Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
910/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 910 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi DEl'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Perfetto e Francesca Pinto, C.F._1
giusta procura in atti elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torre DE EC (NA) alla via Nazionale n. 562
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Ambrosino giusta procura in C.F._2
atti elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre DE EC (NA) alla via Nazionale n.
478/E
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note di precisazione DEle conclusioni depositate ai sensi DEl'art. 473 bis.28 c.p.c., il difensore di parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio e di non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni
1
Il difensore di parte resistente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili DE matrimonio con assegno divorzile in favore DEla determinato in misura di euro CP_1
500,00 oltre rivalutazione annuale Istat, nonché assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nella misura di euro 400,00 ciascuno.
Il P.M., in data 19.02.2025, nulla ha opposto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2024, ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili DE matrimonio contratto in Torre DE EC in data 10.02.1996 con
Per_
nel corso DE quale sono nati due figli (nato il [...]) e Controparte_1 Per_2
(nato il [...]), entrambi maggiorenni.
A fondamento DEla domanda, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Torre Annunziata ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 1918/2022 DE 05.08.2022, ponendo a carico DE ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento dei due figli ed euro 250,00 per il mantenimento DEla moglie a cui veniva assegnata la casa coniugale.
Quanto ai redditi percepiti, il ricorrente ha dedotto di svolgere l'attività di marittimo presso la società Grandi Navi Veloci s.p.a. percependo uno stipendio mensile di circa 1.850,00 per 4 o 5 mesi l'anno e l'indennità di disoccupazione pari ad euro 1.100,00 per i restanti mesi.
Nominato il giudice DEegato, fissata l'udienza di comparizione al 22.05.2024 la stessa è stata rinviata all'udienza DE 03.07.2024 disponendo la rinnovazione DEla notifica alla resistente.
Con comparsa depositata in data 31.05.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio e, in riconvenzionale, ha chiesto di rideterminare l'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti in euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), nonché di prevedere l'importo di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, confermando l'assegnazione DEla casa coniugale alla medesima resistente.
All'udienza di comparizione DE 03.07.2024, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza DE 03.07.2024 sono state parzialmente confermate, in via provvisoria e urgente, le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1918/2022 depositata in data 05.08.2022, eccezion fatta per l'assegno di mantenimento per il figlio di anni 26, nonché per le statuizioni relative all'assegnazione DEla casa Persona_3
coniugale.
2 Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata all'udienza DE
22.01.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.; nelle note di precisazione DEle conclusioni, parte ricorrente ha dato atto che, a seguito di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.p. proposto dal ricorrente in data 23.10.2024, la Corte di
Per_ Appello di Napoli ha revocato anche l'assegno di mantenimento in favore DE figlio posto a carico DEl' , confermando i provvedimenti provvisori e urgenti rispetto all'assegno Pt_1
di mantenimento per il coniuge. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 23.01.2025 in sostituzione DEl'udienza DE 22.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili DE matrimonio è fondata e va accolta. Ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso più di un anno dal 14.10.2020, data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente DE Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 1918/2022 DE 05.08.2022,
e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria DE 25.01.2024.
Essendo da quella data perdurato ininterrottamente lo stato di separazione, come deve presumersi in assenza di eccezioni, deve ritenersi definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che DE matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
Domanda di assegno divorzile
Parte resistente, in via riconvenzionale, ha avanzato domanda di assegno divorzile, chiedendo di determinarlo nella misura di euro 500,00. A tal fine, ha rappresentato di non essere occupata e di essere priva di redditi, anche a causa di talune problematiche di salute. Innanzi al Giudice DEegato ha, poi, precisato di aver percepito il reddito di cittadinanza per un importo di euro
1.130,00 al mese per circa due anni dopo la separazione e di percepire attualmente il reddito di inclusione per un importo di euro 930,00 al mese. Il ricorrente ha, invece, chiesto il rigetto DEla domanda di assegno divorzile, deducendo che la moglie è ancora in età da lavoro, gode di buona salute e percepisce il reddito di cittadinanza, risultando così autosufficiente.
In punto di diritto, si premette che, a seguito DEl'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ai fini DE riconoscimento o meno DEl'assegno divorzile è necessario l'accertamento DEl'inadeguatezza dei mezzi, o comunque DEl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli indicatori contenuti nella prima parte DEl'art. 5,
3 comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità DEla situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto DElo scioglimento DE vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione DEla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio DEle aspettative professionali e reddituali di una DEle parti in funzione DEl'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata DE rapporto di coniugio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, è pacifico che la , di anni 48, non ha mai lavorato durante il CP_1
matrimonio e che, allo stato, è disoccupata, percepisce il reddito di inclusione e risulta, altresì, invalida con una riduzione DEla capacità lavorativa nella misura DE 50%, in seguito ad un intervento di epatectomia destra e colecistectomia per adenoma DE carrefour biliare (cfr. certificazione DE 10.10.2019 senza esonero da future visite). CP_2
Non può, poi, non tenersi conto DEla durata DE matrimonio, durato oltre venti anni, e dunque DE contributo fornito dalla resistente alla vita familiare, essendosi ella occupata in via prevalente, dopo il matrimonio celebrato nel 1996, dei due figli. Ciò può ragionevolmente desumersi dalla circostanza che l' ha sempre svolto l'attività di marittimo, assentandosi Pt_1
così per taluni periodi da casa, e ha provveduto, in via esclusiva, al sostentamento economico DEla famiglia grazie ad una occupazione stabile che, al contrario, la resistente non è riuscita a reperire.
D'altra parte, ciò si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente, il quale all'udienza DE 3.07.2024 ha dichiarato: “che io sappia mia moglie non lavora, percepisce una pensione di invalidità e il reddito di inclusione. Durante il matrimonio non ha mai lavorato nemmeno saltuariamente o in nero;
ha iniziato a percepire la pensione di invalidità dopo la separazione così come anche il reddito di cittadinanza”; ha aggiunto, inoltre, che la moglie disponeva DEl'importo DEla retribuzione mensile da lui percepito nei periodi in cui era imbarcato, al fine di provvedere al pagamento DEle spese domestiche (tra cui il canone di locazione e le utenze) nonché per far fronte alle spese dei figli.
È innegabile, dunque, che sussista tra le parti uno squilibrio rispetto alle rispettive situazioni patrimoniali riconducibile, se non esclusivamente, anche alle scelte operate nel corso DE matrimonio. In ordine alla misura DEl'assegno, va considerato che la resistente percepisce da gennaio 2024 l'importo di euro 930,00 a titolo di reddito di inclusione e versa mensilmente euro
450,00 a titolo di canone di locazione e spese condominiali;
è comproprietaria, unitamente ai suoi quattro fratelli, di un immobile (per averlo ereditato in seguito al decesso dei genitori) ove abitano i germani e a loro volta invalidi secondo quanto riferito Controparte_3 Per_4
4 dalla resistente all'udienza di comparizione. Il ricorrente, invece, lavora stabilmente come marittimo con entrate mensili pari ad euro 1.850,00 per alcuni mesi e per altri a circa euro
1.100,00 e paga euro 400,00 a titolo di canone di locazione, nonché euro 140,00 mensili per un finanziamento.
Dunque, tenuto conto di tali circostanze complessivamente considerate, si reputa equo prevedere un assegno divorzile mensile a carico DE ricorrente in favore DEla resistente di euro
150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Domanda di mantenimento per i figli maggiorenni
La resistente, al riguardo, ha richiesto di porre a carico DE ricorrente l'obbligo di versare euro Per_ 800,00 a titolo di mantenimento dei due figli , di anni 28, e di anni 26. Il ricorrente Per_2
si è opposto, chiedendo il rigetto DEla domanda.
In diritto, si premette che l'obbligo di mantenimento, a norma DEl'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto allorché i figli siano divenuti maggiorenni, ma perdura, in linea di principio, finché non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass.
4219/2021). Al riguardo, l'età è indubbiamente un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Spetta, quindi, al giudice di merito: a) verificare la sussistenza DE prerequisito DEla non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità DE caso concreto, nel rispetto DE principio DEla proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata DEl'obbligo di mantenimento. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, per il "figlio adulto" in ragione DE principio DEl'autoresponsabilità, sarà rigorosa la prova a suo carico DEle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. Cass. 2259/2024;
Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che il figlio , di anni 26, risulta ormai entrato a Persona_3
far parte DE mondo DE lavoro (ha vissuto per un periodo in Spagna con la fidanzata, dove ha lavorato in un bar pasticceria e dove, secondo la prospettazione DE ricorrente, lavora ancora
Per_ oggi); quanto, poi, al figlio , di anni 28, la non ha offerto alcun elemento da cui CP_1 inferire che il figlio, nonostante l'età, abbia proseguito gli studi o abbia ricercato un'occupazione, né ha indicato ragioni idonee a motivare la perdurante condizione di carenza di indipendenza patrimoniale.
5 Pertanto, la domanda va integralmente rigettata.
Domanda di assegnazione DEla casa familiare
Nulla va disposto, essendo pacificamente emerso che la resistente dopo la separazione si è trasferita presso una diversa abitazione. Ciò, dunque, è sufficiente per rigettare la domanda, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione sulla necessità (nella specie comunque non sussistente) di preservare l'habitat domestico in favore dei figli.
Regolamentazione DEle spese di lite
Considerata la natura DEla controversia, la non opposizione alla domanda di divorzio e l'accoglimento solo parziale DEle rispettive, le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in Torre DE EC in data
10.02.1996 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...];
[...]
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di euro 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3) rigetta la domanda di mantenimento dei figli maggiorenni e di assegnazione DEla casa familiare avanzate dalla resistente;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE comune di Torre DE EC per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 28 P 2 S. A DE Registro degli atti di matrimonio DEl'anno 1996);
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio DE 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. Massimiliano
Soricelli, GOP DEl'Ufficio DE Processo.
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