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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31451/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 337 quinquies e seg. c.c., depositato in data 11.09.2024 da 1) nata il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
20151 Milano (MI), C.F. , cittadina italiana, con l'Avv. Vito Alberto C.F._1
Spampinato del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
avverso
2) , nato il [...] a [...], residente in [...] Parte_2
20006 Pregnana Milanese (MI), C.F. , cittadino italiano, con l'Avv. Anna C.F._2
Agliati del Foro di Milano, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
con i seguenti figli:
nata il [...] a [...] [C.F. ] Persona_1 C.F._3
nata il [...] a [...] [C.F. ] Parte_3 C.F._4
nato il [...] a [...] [C.F. Parte_4 C.F._5
FATTO A. Con ricorso ex art. 337 quinquies e seg. c.c., iscritto a ruolo l'11.09.2024, la Sig.ra Pt_1 conveniva in giudizio, avanti Codesto Tribunale, il Signor per chiedere, in sintesi, Parte_2
pagina 1 di 5 l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente dei minori presso la madre, l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento dei figli con spese straordinarie dei figli prevalentemente a carico del padre. B. Il Signor si costituiva chiedendo di disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento Pt_2 prevalente presso il padre e che ciascun genitore provvedesse in modo diretto ed autonomo al mantenimento dei figli nel periodo di permanenza con gli stessi, secondo il calendario indicato nell'atto, con spese straordinarie per i figli suddivise tra i genitori al 50%. C. Le parti comparivano alla prima udienza del 3.12.2024 innanzi al GOT delegato ai fini di un tentativo di conciliazione, che procedeva a raccogliere le dichiarazioni delle parti, sull'accordo delle stesse e dei loro difensori e, all'esito della discussione, le parti chiedevano un rinvio per valutare proposte transattive;
D. All'udienza del 21 febbraio 2025, le parti davano atto dell'avvio di un percorso di mediazione e pertanto la causa veniva rinviata all'udienza dell'1/4/2025 per la verifica, ove le Parti chiedevano ulteriore rinvio per terminare il percorso di mediazione. E. Nelle more del rinvio, le Parti davano atto di aver raggiunto e sottoscritto in data 20 giugno 2025, con l'assistenza della Mediatrice, l'accordo depositato in atti di seguito riportato:
“DECISIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI AFFIDO DEI MINORI (PIANO GENITORIALE)
nata li 25.09.2012 a Genova [C.F. ] Persona_1 C.F._3
nata a il [...] a [...] [C.F. ] Parte_3 C.F._4
nato a li [...] a [...] [C.F. Parte_4 C.F._5
- I figli verranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento paritario con residenza anagrafica dei figli presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, con conseguente assegnazione - a quest'ultima - della casa familiare, fino alla loro indipendenza economica e autonomia abitativa.
- I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza inerenti ai figli, in particolare quelle relative alla loro istruzione, educazione e salute (compreso eventuale supporto psicologico), e terranno conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
- I genitori concorderanno e si comunicheranno le scelte più importanti che riguardano i figli confrontandosi tra di loro prima di coinvolgere e/o discutere di tali scelte con i figli stessi.
- I genitori sono consapevoli delle proprie responsabilità in merito all'educazione e alla crescita dei loro figli, e sono consapevoli dei loro diritti di non essere coinvolti nei conflitti dei genitori compreso il diritto di essere preservati dalle questioni economiche, come recita la "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" dell'Autorità Garante per l'Adolescenza e l'infanzia.
- Relativamente ai tempi di frequentazione dei figli, i genitori si accordano per una divisione al 50%
pagina 2 di 5 - l'organizzazione della settimana sarà la seguente, salvo diverse esigenze dei figli o accordi tra i genitori: lunedì e martedì sempre con la madre;
il mercoledì e giovedì sempre con il padre;
i fine settimana - dal venerdì al lunedì mattina - saranno alternati.
- relativamente alle vacanze natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il periodo comprendente il giorno di Natale (dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore), e il periodo comprendente il Capodanno (dal 30 dicembre sino al termine delle vacanze scolastiche con l'altro genitore). Per completezza si indica già l'accordo per l'anno corrente: Natale 2025 con li padre, Capodanno 2025/26 con la madre.
