Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 336/2024RG vertente tra con sede legale in Perugia alla Via Cairoli n. 24, c.f. e P.IVA Parte_1
in persona del suo amministratore unico (c.f. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
), nato ad [...] il [...] ed ivi residente al Corso Mazzini n. 170, rappresentato
[...]
e difeso dall'avv. FENIZIA MARINI (c.f. ) del Foro di Ascoli Piceno ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Ascoli Piceno al C.so Trento e
Trieste n. 52 (fax 0736 263174 - pec: ); Email_1
-parte appellante e con sede legale in Milano, via Bergamo n.14, C.F., P.IVA e n. Iscr. Controparte_1
R.I. di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_2 CP_2
C.F.: , e l'Avvocato LORENZO GAMBELLA, C.F. C.F._3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Caruso, C.F. C.F._4
del Foro di Ancona, (p.e.c. C.F._5 Email_2
presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliati in Falconara Marittima (AN) alla Piazza
Mazzini n. 5;
-parti appellate
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Attesa la complessiva scarsa chiarezza ed incompletezza della sentenza di primo grado rispetto alle questioni dedotte in giudizio, occorre premettere la ricostruzione dei fatti di causa offerta dell'appellante:
“A sostegno e fondamento della domanda l'odierna appellante deduceva che:
- di aver composto bonariamente con la nonché con l'Avv. Lorenzo Gambella Controparte_1 in proprio, mediante il “Contratto Normativo” del 27.6.2022, una serie complessa di rapporti giuridici e liti giudiziarie intercorse direttamente tra esse società nonché con la residua compagine societaria ( , , 0 e il Sig. ; CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
- in adempimento a quanto disposto nel disciplinare normativo, la e l'Avv. Controparte_1
L.Gambella da una parte e la dall'altra, concludevano in data 1.7.2022 uno Parte_3 specifico “Atto di Transazione”, con cui regolavano in particolare il contenzioso direttamente insorto tra di loro, pattuendo i tempi e le modalità del recesso della dalla Controparte_1
compagine societaria della , e prevedendo le somme riconosciute alla Parte_1 [...] ed all'Avv. Gambella, trasfondendo integralmente nell'atto medesimo le identiche Controparte_1
pattuizioni già regolate al riguardo sui capitoli in parola nel ridetto contratto normativo in precedenza stipulato;
- nello specifico, mediante il ridetto atto transattivo, dichiarava di voler esercitare Controparte_1
il recesso dalla società , e le parti concordavano: Parte_1
* il pagamento, da parte della della quota di € 1.001.500,00, di cui € 500.000 da Parte_1
Co riconoscere eventualmente in luogo dell'adempimento in denaro – per il caso in cui avesse esercitato la corrispondente opzione – mediante trasferimento della proprietà in favore di quest'ultima, di alcuni immobili preventivamente individuati (di proprietà della prima) e il residuo di € 501.500,00 da corrispondere tramite pagamenti rateali “di pari importo” da eseguirsi
“mediante bonifici” (cfr. clausola 1 Contratto normativo); * la restituzione del finanziamento socio effettuato da per € 1.010.000,00 da Controparte_1 corrispondere tramite pagamenti rateali da eseguirsi “mediante bonifici”;
* il pagamento delle competenze legali maturate dall'avv. L. Gambella per complessivi €.
160.320,00 (a lordo degli oneri di legge) da corrispondere tramite pagamenti rateali da eseguirsi
“mediante bonifici”;
- gli anzidetti pagamenti rateali, tanto del pagamento in denaro tanto del valore della partecipazione quanto della restituzione del finanziamento, venivano concordate in “13 rate mensili di pari importo” con il pagamento della prima rata da effettuarsi contestualmente all'atto del recesso ed il pagamento delle successive dodici da effettuarsi a partire dal 31.07.2022, entro l'ultimo giorno di ogni mese (cfr. clausole 10 e 11 Contratto normativo);
- si conveniva altresì che “il ritardo di oltre 15 (quindici) giorni, nel pagamento di una sola rata di tutte le obbligazioni sopra descritte, assunte da comporterà la risoluzione della Parte_1
clausola relativa ai termini di pagamento, con conseguenziale decadenza dal beneficio del termine
(pertanto, gli importi sopra espressi dovranno essere corrisposti in unica soluzione)” (clausola 12
Contratto normativo);
- sempre in sede di contratto normativo veniva pattuita specifica clausola derogatoria della competenza territoriale, stabilendo che “per qualsivoglia controversia possa insorgere dal presente accordo, sarà competente il Foro contrattuale, esclusivo ed inderogabile di Ancona” (clausola n.
16 contratto normativo);
- la eseguiva regolarmente il pagamento delle prime tre rate del convenuto piano Parte_1
rateale di pagamento;
- quanto al pagamento della quarta rata, pari a complessivi €. 135.724,31 per tutte le obbligazioni convenute, la 24 eseguiva: in data 30.9.2022 il pagamento della rata di una sola Parte_1 obbligazione per €. 42.000,00 mentre il residuo importo di €. 93.724,31 veniva corrisposto secondo la modalità convenuta alla data del 17.10.2022 atteso che il termine ultimo di scadenza
(15.10.2022), ricadeva in un giorno festivo (sabato), sicchè il bonifico non poteva che essere effettuato il lunedì successivo (appunto il 17.10.2022), vale a dire in quello che era divenuto l'ultimo giorno utile per adempiere;
- e l'avv. Gambella, con nota del 18.10.2022 lamentando il mancato Controparte_1 pagamento della rata nei termini pattiziamente convenuti, denunciavano l'avvenuta decadenza di
24 Immobiliare dal beneficio del termine;
Co
- chiedevano pertanto il pagamento, entro i successivi cinque giorni, in favore di di €
1.075.384,61 (salvo il trasferimento degli immobili per effetto dell'opzione già esercitata da
[...] nonchè in favore dell'avv. Gambella di € 112.224,00 quali residue spese legali, Controparte_1 avvertendo in ogni caso che in mancanza si sarebbe esperito “opportuno rimedio giudiziale”; Pa
- la con pec del 20.10.2022 evidenziava che “ancor prima della diffida ad Parte_3 adempiere al pagamento”, aveva disposto in data 17.10.2022 i pagamenti di due bonifici per €
16.032,00 in favore dell'avv. Gambella e per € 77.692,31 in favore di con la Controparte_1
conseguenza che alcuna decadenza dal beneficio del termine poteva ritenersi maturata a proprio svantaggio;
- la con PEC del proprio legale del 3.11.2022 contestava la eccepita decadenza dal Parte_1
beneficio del termine, tenuto conto che la modalità convenuta per il pagamento (bonifico tracciabile) rendeva impossibile l'effettuazione del bonifico bancario in un giorno festivo (sabato) oltre alla irrilevanza del contestato inadempimento e continuava regolarmente a pagare, nei termini convenuti, tutte le successive rate in scadenza;
- con l'esperita azione in prevenzione, dinanzi al giudice territorialmente competente per esplicita deroga contrattuale, la formulava, dunque, un'exceptio doli generalis sul Parte_1 presuposto del carattere fraudolento dell'iniziativa posta in essere da attesa Controparte_1 tanto l'inesistenza del lamentato inadempimento e la conseguente inoperatività della decadenza dal beneficio del termine per l'insussistenza dei suoi presupposti fattuali quanto la nullità della clausola contrattuale che prevedeva detta decadenza”.
3.Con un primo motivo di gravame , l'appellante deduce l'insussistenza del fatto contestato: “non essendosi concretizzato alcun ritardo nell'adempimento, atteso che veniva allegata e dimostrata documentalmente (e non contestata) la circostanza per cui il pagamento della quarta rata da parte di avveniva esattamente nell'ultimo giorno utile (lunedì 17 di ottobre) per il Parte_1
pagamento a tenore di contratto, cioè effettuandolo tramite bonifico bancario (e, comunque, prima ancora che la si precipitasse a far valere la clausola risolutiva espressa); perché è Parte_4 di tutta evidenza che, quand'anche il versamento fosse stato effettuato nel giorno di scadenza
(sabato 15 ottobre), in ogni caso l'istituto bancario avrebbe reso comunque disponibile la somma al creditore non prima del giorno 19 di ottobre, ovvero lo stesso identico giorno in cui la
[...]
riceveva effettivamente la somma sul proprio conto” Parte_4
Il motivo è infondato.
4.Occorre riportare il contenuto delle clausole n.10,11,12 del contratto normativo dedotto in giudizio:
5.In data 1.07.2022, in conformità del contratto normativo, le parti ponevano in essere un “Atto di transazione” in cui venivano concordate le clausole 4,5,6 e 7 sostanzialmente riproduttive di quelle relative ai pagamenti contenute nel contratto normativo.
6.Poste tali premesse la Corte rileva quanto segue:
• le parti hanno concordato, sia nel contratto normativo che nell'atto di transazione richiamati,
l'inserimento di una clausola che, in maniera esplicita e non equivoca, prevede la decadenza dal beneficio del termine e dal pagamento rateale in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata oltre il termine indicato;
• la richiamata previsione contiene dunque una rateazione, un termine per il pagamento di ogni rata, un termine ulteriore di tolleranza di 15 giorni decorso il quale matura, ipso iure, la decadenza dalla rateazione e l'esigibilità immediata dell'intero credito;
• tale clausola è stata certamente oggetto di negoziato individuale e non appare determinare, a danno della debitrice, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
• il pagamento a saldo della quarta rata è avvenuto con ordine di bonifico del 17.10.2022;
• il termine di tolleranza di 15 giorni scadeva il 15.10.2022 (sabato);
• il pagamento è dunque tardivo perché: “Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità "l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma
3, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro" (Cass. 18877/ 2008). Si è altresì precisato che "il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso" (Cass.
149/2003). Ciò posto, la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere. Può servire a valutare se per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che non era da pretendersi da parte del creditore, per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato: ma ovviamente non è il caso che ci occupa, dove peraltro avrebbe dovuto allegarsi una qualche situazione che rendeva il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile. Altra è la questione di quando il pagamento produce l'effetto estintivo, altra quella della valutazione del mancato rispetto di tale termine: solo relativamente a questa ultima situazione si può effettuare un giudizio di buona fede.” ( Cass. n. 26901/2023);
• la debitrice nell'effettuare il pagamento attraverso il sistema bancario: (a) non si è attivata per tempo in considerazione dei tempi di esecuzione della disposizione di pagamento che inoltrava alla banca, (b) non ha optato per l'accredito immediato delle somme (c.d. “bonifico istantaneo”);
• in tal modo resta evidente che il pagamento nei termini era effettuabile con l'esercizio dell'ordinaria diligenza nel disporre il bonifico e non necessitava di uno sforzo eccessivo ossia non esigibile.
In tal modo resta disatteso il primo motivo di gravame.
7.Va di seguito esaminato il secondo motivo di appello con cui è invocata: “un(a) vera e propria exceptio doli generalis, certamente ricollegabile al precedente, attesa l'evidenza dell'abuso del diritto perpretrato da Parte_4
Perché è inconfutabile che, anche laddove volessero pure radicarsi le legittime ragioni della formulata eccezione di decadenza in una prognosi di insolvibilità del debitore, connessa con il ritardo del pagamento, la stessa non avrebbe avuto neppure il tempo di concretizzarsi, tenuto conto che, come precisato dianzi, l'effettivo pagamento, pur eseguito il 17.10.22, si consolidava nel portafogli della già alla data del 19.10.2022. E, peraltro, i pagamenti delle rate Parte_4
precedenti erano stati perfettamente regolari come, pure, lo furono i successivi (circostanza anche questa mai contestata da , peraltro tutti pianamente accettati. Parte_4
Dunque, è assai evidente la totale inesistenza di qualsiasi indice legale richiesto dalla norma fondante il giudizio che ci occupa, l'art. 1186 c.c., in merito alla solidità e solvibilità della 24
che infatti ha regolarmente provveduto ad adempiere ad onorare tutti gli obblighi Parte_3
assunti anche per il tempo successivo alla inusitata dichiarata decadenza.
Siamo, pertanto, in presenza di una paradigmatica ipotesi di exceptio doli generalis, ovvero di patente abuso del diritto, che se pur (qui solo in teoria) formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, è esercitato dall'avversario secondo censurabili modalità, idonee a determinare una ingiustificata sproporzione tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio a cui è soggetta la controparte per la realizzazione di quel diritto (ex multis Cass.Civ. 21265/2007).
Il motivo è infondato.
8.La Corte ha già chiarito come non sia apprezzabile, nella presente fattispecie, la buona fede dell'appellante nel mancato rispetto del termine di pagamento atteso che la debitrice avrebbe dovuto semplicemente attivarsi per tempo nel predisporre il bonifico: avrebbe dovuto cioè tenere il comportamento diligente alla stessa ordinariamente richiesto e che era da pretendersi da parte della creditrice.
Specularmente è evidente, nella fattispecie, l'insussistenza di ragioni che rendessero il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo ossia non esigibile.
Sul punto non vale insistere oltre.
9.Sotto il profilo dell' exceptio doli generalis seu praesentis - che “indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata l'azione nel processo, e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium (Cass. 9234/2024; Cass. n. 5273/2007 – deve rilevarsi che:
• la clausola di decadenza venne negoziata e concordata tra le parti nel complesso articolato di accordi societari consacrati in due atti contrattuali (il contratto normativo e la transazione);
• si tratta di pattuizione chiara, specifica ed accettata liberamente dalle parti in un contesto societario/transattivo che esclude in radice una sproporzione o squilibrio strutturale tra le parti nell'esercizio del potere contrattuale;
• la decadenza dal beneficio del termine è comminata non alla scadenza del termine di adempimento ma alla scadenza del termine di tolleranza;
• in tale contesto appare evidente come siano state le parti stesse a costruire il meccanismo della decadenza in un ragionevole equilibrio di posizioni contrattuali da presumersi attentamente valutate;
• la qualità e natura dei soggetti coinvolti non lascia margini di dubbio sul fatto che tutti gli specifici effetti contrattuali furono espressamente voluti e negoziati dalle parti non solo in condizione di parità informativa e di competenza ma anche in funzione di un preciso bilanciamento di interessi;
• in tal modo nell'esigere il rispetto della clausola da parte della creditrice si manifesta l'esercizio di un potere che le parti stesse hanno considerato di carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale di cui trattasi dal momento che l'impegno a versare le rate mensili previste ha determinato l'assetto di interessi finale;
• va comunque considero che l'appellante ha superato non solo il termine proprio di adempimento ma anche il ragionevole termine di tolleranza di 15 giorni fissato per favorire e bilanciare la posizione della debitrice;
• in tal modo non solo non emergono indizi concreti di mala fede, sorpresa o prevaricazione da parte dell'appellata ma si palesa piuttosto l'esecuzione di una chiara ed equilibrata pattuizione contrattuale.
10.Le ragioni esposte conducono anche a disattendere l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa appellante di seguito trascritta:
“Per tali evidenti ragioni, la disposizione contrattuale in esame risulta assolutamente nulla per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1186 e 1322 c.c. risultando dunque meritevole, come si richiedeva in primo grado e comunque come si richiede nuovamente in questa sede, del temperamento della reductio ad aequitatem da parte del giudice, notoriamente operabile ben oltre il perimetro di cui all'art. 1384 cod civ.”.
11.Non può infatti dubitarsi che la disciplina della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c. debba ritenersi derogabile convenzionalmente se ed in quanto le parti si accordino per un diverso regolamento di interessi inserito in un condiviso bilanciamento dei contrapposti interessi.
Così è nel caso di specie in cui la clausola de quo è parte essenziale di un regolamento di interessi derivato da una negoziazione ed un accordo complesso frutto di libera, chiara e consapevole scelta e manifestazione di volontà.
In tal modo l'efficacia vincolante della decadenza automatica è costituita dalle parti come garanzia del buon funzionamento e della corretta esecuzione dell'accordo ed esclude ogni sindacato invalidante o correttivo del giudice. 12.L'appello è respinto e la sentenza impugnata va confermata sia pure integrandone e correggendone l'insufficiente ed incompleta motivazione.
L'eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa appellata (oltre che assorbita) è palesemente infondata perché l'appellante aveva incontestabile interesse a vedere definito (anche ex post) il titolo sulla base del quale è stato operato l'adempimento: cioè ad accertare e fissare la situazione giuridica (alternativamente diritto alla rateazione-obbligo di immediato pagamento) posta a base della fase esecutiva.
Sul punto non vale insistere oltre.
13.La richiesta di condanna ex art. 96 terzo comma cpc formulata dalla difesa appellata va disattesa perché le ragioni esposte dall'appellante, seppur non condivisibili, non appaiono prive di consistenza logica e coerenza giuridica: non appaiono in altri termini configurare quell'abuso del diritto che la norma sanziona.
14.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 26.155,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 giugno 2025. IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini