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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1346 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Guglielmo Rustico ed Angela Rustico;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione
sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa
grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, così ponendo in essere un comportamento doloso
CP_ non consentendo ad i necessari controlli
Invero nel caso di specie non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
Pagina 2 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, (Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie era in possesso di tutte le informazioni necessarie e poteva ben conoscere la posizione reddituale della Sigra la quale pertanto non ha posto in Pt_1
essere alcun comportamento omissivo o doloso, trattandosi peraltro di dati già in
CP_ possesso di (si parla di pensioni) e tenuto conto inoltre che la medesima ricorrente non aveva obbligo di dichiarazione dei redditi.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 17.4.2018; 18.5.2018 e
9.9.2019;
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione del provvedimento di cui sopra alla data odierna
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1346 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv Guglielmo Rustico ed Angela Rustico;
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del
provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione
sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa
grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, così ponendo in essere un comportamento doloso
CP_ non consentendo ad i necessari controlli
Invero nel caso di specie non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
Può infatti parlarsi di comportamento doloso, quando il pensionato pone in essere un'attività illecita – rilevante in sede penale -, ma anche alcuni comportamenti quali l'indicazione incompleta dei propri dati nella dichiarazione del proprio reddito o l'omissione di fatti determinanti il proprio diritto o la misura della prestazione, che il beneficiario è tenuto a comunicare e che non siano già a conoscenza dell'ente, integrano un comportamento doloso.
A tal proposito L'art. 13 comma. 1 L. 30.12.1991 n. 412 dispone: “Le disposizioni di
cui all'art. 52 comma 2 L.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale 2 sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
Pagina 2 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite”.
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, (Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
CP_ L' nel caso di specie era in possesso di tutte le informazioni necessarie e poteva ben conoscere la posizione reddituale della Sigra la quale pertanto non ha posto in Pt_1
essere alcun comportamento omissivo o doloso, trattandosi peraltro di dati già in
CP_ possesso di (si parla di pensioni) e tenuto conto inoltre che la medesima ricorrente non aveva obbligo di dichiarazione dei redditi.
Va condiviso, al riguardo, quanto già stabilito da una recente sentenza di merito laddove si afferma che “l'azione di ripetizione di indebito previdenziale è preclusa dall'omessa verifica annuale, da parte dell'ente, delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. Il mancato accertamento da parte del soggetto erogatore della prestazione viola la disposizione dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 configurando, con tale condotta il vizio derivante da errore imputabile all'ente previdenziale, rilevante ai fini della sanatoria ex art. 52, l. n. 88/1989 ” (Tribunale Verona, 15/02/2023, n.82).
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 3 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrente per le causali di cui ai provvedimenti del 17.4.2018; 18.5.2018 e
9.9.2019;
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme trattenute dall'emissione del provvedimento di cui sopra alla data odierna
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1500,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4