- relativamente alle vacanze pasquali e a quelle di Carnevale: i figli trascorreranno ad anni alterni le festività pasquali con un genitore e quelle di Carnevale con l'altro genitore. Per completezza si indica già l'accordo per l'anno prossimo: Carnevale 2026 con li padre, Pasqua 2026 con la madre.
- I ponti scolastici saranno trascorsi in maniera alternata presso la mamma e presso li papà, tenendo anche conto dell'alternanza già in atto dei fine settimana.
- relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli 4 settimane, suddividendo tali settimane in più periodi di 1 o massimo 2 settimane consecutive;
i rispettivi periodi verranno concordati via mail tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno.
- Eventuali luoghi di villeggiatura andranno sempre comunicati preventivamente. Si allega tabella di divisione delle vacanze estive 2025. DECISIONI RELATIVE ALLE QUESTIONI ECONOMICO/PATRIMONIALI E DI MANTENIMENTO
- L'assegno unico universale verrà richiesto e trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_1
- Valutata la condizione economica delle parti, il sig. verserà alla sign.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento dei figli, un assegno perequativo di 167,00 euro al mese per ogni figlio.
- Ognuno provvederà alle seguenti spese relative alla propria abitazione: bollette/tari/abbonamenti internet/pay TV
- I genitori si accordano per una gestione diretta e condivisa delle spese ordinarie dei figli, tra cui abbigliamento, materiale scolastico, attività quotidiane (farmacia ordinaria, eventuali shampoo pidocchi, biciclette, regali amici dei figli, cene di classe ed eventuali baby sitter)
- Il signor provvederà al 100% alle spese mediche, compresi certificati agonistici e l'eventuale Pt_2 trattamento professionale per i pidocchi
- Il signor provvederà al 100% alle spese relative alla scuola, pubblica e privata: iscrizione, Pt_2 rette, divise, mensa, prescuola, postscuola, doposcuola (aiutocompiti), libri di testo
- Il signor provvederà al 100% alle spese telefoniche (gsm) dei figli Pt_2
- Il signor provvederà al 100% alle spese per l'abbonamento dei figli ai mezzi di trasporto Pt_2
- per le spese relative allo sport dei figli (iscrizione, abbigliamento, accessori, gare), esse saranno divise al 50%. La signora precisa che - relativamente alla sua parte - potrà provvedere fino a uno sport a figlio.
pagina 3 di 5 - le spese straordinarie (per esempio: centro estivo, gite, abbonamento Spotify etc) saranno divise al 50%
- relativamente ai device digitali, verranno acquistati dal sig. che riceverà dalla sign.ra Pt_2 la sua percentuale come spesa straordinaria Pt_1
- la cancelleria viene così divisa: gestione diretta della fornitura ordinaria, mentre gli acquisti una tantum verranno divisi al 50%
- Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie condominiali e del compenso annuo dell'amministratore.
- Le spese ordinarie condominiali saranno interamente a carico della Sig.ra Pt_1
- Il debito condominiale calcolato fino ad agosto 2024 viene diviso a metà
- relativamente al riconoscimento economico degli arretrati li sig. riconoscerà alla sig.ra Pt_2 la somma una tantum onnicomprensiva di euro 3.500,00, al momento della firma dell'accordo. Pt_1
- relativamente alla casa di Chiavari, li sig. si impegna a portare appena possibile alla signora Pt_2
i beni ancora conservati nella casa di Chiavari, comunque entro la fine del 2025. Si allega Pt_1 elenco”.
F. Pertanto le parti, con note congiunte, depositate nel fascicolo telematico in data 26.06.2025 e in data 01.07.2025, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. G. Il Giudice, con decreto dell'1.07.2025 ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. revocando l'udienza già fissata dinnanzi al GOT delegato e fissato l'udienza del 16 luglio 2025, che sostituisce ex art. 127ter c.p.c. con il deposito di note scritte entro la medesima data”. H. Con note congiunte depositate in data 07.07.2025, le parti hanno confermato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti, fissata per il 16 luglio 2025 col deposito delle presenti note di trattazione scritta;
di rinunciare all'appello e/o impugnazione dell'emananda sentenza;
di voler regolamentare i rapporti relativi alle questioni economico- patrimoniali e all'affido e mantenimento dei minori nei termini di cui all'Accordo di Mediazione Familiare (doc. I), sottoscritto dalle Parti in data 20 giugno 2025 con l'assistenza della Dott.ssa Maria Chiara Italia.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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