Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 303
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Riconciliazione ricavi IRAP e IRES

    L'Ufficio ha preso atto che la società non ha fornito la documentazione necessaria nel corso dell'indagine.

  • Rigettato
    Violazione principio capacità contributiva e antieconomicità gestione

    L'Amministrazione ha riscontrato bassa redditività e anomala consistenza di magazzino, determinando l'imponibile con metodo induttivo. La persistente antieconomicità della gestione, anche a fronte di perdite, mancata adozione di strategie di sviluppo online e squilibrio finanziario, costituisce un indizio della violazione degli obblighi tributari, potendo trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale condotta è finalizzata ad ottenere ingiustificati vantaggi fiscali.

  • Rigettato
    Errata ricostruzione ricavi tramite software 'Radar'

    L'Ufficio ha preso in considerazione soggetti imprenditoriali che hanno svolto la medesima attività economica della ricorrente per gli stessi periodi di imposta, tenendo conto della categoria merceologica di appartenenza.

  • Rigettato
    Contestazioni sulle rimanenze di magazzino

    L'Ufficio ha rilevato un'ingiustificata accumulo di scorte, in contrasto con le ordinarie finalità di economicità della gestione e indice di vendita senza regolare fatturazione.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio

    Il mezzo è privo di pregio in quanto nell'atto impugnato è fatto espresso riferimento alla memoria procedimentale e sono indicate le ragioni di rigetto degli argomenti della contribuente.

  • Rigettato
    Contestazione sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima di legge. L'asserita collaborazione della società in sede di contraddittorio non costituisce una condizione di esclusione delle sanzioni. Non ricorrono le condizioni di legge per escludere la colpa del contribuente.

  • Rigettato
    Riconciliazione ricavi IRAP e IRES

    L'Ufficio ha preso atto che la società non ha fornito la documentazione necessaria nel corso dell'indagine.

  • Rigettato
    Violazione principio capacità contributiva e antieconomicità gestione

    L'Amministrazione ha riscontrato bassa redditività e anomala consistenza di magazzino, determinando l'imponibile con metodo induttivo. La persistente antieconomicità della gestione, anche a fronte di perdite, mancata adozione di strategie di sviluppo online e squilibrio finanziario, costituisce un indizio della violazione degli obblighi tributari, potendo trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui tale condotta è finalizzata ad ottenere ingiustificati vantaggi fiscali.

  • Rigettato
    Errata ricostruzione ricavi tramite software 'Radar'

    L'Ufficio ha preso in considerazione soggetti imprenditoriali che hanno svolto la medesima attività economica della ricorrente per gli stessi periodi di imposta, tenendo conto della categoria merceologica di appartenenza.

  • Rigettato
    Contestazioni sulle rimanenze di magazzino

    L'Ufficio ha rilevato un'ingiustificata accumulo di scorte, in contrasto con le ordinarie finalità di economicità della gestione e indice di vendita senza regolare fatturazione.

  • Rigettato
    Violazione principio del contraddittorio

    Il mezzo è privo di pregio in quanto nell'atto impugnato è fatto espresso riferimento alla memoria procedimentale e sono indicate le ragioni di rigetto degli argomenti della contribuente.

  • Rigettato
    Contestazione sanzioni

    Le sanzioni sono state irrogate nella misura minima di legge. L'asserita collaborazione della società in sede di contraddittorio non costituisce una condizione di esclusione delle sanzioni. Non ricorrono le condizioni di legge per escludere la colpa del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 303
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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