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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2448/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19628/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via De Nicola N. 8 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TASI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha presentato l'odierno ricorso - notificato all'Agenzia Entrate Riscossione, alla Regione
Campania, a SAPNA e al comune di Quarto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712025
00021978000, notificata in data 30 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Alla sopra indicata intimazione di pagamento sono sottese le seguenti cartelle esattoriali:
- n. 071 2021 0030606055000, a titolo di TARI 2012, comune di Quarto/SAPNA s.r.l., notificata il 24 agosto
2023;
- n. 071 2021 0041409221000 a titolo di TARES 2013, comune di Quarto, notificata il 4 agosto 2023;
- n. 071 2024 0022428367000 a titolo di Tassa automobilistica 2018, Regione Campania, notificata il 27 marzo 2024.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la prescrizione di tutti i tributi relativi alle cartelle menzionate, in quanto non notificate.
Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo d'ufficio, risulta avere ritualmente notificato le cartelle presupposte.
La cartella n. 07120210030606055000 è stata notificata in data 24 agosto 2023; la cartella n. 07120210041409221000 è stata notificata in data 24 agosto 2023;
la cartella n. 07120240022428367000 è stata notificata in data 27 marzo 2024.
Atteso che l'ADER ha dato la prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, il ricorso
è inammissibile e comunque infondato.
E' inammissibile poiché le eccezioni che il ricorrente intende proporre con l'odierno ricorso avrebbero dovuto essere sollevate mediante l'impugnativa delle cartelle nei termini di legge, decorrenti dalla loro notifica.
In assenza di impugnazione ne consegue la preclusione di ogni censura relativa a eventuali vizi degli atti presupposti.
Infondata è l'eccezione di prescrizione, la quale è stata interrotta in presenza della rituale notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della costituita ADER;
nulla nei confronti degli altri enti non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ADER delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19628/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via De Nicola N. 8 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_1 - 06520871218 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TASSA AUTOMOBIL 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 071202500021978000 TASI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha presentato l'odierno ricorso - notificato all'Agenzia Entrate Riscossione, alla Regione
Campania, a SAPNA e al comune di Quarto, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 0712025
00021978000, notificata in data 30 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Alla sopra indicata intimazione di pagamento sono sottese le seguenti cartelle esattoriali:
- n. 071 2021 0030606055000, a titolo di TARI 2012, comune di Quarto/SAPNA s.r.l., notificata il 24 agosto
2023;
- n. 071 2021 0041409221000 a titolo di TARES 2013, comune di Quarto, notificata il 4 agosto 2023;
- n. 071 2024 0022428367000 a titolo di Tassa automobilistica 2018, Regione Campania, notificata il 27 marzo 2024.
A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha eccepito la prescrizione di tutti i tributi relativi alle cartelle menzionate, in quanto non notificate.
Resiste in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'ADER, come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo d'ufficio, risulta avere ritualmente notificato le cartelle presupposte.
La cartella n. 07120210030606055000 è stata notificata in data 24 agosto 2023; la cartella n. 07120210041409221000 è stata notificata in data 24 agosto 2023;
la cartella n. 07120240022428367000 è stata notificata in data 27 marzo 2024.
Atteso che l'ADER ha dato la prova documentale dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, il ricorso
è inammissibile e comunque infondato.
E' inammissibile poiché le eccezioni che il ricorrente intende proporre con l'odierno ricorso avrebbero dovuto essere sollevate mediante l'impugnativa delle cartelle nei termini di legge, decorrenti dalla loro notifica.
In assenza di impugnazione ne consegue la preclusione di ogni censura relativa a eventuali vizi degli atti presupposti.
Infondata è l'eccezione di prescrizione, la quale è stata interrotta in presenza della rituale notifica degli atti presupposti.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della costituita ADER;
nulla nei confronti degli altri enti non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ADER delle spese del presente giudizio che liquida in
€ 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.