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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 184/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Campobasso (CB) il 28/07/2001
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato e integrato (relativamente al n. 5) le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Campobasso (CB) in data
28/07/2001, optando per il regime matrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne Per_1
ma ancora economicamente non indipendente.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate da note depositate il 28/03/2025, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far data dal 01/04/2025, termini questo concesso alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni.
Spese compensate.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Campobasso (CB) il 28/07/2001
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato e integrato (relativamente al n. 5) le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Campobasso (CB) in data
28/07/2001, optando per il regime matrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio , maggiorenne Per_1
ma ancora economicamente non indipendente.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo, come integrate da note depositate il 28/03/2025, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Ai sensi dell'art. 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far data dal 01/04/2025, termini questo concesso alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
nata il [...] a [...] Parte_2 Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA
che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale dei beni.
Spese compensate.
Deciso in data 06/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni