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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1535/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
LOZUPONE FRANCESCO
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AGLIATA GIULIANO CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 664/2018 emesso ad istanza di dal Tribunale di CP_1
Foggia in data 25.07.2018 e notificato il 04.09.2018 all'appellante, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.697,06 (a titolo di “tredicesima mensilità, attività libero prof.le, attività lib. Prof. Studi priv., ferie non godute A.C., ferie non godute A.P., rimborso cong. Ctr. e TFR), al netto delle trattenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria per € 600,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
2. Avverso detto decreto l'Ospedale proponeva Parte_1
opposizione con ricorso depositato in data 04.10.2018, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) “accertata la fondatezza e la legittimità delle argomentazioni di cui in narrativa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando intervenuta la parziale compensazione tra la somma portata nella busta paga di maggio 2018, pari ad euro 14.588,90, e quella maggiore dovuta dal lavoratore in favore dell'odierno opponente.
2) Accertare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato per dimissioni volontarie e comunque per inadempimento contrattuale del lavoratore, condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art.7 del contratto sottoscritto tra le parti, al pagamento delle retribuzioni maturande dalla data del recesso del 14.04.2018 allo spirare del termine contrattualmente previsto tra le parti, del 31.05.2021 pari ad euro 249.970,54, così determinate: euro 264.559,44 meno la somma di euro 14.588,90 già trattenuta sulla busta paga di maggio 2018, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì della richiesta.
3) condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti e degli onorari di causa.”
In particolare, l' ” chiedeva la revoca del Decreto Pt_1 Parte_1
Ingiuntivo n. 664/2018, deducendo l'erroneità da parte del Tribunale del riconoscimento della somma di € 22.967,06 in quanto detta somma, come si evinceva dalla busta paga, era
“in realtà al lordo di tutte le trattenute di legge” e quindi ammontava al più ad € 14.588,90, somma “non versata perché trattenuta in compensazione delle somme dovute dal dott. in virtù dell'art. 7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti”. CP_1
A parere dell'Ospedale, pertanto, la somma di cui era creditore non era CP_1
stata versata e non era dovuta in quanto trattenuta in compensazione dal datore di lavoro a fronte delle maggiori somme dovute dal in virtù dell'art. 7 del contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 28.04.2016.
In particolare, rilevava l'opponente che, a seguito dell'assunzione del e viste le sue CP_1 competenze professionali maturate nella chirurgia laparoscopica e nell'utilizzo delle relative apparecchiature biomediche, avrebbe acquistato strumentazioni laparoscopiche in HD;
- che, al fine di tutelarsi da un eventuale recesso dell'opposto, in quanto unica unità lavorativa in grado di utilizzare tali macchinari, per tale motivo era stata inserita nel contratto di lavoro la clausola di stabilità;
- che tale clausola prevedeva, in caso di recesso anticipato del prestatore di lavoro, una
2 penale pari alle retribuzioni maturande dalla data del recesso allo spirare del termine contrattuale.
L'Ospedale, pertanto, proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare la violazione della clausola di stabilità e, per l'effetto, a sentir condannare al CP_1 pagamento della somma di € 249.970,54, per le retribuzioni maturande dal 15.04.2018 allo spirare del termine contrattualmente previsto tra le parti del 31.05.2021, detratte le somme già trattenute nella busta paga di maggio 2018.
3. Costituitosi in giudizio, contestava con diffuse argomentazioni la CP_1 fondatezza dell'avverso assunto difensivo, instando per l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
In particolare, rilevava che le sue dimissioni erano state determinate da giusta causa ed eccepiva la vessatorietà della clausola di stabilità, con la conseguente nullità per mancanza di una specifica sottoscrizione. Inoltre, rilevava che non era stato pattuito un corrispettivo a fonte della sottoscrizione della clausola;
assumeva di aver avuto contezza della clausola di stabilità quinquennale e della tipologia contrattuale solo successivamente alla stipula del contratto di lavoro, avvenuta in data 28.04.2016 e di essersi dimesso prima del termine, in data 27 marzo 2018, a seguito del conferimento di incarico come Dirigente Medico presso un'altra struttura.
Ribadiva, altresì, di non aver ottenuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tredicesima, “ferie maturate e non godute” e TFR.
4. Con sentenza n. 3501/2023 del 21.11.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il D.I. n. 664/2018; condannava l'opponente al pagamento, in favore di , della “minor somma CP_1 netta di € 14.588,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo”; rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 4.216,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avvocato dell'opposto dichiaratosi antistatario in primo grado.
Il primo giudice, in sintesi, osservava:
- richiamando giurisprudenza della Cass., Sentenza n. 2688 del 24.07.1968, che: “il concetto di giusta causa, per la sua ampiezza e genericità, non consente una classificazione di tutte le diverse possibili fattispecie. In esso devono comprendersi non soltanto i casi di
3 inadempimento contrattuale, ma anche tutti quei fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, avuto riguardo al concreto rapporto, al suo oggetto, al suo modo di svolgimento ed a coloro che ne sono i soggetti, appaia idoneo a determinare in uno di essi la immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo”
- che integra giusta causa di dimissioni l'aver superato altro concorso per il conferimento di incarico quadriennale di Direttore di Struttura Complessa di CP_2
Generale nell' dell' e l'aver Parte_2 Parte_3
deciso di continuare la carriera lavorativa in altra sede.
- che la parte datoriale ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del mancato preavviso e che ha, altresì, dimostrato che la somma considerata nel decreto ingiuntivo andava valutata al lordo delle ritenute di legge, allegando di aver corrisposto ai preposti Enti le ritenute di legge, “così residuando, in capo all'opposto, la minor somma netta di €
14.588,90”.
- che “La condotta dell'opponente, invece, deve essere censurata quanto alle conseguenze che intende ottenere richiamando la cogenza, tra le parti, della clausola penale”, in quanto, come da richiamata sentenza (C. Cass. n. 18550/2019), in materia contrattuale le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, di specifica approvazione;
-che, tuttavia, l'apposizione della clausola non era stata oggetto di contrattazione tra le parti e che in tal senso a nulla valeva “il mero richiamo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. all'
“art. 7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO” non sia idoneo a ritenere validamente prestato il consenso del lavoratore in relazione a tale specifica clausola penale, in alcun modo segnalata, sebbene il contenuto fosse particolarmente svantaggioso per
(“La risoluzione anticipata unilaterale del presente contratto e di eventuali CP_1
proroghe da parte del Dr. rispetto alla scadenza prevista, comporterà una CP_1
penale corrispondente all'ammontare del trattamento economico fondamentale che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino alla scadenza”). Può quindi escludersi che detta clausola abbia costituito oggetto di specifica contrattazione”.
5. Con ricorso del 22.12.2023 l' Parte_1
4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Con memoria del 23.12.2024 si costituiva in giudizio che, contestati i CP_1
motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
6. L'appello è infondato e la sentenza, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
6.1. Con il primo motivo di appello si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti in relazione dell'art. 7 del contratto individuale di lavoro del
28.04.16 nonché́ ripetuta violazione di legge, e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo”.
L'appellante ritiene che il Tribunale di Foggia, avendo considerato non applicabile al caso di specie la clausola penale stabilita dall'art. 7 del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal e dal nosocomio in data 28.04.2016, avrebbe erroneamente ritenuto che la CP_1
clausola in questione non fosse stata oggetto di contrattazione tra le parti.
Ancora, afferma che il giudicante ha errato nel considerare “che parte datoriale non abbia mosso specifiche contestazioni in tal senso, mentre in ognuno degli atti e degli scritti difensivi nonché́ nei verbali di udienza, la contestava ed Parte_1
impugnava le avverse difese, insistendo sulla validità̀ della clausola penale e richiedendo la condanna del dr. a corrispondere quanto dovuto all'ente in virtù̀ di tale clausola CP_1 contrattuale”.
Indica, riportando alcuni passaggi della sentenza del giudice di prime cure inerenti alla clausola penale, che la stessa non necessitava di esplicita ed autonoma sottoscrizione in quanto “non di natura vessatoria ai sensi e per gli effetti di quanto previsto ex art. 1341
c.c.”;
e, infatti, secondo l'appellante, “Acclarato che la clausola penale è stata contrattualmente inserita nel rapporto di lavoro previa concertazione tra le parti, il giudice, dunque, poteva al massimo entrare nel merito della congruità o meno della misura della clausola penale, e
a tal scopo doveva valutare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento, tendendo conto che la prestazione è rimasta definitivamente ineseguita, in violazione dei principi di
5 solidarietà̀, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. La misura della penale, contrariamente a quanto erroneamente dedotto dal Giudice, non appare porre in essere squilibri in capo al lavoratore, non apparendo eccessiva al momento della pattuizione, né eccessiva considerando l'interesse del creditore alla data dell'inadempimento, avendo l'appellante dedotto e dimostrato, tra l'altro senza ricevere smentita dell'opponente alla prima udienza, di aver sostenuto costi per Euro 321.784,15 per far fronte all'acquisto di attrezzature laparoscopiche, che a fronte del licenziamento sono rimaste prive di utilizzazione, senza considerare l'impatto organizzativo determinato dalla scopertura in un ruolo strategico, quale quello assegnato al Dirigente Medico in questione.
Il Tribunale di primo grado, del tutto ingiustificatamente, pertanto, dinegava l'accoglimento delle domande istruttorie avanzate dall' tutte volte a provare quanto sopra Pt_1 specificato”.
Ciò posto, il ricorrente ritiene che il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto accertare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie e per inadempimento contrattuale del lavoratore.
Rileva che, al più, il primo giudice avrebbe potuto entrare nel merito della congruità della misura della clausola.
6.2.Con il secondo motivo di appello l' si duole della “violazione e falsa Pt_1
applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché́ ripetuta violazione di legge, e contraddittoria ed apparente motivazione consistente nel vizio di sussunzione circa un fatto decisivo”.
Sul punto rileva che il giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare il fatto storico dal quale ha desunto la prova del mancato consenso del lavoratore alla predisposizione della clausola penale, così omettendo di esaminare una circostanza oggetto di discussione tra le parti.
Considera altresì violato l'art. 1341 c.c. per l'attribuzione alla clausola penale del carattere di vessatorietà “poiché́ a dire del giudicante era particolarmente svantaggiosa per il dr.
che in realtà̀ ha abbandonato di punto in bianco l'Ospedale esclusivamente per CP_1
seguire offerte migliori e il proprio vantaggio personale, arrecando un grave danno alla
, che proprio per scongiurare tali condotte e in accordo con il Parte_1
dott. con il quale era stato concordato il progetto di investimenti e rilancio nella CP_1 chirurgia, aveva chiesto ed ottenuto di inserire tale clausola penale”.
6 6.3.Con il terzo motivo d'appello contesta “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119
c.c., omessa motivazione o comunque apparente e/o insufficiente e contraddittoria”, affermando che il giudice di prime cure, con una motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria, ha considerato le dimissioni del dott. sorrette da giusta causa “per CP_1
il semplice motivo di aver superato altro concorso per il conferimento di incarico a tempo determinato come Direttore di Struttura Complessa di
[...]
, esattamente per lo stesso periodo e Parte_4 con medesime mansioni previste nel contratto del 28.4.16, sottoscritto con l'odierno appellante”, omettendo di compiere alcuna valutazione sulla gravità e proporzionalità dei fatti dedotti dal CP_1
Infine, asserisce che: “ai sensi dell'art. 2119 c.c. il superamento di un concorso per un posto di lavoro, altrettanto a tempo determinato, in nessun caso configura quella giusta causa che giustifica il recesso anticipato del rapporto di lavoro”.
Conclude per sentir riformata la sentenza di primo grado, con la revoca del DI e l'accoglimento della domanda riconvenzionale
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato sulla scorta dei seguenti motivi.
7.1. Iniziando ad esaminare l'ultimo motivo, che tuttavia in ordine logico va valutato per primo, trattandosi della prima ragione posta a base dell'impugnata sentenza, la Corte non può condividere la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso del lavoratore in ragione del fatto che il CP_1
aveva accettato un nuovo rapporto di lavoro.
In particolare, è errata la sentenza nella parte in cui si è considerata giusta causa delle dimissioni “l'aver superato altro concorso per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa di Generale nell'Ospedale CP_2 Parte_2 dell' e conseguentemente l'aver deciso di continuare la carriera
[...] Parte_3 lavorativa in un'altra sede”.
Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 2119 c.c., la giusta causa di recesso richiede l'accertamento di una condotta o di un fatto di particolare gravità, tale da rendere impossibile la “prosecuzione, anche provvisoria”, del rapporto di lavoro, è anche vero che la mera accettazione di un altro impiego, in assenza di ulteriori elementi, non può considerarsi idonea a integrare una giusta causa, risultando insufficiente a dimostrare un'impossibilità oggettiva o soggettiva di prosecuzione del rapporto.
7 Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado non può essere confermata.
7.2 Quanto al primo ed al secondo motivo, che in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, in via preliminare si osserva tra le modalità di fidelizzazione del lavoratore con le quali le imprese cercano di mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori con incarichi strategici e/o dotati di professionalità specialistica, vi sono quelle direttamente rivolte a favorire la continuità del rapporto di lavoro attraverso l'introduzione di limiti alle dimissioni (il prolungamento del periodo di preavviso o la clausola di durata minima garantita).
Le clausole dirette a stabilire una durata minima garantita del rapporto di lavoro consistono in un impegno (di solo fonte contrattuale, non essendoci norma legislativa che le regolamenti) in base al quale una delle due parti del rapporto (o entrambe) per un determinato periodo di tempo – in mancanza di giusta causa (per quanto previsto inderogabilmente dall'articolo 2119 del codice civile3) - non può recedere unilateralmente dal contratto di lavoro.
Tale pattuizione può essere stipulata contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro
(si parla, in tal caso, di clausola di durata minima garantita) o in un momento successivo (in tal caso si parla, più propriamente, di patto di stabilità).
Sulla materia in esame la Suprema Corte, in una fattispecie che presenta significativi elementi di similitudine con quella sottoposta all'odierno vaglio, ha ritenuto errata – in quanto fondata su di un percorso argomentativo viziato da errori logico-giuridici ed insufficiente - la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui con l'accordo contrattuale si sarebbe verificata “una lesione di diritti indisponibili del lavoratore subordinato che giustificava l'impugnazione e l'annullamento dell'accordo”.
Nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità le parti - dopo aver premesso che: a) era in corso un rapporto di lavoro per l'espletamento di mansioni di copilota;
b) i piloti e i copiloti preposti alla conduzione del velivolo Learjet 31 (di proprietà della società datrice di lavoro) dovevano possedere l'abilitazione ministeriale;
e) il lavoratore doveva svolgere un corso di addestramento da tenersi in U.S.A. al fine di conseguire detta abilitazione di cui non era in possesso;
d) la società intendeva provvedere a far effettuare il corso di abilitazione al lavoratore con una spesa a suo carico del costo di L. 33.000.000 avente una durata di ammortamento di anni tre – avevano stipulato un accordo con cui avevano stabilito che il lavoratore avrebbe accettato di effettuare l'abilitazione, che la società si sarebbe impegnata a
8 farsi carico delle spese necessarie al conseguimento dell'abilitazione stessa e che il lavoratore si sarebbe impegnato a prestare servizio alle dipendenze della società quale copilota per almeno quattro anni interi dopo il completamento del corso nonché, in caso di dimissioni anticipate, a rimborsare alla società la quota di spese non ammortizzata nel previsto periodo di anni tre. Nella specie, i giudici di legittimità hanno richiamato integralmente - anche per la relativa parte motivazionale - la precedente decisione (in fattispecie del tutto identica, e cioè di un contratto stipulato tra un pilota ed una compagnia aerea che aveva sostenuto i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile) a mente della quale il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima;
con l'ulteriore precisazione che la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto (così, espressamente, Cass. n. 1453/1998, richiamata in motivazione da Cass. n.
17817/2005).
E, invero, sin dagli anni '70 la giurisprudenza di legittimità ha più volte scrutinato l'ammissibilità della clausola di stabilità per una durata minima garantita del rapporto di lavoro, pattuita non solo a favore del prestatore d'opera ma anche del datore di lavoro, con il solo limite che il vincolo non acquisisca durata permanente anziché temporanea in virtù dell'eventuale carattere continuativo della possibilità di rinnovo (Cass. n. 2941/1976, n.
2151/1976, n. 4144/1974, n. 2304/1974 e n. 368/1971).
Successivamente la S.C., rispetto alla denunciata nullità ed inefficacia di clausole siffatte, con la sentenza n. 1435/1998 ha replicato che “non è ravvisabile…alcun contrasto della clausola con norme e principi dell'ordinamento giuridico”, ribadendo che “Nessun limite
è…posto dalla legge all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto
9 (detta garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa); ne' può certamente prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento”.
Tale principio è stato continuativamente affermato dai giudici di legittimità in successive occasioni (Cass. n. 17817/2005, n. 18376/2009 e n. 18547/2009) senza mutamenti, tanto da assumere la consistenza di un indirizzo consolidato.
Orbene, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass., SS.UU., n. 15144 del 2011).
Viene dunque in rilievo un orientamento consolidato che va in questa sede ribadito (v., da ultimo, Cass., Sez. L, n. 18122/2016 e n. 17010/2014).
7.3 Circa il rischio che l'affermazione di detto principio possa condurre ad “abusi e prevaricazioni” in danno di lavoratori in posizione di maggiore debolezza economico-sociale
è sufficiente osservare che trattasi di un'eventualità cui fa da contrappeso la possibilità - per le clausole penali tra cui rientra la pattuizione in discorso, aventi una funzione di liquidazione preventiva del danno quale lecita espressione dell'autonomia privata (Cass. n.
18195 del 2007 e n. 9161 del 2002) – di chiedere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'esercizio del potere di riduzione equitativa, anche d'ufficio, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale (v. Cass., Sez. L, n. 17010/2014).
Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione il datore di lavoro ritenga utile l'apporto di quel dipendente, alla stregua di una garanzia analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa.
Del resto, tale principio è coerente con la riconosciuta disponibilità del diritto al posto di
10 lavoro quale desumibile dall'ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto e dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per la mancanza di una tempestiva impugnazione (sulla disponibilità del diritto nell'ipotesi di licenziamento illegittimo v. Cass., Sez. L, n. 22105/2009 e la giurisprudenza ivi citata).
7.4 Tanto premesso, il tema dibattuto concerne ulteriormente la necessità della previsione di un corrispettivo a fronte dell'impegno assunto dal lavoratore e, nel caso di risposta affermativa, le modalità della sua determinazione.
Ed invero, osserva la Corte che, quand'anche si volesse ritenere che la clausola di cui si discute nella presente controversia sia stata oggetto di specifica contrattazione tra le parti ed accogliere in tal modo le specifiche doglianza articolate dalla difesa dell' avverso Pt_1
quella parte di sentenza che ha accertato l'assenza di una specifica contrattazione tra le parti e del conseguente consenso del lavoratore, vi è che la nullità della clausola deriva dalla assenza di un corrispettivo previsto in favore del nel contratto. CP_1
Ed invero, nella memoria di costituzione in questo grado il ha reiterato le domande e CP_1
le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendo in modo specifico tutte le difese non accolte dal primo giudice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 346 c.p.c. (secondo cui “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”).
Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese.
Orbene, in accoglimento di quanto sostenuto dal ricorrente sin dal primo grado del giudizio e riproposto nel presente grado di appello, rileva la Corte che la clausola in questione, quand'anche fosse formalmente valida, è inficiata da nullità atteso che, come dedotto dal il contratto è privo di un corrispettivo idoneo a compensare il sacrificio impostogli CP_1 dal datore di lavoro ovvero dell'assunzione datoriale di un'analoga garanzia di stabilità nei suoi confronti.
7.5 Pur considerando che nei rapporti a prestazioni corrispettive la reciprocità dell'impegno non va valutata atomisticamente - come contropartita dell'assunzione di ciascuna delle
11 obbligazioni - bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni, sicché l'equilibrio tra le prestazioni corrispettive dev'essere valutato rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte, vi è che nel caso di specie le parti non hanno previsto un corrispettivo della clausola di durata minima garantita solamente nell'interesse del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro, infatti, non prevede la reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dal né è desumibile la sussistenza di una diversa prestazione a carico del datore di CP_1
lavoro consistente (ad esempio) in una maggiorazione della retribuzione o in un'obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore ed idonea a garantire il bilanciamento delle prestazioni contrattuali.
7.6 Non è stata nemmeno dedotta dal datore di lavoro, a fronte della difesa attorea sul punto, la sussistenza di un vantaggio economico diretto o di una forma di reciprocità di obblighi e prestazioni.
La Suprema Corte (V. Cass. 11457/2017) ha ritenuto che per bilanciare i reciproci interessi e le posizioni delle parti coinvolte, la corrispettività va valutata alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal dipendente.
Emerge infatti che la clausola imponeva al lavoratore il pagamento di una penale
“corrispondente all'ammontare del trattamento economico fondamentale che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino alla scadenza” (v. art. 7 contratto di lavoro del
28.04.2016); tale penale, di fatto, ha determinato uno squilibrio eccessivo tra le parti, solo che si consideri che l'adempimento dell'obbligazione del lavoratore avrebbe significato (in concreto) restituzione da parte del dirigente delle somme percepite nel periodo di esecuzione del contratto.
Poiché non è stato dedotto né dimostrato dall' che la clausola fosse accompagnata Pt_1
da una reciprocità di impegno o da una controprestazione a favore del lavoratore, tale da giustificarne l'imposizione, anche “attraverso una diversa prestazione a carico del datore di lavoro” (cfr.. Cass. 11457/2017), la clausola di durata minima deve ritenersi nulla, con conseguente rigetto dell'appello proposto dall' Pt_1
12 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, di conseguenza, si dispone la condanna dell Opera di San Pio Controparte_3
da Petralcina al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23/12/2023, avverso la sentenza n.
[...]
3501/2023 resa in data 21/11/2023 dal Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti di
, così provvede: CP_1 rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di questo grado del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfettarie spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
13
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Ernesta Tarantino - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1535/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
LOZUPONE FRANCESCO
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. AGLIATA GIULIANO CP_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 664/2018 emesso ad istanza di dal Tribunale di CP_1
Foggia in data 25.07.2018 e notificato il 04.09.2018 all'appellante, veniva ingiunto il pagamento della somma di € 22.697,06 (a titolo di “tredicesima mensilità, attività libero prof.le, attività lib. Prof. Studi priv., ferie non godute A.C., ferie non godute A.P., rimborso cong. Ctr. e TFR), al netto delle trattenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria per € 600,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
2. Avverso detto decreto l'Ospedale proponeva Parte_1
opposizione con ricorso depositato in data 04.10.2018, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) “accertata la fondatezza e la legittimità delle argomentazioni di cui in narrativa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo dichiarando intervenuta la parziale compensazione tra la somma portata nella busta paga di maggio 2018, pari ad euro 14.588,90, e quella maggiore dovuta dal lavoratore in favore dell'odierno opponente.
2) Accertare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato per dimissioni volontarie e comunque per inadempimento contrattuale del lavoratore, condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art.7 del contratto sottoscritto tra le parti, al pagamento delle retribuzioni maturande dalla data del recesso del 14.04.2018 allo spirare del termine contrattualmente previsto tra le parti, del 31.05.2021 pari ad euro 249.970,54, così determinate: euro 264.559,44 meno la somma di euro 14.588,90 già trattenuta sulla busta paga di maggio 2018, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì della richiesta.
3) condannare l'opposta alla rifusione delle spese, diritti e degli onorari di causa.”
In particolare, l' ” chiedeva la revoca del Decreto Pt_1 Parte_1
Ingiuntivo n. 664/2018, deducendo l'erroneità da parte del Tribunale del riconoscimento della somma di € 22.967,06 in quanto detta somma, come si evinceva dalla busta paga, era
“in realtà al lordo di tutte le trattenute di legge” e quindi ammontava al più ad € 14.588,90, somma “non versata perché trattenuta in compensazione delle somme dovute dal dott. in virtù dell'art. 7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti”. CP_1
A parere dell'Ospedale, pertanto, la somma di cui era creditore non era CP_1
stata versata e non era dovuta in quanto trattenuta in compensazione dal datore di lavoro a fronte delle maggiori somme dovute dal in virtù dell'art. 7 del contratto CP_1
sottoscritto dalle parti in data 28.04.2016.
In particolare, rilevava l'opponente che, a seguito dell'assunzione del e viste le sue CP_1 competenze professionali maturate nella chirurgia laparoscopica e nell'utilizzo delle relative apparecchiature biomediche, avrebbe acquistato strumentazioni laparoscopiche in HD;
- che, al fine di tutelarsi da un eventuale recesso dell'opposto, in quanto unica unità lavorativa in grado di utilizzare tali macchinari, per tale motivo era stata inserita nel contratto di lavoro la clausola di stabilità;
- che tale clausola prevedeva, in caso di recesso anticipato del prestatore di lavoro, una
2 penale pari alle retribuzioni maturande dalla data del recesso allo spirare del termine contrattuale.
L'Ospedale, pertanto, proponeva domanda riconvenzionale volta ad accertare la violazione della clausola di stabilità e, per l'effetto, a sentir condannare al CP_1 pagamento della somma di € 249.970,54, per le retribuzioni maturande dal 15.04.2018 allo spirare del termine contrattualmente previsto tra le parti del 31.05.2021, detratte le somme già trattenute nella busta paga di maggio 2018.
3. Costituitosi in giudizio, contestava con diffuse argomentazioni la CP_1 fondatezza dell'avverso assunto difensivo, instando per l'integrale rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
In particolare, rilevava che le sue dimissioni erano state determinate da giusta causa ed eccepiva la vessatorietà della clausola di stabilità, con la conseguente nullità per mancanza di una specifica sottoscrizione. Inoltre, rilevava che non era stato pattuito un corrispettivo a fonte della sottoscrizione della clausola;
assumeva di aver avuto contezza della clausola di stabilità quinquennale e della tipologia contrattuale solo successivamente alla stipula del contratto di lavoro, avvenuta in data 28.04.2016 e di essersi dimesso prima del termine, in data 27 marzo 2018, a seguito del conferimento di incarico come Dirigente Medico presso un'altra struttura.
Ribadiva, altresì, di non aver ottenuto, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, tredicesima, “ferie maturate e non godute” e TFR.
4. Con sentenza n. 3501/2023 del 21.11.2023 il Tribunale del lavoro di Foggia, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il D.I. n. 664/2018; condannava l'opponente al pagamento, in favore di , della “minor somma CP_1 netta di € 14.588,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo”; rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente; condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 4.216,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avvocato dell'opposto dichiaratosi antistatario in primo grado.
Il primo giudice, in sintesi, osservava:
- richiamando giurisprudenza della Cass., Sentenza n. 2688 del 24.07.1968, che: “il concetto di giusta causa, per la sua ampiezza e genericità, non consente una classificazione di tutte le diverse possibili fattispecie. In esso devono comprendersi non soltanto i casi di
3 inadempimento contrattuale, ma anche tutti quei fatti che, pur essendo oggettivamente determinati da un comportamento lecito, avuto riguardo al concreto rapporto, al suo oggetto, al suo modo di svolgimento ed a coloro che ne sono i soggetti, appaia idoneo a determinare in uno di essi la immediata impossibilità di continuare a mantenere in vita il rapporto medesimo”
- che integra giusta causa di dimissioni l'aver superato altro concorso per il conferimento di incarico quadriennale di Direttore di Struttura Complessa di CP_2
Generale nell' dell' e l'aver Parte_2 Parte_3
deciso di continuare la carriera lavorativa in altra sede.
- che la parte datoriale ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del mancato preavviso e che ha, altresì, dimostrato che la somma considerata nel decreto ingiuntivo andava valutata al lordo delle ritenute di legge, allegando di aver corrisposto ai preposti Enti le ritenute di legge, “così residuando, in capo all'opposto, la minor somma netta di €
14.588,90”.
- che “La condotta dell'opponente, invece, deve essere censurata quanto alle conseguenze che intende ottenere richiamando la cogenza, tra le parti, della clausola penale”, in quanto, come da richiamata sentenza (C. Cass. n. 18550/2019), in materia contrattuale le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, di specifica approvazione;
-che, tuttavia, l'apposizione della clausola non era stata oggetto di contrattazione tra le parti e che in tal senso a nulla valeva “il mero richiamo, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. all'
“art. 7 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO” non sia idoneo a ritenere validamente prestato il consenso del lavoratore in relazione a tale specifica clausola penale, in alcun modo segnalata, sebbene il contenuto fosse particolarmente svantaggioso per
(“La risoluzione anticipata unilaterale del presente contratto e di eventuali CP_1
proroghe da parte del Dr. rispetto alla scadenza prevista, comporterà una CP_1
penale corrispondente all'ammontare del trattamento economico fondamentale che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino alla scadenza”). Può quindi escludersi che detta clausola abbia costituito oggetto di specifica contrattazione”.
5. Con ricorso del 22.12.2023 l' Parte_1
4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Con memoria del 23.12.2024 si costituiva in giudizio che, contestati i CP_1
motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza di primo grado.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
6. L'appello è infondato e la sentenza, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
6.1. Con il primo motivo di appello si denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti in relazione dell'art. 7 del contratto individuale di lavoro del
28.04.16 nonché́ ripetuta violazione di legge, e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo”.
L'appellante ritiene che il Tribunale di Foggia, avendo considerato non applicabile al caso di specie la clausola penale stabilita dall'art. 7 del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal e dal nosocomio in data 28.04.2016, avrebbe erroneamente ritenuto che la CP_1
clausola in questione non fosse stata oggetto di contrattazione tra le parti.
Ancora, afferma che il giudicante ha errato nel considerare “che parte datoriale non abbia mosso specifiche contestazioni in tal senso, mentre in ognuno degli atti e degli scritti difensivi nonché́ nei verbali di udienza, la contestava ed Parte_1
impugnava le avverse difese, insistendo sulla validità̀ della clausola penale e richiedendo la condanna del dr. a corrispondere quanto dovuto all'ente in virtù̀ di tale clausola CP_1 contrattuale”.
Indica, riportando alcuni passaggi della sentenza del giudice di prime cure inerenti alla clausola penale, che la stessa non necessitava di esplicita ed autonoma sottoscrizione in quanto “non di natura vessatoria ai sensi e per gli effetti di quanto previsto ex art. 1341
c.c.”;
e, infatti, secondo l'appellante, “Acclarato che la clausola penale è stata contrattualmente inserita nel rapporto di lavoro previa concertazione tra le parti, il giudice, dunque, poteva al massimo entrare nel merito della congruità o meno della misura della clausola penale, e
a tal scopo doveva valutare l'interesse che il creditore aveva all'adempimento, tendendo conto che la prestazione è rimasta definitivamente ineseguita, in violazione dei principi di
5 solidarietà̀, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. La misura della penale, contrariamente a quanto erroneamente dedotto dal Giudice, non appare porre in essere squilibri in capo al lavoratore, non apparendo eccessiva al momento della pattuizione, né eccessiva considerando l'interesse del creditore alla data dell'inadempimento, avendo l'appellante dedotto e dimostrato, tra l'altro senza ricevere smentita dell'opponente alla prima udienza, di aver sostenuto costi per Euro 321.784,15 per far fronte all'acquisto di attrezzature laparoscopiche, che a fronte del licenziamento sono rimaste prive di utilizzazione, senza considerare l'impatto organizzativo determinato dalla scopertura in un ruolo strategico, quale quello assegnato al Dirigente Medico in questione.
Il Tribunale di primo grado, del tutto ingiustificatamente, pertanto, dinegava l'accoglimento delle domande istruttorie avanzate dall' tutte volte a provare quanto sopra Pt_1 specificato”.
Ciò posto, il ricorrente ritiene che il Tribunale di Foggia avrebbe dovuto accertare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie e per inadempimento contrattuale del lavoratore.
Rileva che, al più, il primo giudice avrebbe potuto entrare nel merito della congruità della misura della clausola.
6.2.Con il secondo motivo di appello l' si duole della “violazione e falsa Pt_1
applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché́ ripetuta violazione di legge, e contraddittoria ed apparente motivazione consistente nel vizio di sussunzione circa un fatto decisivo”.
Sul punto rileva che il giudice di prime cure avrebbe omesso di indicare il fatto storico dal quale ha desunto la prova del mancato consenso del lavoratore alla predisposizione della clausola penale, così omettendo di esaminare una circostanza oggetto di discussione tra le parti.
Considera altresì violato l'art. 1341 c.c. per l'attribuzione alla clausola penale del carattere di vessatorietà “poiché́ a dire del giudicante era particolarmente svantaggiosa per il dr.
che in realtà̀ ha abbandonato di punto in bianco l'Ospedale esclusivamente per CP_1
seguire offerte migliori e il proprio vantaggio personale, arrecando un grave danno alla
, che proprio per scongiurare tali condotte e in accordo con il Parte_1
dott. con il quale era stato concordato il progetto di investimenti e rilancio nella CP_1 chirurgia, aveva chiesto ed ottenuto di inserire tale clausola penale”.
6 6.3.Con il terzo motivo d'appello contesta “la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119
c.c., omessa motivazione o comunque apparente e/o insufficiente e contraddittoria”, affermando che il giudice di prime cure, con una motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria, ha considerato le dimissioni del dott. sorrette da giusta causa “per CP_1
il semplice motivo di aver superato altro concorso per il conferimento di incarico a tempo determinato come Direttore di Struttura Complessa di
[...]
, esattamente per lo stesso periodo e Parte_4 con medesime mansioni previste nel contratto del 28.4.16, sottoscritto con l'odierno appellante”, omettendo di compiere alcuna valutazione sulla gravità e proporzionalità dei fatti dedotti dal CP_1
Infine, asserisce che: “ai sensi dell'art. 2119 c.c. il superamento di un concorso per un posto di lavoro, altrettanto a tempo determinato, in nessun caso configura quella giusta causa che giustifica il recesso anticipato del rapporto di lavoro”.
Conclude per sentir riformata la sentenza di primo grado, con la revoca del DI e l'accoglimento della domanda riconvenzionale
7. L'appello è infondato e deve essere rigettato sulla scorta dei seguenti motivi.
7.1. Iniziando ad esaminare l'ultimo motivo, che tuttavia in ordine logico va valutato per primo, trattandosi della prima ragione posta a base dell'impugnata sentenza, la Corte non può condividere la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giusta causa di recesso del lavoratore in ragione del fatto che il CP_1
aveva accettato un nuovo rapporto di lavoro.
In particolare, è errata la sentenza nella parte in cui si è considerata giusta causa delle dimissioni “l'aver superato altro concorso per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa di Generale nell'Ospedale CP_2 Parte_2 dell' e conseguentemente l'aver deciso di continuare la carriera
[...] Parte_3 lavorativa in un'altra sede”.
Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 2119 c.c., la giusta causa di recesso richiede l'accertamento di una condotta o di un fatto di particolare gravità, tale da rendere impossibile la “prosecuzione, anche provvisoria”, del rapporto di lavoro, è anche vero che la mera accettazione di un altro impiego, in assenza di ulteriori elementi, non può considerarsi idonea a integrare una giusta causa, risultando insufficiente a dimostrare un'impossibilità oggettiva o soggettiva di prosecuzione del rapporto.
7 Sul punto, quindi, la sentenza di primo grado non può essere confermata.
7.2 Quanto al primo ed al secondo motivo, che in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, in via preliminare si osserva tra le modalità di fidelizzazione del lavoratore con le quali le imprese cercano di mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori con incarichi strategici e/o dotati di professionalità specialistica, vi sono quelle direttamente rivolte a favorire la continuità del rapporto di lavoro attraverso l'introduzione di limiti alle dimissioni (il prolungamento del periodo di preavviso o la clausola di durata minima garantita).
Le clausole dirette a stabilire una durata minima garantita del rapporto di lavoro consistono in un impegno (di solo fonte contrattuale, non essendoci norma legislativa che le regolamenti) in base al quale una delle due parti del rapporto (o entrambe) per un determinato periodo di tempo – in mancanza di giusta causa (per quanto previsto inderogabilmente dall'articolo 2119 del codice civile3) - non può recedere unilateralmente dal contratto di lavoro.
Tale pattuizione può essere stipulata contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro
(si parla, in tal caso, di clausola di durata minima garantita) o in un momento successivo (in tal caso si parla, più propriamente, di patto di stabilità).
Sulla materia in esame la Suprema Corte, in una fattispecie che presenta significativi elementi di similitudine con quella sottoposta all'odierno vaglio, ha ritenuto errata – in quanto fondata su di un percorso argomentativo viziato da errori logico-giuridici ed insufficiente - la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui con l'accordo contrattuale si sarebbe verificata “una lesione di diritti indisponibili del lavoratore subordinato che giustificava l'impugnazione e l'annullamento dell'accordo”.
Nello specifico caso esaminato dai giudici di legittimità le parti - dopo aver premesso che: a) era in corso un rapporto di lavoro per l'espletamento di mansioni di copilota;
b) i piloti e i copiloti preposti alla conduzione del velivolo Learjet 31 (di proprietà della società datrice di lavoro) dovevano possedere l'abilitazione ministeriale;
e) il lavoratore doveva svolgere un corso di addestramento da tenersi in U.S.A. al fine di conseguire detta abilitazione di cui non era in possesso;
d) la società intendeva provvedere a far effettuare il corso di abilitazione al lavoratore con una spesa a suo carico del costo di L. 33.000.000 avente una durata di ammortamento di anni tre – avevano stipulato un accordo con cui avevano stabilito che il lavoratore avrebbe accettato di effettuare l'abilitazione, che la società si sarebbe impegnata a
8 farsi carico delle spese necessarie al conseguimento dell'abilitazione stessa e che il lavoratore si sarebbe impegnato a prestare servizio alle dipendenze della società quale copilota per almeno quattro anni interi dopo il completamento del corso nonché, in caso di dimissioni anticipate, a rimborsare alla società la quota di spese non ammortizzata nel previsto periodo di anni tre. Nella specie, i giudici di legittimità hanno richiamato integralmente - anche per la relativa parte motivazionale - la precedente decisione (in fattispecie del tutto identica, e cioè di un contratto stipulato tra un pilota ed una compagnia aerea che aveva sostenuto i costi dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione a condurre un dato tipo di aeromobile) a mente della quale il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell'ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, per cui non contrasta con alcuna norma o principio dell'ordinamento giuridico la clausola con cui vengono previsti limiti all'esercizio di detta facoltà stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l'ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima;
con l'ulteriore precisazione che la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. per le quali è richiesta l'approvazione specifica per iscritto (così, espressamente, Cass. n. 1453/1998, richiamata in motivazione da Cass. n.
17817/2005).
E, invero, sin dagli anni '70 la giurisprudenza di legittimità ha più volte scrutinato l'ammissibilità della clausola di stabilità per una durata minima garantita del rapporto di lavoro, pattuita non solo a favore del prestatore d'opera ma anche del datore di lavoro, con il solo limite che il vincolo non acquisisca durata permanente anziché temporanea in virtù dell'eventuale carattere continuativo della possibilità di rinnovo (Cass. n. 2941/1976, n.
2151/1976, n. 4144/1974, n. 2304/1974 e n. 368/1971).
Successivamente la S.C., rispetto alla denunciata nullità ed inefficacia di clausole siffatte, con la sentenza n. 1435/1998 ha replicato che “non è ravvisabile…alcun contrasto della clausola con norme e principi dell'ordinamento giuridico”, ribadendo che “Nessun limite
è…posto dalla legge all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto che comporti, fuori dell'ipotesi di giusta causa di recesso di cui all'art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto
9 (detta garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa); ne' può certamente prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l'esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell'ordinamento”.
Tale principio è stato continuativamente affermato dai giudici di legittimità in successive occasioni (Cass. n. 17817/2005, n. 18376/2009 e n. 18547/2009) senza mutamenti, tanto da assumere la consistenza di un indirizzo consolidato.
Orbene, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass., SS.UU., n. 15144 del 2011).
Viene dunque in rilievo un orientamento consolidato che va in questa sede ribadito (v., da ultimo, Cass., Sez. L, n. 18122/2016 e n. 17010/2014).
7.3 Circa il rischio che l'affermazione di detto principio possa condurre ad “abusi e prevaricazioni” in danno di lavoratori in posizione di maggiore debolezza economico-sociale
è sufficiente osservare che trattasi di un'eventualità cui fa da contrappeso la possibilità - per le clausole penali tra cui rientra la pattuizione in discorso, aventi una funzione di liquidazione preventiva del danno quale lecita espressione dell'autonomia privata (Cass. n.
18195 del 2007 e n. 9161 del 2002) – di chiedere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'esercizio del potere di riduzione equitativa, anche d'ufficio, in caso di manifesta eccessività della penale ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale (v. Cass., Sez. L, n. 17010/2014).
Né si pongono dubbi sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione il datore di lavoro ritenga utile l'apporto di quel dipendente, alla stregua di una garanzia analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa.
Del resto, tale principio è coerente con la riconosciuta disponibilità del diritto al posto di
10 lavoro quale desumibile dall'ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto e dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per la mancanza di una tempestiva impugnazione (sulla disponibilità del diritto nell'ipotesi di licenziamento illegittimo v. Cass., Sez. L, n. 22105/2009 e la giurisprudenza ivi citata).
7.4 Tanto premesso, il tema dibattuto concerne ulteriormente la necessità della previsione di un corrispettivo a fronte dell'impegno assunto dal lavoratore e, nel caso di risposta affermativa, le modalità della sua determinazione.
Ed invero, osserva la Corte che, quand'anche si volesse ritenere che la clausola di cui si discute nella presente controversia sia stata oggetto di specifica contrattazione tra le parti ed accogliere in tal modo le specifiche doglianza articolate dalla difesa dell' avverso Pt_1
quella parte di sentenza che ha accertato l'assenza di una specifica contrattazione tra le parti e del conseguente consenso del lavoratore, vi è che la nullità della clausola deriva dalla assenza di un corrispettivo previsto in favore del nel contratto. CP_1
Ed invero, nella memoria di costituzione in questo grado il ha reiterato le domande e CP_1
le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendo in modo specifico tutte le difese non accolte dal primo giudice, in ossequio a quanto previsto dall'art. 346 c.p.c. (secondo cui “Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”).
Il principio, sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., secondo cui le domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado debbono essere riproposte espressamente, a pena di esclusione dal tema del giudizio di appello, è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese.
Orbene, in accoglimento di quanto sostenuto dal ricorrente sin dal primo grado del giudizio e riproposto nel presente grado di appello, rileva la Corte che la clausola in questione, quand'anche fosse formalmente valida, è inficiata da nullità atteso che, come dedotto dal il contratto è privo di un corrispettivo idoneo a compensare il sacrificio impostogli CP_1 dal datore di lavoro ovvero dell'assunzione datoriale di un'analoga garanzia di stabilità nei suoi confronti.
7.5 Pur considerando che nei rapporti a prestazioni corrispettive la reciprocità dell'impegno non va valutata atomisticamente - come contropartita dell'assunzione di ciascuna delle
11 obbligazioni - bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni, sicché l'equilibrio tra le prestazioni corrispettive dev'essere valutato rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte, vi è che nel caso di specie le parti non hanno previsto un corrispettivo della clausola di durata minima garantita solamente nell'interesse del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro, infatti, non prevede la reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dal né è desumibile la sussistenza di una diversa prestazione a carico del datore di CP_1
lavoro consistente (ad esempio) in una maggiorazione della retribuzione o in un'obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore ed idonea a garantire il bilanciamento delle prestazioni contrattuali.
7.6 Non è stata nemmeno dedotta dal datore di lavoro, a fronte della difesa attorea sul punto, la sussistenza di un vantaggio economico diretto o di una forma di reciprocità di obblighi e prestazioni.
La Suprema Corte (V. Cass. 11457/2017) ha ritenuto che per bilanciare i reciproci interessi e le posizioni delle parti coinvolte, la corrispettività va valutata alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal dipendente.
Emerge infatti che la clausola imponeva al lavoratore il pagamento di una penale
“corrispondente all'ammontare del trattamento economico fondamentale che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino alla scadenza” (v. art. 7 contratto di lavoro del
28.04.2016); tale penale, di fatto, ha determinato uno squilibrio eccessivo tra le parti, solo che si consideri che l'adempimento dell'obbligazione del lavoratore avrebbe significato (in concreto) restituzione da parte del dirigente delle somme percepite nel periodo di esecuzione del contratto.
Poiché non è stato dedotto né dimostrato dall' che la clausola fosse accompagnata Pt_1
da una reciprocità di impegno o da una controprestazione a favore del lavoratore, tale da giustificarne l'imposizione, anche “attraverso una diversa prestazione a carico del datore di lavoro” (cfr.. Cass. 11457/2017), la clausola di durata minima deve ritenersi nulla, con conseguente rigetto dell'appello proposto dall' Pt_1
12 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e, di conseguenza, si dispone la condanna dell Opera di San Pio Controparte_3
da Petralcina al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23/12/2023, avverso la sentenza n.
[...]
3501/2023 resa in data 21/11/2023 dal Tribunale del lavoro di Foggia nei confronti di
, così provvede: CP_1 rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese di questo grado del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfettarie spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Saracino
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