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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 472/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv.to Simone Forte
- opponente - contro
➢ con avv.to Sergio Aprile - convenuto CP_1
➢ con avv.ti Salvatore Schiavulli e Francesco Cappelluti - convenuto CP_2
➢ con avv.to Maurizio Cimetti - convenuta Controparte_3
IN PUNTO: OPPOSIZIONE AL PIGNORAMENTO E ALL' ESECUZIONE
DECISA IL 4.2.2025
FATTO
Con ricorso depositato presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia il l' 1.3.2024 la ricorrente in CP_ CP_ epigrafe indicato ha agito in giudizio verso e proponendo opposizione ex artt. 615 e ss., CP_4
c.p.c. quale fase di merito di opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973
n. 11984202300004968000 e all' esecuzione proposta davanti al Tribunale Ordinario di Pordenone, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, iscritta al numero di R.G.E. 894/2023, esitata in Ordinanza emessa dal medesimo GE in data 23 dicembre 2023, e pubblicata in data 2 gennaio 2024.
Allega:
- di avere il 7 novembre 2023 ricevuto notifica del pignoramento n. 11984202300004968000 per il complessivo importo di euro 33.077,25 fondato sui seguenti atti prodromici:
1) Intimazione di pagamento n. 11920239004409436000, presuntivamente notificata in data
04/07/2023, contenente i seguenti titoli: ➢ cartella di pagamento n. 11920160012623388000, asseritamente notificata in data
17/10/2016, relativa a crediti , anni contributivi 2014 e 2015, per un credito pari ad CP_2 euro 1.524,45;
➢ avviso di addebito n. 41920150002420690000, san donà asseritamente notificato in data
04/11/2015, relativo a irregolarità su Modello DM 10, anno contributivo 2015, per un credito pari ad euro 16.434,04.
2) Intimazione di pagamento n. 11920239000966820000, presuntivamente notificata in data
14/02/2023 e contenente i seguenti atti:
➢ Cartella di pagamento n. 11920190000854284000, asseritamente notificata in data
08/02/2019, relativa ad omesso versamento premi , anno di imposizione 2014, 2015, CP_2
2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo pari ad euro 12.751,31;
➢ cartella di pagamento n. 11920190008884939000, asseritamente notificata in data
15/01/2020 relativa ad omesso versamento premi , anno di imposizione 2018 e 2019, CP_2 per un importo complessivo pari ad euro 292,90;
➢ avviso di addebito n. 41920190000432846000, asseritamente notificato in data
13/06/2019, relativo a crediti Modello DM 10, anno di imposizione 2015, per un credito pari ad euro 1.718,79;
➢ avviso di addebito n. 41920190004074709000, asseritamente notificato in data
17/01/2020 relativa ad omesso versamento crediti anno di imposizione 2018, per un CP_1 importo complessivo pari ad euro 355,76.
- di avere in data 28 novembre 2023 iscritto a ruolo ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e ss. c.p.c., con istanza di sospensione “inaudita altera parte”, dinanzi al
Tribunale Ordinario di Pordenone in funzione di Giudice dell'Esecuzione, R.G.E. 894/2023, per sentire dichiarare la nullità e l'illegittimità, nonché l'inefficacia, del pignoramento de quo per mancata notifica degli atti prodromici ed inesistenza della pretesa per maturate decadenza e prescrizione;
- di non avere ottenuto dal GE la sospensione della procedura esecutiva, bensì unicamente, come in ogni caso spettante, la concessione di termine (= gg 60) per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, precisa di agire, appunto quale ricorso di merito rispetto a tale fase davanti al GE presso il Tribunale di Pordenone, per far valere, quanto al solo credito di natura previdenziale, l'omessa rituale notifica degli atti presupposti non avendo mai ricevuto quale debitrice esecutata le intimazioni prodromiche all'atto di pignoramento presso terzi, né le cartelle di Pagamento, né gli Avvisi di Addebito, tutti provenienti da indirizzo PEC non presente in alcuno dei “Pubblici Registri”, con conseguenti:
a) nullità derivata del pignoramento;
b) prescrizione della pretesa. Gli enti convenuti si sono costituiti contestando l' opposizione nel merito, eccepite in via preliminare CP_ da parte dell' l'improponibilità della domanda di merito per proprio mancato coinvolgimento nella prima fase del giudizio davanti al GE e da parte di la tardività della riassunzione per avvenuta CP_4 iscrizione a ruolo il 5.3.2024 a fronte di concessione all' uopo da parte del GE di 60 giorni dal 2.1.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
L' opposizione va rigettata poiché le censurate notifiche via Pec degli atti prodromici alla procedura esecutiva ( intimazioni di CP_ pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di addebito) sono regolari.
E infatti l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell'Amministrazione mittente nel registro IPA non è richiesta mentre, invece, è richiesta per il destinatario.
In tal senso il consolidato orientamento della Sezione ( ex plurimis Trib Venezia, 10.11.2022, n.672;
Tribunale Venezia sez. lav., 28/10/2022, n. 606; Tribunale Venezia sez. lav., 17/02/2023, n. 106;
Tribunale Venezia sez. lav., 20/04/2023, n. 272) avallato da Cass. Sezioni Unite 18/05/2022, n.15979
+ Cass n. 31160 del 21/10/2022 + Cass n. 982 del 16/01/2023 ( conf Cass. 6015/2023): laddove anche nel caso di specie l'indirizzo PEC, così come l'indirizzo e-mail, si compone di una prima parte, definita
“nome utente” e una seconda parte, successiva al segno @ (at) che si definisce “dominio” ed attiene alla società o ente che gestisce la PEC. La circostanza che l'Ente gestore sia inequivocabilmente l' CP_1 pervenendo la PEC dai genziariscossione.gov.it, @ postacert.inps.gov.it, censiti nell'indice Email_1
IPA, non lascia alcun margine di dubbio circa il mittente della notifica. La notifica è stata d' altro canto correttamente recapitata all'indirizzo del destinatario, comunicato al registro imprese, e dallo stesso pacificamente ricevuta quanto all'intimazione. CP_ L' opposizione è quindi infondata nel merito, e quanto all' altresì a monte improponibile non CP_ essendo stato l' stesso parte nella prima fase del giudizio davanti al GE, laddove Cass. 11.10.2018,
n.25170 insegna che “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione – determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.” L' eccezione preliminare a monte di di tardività della riassunzione, è invece infondata atteso il CP_4 deposito del ricorso non già il 5.3.2024, bensì, secondo quanto risulta direttamente a consolle dello scrivente magistrato, l' 1.3.2024 H 17:54, dunque entro il termine concesso dal GE ( = 60 gg dal
2.1.2024).
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate con in dispositivo
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede: CP_
1. rigetta l' opposizione, quanto all' a monte improponibile;
2. condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore di ciascun ente convenuto e al netto di accessori di legge, in euro 2.500,00.
Così deciso in Venezia, 4.2.2025
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso