TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4184/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RICCARDO MARTINO Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO DELEUSE Controparte_1 P.IVA_2
BONOMI
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte ex art. 189, n. 1
c.p.c. depositate telematicamente in data 21/3/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate telematicamente in data 22/5/2025 per l'udienza di rimessione della causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/4/2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 14.757,11, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di energia elettrica e gas.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 28/12/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con la medesima ordinanza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22/5/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24/6/2025.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009),
pagina 2 di 7 compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Premesso che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO) di cui all'Allegato A alla Deliberazione n.
209/2016 di che costituisce attuazione dell'art. 2, comma 24, Controparte_2
lett. b) della Legge n. 481/1995 richiamato dall'opponente, non costituisce condizione di procedibilità con riferimento alla controversia in esame in cui la società somministrante opposta è attrice in senso sostanziale, essendo esperibile solo dal cliente finale (v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. n. 1924/2022 e richiamato quanto già statuito sul punto nel decreto del 12/10/2023, al quale si rinvia), l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria trae origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica e gas sottoscritto dall'opponente (v. contratto e Condizioni Generali sub docc. 2 fasc. monit. e 24 opposta), contenente altresì la regolamentazione delle condizioni economiche applicabili ai rapporti di fornitura relativi al P.O.D. n. IT001E04103690 e al P.D.R. n.
05260200877494: sicché non colgono nel segno i generici rilievi critici dell'opponente circa i corrispettivi applicati.
pagina 3 di 7 4. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente, atteso che la clausola contrattuale contenente la previsione del foro esclusivo di Bergamo (v. art. 18.1 del summenzionato contratto sub doc. 2 fasc. monit.) è stata specificamente approvata per iscritto dall'opponente ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c.: sul punto, infatti, non possono essere condivise le doglianze dell'opponente atteso che la Suprema
Corte ha puntualizzato che deve ritenersi “sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale”(v., ex multis, Cass. n. 15278/2015), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma che individua il foro del consumatore può “essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo in quanto le società, per definizione, non possono svolgere attività che esulino dallo scopo sociale (v. Cass. n. 21763 del 2013). A ciò si aggiunga che la legge n. 27 del 2012 non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati” (v. in tal senso Cass. n. 18914/2019): di talché, risulta inconferente al caso di specie la tutela consumeristica invocata dall'opponente.
5. Ciò posto, va parimenti rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione del credito ingiunto in via monitoria, avendo l'opposta documentato plurimi atti interruttivi del decorso della prescrizione con riferimento a tutte le fatture azionate (v. docc. 23 fasc. monit. e 26, 27 e 28 opposta).
pagina 4 di 7 6. Nemmeno colgono nel segno le doglianze dell'opponente in ordine a un'asserita abnormità dei consumi, attesa la genericità delle stesse.
In materia di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha infatti puntualizzato che, laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori – come avvenuto nel caso che occupa – la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis,
Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì rimarcato che in tema di somministrazione, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e, per quel che qui rileva, “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi” (v. Cass. n. 297/2020).
In sostanza, spetta all'utente far valere elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (v. in tale condivisibile sento Trib. Milano, sent. n. n. 5934/2021).
Nel caso di specie, l'opponente non ha offerto alcun riscontro riferito alla quantificazione dei consumi asseritamente normali, sulla base dei quali dovrebbe evincersi la lamentata anomalia dei consumi posti a fondamento delle fatture azionate in via monitoria per il periodo di riferimento.
Peraltro, l'opposta ha altresì versato in atti i quantitativi conteggiati dai distributori di energia e gas al fine di dimostrarne la conformità ai consumi fatturati all'opponente (v. docc. 32 e 33 opposta).
pagina 5 di 7 Di talché, si è ritenuto superfluo disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., stante l'assenza di specifiche contestazioni sollevate su tali conteggi dall'opponente (la quale, dopo avere incardinato il presente giudizio di opposizione, oltre all'atto di citazione si è limitata a depositare soltanto le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189, I comma, n. 1) c.p.c.).
Stante quanto sopra, si è ritenuto altresì superfluo ai fini della decisione disporre una c.t.u. e, inoltre, sono risultate inconducenti le generiche contestazioni circa i conguagli contenute nell'atto introduttivo dell'opponente.
In ogni caso, giova altresì evidenziare che l'art. 10.9 del succitato contratto di fornitura sottoscritto tra le parti prevede espressamente che “In nessun caso il
Cliente potrà ritardare o sospendere il pagamento delle fatture di e ciò anche in caso CP_3
di eccezioni e/o di contestazioni del Cliente ai sensi dell'art. 1462 Cod. Civ.”.
Nel caso di specie l'opponente non ha né dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dalla creditrice, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni nel rispetto del meccanismo c.d. solve et repete che regola il rapporto fra le parti, con conseguente preclusione per l'opponente di sollevare eccezioni sino all'avvenuto pagamento.
7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/4/2023, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4184/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RICCARDO MARTINO Parte_1 P.IVA_1
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO DELEUSE Controparte_1 P.IVA_2
BONOMI
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice opponente: come da note scritte ex art. 189, n. 1
c.p.c. depositate telematicamente in data 21/3/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate telematicamente in data 22/5/2025 per l'udienza di rimessione della causa in decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 20/4/2023, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 14.757,11, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura, a favore di a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di energia elettrica e gas.
L'opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 28/12/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Con la medesima ordinanza la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 22/5/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 24/6/2025.
* * *
1. Giova preliminarmente osservare che, come noto, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n.
2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009),
pagina 2 di 7 compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
n. 25516 del 2010)”) (v. Cass. n. 13240/2019).
2. Premesso che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO) di cui all'Allegato A alla Deliberazione n.
209/2016 di che costituisce attuazione dell'art. 2, comma 24, Controparte_2
lett. b) della Legge n. 481/1995 richiamato dall'opponente, non costituisce condizione di procedibilità con riferimento alla controversia in esame in cui la società somministrante opposta è attrice in senso sostanziale, essendo esperibile solo dal cliente finale (v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. n. 1924/2022 e richiamato quanto già statuito sul punto nel decreto del 12/10/2023, al quale si rinvia), l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Il credito ingiunto in via monitoria trae origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica e gas sottoscritto dall'opponente (v. contratto e Condizioni Generali sub docc. 2 fasc. monit. e 24 opposta), contenente altresì la regolamentazione delle condizioni economiche applicabili ai rapporti di fornitura relativi al P.O.D. n. IT001E04103690 e al P.D.R. n.
05260200877494: sicché non colgono nel segno i generici rilievi critici dell'opponente circa i corrispettivi applicati.
pagina 3 di 7 4. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente, atteso che la clausola contrattuale contenente la previsione del foro esclusivo di Bergamo (v. art. 18.1 del summenzionato contratto sub doc. 2 fasc. monit.) è stata specificamente approvata per iscritto dall'opponente ai sensi dell'art. 1341, II comma c.c.: sul punto, infatti, non possono essere condivise le doglianze dell'opponente atteso che la Suprema
Corte ha puntualizzato che deve ritenersi “sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale”(v., ex multis, Cass. n. 15278/2015), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, sempre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma che individua il foro del consumatore può “essere applicata solo in favore delle persone fisiche, con esclusione delle società di qualsiasi tipo in quanto le società, per definizione, non possono svolgere attività che esulino dallo scopo sociale (v. Cass. n. 21763 del 2013). A ciò si aggiunga che la legge n. 27 del 2012 non ha equiparato pienamente le microimprese alle persone fisiche, ma ha esclusivamente esteso alla microimprese la tutela avverso le pratiche commerciali scorrette e non contiene una norma espressa, necessaria, di estensione del foro speciale e inderogabile del consumatore in favore di una categoria di soggetti ad esso equiparati” (v. in tal senso Cass. n. 18914/2019): di talché, risulta inconferente al caso di specie la tutela consumeristica invocata dall'opponente.
5. Ciò posto, va parimenti rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione del credito ingiunto in via monitoria, avendo l'opposta documentato plurimi atti interruttivi del decorso della prescrizione con riferimento a tutte le fatture azionate (v. docc. 23 fasc. monit. e 26, 27 e 28 opposta).
pagina 4 di 7 6. Nemmeno colgono nel segno le doglianze dell'opponente in ordine a un'asserita abnormità dei consumi, attesa la genericità delle stesse.
In materia di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha infatti puntualizzato che, laddove i consumi vengano misurati tramite l'utilizzo di contatori – come avvenuto nel caso che occupa – la rilevazione di essi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con conseguente onere della parte che intende contestare gli importi di specificare le doglianze svolte (cfr., ex multis,
Cass. n. 28984/2023 e n. 19154/2018).
La Corte di Cassazione ha altresì rimarcato che in tema di somministrazione, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e, per quel che qui rileva, “dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi” (v. Cass. n. 297/2020).
In sostanza, spetta all'utente far valere elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (v. in tale condivisibile sento Trib. Milano, sent. n. n. 5934/2021).
Nel caso di specie, l'opponente non ha offerto alcun riscontro riferito alla quantificazione dei consumi asseritamente normali, sulla base dei quali dovrebbe evincersi la lamentata anomalia dei consumi posti a fondamento delle fatture azionate in via monitoria per il periodo di riferimento.
Peraltro, l'opposta ha altresì versato in atti i quantitativi conteggiati dai distributori di energia e gas al fine di dimostrarne la conformità ai consumi fatturati all'opponente (v. docc. 32 e 33 opposta).
pagina 5 di 7 Di talché, si è ritenuto superfluo disporre l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., stante l'assenza di specifiche contestazioni sollevate su tali conteggi dall'opponente (la quale, dopo avere incardinato il presente giudizio di opposizione, oltre all'atto di citazione si è limitata a depositare soltanto le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189, I comma, n. 1) c.p.c.).
Stante quanto sopra, si è ritenuto altresì superfluo ai fini della decisione disporre una c.t.u. e, inoltre, sono risultate inconducenti le generiche contestazioni circa i conguagli contenute nell'atto introduttivo dell'opponente.
In ogni caso, giova altresì evidenziare che l'art. 10.9 del succitato contratto di fornitura sottoscritto tra le parti prevede espressamente che “In nessun caso il
Cliente potrà ritardare o sospendere il pagamento delle fatture di e ciò anche in caso CP_3
di eccezioni e/o di contestazioni del Cliente ai sensi dell'art. 1462 Cod. Civ.”.
Nel caso di specie l'opponente non ha né dedotto, né tantomeno provato, di avere pagato quanto richiesto dalla creditrice, come sarebbe stato suo onere fare per guadagnare la legittimazione a sollevare eccezioni nel rispetto del meccanismo c.d. solve et repete che regola il rapporto fra le parti, con conseguente preclusione per l'opponente di sollevare eccezioni sino all'avvenuto pagamento.
7. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
pagina 6 di 7
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1331/2023, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 20/4/2023, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opposta, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7