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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 12/02/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.09.1988, residente in [...], Tuscania (VT) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata C.F._4
nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori
RICORRENTE
Contro
(CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in 64100, Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa per mandato reso in esecuzione della Determinazione n. 913 del 12 maggio 2022 ed allegato al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Miele del Foro di Roma (CF
), presso il cui Studio in Viale Eritrea n. 65 – 00199 Roma è C.F._5
elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec
, fax 0698230978. Email_1
RESISTENTE
1 di 11 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1019/2021 Dott.ssa Daniela Matalucci, fissato per l'udienza del 23 marzo 2022 stante la connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i due procedimenti.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente tenuto conto della legittimità della produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali in ragione della prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost sul diritto alla riservatezza. 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della irrilevanza disciplinare della condotta contestata.
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In estremo subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità. Part
6) In ogni caso, condannare la a pagamento in favore della ricorrente dell'equivalente economico della multa di 4 ore di retribuzione.
7) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21/03/2022, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di
[...]
impugnare il provvedimento disciplinare del 23/2/2022 acquisito al prot. n.27, a firma
Parte dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari della di Teramo, con il quale le veniva irrogata la sanzione della multa pari a quattro ore di retribuzione, a seguito dell'atto di contestazione disciplinare del 7/12/2021 acquisito al prot. n. 108, a sua volta, emanato in conseguenza della segnalazione effettuata al Garante della Privacy da parte del
Direttore UOC Segreteria Generale ed Affari Legali, acquisita al prot. n. 104 del
26/11/2021.
Ha dedotto che il provvedimento disciplinare scaturiva dal giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e iscritto al N. r.g. 1019/2021 con cui la ricorrente chiedeva venisse accertata la nullità dell'accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità, essendo stata la ricorrente esclusa dal beneficio della premialità aggiuntiva una tantum prevista per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare, la contestazione disciplinare muoveva del fatto che lo Studio legale, al fine di dimostrare l'attività espletata dalla lavoratrice nei diversi Reparti durante l'emergenza
2 di 11 sanitaria, produceva in giudizio “documentazione relativa a dati sanitari di terzi, pazienti di questa ” in violazione del Regolamento Europeo sulla Parte_3
protezione dei dati n.679/2016 e del D.lgs. 196/03 per come novellato dal D.lgs.
101/2018 (come da diffida in atti avente ad oggetto “Ricorso al Tribunale di Teramo, sez. Lavoro N. 1019/2021- Violazione dati personali. DIFFIDA AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI E SULLA SALUTE del 16/02/2022).
A sostegno della domanda ha eccepito l'irrilevanza disciplinare del comportamento contestato e la legittimità della produzione in giudizio dei documenti contenenti dati personali di terzi in quanto:
- le disposizioni in tema di privacy sia europee sia nazionali consentono di limitare il diritto alla riservatezza ogni qualvolta ciò sia funzionale all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e/o risponda a ragioni di giustizia, nell'ottica quindi della prevalenza del diritto di difesa su quello alla riservatezza nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti;
- il pieno esercizio del diritto di difesa non poteva essere esercitato, nel caso di specie, attraverso la produzione della documentazione in forma anonimizzata
(recante cancellature o alterazioni), essendo vigente nell'ordinamento giuridico italiano il principio secondo cui i documenti, per avere efficacia probatoria piena, devono essere prodotti in originale ovvero in copie che riproducano fedelmente l'originale;
- i documenti sanitari prodotti in giudizio appaiono privi dell'indicazione delle generalità complete degli utenti (essendo presente solo il nome e il cognome di ciascun paziente e non anche la data e il luogo di nascita come prescritto, invece, dall'art. 3 della Legge n. 1064 del 1955) né sono indicate le patologie (essendo descritti solo i trattamenti eseguiti);
- i dati personali e sanitari dei pazienti non sono stati divulgati ad un numero indeterminato di destinatari, potendone prendere conoscenza solo il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale;
- non può essere ascrivibile alla ricorrente la condotta disciplinare contestata, tenuto conto che, non rivestendo il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, non avrebbe potuto essere l'autore della estrapolazione delle informazioni sanitarie né della divulgazione delle stesse.
Da ultimo, ha contestato il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare
Part irrogata non avendo la fatto buon governo del principio di gradazione della stessa
3 di 11 rispetto alla condotta contestata, per essere quest'ultima sia priva dell'elemento soggettivo della intenzionalità e sia connessa alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e, in subordine, la rimodulazione della stessa con una sanzione disciplinare meno gravosa.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della domanda CP_3
e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che il fatto contestato alla ricorrente riguardava non tanto la produzione in sede giudiziale della documentazione aziendale, quanto piuttosto la estrapolazione dal software dell'acceleratore lineare in uso alla
[...]
e relativa stampa, di un elenco di 59 pagine recante i nominativi di tutti i Controparte_4
pazienti curati nel predetto reparto dal 1 marzo al 30 aprile 2020 con indicazione delle relative patologie, come si legge nella segnalazione del Dott. Persona_1
Direttore UOC Segreteria Generale e Affari Legali, inviata il 26/11/2021 all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari (UPD) e nel verbale di conclusione del procedimento disciplinare del 23/02/2022.
Nel merito ha sostenuto la piena legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata avuto riguardo all'ambito sanitario nel quale i dati personali dei pazienti sono stati raccolti, il quale risponderebbe ad un maggiore ed assorbente interesse pubblico di riservatezza, rientrante nel diritto alla salute ex art. 32 Cost., e avuto riguardo alla violazione del divieto di utilizzazione a fini privati di informazioni di cui la ricorrente disponeva per ragioni d'ufficio ex art. 64, comma 3 lettera c, CCNL
Parte Comparto Sanità e degli artt. 3 comma 3 e 64 del Codice disciplinare, adottato dall' di Teramo in data 9.7.2018.
Così radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di riunione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale
è stata rinviata all'udienza del 12/02/2025 per discussione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
Il presente giudizio è stato azionato dalla ricorrente al fine di contestare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a 4 ore di retribuzione adottata con provvedimento del 23/02/2022 da parte dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari
Parte della di Teramo, a seguito della lettera di contestazione del 7/12/2021 con la quale si addebitava alla ricorrente il seguente illecito disciplinare:
“Per avere prodotto in giudizio, per il raggiungimento di fini esclusivamente privati, la documentazione sanitaria della , contenente le generalità Parte_4
4 di 11 complete, le patologie degli utenti e l'indicazione dei trattamenti eseguiti determinando grave violazione della riservatezza dei pazienti con conseguente obbligo dell' di CP_1
provvedere, per il tramite del DPO, di inoltrare apposita segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.”
Ciò premesso, i motivi di impugnazione posti a sostegno della domanda ruotano attorno ai seguenti profili:
1. illegittimità della sanzione disciplinare per prevalenza del diritto di difesa ex art. 24
Cost su quello alla riservatezza;
2. irrilevanza disciplinare del comportamento contestato per non avere il ricorrente commesso il fatto;
3. difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata rispetto alla finalità dell'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e rispetto alla non intenzionalità della condotta addebitata.
Prima di procedere all'esame dei suesposti profili di illegittimità del provvedimento disciplinare, occorre preliminarmente fissare il perimetro all'interno del quale deve muoversi la valutazione del giudicante essendo tra le parti, tra l'altro, controverso anche quali siano i comportamenti disciplinarmente rilevanti contestati alla ricorrente.
Al fine di fare chiarezza, occorre riferirsi al contenuto della lettera di contestazione disciplinare dalla quale emerge che la motivazione posta a sostegno del provvedimento sanzionatorio risiede nell'avere la difesa di parte ricorrente prodotto in sede giudiziale documentazione sanitaria recante dati sensibili dei pazienti in cura presso il Reparto di
Radioterapia di Teramo, in violazione della disciplina in materia di tutela della privacy.
In altri termini, risulta chiaramente dal contenuto dell'atto che la condotta contestata alla ricorrente si sostanzia nell'aver violato la riservatezza dei terzi pazienti mediante la produzione in giudizio della relativa documentazione sanitaria poiché contenente le generalità, le patologie e i trattamenti eseguiti presso il reparto di Radioterapia dell'ospedale di Teramo.
Ebbene, in assenza di qualsivoglia anche minimo accenno all'ulteriore addebito
(dedotto per la prima volta solo in sede di memoria difensiva) riguardante, a monte,
l'illegittima estrapolazione dei dati mediante accesso non consentito al software in uso presso il reparto di Radioterapia, è evidente che oggetto del presente giudizio non potrà che essere la valutazione della legittimità della sanzione irrogata con esclusivo riferimento all'unico fatto validamente contestato alla ricorrente, vale a dire la
5 di 11 produzione nel giudizio rubricato al N. r.g. 1019/2021 dei dati sensibili relativi alla salute di terzi di cui alla documentazione sanitaria in atti.
Diversamente opinando, si determinerebbe una palese violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti alla base della contestazione disciplinare che, come noto, opera quale garanzia giuridica per il lavoratore che vedrebbe, altrimenti, frustrato il proprio diritto di difesa e la possibilità contestare il potere disciplinare unilateralmente attuato dal datore.
Fissato nei termini sopra descritti il perimetro della domanda, occorre, in punto di diritto, rilevare che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n. 15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
Orbene, nel caso di specie è stato contestato alla ricorrente di avere prodotto nel giudizio rubricato al N. r.g. 1019/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, la documentazione sanitaria relativa ai pazienti in cura presso il reparto di Radioterapia dell'ospedale di Teramo recante i dati personali e sanitari, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue n. 679/2016 e di cui al Codice privacy n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2028.
