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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13487/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13487 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Ciro Di Vuolo. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona dell'amministratrice di sostegno p.t.,, con l'avv. Giada Bosso. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1 - accertare il mancato pagamento delle voci di cui all'allegato conteggio per descritto quanto in premessa e per l'effetto condannare il sig.ra sia in qualità di diretta beneficiaria delle prestazioni della ricorrente sia quale Controparte_1 erede di a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di €.5.867,18 o quella maggiore o Persona_1 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;
2 - con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio;
3 - con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex legge”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso l'attrice, premesso di aver lavorato alle dipendenze del sig. Persona_1 come collaboratrice domestica e badante dal 5.08.2021 al 20.07.2023, ha sostenuto di aver diritto a percepire differenze retributive per la somma complessiva di euro 5.867,18.
2. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha prodotto dei conteggi riportanti le seguenti differenze:
Retribuzione ordinaria euro 2.691,81, Festività euro 108,29, Ferie euro 1.367,58, Differenza
1 Straordinario Festivo euro 7,31, Differenza Straordinario Feriale Diurno successivo euro 6,98;
Differenza TFR euro 1685,21 (cfr. all. n. 7 al ricorso).
3. Tuttavia, tali conteggi appaiono probatoriamente inconsistenti, tenuto anche conto delle generiche allegazioni contenute in ricorso.
4. Ed invero, nei conteggi attorei viene indicato un numero di ore lavorate superiore a quello riportato nelle buste paga (cfr. all. n. 8 alla memoria), senza tuttavia che la difesa attorea abbia specificamente individuato i giorni e le ore di lavoro eccedente.
5. Del resto, come documentato dalla convenuta, la retribuzione erogata è quella corrispondente al lavoro prestato per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nonché per due weekend al mese, con pernotto (come pure indicato a pag. 1 del ricorso), come pattuito contrattualmente (cfr. lettera di assunzione in atti).
6. Spettava allora alla parte attrice allegare e provare il numero di ore in più effettivamente svolto: oneri, questi, che non risultano soddisfatti nel caso in esame.
7. La precarietà del compendio così raccolto si rivela dunque ostativa ad accogliere le prospettazioni in ricorso.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13487 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
con l'avv. Ciro Di Vuolo. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona dell'amministratrice di sostegno p.t.,, con l'avv. Giada Bosso. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“
1 - accertare il mancato pagamento delle voci di cui all'allegato conteggio per descritto quanto in premessa e per l'effetto condannare il sig.ra sia in qualità di diretta beneficiaria delle prestazioni della ricorrente sia quale Controparte_1 erede di a pagare alla parte ricorrente la somma complessiva di €.5.867,18 o quella maggiore o Persona_1 minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfacimento nonché al versamento degli oneri previsti dalle vigenti leggi;
2 - con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio;
3 - con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex legge”.
La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie.
***
1. Con il presente ricorso l'attrice, premesso di aver lavorato alle dipendenze del sig. Persona_1 come collaboratrice domestica e badante dal 5.08.2021 al 20.07.2023, ha sostenuto di aver diritto a percepire differenze retributive per la somma complessiva di euro 5.867,18.
2. A sostegno della propria domanda, l'attrice ha prodotto dei conteggi riportanti le seguenti differenze:
Retribuzione ordinaria euro 2.691,81, Festività euro 108,29, Ferie euro 1.367,58, Differenza
1 Straordinario Festivo euro 7,31, Differenza Straordinario Feriale Diurno successivo euro 6,98;
Differenza TFR euro 1685,21 (cfr. all. n. 7 al ricorso).
3. Tuttavia, tali conteggi appaiono probatoriamente inconsistenti, tenuto anche conto delle generiche allegazioni contenute in ricorso.
4. Ed invero, nei conteggi attorei viene indicato un numero di ore lavorate superiore a quello riportato nelle buste paga (cfr. all. n. 8 alla memoria), senza tuttavia che la difesa attorea abbia specificamente individuato i giorni e le ore di lavoro eccedente.
5. Del resto, come documentato dalla convenuta, la retribuzione erogata è quella corrispondente al lavoro prestato per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nonché per due weekend al mese, con pernotto (come pure indicato a pag. 1 del ricorso), come pattuito contrattualmente (cfr. lettera di assunzione in atti).
6. Spettava allora alla parte attrice allegare e provare il numero di ore in più effettivamente svolto: oneri, questi, che non risultano soddisfatti nel caso in esame.
7. La precarietà del compendio così raccolto si rivela dunque ostativa ad accogliere le prospettazioni in ricorso.
8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 09.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
2