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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI GI
AR TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2259/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COFFANO MARCO
e nata ad [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COMPIETA BEATRICE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i coniugi rinunciano vicendevolmente al contributo di mantenimento;
2. la sig.ra la quale ha già lasciato la casa coniugale di proprietà del sig. CP_1 Parte_1 trasferirà altresì altrove la propria residenza anagrafica;
3. nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, quali atti indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, i coniugi stabiliscono che il sig.
[...] versi alla sig.ra entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso, la somma di euro Pt_1 CP_1
2.000,00 (restituzione regalo di nozze dei di lei nonni), nonché il 50% delle somme presenti sul c/c cointestato IBAN [...] presso la banca , filiale di Asti;
il CP_2 restante 50% rimarrà in proprietà al sig. il predetto conto corrente verrà chiuso dopo i Parte_1 versamenti di cui sopra, impegnandosi i coniugi ad prestare i necessari consensi;
4. il sig. entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso si impegna e si obbliga a Parte_1 spedire alla sig.ra i seguenti beni mobili rimasti all'interno della casa coniugale: vestiti, CP_1 play station, joystick, V.R. con relativi accessori;
5. tutti gli arredi, i mobili, gli elettrodomestici, gli impianti ancora presenti nella casa coniugale restano di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
6. spese legali integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata Parte_1 Controparte_1 ad AS CE (AP) il 17/07/2000, celebrato in Torino in data 26/02/2024, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 48, Parte I, Serie, Anno 2024, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti. Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG LI GI
AR TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2259/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (scioglimento matrimonio)
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COFFANO MARCO
e nata ad [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COMPIETA BEATRICE
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. i coniugi rinunciano vicendevolmente al contributo di mantenimento;
2. la sig.ra la quale ha già lasciato la casa coniugale di proprietà del sig. CP_1 Parte_1 trasferirà altresì altrove la propria residenza anagrafica;
3. nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, quali atti indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale, i coniugi stabiliscono che il sig.
[...] versi alla sig.ra entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso, la somma di euro Pt_1 CP_1
2.000,00 (restituzione regalo di nozze dei di lei nonni), nonché il 50% delle somme presenti sul c/c cointestato IBAN [...] presso la banca , filiale di Asti;
il CP_2 restante 50% rimarrà in proprietà al sig. il predetto conto corrente verrà chiuso dopo i Parte_1 versamenti di cui sopra, impegnandosi i coniugi ad prestare i necessari consensi;
4. il sig. entro 15 giorni dal deposito del presente ricorso si impegna e si obbliga a Parte_1 spedire alla sig.ra i seguenti beni mobili rimasti all'interno della casa coniugale: vestiti, CP_1 play station, joystick, V.R. con relativi accessori;
5. tutti gli arredi, i mobili, gli elettrodomestici, gli impianti ancora presenti nella casa coniugale restano di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
6. spese legali integralmente compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da nata Parte_1 Controparte_1 ad AS CE (AP) il 17/07/2000, celebrato in Torino in data 26/02/2024, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 48, Parte I, Serie, Anno 2024, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti. Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.