Si ritiene utile chiarire, ai fini che ci occupano, il concetto di “trattamento” di dati personali venendo in rilievo nel presente giudizio il trattamento illecito dei dati attuato mediante la produzione in un procedimento giudiziario di dati sensibili sub specie di dati sanitari relativi a terze persone.
6 di 11 Il trattamento viene definito dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 dell'Unione europea come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”
Si tratta di una definizione molto ampia che ingloba tutte quelle operazioni che implicano una conoscenza di dati personali e che considera trattamento il compimento di una sola delle operazioni sopra elencate, anche senza l'ausilio di strumenti informatici.
La produzione rientra, allora, nella condotta più ampia della diffusione da intendersi quest'ultima quale messa a conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. È evidente, allora, che la produzione in giudizio integra i requisiti della diffusione sub specie della messa a disposizione del contenuto di quanto prodotto a soggetti astrattamente indeterminati, come gli operatori di giustizia e, primo fra tutti, il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale.
Ciò posto, la ricorrente ha sostenuto, a propria difesa, anzitutto che la produzione in altro giudizio della documentazione sanitaria afferente a terze persone era strettamente finalizzata a esercitare il proprio diritto di difesa in quanto tesa a dimostrare l'impegno profuso dalla stessa durante l'emergenza sanitaria, e in secondo luogo ha sostenuto la sua totale estraneità rispetto al fatto contestatole per essere stata, tale documentazione, selezionata e valutata da parte del proprio studio legale, senza che la stessa fosse stata in qualche modo coinvolta nella produzione di tale documentazione.
L'ente resistente, dal canto suo, si è limitato a sostenere la tesi secondo la quale l'abuso non riguarderebbe in sé la produzione di documentazione aziendale, ma il reperimento di dati mediante accesso al sistema informatico locale al di fuori delle regole e dei limiti posti in sede aziendale, assunto sul quale però, come sopra argomentato, è escluso il sindacato del giudice.
Orbene, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire la modalità e la dinamica dei fatti oggetto di causa, che si ritiene di poter sintetizzare nei seguenti termini: la sigla sindacale CGIL, promotrice degli interessi dei lavoratori
7 di 11 Parte dipendenti siccome esclusi dal beneficio della premialità una tantum prevista per alcune categorie di lavoratori che avevano prestato servizio durante il periodo pandemico, promuoveva ricorso avverso l' affinché fosse dichiarata la Controparte_1 nullità dell'Accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità. A tal fine, la richiedeva ai lavoratori interessati il materiale CP_5
probatorio utile per sostenere in giudizio la tesi difensiva e tale documentazione veniva fatta recapitare in busta sigillata presso la casella postale della sede di Teramo. Il CP_5
teste , allora, in qualità di segretario di Teramo, consegnava Testimone_1 CP_5
alla segreteria dello studio legale Scarpantoni, al quale i lavoratori rilasciavano procura alle liti nell'ambito di un precedente incontro presso la sede sindacale, il materiale per la redazione del ricorso che, una volta predisposto e corredato della relativa documentazione a supporto, veniva depositato dallo studio legale e inviato per conoscenza ai lavoratori interessati, tra cui il ricorrente (cfr. testi Testimone_1
segretario della funzione pubblica di Teramo e segretaria dello CP_5 Testimone_2
Studio . Parte_5
Dalla dinamica descritta appare allora evidente come la ricorrente non abbia materialmente partecipato alla redazione del ricorso né alla valutazione e alla selezione della documentazione da produrre in giudizio, né tantomeno al deposito materiale di tale documentazione all'interno del processo civile telematico. Tuttavia, se è vero, che la ricorrente non ha direttamente prodotto in giudizio la documentazione per cui è causa è altrettanto vero che la stessa non poteva non essere a conoscenza del fatto che il proprio difensore intendeva utilizzare e produrre detta documentazione al fine di sostenerne le ragioni in giudizio, con la conseguenza che il fatto contestato deve ritenersi imputabile e riferibile alla persona della lavoratrice anche in virtù di quanto disposto dall'art. 84
c.p.c. e dell'evoluzione giurisprudenziale legata all'interpretazione di tale dettato normativo sotto il profilo della diretta riferibilità dell'attività del difensore alla parte assistita (cfr. Cass. Civ., n. 19907 del 29/08/2013 rv. 627574 – 01, e precedenti ivi richiamati;
Corte d'Appello di L'Aquila Sent. n. 473/2024 del 19/11/2024 resa in un caso analogo).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, a parere del giudicante, la tesi attorea relativa alla non riferibilità ed imputabilità alla ricorrente del fatto contestato non può pertanto essere accolta.
8 di 11 La domanda, tuttavia, merita accoglimento sotto il diverso profilo della sollevata illegittimità della sanzione disciplinare per prevalenza del diritto di difesa ex art. 24
Cost. rispetto al diritto alla riservatezza.
Nel caso di specie, la documentazione aziendale contenente i dati personali di tipo
Part sanitario dei pazienti della prodotta nell'ambito del giudizio azionato dalla lavoratrice per ottenere il riconoscimento del premio aggiuntivo una tantum previsto per il personale impegnato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, era evidentemente finalizzata a fornire la dimostrazione delle specifiche prestazioni aggiuntive, di contrasto all'emergenza sanitaria, erogate in favore dei pazienti risultati positivi al virus e, dunque, era funzionale all'esercizio del diritto di difesa al quale deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda laddove siano rispettati i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del D.lgs. n. 196/2003.
E, infatti, si ritiene di fare proprio e di richiamare, in quanto pienamente condivisibile, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte d'Appello di L'Aquila in giudizi analoghi secondo cui: “(…)la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui
è stata acquisita la loro conoscenza;
tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 D.lgs. n. 196/2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra le esigenze di riservatezza legate al contenuto dell'atto e le esigenze di difesa, sicché la produzione è pienamente legittima a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali ultime finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
fermo restando che la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata in astratto, in base all'oggettiva inerenza della produzione documentale al thema decidendum e non in base alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa (cfr.
Cass. Sez. L. n. 33809 del 12/11/2021 rv. 662774 – 01; Cass. Civ., Sez.
1. n. 21612 del
20/09/2013 rv. 628029 – 01, nonché, nell'analoga fattispecie di produzione in giudizio di registrazioni di conversazioni in ambito aziendale, Cass. Sez. L. nn. 31204 del
02/11/2021 rv. 662683 – 02 e 11322 del 10/05/2018 rv. 648816 - 01).
Infatti, non costituisce violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali l'utilizzo di tali dati in sede processuale, giacché, ai sensi degli artt. 7, 24, 46
9 di 11 e 47 D.lgs. n. 193/2003 (cd. codice della privacy), in via generale detta disciplina non trova applicazione quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in tal caso, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo vanno composte applicando le disposizioni del codice di rito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 8459 del
05/05/2020 rv. 657825 - 02).
In applicazione di tali principi, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della
Part
l'avere l'appellata reperito in ambito aziendale e prodotto in giudizio la documentazione per cui è causa, è condotta priva di rilevanza disciplinare, non essendo la stessa qualificabile come impossessamento o appropriazione, in difetto di specifici elementi di fatto significativi in tal senso, essendo la documentazione strettamente strumentale alla prova della sussistenza del diritto vantato ed essendo la produzione avvenuta esclusivamente per tali finalità processuali e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, senza che risulti una diffusione dei dati contenuti nella documentazione stessa al di fuori dell'ambito processuale di riferimento”. (Sent. nn. 473/2024; 476/2024; 484/2024; 483/2024; 470/2024; 468/2024; 469/2024).
Ebbene, il fatto contestato alla ricorrente non si ritiene abbia assunto una connotazione disciplinarmente rilevante essendo stata la dedotta produzione in giudizio della documentazione sanitaria per cui è causa strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa, e negli stretti limiti in cui ciò è risultato necessario, nel rispetto dei canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e non essendo al contempo configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy, con conseguente piena legittimità della condotta posta in essere ed illegittimità della sanzione irrogata.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi provata l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato, con la conseguenza che la sanzione disciplinare irrogata si ritiene illegittima e va, pertanto, annullata con condanna della parte resistente a rifondere alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta pari ad Euro 52,28 (come risultante dall'ordinanza n. 0356 dell'8 marzo 2022 in atti).
In conclusione, la domanda merita accoglimento e la sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 23/2/2022 va annullata con condanna della parte resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di Euro 52,28.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 510/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 23/02/2022 e ne dispone l'annullamento;
- per l'effetto condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la somma di Euro 52,28;
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 641,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Teramo, 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Marcheggiani
a seguito di udienza del 12/02/2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 26.09.1988, residente in [...], Tuscania (VT) rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata C.F._4
nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori
RICORRENTE
Contro
(CF , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in 64100, Teramo alla Circ.ne Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale nonché rappresentante legale pro tempore Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa per mandato reso in esecuzione della Determinazione n. 913 del 12 maggio 2022 ed allegato al presente atto, dall'Avv. Gianmarco Miele del Foro di Roma (CF
), presso il cui Studio in Viale Eritrea n. 65 – 00199 Roma è C.F._5
elettivamente domiciliata. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi: pec
, fax 0698230978. Email_1
RESISTENTE
1 di 11 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. 1019/2021 Dott.ssa Daniela Matalucci, fissato per l'udienza del 23 marzo 2022 stante la connessione oggettiva e soggettiva esistente tra i due procedimenti.
2) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente tenuto conto della legittimità della produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali in ragione della prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost sul diritto alla riservatezza. 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della irrilevanza disciplinare della condotta contestata.
4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare per non avere il ricorrente commesso la condotta contestata.
5) In estremo subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo della violazione dei principi di gradualità e proporzionalità. Part
6) In ogni caso, condannare la a pagamento in favore della ricorrente dell'equivalente economico della multa di 4 ore di retribuzione.
7) Con vittoria di spese e compenso da avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 21/03/2022, Parte_1
ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di
[...]
impugnare il provvedimento disciplinare del 23/2/2022 acquisito al prot. n.27, a firma
Parte dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari della di Teramo, con il quale le veniva irrogata la sanzione della multa pari a quattro ore di retribuzione, a seguito dell'atto di contestazione disciplinare del 7/12/2021 acquisito al prot. n. 108, a sua volta, emanato in conseguenza della segnalazione effettuata al Garante della Privacy da parte del
Direttore UOC Segreteria Generale ed Affari Legali, acquisita al prot. n. 104 del
26/11/2021.
Ha dedotto che il provvedimento disciplinare scaturiva dal giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e iscritto al N. r.g. 1019/2021 con cui la ricorrente chiedeva venisse accertata la nullità dell'accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità, essendo stata la ricorrente esclusa dal beneficio della premialità aggiuntiva una tantum prevista per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID- 19. In particolare, la contestazione disciplinare muoveva del fatto che lo Studio legale, al fine di dimostrare l'attività espletata dalla lavoratrice nei diversi Reparti durante l'emergenza
2 di 11 sanitaria, produceva in giudizio “documentazione relativa a dati sanitari di terzi, pazienti di questa ” in violazione del Regolamento Europeo sulla Parte_3
protezione dei dati n.679/2016 e del D.lgs. 196/03 per come novellato dal D.lgs.
101/2018 (come da diffida in atti avente ad oggetto “Ricorso al Tribunale di Teramo, sez. Lavoro N. 1019/2021- Violazione dati personali. DIFFIDA AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI E SULLA SALUTE del 16/02/2022).
A sostegno della domanda ha eccepito l'irrilevanza disciplinare del comportamento contestato e la legittimità della produzione in giudizio dei documenti contenenti dati personali di terzi in quanto:
- le disposizioni in tema di privacy sia europee sia nazionali consentono di limitare il diritto alla riservatezza ogni qualvolta ciò sia funzionale all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e/o risponda a ragioni di giustizia, nell'ottica quindi della prevalenza del diritto di difesa su quello alla riservatezza nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra diritti fondamentali contrapposti;
- il pieno esercizio del diritto di difesa non poteva essere esercitato, nel caso di specie, attraverso la produzione della documentazione in forma anonimizzata
(recante cancellature o alterazioni), essendo vigente nell'ordinamento giuridico italiano il principio secondo cui i documenti, per avere efficacia probatoria piena, devono essere prodotti in originale ovvero in copie che riproducano fedelmente l'originale;
- i documenti sanitari prodotti in giudizio appaiono privi dell'indicazione delle generalità complete degli utenti (essendo presente solo il nome e il cognome di ciascun paziente e non anche la data e il luogo di nascita come prescritto, invece, dall'art. 3 della Legge n. 1064 del 1955) né sono indicate le patologie (essendo descritti solo i trattamenti eseguiti);
- i dati personali e sanitari dei pazienti non sono stati divulgati ad un numero indeterminato di destinatari, potendone prendere conoscenza solo il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale;
- non può essere ascrivibile alla ricorrente la condotta disciplinare contestata, tenuto conto che, non rivestendo il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, non avrebbe potuto essere l'autore della estrapolazione delle informazioni sanitarie né della divulgazione delle stesse.
Da ultimo, ha contestato il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare
Part irrogata non avendo la fatto buon governo del principio di gradazione della stessa
3 di 11 rispetto alla condotta contestata, per essere quest'ultima sia priva dell'elemento soggettivo della intenzionalità e sia connessa alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata e, in subordine, la rimodulazione della stessa con una sanzione disciplinare meno gravosa.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento della domanda CP_3
e chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito che il fatto contestato alla ricorrente riguardava non tanto la produzione in sede giudiziale della documentazione aziendale, quanto piuttosto la estrapolazione dal software dell'acceleratore lineare in uso alla
[...]
e relativa stampa, di un elenco di 59 pagine recante i nominativi di tutti i Controparte_4
pazienti curati nel predetto reparto dal 1 marzo al 30 aprile 2020 con indicazione delle relative patologie, come si legge nella segnalazione del Dott. Persona_1
Direttore UOC Segreteria Generale e Affari Legali, inviata il 26/11/2021 all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari (UPD) e nel verbale di conclusione del procedimento disciplinare del 23/02/2022.
Nel merito ha sostenuto la piena legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata avuto riguardo all'ambito sanitario nel quale i dati personali dei pazienti sono stati raccolti, il quale risponderebbe ad un maggiore ed assorbente interesse pubblico di riservatezza, rientrante nel diritto alla salute ex art. 32 Cost., e avuto riguardo alla violazione del divieto di utilizzazione a fini privati di informazioni di cui la ricorrente disponeva per ragioni d'ufficio ex art. 64, comma 3 lettera c, CCNL
Parte Comparto Sanità e degli artt. 3 comma 3 e 64 del Codice disciplinare, adottato dall' di Teramo in data 9.7.2018.
Così radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di riunione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale
è stata rinviata all'udienza del 12/02/2025 per discussione, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
***
Il presente giudizio è stato azionato dalla ricorrente al fine di contestare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a 4 ore di retribuzione adottata con provvedimento del 23/02/2022 da parte dell'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari
Parte della di Teramo, a seguito della lettera di contestazione del 7/12/2021 con la quale si addebitava alla ricorrente il seguente illecito disciplinare:
“Per avere prodotto in giudizio, per il raggiungimento di fini esclusivamente privati, la documentazione sanitaria della , contenente le generalità Parte_4
4 di 11 complete, le patologie degli utenti e l'indicazione dei trattamenti eseguiti determinando grave violazione della riservatezza dei pazienti con conseguente obbligo dell' di CP_1
provvedere, per il tramite del DPO, di inoltrare apposita segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.”
Ciò premesso, i motivi di impugnazione posti a sostegno della domanda ruotano attorno ai seguenti profili:
1. illegittimità della sanzione disciplinare per prevalenza del diritto di difesa ex art. 24
Cost su quello alla riservatezza;
2. irrilevanza disciplinare del comportamento contestato per non avere il ricorrente commesso il fatto;
3. difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata rispetto alla finalità dell'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e rispetto alla non intenzionalità della condotta addebitata.
Prima di procedere all'esame dei suesposti profili di illegittimità del provvedimento disciplinare, occorre preliminarmente fissare il perimetro all'interno del quale deve muoversi la valutazione del giudicante essendo tra le parti, tra l'altro, controverso anche quali siano i comportamenti disciplinarmente rilevanti contestati alla ricorrente.
Al fine di fare chiarezza, occorre riferirsi al contenuto della lettera di contestazione disciplinare dalla quale emerge che la motivazione posta a sostegno del provvedimento sanzionatorio risiede nell'avere la difesa di parte ricorrente prodotto in sede giudiziale documentazione sanitaria recante dati sensibili dei pazienti in cura presso il Reparto di
Radioterapia di Teramo, in violazione della disciplina in materia di tutela della privacy.
In altri termini, risulta chiaramente dal contenuto dell'atto che la condotta contestata alla ricorrente si sostanzia nell'aver violato la riservatezza dei terzi pazienti mediante la produzione in giudizio della relativa documentazione sanitaria poiché contenente le generalità, le patologie e i trattamenti eseguiti presso il reparto di Radioterapia dell'ospedale di Teramo.
Ebbene, in assenza di qualsivoglia anche minimo accenno all'ulteriore addebito
(dedotto per la prima volta solo in sede di memoria difensiva) riguardante, a monte,
l'illegittima estrapolazione dei dati mediante accesso non consentito al software in uso presso il reparto di Radioterapia, è evidente che oggetto del presente giudizio non potrà che essere la valutazione della legittimità della sanzione irrogata con esclusivo riferimento all'unico fatto validamente contestato alla ricorrente, vale a dire la
5 di 11 produzione nel giudizio rubricato al N. r.g. 1019/2021 dei dati sensibili relativi alla salute di terzi di cui alla documentazione sanitaria in atti.
Diversamente opinando, si determinerebbe una palese violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti alla base della contestazione disciplinare che, come noto, opera quale garanzia giuridica per il lavoratore che vedrebbe, altrimenti, frustrato il proprio diritto di difesa e la possibilità contestare il potere disciplinare unilateralmente attuato dal datore.
Fissato nei termini sopra descritti il perimetro della domanda, occorre, in punto di diritto, rilevare che allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare (Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2004, n. 15950).
In estrema sintesi, il giudice del merito, investito del giudizio circa la legittimazione di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore dal datore di lavoro, deve valutare le circostanze oggettive e le modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto incidenti sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa;
in particolare, deve escludere il rapporto di proporzionalità tra fatto e sanzione, quando la scelta di questa non è conforme alla specifica normativa contrattuale collettiva di categoria, che raggruppi o distingua le varie trasgressioni e gradui le corrispondenti sanzioni.
Orbene, nel caso di specie è stato contestato alla ricorrente di avere prodotto nel giudizio rubricato al N. r.g. 1019/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, la documentazione sanitaria relativa ai pazienti in cura presso il reparto di Radioterapia dell'ospedale di Teramo recante i dati personali e sanitari, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue n. 679/2016 e di cui al Codice privacy n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2028.
Si ritiene utile chiarire, ai fini che ci occupano, il concetto di “trattamento” di dati personali venendo in rilievo nel presente giudizio il trattamento illecito dei dati attuato mediante la produzione in un procedimento giudiziario di dati sensibili sub specie di dati sanitari relativi a terze persone.
6 di 11 Il trattamento viene definito dall'articolo 4 comma 2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 dell'Unione europea come “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.”
Si tratta di una definizione molto ampia che ingloba tutte quelle operazioni che implicano una conoscenza di dati personali e che considera trattamento il compimento di una sola delle operazioni sopra elencate, anche senza l'ausilio di strumenti informatici.
La produzione rientra, allora, nella condotta più ampia della diffusione da intendersi quest'ultima quale messa a conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. È evidente, allora, che la produzione in giudizio integra i requisiti della diffusione sub specie della messa a disposizione del contenuto di quanto prodotto a soggetti astrattamente indeterminati, come gli operatori di giustizia e, primo fra tutti, il Giudice titolare del procedimento giurisdizionale.
Ciò posto, la ricorrente ha sostenuto, a propria difesa, anzitutto che la produzione in altro giudizio della documentazione sanitaria afferente a terze persone era strettamente finalizzata a esercitare il proprio diritto di difesa in quanto tesa a dimostrare l'impegno profuso dalla stessa durante l'emergenza sanitaria, e in secondo luogo ha sostenuto la sua totale estraneità rispetto al fatto contestatole per essere stata, tale documentazione, selezionata e valutata da parte del proprio studio legale, senza che la stessa fosse stata in qualche modo coinvolta nella produzione di tale documentazione.
L'ente resistente, dal canto suo, si è limitato a sostenere la tesi secondo la quale l'abuso non riguarderebbe in sé la produzione di documentazione aziendale, ma il reperimento di dati mediante accesso al sistema informatico locale al di fuori delle regole e dei limiti posti in sede aziendale, assunto sul quale però, come sopra argomentato, è escluso il sindacato del giudice.
Orbene, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire la modalità e la dinamica dei fatti oggetto di causa, che si ritiene di poter sintetizzare nei seguenti termini: la sigla sindacale CGIL, promotrice degli interessi dei lavoratori
7 di 11 Parte dipendenti siccome esclusi dal beneficio della premialità una tantum prevista per alcune categorie di lavoratori che avevano prestato servizio durante il periodo pandemico, promuoveva ricorso avverso l' affinché fosse dichiarata la Controparte_1 nullità dell'Accordo integrativo aziendale del 19 novembre 2020 siglato per il personale del Comparto Sanità. A tal fine, la richiedeva ai lavoratori interessati il materiale CP_5
probatorio utile per sostenere in giudizio la tesi difensiva e tale documentazione veniva fatta recapitare in busta sigillata presso la casella postale della sede di Teramo. Il CP_5
teste , allora, in qualità di segretario di Teramo, consegnava Testimone_1 CP_5
alla segreteria dello studio legale Scarpantoni, al quale i lavoratori rilasciavano procura alle liti nell'ambito di un precedente incontro presso la sede sindacale, il materiale per la redazione del ricorso che, una volta predisposto e corredato della relativa documentazione a supporto, veniva depositato dallo studio legale e inviato per conoscenza ai lavoratori interessati, tra cui il ricorrente (cfr. testi Testimone_1
segretario della funzione pubblica di Teramo e segretaria dello CP_5 Testimone_2
Studio . Parte_5
Dalla dinamica descritta appare allora evidente come la ricorrente non abbia materialmente partecipato alla redazione del ricorso né alla valutazione e alla selezione della documentazione da produrre in giudizio, né tantomeno al deposito materiale di tale documentazione all'interno del processo civile telematico. Tuttavia, se è vero, che la ricorrente non ha direttamente prodotto in giudizio la documentazione per cui è causa è altrettanto vero che la stessa non poteva non essere a conoscenza del fatto che il proprio difensore intendeva utilizzare e produrre detta documentazione al fine di sostenerne le ragioni in giudizio, con la conseguenza che il fatto contestato deve ritenersi imputabile e riferibile alla persona della lavoratrice anche in virtù di quanto disposto dall'art. 84
c.p.c. e dell'evoluzione giurisprudenziale legata all'interpretazione di tale dettato normativo sotto il profilo della diretta riferibilità dell'attività del difensore alla parte assistita (cfr. Cass. Civ., n. 19907 del 29/08/2013 rv. 627574 – 01, e precedenti ivi richiamati;
Corte d'Appello di L'Aquila Sent. n. 473/2024 del 19/11/2024 resa in un caso analogo).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, a parere del giudicante, la tesi attorea relativa alla non riferibilità ed imputabilità alla ricorrente del fatto contestato non può pertanto essere accolta.
8 di 11 La domanda, tuttavia, merita accoglimento sotto il diverso profilo della sollevata illegittimità della sanzione disciplinare per prevalenza del diritto di difesa ex art. 24
Cost. rispetto al diritto alla riservatezza.
Nel caso di specie, la documentazione aziendale contenente i dati personali di tipo
Part sanitario dei pazienti della prodotta nell'ambito del giudizio azionato dalla lavoratrice per ottenere il riconoscimento del premio aggiuntivo una tantum previsto per il personale impegnato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, era evidentemente finalizzata a fornire la dimostrazione delle specifiche prestazioni aggiuntive, di contrasto all'emergenza sanitaria, erogate in favore dei pazienti risultati positivi al virus e, dunque, era funzionale all'esercizio del diritto di difesa al quale deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda laddove siano rispettati i doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del D.lgs. n. 196/2003.
E, infatti, si ritiene di fare proprio e di richiamare, in quanto pienamente condivisibile, l'orientamento da ultimo affermato dalla Corte d'Appello di L'Aquila in giudizi analoghi secondo cui: “(…)la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui
è stata acquisita la loro conoscenza;
tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 D.lgs. n. 196/2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra le esigenze di riservatezza legate al contenuto dell'atto e le esigenze di difesa, sicché la produzione è pienamente legittima a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tali ultime finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
fermo restando che la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata in astratto, in base all'oggettiva inerenza della produzione documentale al thema decidendum e non in base alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa (cfr.
Cass. Sez. L. n. 33809 del 12/11/2021 rv. 662774 – 01; Cass. Civ., Sez.
1. n. 21612 del
20/09/2013 rv. 628029 – 01, nonché, nell'analoga fattispecie di produzione in giudizio di registrazioni di conversazioni in ambito aziendale, Cass. Sez. L. nn. 31204 del
02/11/2021 rv. 662683 – 02 e 11322 del 10/05/2018 rv. 648816 - 01).
Infatti, non costituisce violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali l'utilizzo di tali dati in sede processuale, giacché, ai sensi degli artt. 7, 24, 46
9 di 11 e 47 D.lgs. n. 193/2003 (cd. codice della privacy), in via generale detta disciplina non trova applicazione quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in tal caso, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo vanno composte applicando le disposizioni del codice di rito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 8459 del
05/05/2020 rv. 657825 - 02).
In applicazione di tali principi, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della
Part
l'avere l'appellata reperito in ambito aziendale e prodotto in giudizio la documentazione per cui è causa, è condotta priva di rilevanza disciplinare, non essendo la stessa qualificabile come impossessamento o appropriazione, in difetto di specifici elementi di fatto significativi in tal senso, essendo la documentazione strettamente strumentale alla prova della sussistenza del diritto vantato ed essendo la produzione avvenuta esclusivamente per tali finalità processuali e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, senza che risulti una diffusione dei dati contenuti nella documentazione stessa al di fuori dell'ambito processuale di riferimento”. (Sent. nn. 473/2024; 476/2024; 484/2024; 483/2024; 470/2024; 468/2024; 469/2024).
Ebbene, il fatto contestato alla ricorrente non si ritiene abbia assunto una connotazione disciplinarmente rilevante essendo stata la dedotta produzione in giudizio della documentazione sanitaria per cui è causa strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa, e negli stretti limiti in cui ciò è risultato necessario, nel rispetto dei canoni di correttezza, pertinenza e non eccedenza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e non essendo al contempo configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy, con conseguente piena legittimità della condotta posta in essere ed illegittimità della sanzione irrogata.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi provata l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato, con la conseguenza che la sanzione disciplinare irrogata si ritiene illegittima e va, pertanto, annullata con condanna della parte resistente a rifondere alla ricorrente la somma indebitamente trattenuta pari ad Euro 52,28 (come risultante dall'ordinanza n. 0356 dell'8 marzo 2022 in atti).
In conclusione, la domanda merita accoglimento e la sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 23/2/2022 va annullata con condanna della parte resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di Euro 52,28.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 510/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- In accoglimento della domanda, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 23/02/2022 e ne dispone l'annullamento;
- per l'effetto condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente la somma di Euro 52,28;
- condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 641,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Teramo, 12/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giuseppe Marcheggiani)
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