto alla società (e non sul mero criterio di liquidazione dello stesso), limitandolo sul piano quantitativo.
D'altronde, in questo senso depone la stessa giurisprudenza – ormai consolidata – formatasi in tema di non retroattività, inizialmente controversa, degli artt. 7 co.3 e 9 co.5 della l.
24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), a mezzo dei quali, rispettivamente, era stata qualificata come extracontrattuale la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria che non avesse assunto un'obbligazione contrattuale con il paziente (art. 7 co.3) ed era stato al contempo stabilito che l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non potesse superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo (art. 9 co.5).
In particolare, in tal senso si è espressa a più riprese la
Suprema Corte di Cassazione, dapprima con un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 28987/2019 e, successivamente, expressis verbis con la sentenza n. 28994/2019.
Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, affrontando in maniera più approfondita la problematica, dopo aver dato conto dell'emersione di due orientamenti di merito
Pagina 20 di 26 contrapposti, ha rilevato che “sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla legge 189/2012, e in concreto dalla legge n.
24/2017, abbia effetti retroattivi. Ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza. Nella specie, non vi è alcuna declaratoria di retroattività in nessuna dei due testi legislativi in parola. Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti
e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura "contrattuale" della responsabilità del sanitario - con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere di prova e sulla prescrizione - applicate in base al «diritto vivente»: ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”.
Ancor più significativa, rispetto al tema della contestata retroattività del novellato art. 2407 co.2 c.c., è la giurisprudenza che ha affermato la non retroattività dell'art. 9 co.5 della stessa l. 24/2017, a norma del quale era previsto
(nella sua formulazione originaria) che “in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica […]
l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. […] L'importo
Pagina 21 di 26 della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo”.
Trattasi di limitazione della responsabilità che, sulla scorta di un meccanismo quantomeno analogo a quello di cui al novellato comma secondo dell'art. 2407 c.c., prescindendo dall'effettivo ammontare del diritto di risarcimento riconosciuto al danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, circoscrive la responsabilità contabile dell'esercente la professione sanitaria entro un tetto massimo parametrato alla sua retribuzione.
Ebbene, giova in questa sede rilevare che, sulla scorta di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle operate dalla
Suprema Corte di Cassazione con riferimento all'art. 7 co.3 della l. 24/2017, la Corte dei Conti ha a più riprese affermato il principio della non retroattività di detta disposizione normativa, proprio in ragione della sua natura sostanziale e non meramente processuale (cfr. Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre
2017 n. 196; Corte dei Conti Sez. Giur. Calabria 13/09/2022 n.
194).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la non operatività del novellato art. 2407 co.2 c.c. al caso di specie, attesa l'efficacia non retroattiva della l. 35/2025.
Nella vicenda in esame il ha chiesto il pagamento della CP_1 somma di € 19.646,09, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di presidente del
Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, il ha chiesto il pagamento della somma di € 16.058,35, oltre CP_2 interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ed il ha CP_3 chiesto il pagamento della somma di € 11.166,89, oltre interessi e
Pagina 22 di 26 spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022; tutti hanno asserito di avere svolto regolarmente la prestazione commissionata e che il credito risulterebbe, oltre che dalla delibera assembleare, dall'ultimo bilancio depositato.
In punto di diritto, al riguardo, giova evidenziare che alla luce del chiaro dettato normativo, è indubitabile la natura necessariamente onerosa della carica di sindaco effettivo (cfr.
Cass. 7961/09): si tratta di un principio che tende a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, l'autonomia, la serietà,
l'indipendenza e l'obiettività della funzione di controllo dei sindaci;
l'art. 2402 c.c., invero, prevede che “la retribuzione dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”, prevedendo, quindi, espressamente il diritto dei sindaci a percepire una retribuzione annuale, i cui criteri di determinazione, ove non previsti dallo statuto, devono essere fissati, una volta per tutte e per tutta la durata dell'incarico, dall'assemblea che li nomina.
Il carattere di immodificabilità dei criteri di determinazione del compenso risponde all'esigenza di evitare che i componenti dell'organo di controllo possano essere influenzati da pressioni di carattere economico durante lo svolgimento del loro incarico;
dunque va esclusa qualsiasi modificazione del compenso -o meglio dei parametri di determinazione del compenso- nel corso della durata dell'incarico svolto. Si parla di immodificabilità dei parametri di determinazione del compenso e non di immodificabilità del compenso, in quanto l'assemblea può prevedere che il compenso sia determinato sulla base di oggettivi parametri di riferimento, come ad esempio le tariffe professionali tempo per tempo vigenti nell'arco temporale di durata dell'incarico; quindi il compenso può mutare di esercizio in esercizio a seconda del mutevole andamento dei valori di base, presi in considerazione dalle
Pagina 23 di 26 tariffe professionali, mentre è necessario che rimanga immutabile il riferimento a quelle determinate tabelle professionali.
Il credito vantato dai sindaci effettivi, cui non può essere riconosciuta -neanche in parte- una partecipazione agli utili, matura anno per anno, alla chiusura di ogni esercizio sociale e, anche nel caso in cui la sua determinazione sia deliberata dall'assemblea per l'intero periodo di durata, matura di anno in anno, alla chiusura dei singoli esercizi sociali;
quindi non costituisce un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma fa sorgere distinti crediti annuali, ciascuno dei quali è autonomamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione.
Il compenso è sempre dovuto, anche nel caso in cui lo statuto nulla preveda e l'assemblea di nomina non abbia previsto alcunché sulla determinazione del compenso stesso;
in questi casi, premesso che di per sé la deliberazione di nomina dei sindaci non sarebbe invalida per il solo fatto di non aver nulla previsto sul compenso, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo, in base all'art. 2233
c.c., in modo adeguato alla importanza dell'opera prestata, alla difficoltà dell'incarico ed al decoro della professione (cfr.
Cass. 14640/08); infatti si tratta di un diritto irrinunciabile e del compenso dovuto per un'attività professionale e personale resa in favore della società, senza vincolo di subordinazione. Al contrario, in tal caso, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22761).
Sulla base di queste premesse e con riguardo al caso di specie, in cui non risulta che il compenso dovuto ai sindaci sia stato determinato nello statuto o dall'assemblea, spetterebbe al giudice procedere alla sua determinazione, tenendo conto delle tariffe professionali, ove esistenti, ai sensi dell'art. 2233
c.c..
Tuttavia, in ragione dell'innanzi accertato inadempimento di
, e alle obbligazioni assunte, deve CP_1 CP_2 CP_3
Pagina 24 di 26 essere escluso il loro diritto al pagamento di qualsivoglia compenso da parte della Parte_1
(Cass. 15 febbraio 2024, n. 4168; Cass. 4 marzo 2021,
[...]
n. 6027); difettano quindi i crediti azionati con i ricorsi per decreto ingiuntivo suddetti, non avendo essi svolto, adeguatamente e correttamente, l'incarico ricevuto nel rispetto delle disposizioni di legge, per il che essi devono essere revocati.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
il Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
17175/2023 R.G., a cui sono stati riuniti i processi iscritti agli
R.G. n. 23326/2023 e R.G. n. 23346/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda formulata dalla Parte_1 così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 21436/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 9 - 12 dicembre 2022, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 24 gennaio 2023 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore Parte_1 di la somma di € 19.646,09, oltre interessi e spese, CP_1 per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di presidente del Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020,
2021 e 2022; revoca il decreto ingiuntivo n. 4191/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3-3-2023, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 19-3-2023 con cui è stato ingiunto alla
[...] di pagare in favore di la Parte_1 Controparte_2 somma di € 16.058,16, oltre interessi e spese, per il mancato
Pagina 25 di 26 pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del
Collegio Sindacale per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022; revoca il decreto ingiuntivo n. 4192/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 3-3-2023, notificato a mezzo posta unitamente al ricorso il 19-3-2023 con cui è stato ingiunto alla
[...] di pagare in favore di Parte_1 Controparte_3 la somma di € 11.166,89, oltre interessi e spese, per il mancato pagamento dei compensi annuali per la carica di componente del
Collegio Sindacale per le annualità 2018, 2020, 2021 e 2022; condanna per le ragioni illustrate in CP_1 motivazione, al pagamento, in favore della Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della
[...] somma € 1.369.700,04, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, come meglio indicato in motivazione;
condanna, al pagamento, in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 14.345,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 in favore della Parte_1 che liquida in € 5.755,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite in favore della Parte_1
, che liquida in € 5.755,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della XVI sezione civile del Tribunale, in data 23-9-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
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