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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 30/01/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5617/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Relativo a:
- sentenza n. 6695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 14 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 Ricorrente_3 e Ricorrente_2 nella qualità di eredi legittimi di Nominativo_1, deceduta il Data_Morte_1, hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 6695 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di
Palermo con la quale il Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (cfr. ricorso per ottemperanza e sentenza citata in atti).
Hanno dedotto che questa Corte, con la citata sentenza, ha accolto l'appello dei predetti contribuenti, che la sentenza è passata in giudicato, che nonotante la notifica della sentenza e le richieste di pagamento l'Ente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Hanno concluso chiedendo che questa Corte voglia ordinare all'Ente di provvedere al pagamento di che trattasi con delega all'incasso per il loro difensore e, in caso di ulteriore inadempimento nominare un commissario ad acta (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Castelvetrano non si è costituito.
Il ricorso per ottemperanza è stato sottoposto all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna
(cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- L'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 dispone che, in caso di mancata ottemperanza alle sentenze tributarie passate in giudicato, la parte vittoriosa possa proporre ricorso per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
2.- Nella fattispecie, l'inerzia del Comune di Castelvetrano, giustifica l'attivazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lvo 546 del 1992.
Deve quindi darsi ingresso alla richiesta di parte ricorrente. 3.- Deve, quindi, assegnarsi il termine di giorni 30 al Comune -decorrenti dalla data di notifica della presente sentenza a cura dei ricorrenti - per procedere all'esecuzione della sentenza.
4.- Va nominato quale commissario "ad acta" la Dott.ssa Nominativo_2, Funzionario di questa Corte, la quale, decorso infruttuosamente il predetto termine provvederà all'esecuzione della sentenza, sostituendosi alla parte resistente.
Ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, la nomina è giustificata dalla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per ottemperanza;
dichiara l'inadempimento del Comune di Castelvetrano;
assegna al Comune di Castelvetrano il termine di 30 giorni per l'adempimento della sentenza;
nomina la Dott.ssa Nominativo_2, funzionario di questa Corte, quale Commissario ad acta, affinché provveda all'esecuzione della sentenza sopra indicata in vece e in luogo del Comune di Castelvetrano qualora l'ente non vi provveda nel termine assegnato;
fissa il compenso per il Commissario in euro 400,00, oltre le spese documentate, che saranno poste a carico del Comune di Castelvetrano;
dispone che il Commissario, ai sensi dell'art. 70, c. 8, del D.Lgs. 546/1992, informi questa Corte dell'adempimento compiuto per la prescritta chiusura del procedimento;
condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5617/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvetrano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Relativo a:
- sentenza n. 6695/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 14 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 Ricorrente_3 e Ricorrente_2 nella qualità di eredi legittimi di Nominativo_1, deceduta il Data_Morte_1, hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 6695 del 2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di II grado di
Palermo con la quale il Comune di Castelvetrano è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (cfr. ricorso per ottemperanza e sentenza citata in atti).
Hanno dedotto che questa Corte, con la citata sentenza, ha accolto l'appello dei predetti contribuenti, che la sentenza è passata in giudicato, che nonotante la notifica della sentenza e le richieste di pagamento l'Ente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Hanno concluso chiedendo che questa Corte voglia ordinare all'Ente di provvedere al pagamento di che trattasi con delega all'incasso per il loro difensore e, in caso di ulteriore inadempimento nominare un commissario ad acta (cfr. ricorso in atti).
Il Comune di Castelvetrano non si è costituito.
Il ricorso per ottemperanza è stato sottoposto all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna
(cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- L'art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 dispone che, in caso di mancata ottemperanza alle sentenze tributarie passate in giudicato, la parte vittoriosa possa proporre ricorso per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.
2.- Nella fattispecie, l'inerzia del Comune di Castelvetrano, giustifica l'attivazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lvo 546 del 1992.
Deve quindi darsi ingresso alla richiesta di parte ricorrente. 3.- Deve, quindi, assegnarsi il termine di giorni 30 al Comune -decorrenti dalla data di notifica della presente sentenza a cura dei ricorrenti - per procedere all'esecuzione della sentenza.
4.- Va nominato quale commissario "ad acta" la Dott.ssa Nominativo_2, Funzionario di questa Corte, la quale, decorso infruttuosamente il predetto termine provvederà all'esecuzione della sentenza, sostituendosi alla parte resistente.
Ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D.Lgs. n. 546/1992, la nomina è giustificata dalla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per ottemperanza;
dichiara l'inadempimento del Comune di Castelvetrano;
assegna al Comune di Castelvetrano il termine di 30 giorni per l'adempimento della sentenza;
nomina la Dott.ssa Nominativo_2, funzionario di questa Corte, quale Commissario ad acta, affinché provveda all'esecuzione della sentenza sopra indicata in vece e in luogo del Comune di Castelvetrano qualora l'ente non vi provveda nel termine assegnato;
fissa il compenso per il Commissario in euro 400,00, oltre le spese documentate, che saranno poste a carico del Comune di Castelvetrano;
dispone che il Commissario, ai sensi dell'art. 70, c. 8, del D.Lgs. 546/1992, informi questa Corte dell'adempimento compiuto per la prescritta chiusura del procedimento;
condanna il Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA