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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4038/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4038/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lissone (MB), Via Manin n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Biganzoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Lissone (MB), viale Ancona n. 4/A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con piena libertà di fissare ovunque la loro residenza;
2) La casa coniugale, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, è già stata alienata a terzi ed il ricavato - detratto il costo dell'estinzione del mutuo - suddiviso al 50%. Le parti hanno già provveduto a suddividere gli arredi e l'oggettistica presente nella casa coniugale;
3) L'affido di entrambi i figli sarà condiviso tra entrambi i genitori con le seguenti collocazioni e con espressa previsione di modifica di tale collocamento in relazione agli interessi ed esigenze dei figli:
- d saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre;
Per_1 Per_2
- II padre si occuperà di prelevare e utti i giorni all'uscita da scuola e portare Per_2 Per_1 Per_2 alle attività sportive;
- I week end, dal venerdì prima di cena a domenica, prima di cena, saranno alternati con i fratelli sempre insieme;
- Entrambi i figli staranno (ad anni alterni) con la madre:
o dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
o dal Venerdì Santo al pomeriggio della domenica di Pasqua e l'anno successivo dalla domenica di Pasqua alla sera del lunedì di Pasquetta;
o vacanze dei ponti infra-annuali alternate;
o15 giorni consecutivi durante le vacanze estive dei genitori da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Entrambi i figli staranno col padre:
o dal pomeriggio dal 31 dicembre al 06 gennaio e l'anno successivo dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre;
o dalla domenica di Pasqua alla sera del lunedì di Pasquetta e l'anno successivo dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua;
o vacanze dei ponti infra-annuali alternate;
o 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
4) Ogni genitore collocatario provvederà al pagamento del 50% delle spese extra di entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di Monza che si intende richiamato;
5) Le parti concordano di suddividere al 50% il costo della mensa scolastica di;
Per_2
6) L'assegno unico, anche in ragione del collocamento dei figli presso la mamma, spetterà al 100% alla moglie. Il signor si impegna a sottoscrivere quanto necessario per le relative pratiche Pt_2 di richiesta dei succitati emolumenti e comunque a effettuare quanto necessario per il buon fine delle relative pratiche;
7) Il conto corrente cointestato acceso presso Cassa Risparmio di Asti è stato estinto e l'attivo residuo incassato dal marito;
8) Le parti hanno già provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura targata Citroen Aircross dal signor alla signora;
Pt_2 Pt_1
9) I coniugi si danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla loro unione, ivi compresa la suddivisione dei risparmi e degli investimenti, avendo i coniugi cessato la loro convivenza dal novembre 2022;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando ad ogni reciproca eventuale pretesa di contribuzione al proprio mantenimento;
11) Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità, passaporto e altri documenti per l'espatrio; MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Lissone il 2 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2007, n. 34, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4038/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lissone (MB), Via Manin n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Biganzoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Lissone (MB), viale Ancona n. 4/A, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con piena libertà di fissare ovunque la loro residenza;
2) La casa coniugale, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, è già stata alienata a terzi ed il ricavato - detratto il costo dell'estinzione del mutuo - suddiviso al 50%. Le parti hanno già provveduto a suddividere gli arredi e l'oggettistica presente nella casa coniugale;
3) L'affido di entrambi i figli sarà condiviso tra entrambi i genitori con le seguenti collocazioni e con espressa previsione di modifica di tale collocamento in relazione agli interessi ed esigenze dei figli:
- d saranno collocati prevalentemente presso il domicilio della madre;
Per_1 Per_2
- II padre si occuperà di prelevare e utti i giorni all'uscita da scuola e portare Per_2 Per_1 Per_2 alle attività sportive;
- I week end, dal venerdì prima di cena a domenica, prima di cena, saranno alternati con i fratelli sempre insieme;
- Entrambi i figli staranno (ad anni alterni) con la madre:
o dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio;
o dal Venerdì Santo al pomeriggio della domenica di Pasqua e l'anno successivo dalla domenica di Pasqua alla sera del lunedì di Pasquetta;
o vacanze dei ponti infra-annuali alternate;
o15 giorni consecutivi durante le vacanze estive dei genitori da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Entrambi i figli staranno col padre:
o dal pomeriggio dal 31 dicembre al 06 gennaio e l'anno successivo dalla mattina del 25 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre;
o dalla domenica di Pasqua alla sera del lunedì di Pasquetta e l'anno successivo dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua;
o vacanze dei ponti infra-annuali alternate;
o 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
4) Ogni genitore collocatario provvederà al pagamento del 50% delle spese extra di entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di Monza che si intende richiamato;
5) Le parti concordano di suddividere al 50% il costo della mensa scolastica di;
Per_2
6) L'assegno unico, anche in ragione del collocamento dei figli presso la mamma, spetterà al 100% alla moglie. Il signor si impegna a sottoscrivere quanto necessario per le relative pratiche Pt_2 di richiesta dei succitati emolumenti e comunque a effettuare quanto necessario per il buon fine delle relative pratiche;
7) Il conto corrente cointestato acceso presso Cassa Risparmio di Asti è stato estinto e l'attivo residuo incassato dal marito;
8) Le parti hanno già provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura targata Citroen Aircross dal signor alla signora;
Pt_2 Pt_1
9) I coniugi si danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla loro unione, ivi compresa la suddivisione dei risparmi e degli investimenti, avendo i coniugi cessato la loro convivenza dal novembre 2022;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando ad ogni reciproca eventuale pretesa di contribuzione al proprio mantenimento;
11) Le parti si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità, passaporto e altri documenti per l'espatrio; MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 22 ottobre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 10.06.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Lissone il 2 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2007, n. 34, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi