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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1458/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Luca Mignolli, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
C.F. , quale cessionaria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa in giudizio Controparte_2 dall'avv. Roberto Calabresi e dall'avv. Elisa Gaboardi, con domicilio presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellata contro
Controparte_3
C.F.
[...] P.IVA_2
appellata contumace contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
appellata contumace
contro
(C.F. ) Controparte_5 P.IVA_3
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 289 emessa il giorno 1/2/24 dal Tribunale di
Verona (Giudice: dott. Pier Paolo Lanni).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannarsi
[...] all'integrale rifusione delle spese di Controparte_2
giudizio di primo grado.
- Ordinarsi la cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari ai n. 23912 R.G. e n.
17337 R.P. della domanda giudiziale di parte attrice.
- Condannarsi Controparte_2
alla rifusione delle spese del presente giudizio.
- Accertarsi la carenza di legittimazione passiva di condannarsi Controparte_1
la medesima alla rifusione delle spese di giudizio.
Per parte appellata:
Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Verona, resa nella causa Parte_1
R.G. 3705/2022;
- condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio. Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 9/5/22, Parte_2
quale creditrice di della somma di € 110.636,79, conveniva
[...] Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Verona, il predetto debitore per sentire dichiarare, previo accertamento della risoluzione negoziale, l'inefficacia ex art. 2901 cc di determinati contratti stipulati in data 23/3/21 a favore di e Controparte_5 Controparte_6
pure convenuti in giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per mancanza dei Parte_1 presupposti di cui all'art. 2901 cc.
Con separato atto, si costituiva contestando la sussistenza dei Controparte_5
presupposti per le azioni svolte.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. Controparte_6
Con sentenza n. 289 del giorno 1/2/24, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava le domande e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre si costituiva Parte_1
cessionaria di Controparte_1 Parte_2
per resistere al gravame.
[...]
Nonostante la regolarità della notifica, Parte_2
non si costituiva;
così anche e
[...] Controparte_5 Controparte_6
che venivano dichiarati contumaci.
[...]
All'udienza del 18/3/25, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti, precisate le conclusioni e depositate nei termini le comparse conclusionali e di replica, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda di
[...]
in quanto: Parte_2
- le domande di accertamento dell'efficacia dei contratti erano domande proposte da un terzo, non in via surrogatoria, e, in mancanza di formale raccomandata AR, secondo quanto previsto dall'art. 10 dei due contratti, questi non potevano intendersi risolti;
- le domande ex art. 2901 cc non erano fondate per mancanza del requisito dell'eventus damni, dato che i) il valore, pari a € 1.642.000,00, dei beni immobili sottoposti ad esecuzione ed interessati dalla costituzione dei vincoli in favore della
[...]
era ampiamente capiente rispetto al credito fatto valere, ridotto per Controparte_5 effetto dei versamenti eseguiti in favore dell'attrice in sede di conversione del pignoramento, e dato che ii) il canone previsto dal contratto di affitto di fondo rustico in favore di era vile, con conseguente inopponibilità del Controparte_6 contratto stesso all'eventuale aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cc, di talché i contratti oggetto delle domande revocatorie non potevano ritenersi idonei a pregiudicare la fruttuosità delle iniziative esecutive dell'attrice.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, rigettando le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dall'attrice e dalla convenuta Controparte_5 ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in relazione: Parte_1
- alla compensazione delle spese di lite nonostante la mancanza di una soccombenza reciproca;
- alla mancata pronuncia circa la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
cessionaria di in CP_1 Parte_2
base ad una operazione di cartolarizzazione, è intervenuta chiedendo il rigetto dell'appello.
***
Con il primo motivo di appello, si duole della compensazione delle spese Parte_1 di lite disposta dal primo giudice, lamentando la mancanza dei presupposti di cui all'art. 92 cpc. In particolare, il sostiene di non aver proposto alcuna domanda Parte_1
riconvenzionale dalla quale ricavare la sua soccombenza, non potendo questa derivare dal rigetto delle eccezioni preliminari svolte, con conseguente necessità di riforma della sentenza con la condanna della banca alla rifusione delle spese di giudizio.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha affermato che, nei rapporti tra l'attrice e il convenuto era Parte_1
configurabile una condizione piena di soccombenza reciproca, senza ulteriore specificazione delle ragioni che sorreggevano tale valutazione. In realtà, è pur vero che il ha sollevato l'eccezione preliminare relativa alla carenza Parte_1
di interesse ad agire in capo alla banca e richiesto la sospensione ex art. 295 cpc in attesa dell'esito della avviata procedura esecutiva, superate dal primo giudice che ha esaminato il merito della causa, tuttavia, era comunque parte vittoriosa del giudizio.
Infatti, in tema di spese processuali, la reciproca soccombenza è situazione configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, sì da giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc (Cass. SU 32061/22; Cass. 23035/23 in motivazione;
Cass.13827/24); il rigetto di eccezioni o di argomentazioni difensive, invece, non potrà costituire motivo di compensazione, trattandosi di aspetto conseguenziale e secondario avente ad oggetto eccezioni o difese volte unicamente a paralizzare la domanda proposta dalla parte - poi risultata soccombente - che ha dato causa al contenzioso.
Ne consegue che la in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata alla Pt_2
rifusione delle spese di lite.
Con il secondo motivo di appello, il si duole della mancata pronuncia sulla Parte_1
richiesta cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, conseguente al rigetto dell'azione svolta dalla banca.
Il motivo va accolto.
Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 2668, comma 2 cc, in caso di rigetto della domanda, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cc e tale cancellazione va disposta dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima.
Risulta documentato che la trascrizione della domanda giudiziale proposta da
[...]
è avvenuta in data 8/6/22 ai n. 23912 R.G. Controparte_7
e n. 17337 R.P. presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona (v. doc.2 appellante) e ne va ordinata la cancellazione.
Resta da esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva di Controparte_1 questione sollevata dall'appellante con le note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17/1/25, sostenuta anche dalla stessa appellata e, comunque, rilevabile d'ufficio. Ebbene, con la sentenza impugnata, Controparte_7
è risultata soccombente rispetto alla domanda di inefficacia degli atti dispositivi
[...]
posti in essere dal suo debitore. In questo grado, la è rimasta contumace, Parte_1 Pt_2 mentre si è costituita l'intervenuta cessionaria del credito a garanzia del Controparte_1
quale la cedente aveva agito in questo giudizio ai fini dell'integrità patrimoniale del Pt_2
debitore. ha chiesto il rigetto dell'appello evidenziando, contraddittoriamente, la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda del di riforma della Parte_1
sentenza per la rifusione alle spese di lite di primo grado.
In effetti, non ha la legitimatio ad causam, posto che, in forza di una operazione di CP_1
cartolarizzazione ex art. 58 Tub con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3/4/24 (v. all. 2 , ha acquistato da i crediti “…derivanti da contratti di CP_1 Parte_2
finanziamento stipulati dal cedente con la propria clientela nel periodo compreso tra il
10/07/1012 e il 25/11/2022” (v. doc. 2 , con ciò dimostrando – senza specifica CP_1
contestazione al riguardo - di essere subentrata nella sola titolarità del credito a tutela del quale aveva agito in questo giudizio. Parte_2
Considerato che in questo grado di giudizio non si discute del credito ceduto e che, nella cessione, nulla è detto circa la posizione soggettiva passiva derivante dal rigetto della presente azione promossa dalla cedente a tutela della garanzia patrimoniale, in assenza di diversa prova, non ha titolo per rispondere del debito derivante dalla presente causa Controparte_1
maturato esclusivamente in capo a Controparte_7
soccombente in primo grado in base all'accoglimento del presente appello.
[...]
Pertanto, l'intervento, finalizzato alla difesa di una posizione altrui senza esserne la mandataria, è inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
***
Da quanto sopra esposto, discende che, in accoglimento dell'appello,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle spese Controparte_7
a favore di , quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/14 per la Parte_1
fase di studio ed introduttiva e secondo i valori minimi per la limitata fase decisionale, tenuto conto dell'ammontare del credito a tutela del quale la banca aveva agito (scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00).
Deve, altresì, essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 cc, secondo comma, avvenuta in data 8/6/22 ai n. 23912 R.G. e n. 17337 R.P. presso
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona.
Le spese processuali di questo grado di giudizio, sostenute dall'appellante, vanno poste a carico della secondo la Controparte_7
regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri minimi di cui al DM 55/14 in considerazione delle circoscritte questioni e della mancata opposizione da parte della per cause di valore corrispondente al credito vantato dal (scaglione € Pt_2 Parte_1
5.201,00 - € 26.000,00), tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
Vanno compensate le spese tra il ed inutilmente ed Parte_1 Controparte_1
inammissibilmente intervenuta senza che ci fosse alcuna domanda nei suoi confronti, dovendosi riconoscere, nell'assenza di un effettivo contrasto tra le parti, la sussistenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'applicazione dell'art. 92 cpc.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 289 emessa il giorno
1/2/24 dal Tribunale di Verona, ferma nel resto, così dispone:
a) condanna alla Controparte_7 rifusione delle spese sostenute da liquidate in € 4.217,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
b) ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 8/6/22 ai n. 23912 R.G. e n. 17337 R.P. presso Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Verona;
2. dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_1
3. condanna alla Controparte_7
rifusione a favore di delle spese processuali del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
4. compensa le spese tra
Venezia, 19/03/2025
e Controparte_1 Parte_1
Il Presidente
Caterina Passarelli