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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
UC GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via G.b. Pergolesi 2 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R505074/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R505074/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl era inserita nel programma dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II (DP II) di Milano e riceveva un questionario dall'Ufficio nell'ambito della suddetta attività di verifica fiscale.
L'Agenzia rilevava una serie di criticità a fronte delle quali emetteva un avviso di accertamento con cui rideterminava il volume d'affari e la base imponibile ai fini IVA e IRAP ed irrogava le relative sanzioni.
Contro il citato avviso era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a sei motivi (cfr. le pagine 3 e 4 del gravame).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-DP II, depositando articolate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel primo motivo è affrontato il tema della riconciliazione dei ricavi ai fini IRAP con quelli dichiarati ai fini
IRES e l'esponente allega una tabella con i valori corretti della riconciliazione.
Nelle proprie difese l'Ufficio prende atto e ricorda come nel corso dell'indagine la società non abbia fornito la documentazione.
1.2 Nel secondo motivo è lamentata la violazione del principio di capacità contributiva oltre ad essere contestata l'affermazione dell'Agenzia circa la presunta antieconomicità della gestione societaria.
Sul punto occorre premettere che l'Amministrazione ha riscontrato due criticità, vale a dire la bassa redditività della società ed una anomala consistenza di magazzino, il che ha indotto l'Ufficio a rideterminare l'imponibile con il metodo induttivo di cui all'art. 39 del DPR n. 600 del 1973.
Quanto alla bassa redditività ed alla conseguente antieconomicità della gestione, preme ricordare che appare contrario ad ogni logica di buona amministrazione aziendale che un'impresa chiuda in perdita per più anni oppure sostenga costi sproporzionati ai ricavi (si veda a tale proposito la nozione di “imprenditore” di cui all'art. 2082 del codice civile, per cui l'economicità dell'attività è un fattore essenziale).
La persistente antieconomicità della gestione costituisce un indizio della violazione degli obblighi tributari.
La società ha ammesso la chiusura di diversi punti vendita al pubblico a causa della concorrenza della grande distribuzione e della diffusione delle vendite on-line, ma nonostante questo non ha mai adottato una strategia di sviluppo del commercio on-line, pur a fronte delle rilevanti perdite.
Il bilancio sociale si caratterizza per lo squilibrio fra l'indebitamento ed il patrimonio netto, quest'ultimo ormai negativo. Il socio di maggioranza della società esponente, vale a dire Società_1. Spa, ha continuamento ripianato le perdite e anche tale condotta di reiterata copertura non appare anch'essa corrispondente a ordinari criteri di economicità della gestione, apparendo semmai preferibile la chiusura di una controllata ordinariamente in perdita piuttosto che il persistente ripianamento dei debiti.
Fra l'altro la controllante opera nel commercio all'ingrosso dei medesimi prodotti (apparecchi elettronici audio e video) ed è in utile, per cui non si comprende perché la sua controllata che opera al dettaglio sia invece sempre in perdita.
Orbene, a fronte di un'impresa che opera costantemente in perdita senza adottare misure per rimediare al cattivo andamento (ad esempio, il passaggio alla vendita all'ingrosso come la sua controllante oppure un maggiore sviluppo delle vendite on-line), può trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale condotta è finalizzata ad ottenere ingiustificati vantaggi fiscali (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile,
Sezione tributaria, ordinanza n. 14235 del 2025).
Il secondo motivo deve quindi rigettarsi.
1.3 Il motivo n. 3 attiene alla presunta errata ricostruzione dei ricavi secondo il modello software denominato
“Radar” e la società denuncia la presunta erroneità del campione preso a riferimento dall'Ufficio.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto l'Ufficio ha preso in considerazione dei soggetti imprenditoriali che hanno svolto la medesima attività economica della ricorrente per gli stessi periodi di imposta, tenendo conto della categoria merceologica di appartenenza.
1.4 Nel quarto mezzo sono contenute contestazioni circa le rimanenze di magazzino, ritenute eccessive dall'Ufficio.
Quest'ultimo ha rilevato che il magazzino ha sempre avuto negli anni una notevole consistenza, anche con riguardo ai prodotti tecnologici che si caratterizzano per una obsolescenza in tempi piuttosto brevi.
Un ingiustificato accumulo di scorte, anch'esso in contrasto con le ordinarie finalità di economicità della gestione, costituisce un indice di violazione degli obblighi fiscali, in particolare un indice di vendita senza regolare fatturazione.
Anche il quarto mezzo deve rigettarsi.
1.5 Nel quinto motivo si sostiene la violazione del principio del contraddittorio con il contribuente previsto dalla legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente).
Il mezzo è privo di pregio in quanto nell'atto impugnato è fatto espresso riferimento alla memoria procedimentale e sono indicate le ragioni di rigetto degli argomenti della contribuente.
1.6 Il sesto ed ultimo mezzo concerne le sanzioni.
Sul punto occorre rilevare che le stesse sono state irrogate nella misura minima di legge – e non in quella massima – e che l'asserita collaborazione della società in sede di contraddittorio non costituisce una condizione di esclusione delle sanzioni.
Nella presente fattispecie non ricorrono neppure le condizioni di legge per escludere la colpa del contribuente.
Il ricorso in epigrafe deve quindi interamente rigettarsi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2.000,00.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
IO NI IO HI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
UC GI, Relatore
CATERBI SIMONA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3410/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via G.b. Pergolesi 2 20124 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R505074/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R505074/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl era inserita nel programma dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II (DP II) di Milano e riceveva un questionario dall'Ufficio nell'ambito della suddetta attività di verifica fiscale.
