Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 1172/20 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1172 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del Commissario Straordinario p.t., rapp.to e Parte_1 P.IVA_1 difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Cosimo Calabrese ( , con il quale è C.F._1 elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
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Appellante
E
( ) e ( ), rapp.ti Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti Antonio Parisi ( e Marco C.F._4
Iannaccone ( ), con i quali sono elettivamente dom.ti presso i seguenti C.F._5 indirizzi di PEC:
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Appellati
NONCHE'
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_3 P.IVA_2 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Roberto Migliaccio ), con il quale è C.F._6 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
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Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 474/20, pubblicata il 12
Febbraio 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 474/20, pubblicata il 12 Febbraio 2020, il Tribunale di Napoli Nord: Ha condannato il al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 460.963,94, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria;
Ha condannato il all'esecuzione delle opere Parte_1 necessarie al ripristino del tratto di impianto fognario interessato dal dissesto, nonché al ripristino delle condizioni di staticità e sicurezza delle fondazioni e dei terreni, su cui insiste l'immobile degli attori;
Ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
; Ha condannato il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_3 Parte_1 favore di e , liquidate in euro 1.248,00 per esborsi ed euro Controparte_1 Controparte_2
12.700,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Ha condannato il
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_3 liquidate in euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
Infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico del . Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, il , Parte_1 con atto di citazione notificato il 18 Marzo 2020, e depositato in Cancelleria il 21 Marzo 2020. In particolare, l'ente appellante ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti (con separate comparse) da un lato gli appellati e;
dall'altro l'appellata società ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 entrambi hanno chiesto di rigettarsi il gravame.
Nel prosieguo del giudizio, le parti costituite non sono comparse all'udienza dell'8 Aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
Quindi la causa è stata rinviata, ex art. 127 ter comma 4 cpc (disposizione corrispondente a quella di cui all'art. 309 cpc), alla successiva udienza del 20 Maggio 2025 (quest'ultima parimenti tenuta nelle forme della trattazione scritta).
Orbene, le parti costituite non sono comparse né all'udienza dell'8 Aprile 2025, né tanto meno alla successiva udienza del 20 Maggio 2025, pur avendo ricevuto regolare comunicazione dell'ordinanza, disponente il rinvio dall'una all'altra. Altresì, è stato ritualmente comunicato 3
anche il provvedimento della Corte, con il quale si è disposto che l'udienza del 20 Maggio 2025 si svolgesse nelle forme della trattazione scritta.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*****
L'art. 181 co.1 cpc, nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal
25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, co.1, D.L. cit.), così recita:
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>.
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 cpc, trova applicazione anche .
I summenzionati artt. 181 e 309 cpc si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che, nel corso del presente giudizio, le parti costituite hanno disertato l'udienza dell'8 Aprile 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e così pure quella successiva del 20 Maggio 2025 (parimenti tenutasi nella modalità della trattazione scritta), sebbene il rinvio dall'una all'altra fosse stato regolarmente comunicato dal cancelliere, a mezzo di posta elettronica certificata, ai procuratori costituiti.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado in data 28 Novembre 2016
(data di notifica della citazione di primo grado), la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma cpc.
A mente dell'art. 310, ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con atto di citazione notificato il 18 Marzo 2020, e depositato in Parte_1
Cancelleria in data 21 Marzo 2020, avverso la sentenza n. 474/20, pronunciata inter partes dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 12 Febbraio 2020, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 Maggio 2025 4
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)