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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Giudici:
dott. Rosario Baglioni Presidente rel. est. dott.ssa Licia Tomay Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1455/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Rosaura De Paola ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza della Costituzione Italiana nr. 35 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_2
Lorenzo ed elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Pienza c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni: le parti hanno chiesto emettersi sentenza di divorzio congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.06.2024, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Potenza il 28.05.1994 e che dalla loro unione è nata la figlia in data 17 gennaio 1998 - hanno dedotto l'insorgenza di Per_1
divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza parziale n. 101/2024, pubblicata il 05.11.2024, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate: “a) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Potenza;
b) la casa coniugale sita in Potenza, alla via Aria Silvana n. 108/E, di proprietà della sig.ra , nella Controparte_1 qualità di madre del sig. , permarrà nella disponibilità di quest'ultimo; Parte_2
c) la figlia maggiorenne , studentessa universitaria, avrà collocazione Persona_2
abitativa prevalente presso la residenza del padre con libertà di pernottare e rimanere con la madre quando vorrà; d) il signor provvederà, in maniera Parte_2
esclusiva, al mantenimento della figlia maggiorenne, non autosufficiente, disponendo
a suo carico l'obbligo di versamento mensile pari ad euro 300,00 quale contributo al mantenimento ordinario con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposto entro il 5 di ogni mese con accredito diretto sul conto corrente della
; e) saranno a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie Persona_2
nella misura del 50%; f) nessun mantenimento verrà versato alla sig.ra Parte_1
; g) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate”.
[...]
All'udienza del 08.05.2025, le parti hanno chiesto che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni sopra riportate, e la causa è stata riservata in decisione.
Come sopra detto, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo
Tribunale con la sentenza sopra citata, prodotta dai ricorrenti e munita di attestazione di irrevocabilità.
2 La mancata ripresa della convivenza tra i coniugi deve ritenersi pacifica, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 08.05.2025.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la richiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella presente procedura di separazione consensuale e divorzio congiunto (v. art. 3 lett. b legge 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1 lett. a del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e applicabile ratione temporis).
In secondo luogo, le prospettazioni di entrambe le parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis e, pertanto, risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa agli Ufficiali dello
Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, con la sentenza di omologa della separazione consensuale il Collegio ha già verificato che nei rapporti tra i coniugi l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative e che, inoltre, esso risponde all'interesse della figlia Le relative argomentazioni si intendono qui Per_1
integralmente richiamate.
Anche per il divorzio l'accordo va integrato con la previsione – imposta dalla legge – della rivalutazione annuale, sulla base degli indici Istat-Foi, del contributo economico pattuito per il mantenimento dell'unica figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
e , richiamata la sentenza parziale n. 101/2024, pubblicata il
[...] Parte_2
05.11.2024, di omologa della separazione consensuale, già pronunciata tra le parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
i quali hanno contratto matrimonio in Potenza il 28.05.1994, trascritto
3 nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno
1994 - Parte II - Serie A – Volume 1, Atto nr. 37, Ufficio 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14
e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio alle condizioni trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio in data 08.05.2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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