L'Agenzia rilevava una serie di criticità a fronte delle quali emetteva un avviso di accertamento con cui rideterminava il volume d'affari e la base imponibile ai fini IVA e IRAP ed irrogava le relative sanzioni.
Contro il citato avviso era proposto il ricorso in epigrafe, affidato a sei motivi (cfr. le pagine 3 e 4 del gravame).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-DP II, depositando articolate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del 16.1.2026 la causa era discussa e spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel primo motivo è affrontato il tema della riconciliazione dei ricavi ai fini IRAP con quelli dichiarati ai fini
IRES e l'esponente allega una tabella con i valori corretti della riconciliazione.
Nelle proprie difese l'Ufficio prende atto e ricorda come nel corso dell'indagine la società non abbia fornito la documentazione.
1.2 Nel secondo motivo è lamentata la violazione del principio di capacità contributiva oltre ad essere contestata l'affermazione dell'Agenzia circa la presunta antieconomicità della gestione societaria.
Sul punto occorre premettere che l'Amministrazione ha riscontrato due criticità, vale a dire la bassa redditività della società ed una anomala consistenza di magazzino, il che ha indotto l'Ufficio a rideterminare l'imponibile con il metodo induttivo di cui all'art. 39 del DPR n. 600 del 1973.
Quanto alla bassa redditività ed alla conseguente antieconomicità della gestione, preme ricordare che appare contrario ad ogni logica di buona amministrazione aziendale che un'impresa chiuda in perdita per più anni oppure sostenga costi sproporzionati ai ricavi (si veda a tale proposito la nozione di “imprenditore” di cui all'art. 2082 del codice civile, per cui l'economicità dell'attività è un fattore essenziale).
La persistente antieconomicità della gestione costituisce un indizio della violazione degli obblighi tributari.
La società ha ammesso la chiusura di diversi punti vendita al pubblico a causa della concorrenza della grande distribuzione e della diffusione delle vendite on-line, ma nonostante questo non ha mai adottato una strategia di sviluppo del commercio on-line, pur a fronte delle rilevanti perdite.
Il bilancio sociale si caratterizza per lo squilibrio fra l'indebitamento ed il patrimonio netto, quest'ultimo ormai negativo. Il socio di maggioranza della società esponente, vale a dire Società_1. Spa, ha continuamento ripianato le perdite e anche tale condotta di reiterata copertura non appare anch'essa corrispondente a ordinari criteri di economicità della gestione, apparendo semmai preferibile la chiusura di una controllata ordinariamente in perdita piuttosto che il persistente ripianamento dei debiti.
Fra l'altro la controllante opera nel commercio all'ingrosso dei medesimi prodotti (apparecchi elettronici audio e video) ed è in utile, per cui non si comprende perché la sua controllata che opera al dettaglio sia invece sempre in perdita.
Orbene, a fronte di un'impresa che opera costantemente in perdita senza adottare misure per rimediare al cattivo andamento (ad esempio, il passaggio alla vendita all'ingrosso come la sua controllante oppure un maggiore sviluppo delle vendite on-line), può trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale condotta è finalizzata ad ottenere ingiustificati vantaggi fiscali (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile,
Sezione tributaria, ordinanza n. 14235 del 2025).
Il secondo motivo deve quindi rigettarsi.
1.3 Il motivo n. 3 attiene alla presunta errata ricostruzione dei ricavi secondo il modello software denominato
“Radar” e la società denuncia la presunta erroneità del campione preso a riferimento dall'Ufficio.
Anche tale doglianza è infondata, in quanto l'Ufficio ha preso in considerazione dei soggetti imprenditoriali che hanno svolto la medesima attività economica della ricorrente per gli stessi periodi di imposta, tenendo conto della categoria merceologica di appartenenza.
1.4 Nel quarto mezzo sono contenute contestazioni circa le rimanenze di magazzino, ritenute eccessive dall'Ufficio.
Quest'ultimo ha rilevato che il magazzino ha sempre avuto negli anni una notevole consistenza, anche con riguardo ai prodotti tecnologici che si caratterizzano per una obsolescenza in tempi piuttosto brevi.
Un ingiustificato accumulo di scorte, anch'esso in contrasto con le ordinarie finalità di economicità della gestione, costituisce un indice di violazione degli obblighi fiscali, in particolare un indice di vendita senza regolare fatturazione.
Anche il quarto mezzo deve rigettarsi.
1.5 Nel quinto motivo si sostiene la violazione del principio del contraddittorio con il contribuente previsto dalla legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente).
Il mezzo è privo di pregio in quanto nell'atto impugnato è fatto espresso riferimento alla memoria procedimentale e sono indicate le ragioni di rigetto degli argomenti della contribuente.
1.6 Il sesto ed ultimo mezzo concerne le sanzioni.
Sul punto occorre rilevare che le stesse sono state irrogate nella misura minima di legge – e non in quella massima – e che l'asserita collaborazione della società in sede di contraddittorio non costituisce una condizione di esclusione delle sanzioni.
Nella presente fattispecie non ricorrono neppure le condizioni di legge per escludere la colpa del contribuente.
Il ricorso in epigrafe deve quindi interamente rigettarsi.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione II, respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 2.000,00.
Milano, 16 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore
IO NI IO HI